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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XV, sentenza 05/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il
13/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
SECCHI ERSILIO, Presidente e Relatore
CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Giudice
MARCANTONIO LUCIO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3646/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Mamin 20100 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2829/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
19 e pubblicata il 26/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TP3-01083439370 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2384/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti: I difensori prendono la parola per illustrare i rispettivi assunti e insistono come da atti. Il difensore dell'appellato richiama decisione di questa corte sez. 19 del 25/9/2025 confermativa della tesi dell'appellato stesso.
Dopo discussione la Corte riserva la decisione e il deposito del dispositivo nei termini di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'AGENZIA DELLE ENTRATE-D.P. II di MILANO ha interposto appello avverso la sentenza n. 2829/19/2024
(depositata il 26/6/2024) con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano - statuendo sul ricorso dell'Resistente_1 in persona del Curatore l.r. Difensore_1, avverso l'avviso di liquidazione di € 10.423,18, in atti identificato, per imposte di successione e altro, incluse sanzioni e spese, emesso dall'Ufficio appellante nell'anno 2021 - lo aveva accolto, con compensazione tra le parti delle spese processuali.
Con l'atto di appello, a fondamento della richiesta di integrale riforma della sentenza impugnata con conseguente conferma della legittimità dell'atto impositivo oggetto del contendere, l'Agenzia lamenta violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 36 c.3 e 4, 27 c.2 del d.lgs. n. 346/1990 nonchè degli artt. 2 e 10 del d.lgs. n. 347/1990 in una con l'art. 530 c. 1 e 2 cod.civ..
In proposito, ripercorso l'iter motivazionale della decisione gravata e compiuta una digressione sulle norme civilistiche e fiscali che regolano l'istituto dell'eredità giacente e l'attività del curatore della stessa, l'Ufficio ribadisce il proprio assunto secondo il quale, tra gli adempimenti fiscali a carico di quello, rientra, oltre alla dichiarazione di successione, anche il pagamento della relativa imposta.
A confutazione della prospettazione fatta propria dai primi Giudici in ordine alla mancanza, in capo al curatore, del possesso dei beni dell'eredità giacente - possesso che costituirebbe la condizione affinchè sorga a carico dello stesso curatore come a qualunque altro obbligato l'obbligo di pagamento delle imposte in aggiunta a quello dichiarativo, pacifico - l'appellante ribadisce la necessità di una interpretazione sistematica delle norme di cui assume la violazione ad opera della Corte di primo grado, segnatamente degli artt. 28 c. 2, 36
c. 3 e 4 del d.lgs. n. 346/1990.
A sostegno di tale assunto l'Agenzia richiama un risalente precedente della Corte di Cassazione, recentemente confermato dalla stessa Corte chiamata a pronunciarsi in una fattispecie definita speculare a quella in esame.
L'appellata si è costituita, confutando la fondatezza del proposto appello di cui ha chiesto il rigetto in una con l'integrale conferma della pronuncia censurata, con il favore delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
A tal fine ha riproposto le proprie difese fondate sul presupposto della sussistenza del possesso dei beni del compendio ereditario necessaria a giustificare la soggettività dell'imposizione, presupposto, invece, che sarebbe da escludersi in capo al curatore dell'eredità giacente, vero essendo che al detto curatore, che svolge unicamente un'attività di amministrazione del patrimonio ereditario su incarico del Tribunale, potrebbe semmai riconoscersi la mera detenzione dei beni.
Ha richiamato il dettato normativo (art. 36 d.lgs. n. 346/1990) che non avrebbe previsto alcun obbligo (di pagamento) per il curatore, oltre a precedenti della recente giurisprudenza tributaria di merito che sostengono l'assunto di essa appellata.
All'odierna pubblica udienza - celebratasi "da remoto" con il ricorso all'applicativo Skype for business - si sono collegati i Difensori di entrambe le parti che hanno concluso come da verbale. Indi la Corte, in camera di consiglio, è pervenuta alla seguente decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello é fondato.
I primi Giudici sono pervenuti all'accoglimento del ricorso della contribuente alla stregua dell'iter argomentativo così sintetizzato:
a) il curatore non é tenuto al pagamento dell'imposta di successione non rientrando, giusta quanto disposto dall'art. 36 del T.U.S., nel novero dei soggetti obbligati al pagamento della predetta imposta, in quanto non nel possesso dei beni ereditari, ma esclusivamente nella detenzione degli stessi;
b) il curatore dell'eredità giacente svolge unicamente un'attività di amministrazione del patrimonio ereditario;
c) in vigenza della giacenza dell'eredità, non si assiste ad alcun trasferimento di diritti sui beni amministrati dalla curatela;
d) gli artt. 28 e 36 del T.U.S. dispongono l'obbligo della sola presentazione della dichiarazione di successione e la responsabilità delle imposte nel solo limite dei "beni posseduti"; con la conseguenza che, non essendovi possesso, vi é per il curatore solo un obbligo dichiarativo.
Il convincimento come sopra motivato si pone in radicale contrasto con il dictum di Cass.trib. ord. n. 27081/2024.
Accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate in una fattispecie coincidente con quella oggetto dell'odierno contendere, i Supremi Giudici, in continuità con un precedente della stessa Corte, hanno così argomentato:
e) il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 28 c. 2 e 31 del d.lgs.
n.346/1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è per conseguenza tenuto, ai sensi dell'art. 36, c. 3 e 4 del d.lgs n. 346/1990, anche al pagamento del relativo tributo, seppure nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso (Cass. sent. n. 2009/16428);
f) il dettato normativo testè richiamato consente di "dedurre la circostanza che, atteso che il curatore dell'eredità giacente è tenuto a presentare la dichiarazione (art. 28), tale adempimento si lega necessariamente, in base al chiaro disposto normativo, all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento
(art. 36)";
g) l'art. 530 cod.civ. espressamente prevede per il curatore della eredità giacente "proprio l'onere di promuovere la necessaria autorizzazione per il pagamento dei debiti ereditari, dei quali è nel possesso (per tale dovendosi intendere la relazione con i beni, che debbono formare oggetto di inventario, sicuramente a fini fiscali)"; h) la conclusione teste enunciata "trova ulteriore conferma proprio nell'art. 36 che, al comma 4, prevede la facoltà di promuovere la nomina di un curatore da parte del fisco: se il curatore non potesse assolvere al debito tributario non vi sarebbe invero ragione alcuna di prevedere una siffatta facoltà";
i) in sintesi "il curatore deve considerarsi un responsabile di imposta per i tributi dovuti dall'eredità giacente, seppur nei limiti " (...) "sui quali cade la responsabilità patrimoniale".
Così argomentando, la Suprema Corte ha dato continuità al suo precedente pronunciamento (d'altronde mai contraddetto dalla giurisprudenza di legittimità) risolvendo anche la questione del possesso dei beni ereditari da parte del curatore della eredità giacente, da essa positivamente riscontrato.
L'adesione di questo Collegio al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con la decisione richiamata - principio contro il quale non si ravvisano sostenibili argomenti, neppure offerti dalla Difesa dell'appellata, limitatasi a ribadire gli assunti dedotti in primo grado ignorando la recente decisione della
Corte Suprema - comporta l'accoglimento dell'appello sul che si statuirà in dispositivo.
La relativa novità delle questioni dibattute giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio anche per il presente grado
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado. Spese processuali del grado compensate
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il
13/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
SECCHI ERSILIO, Presidente e Relatore
CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Giudice
MARCANTONIO LUCIO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3646/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Mamin 20100 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2829/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
19 e pubblicata il 26/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TP3-01083439370 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2384/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti: I difensori prendono la parola per illustrare i rispettivi assunti e insistono come da atti. Il difensore dell'appellato richiama decisione di questa corte sez. 19 del 25/9/2025 confermativa della tesi dell'appellato stesso.
Dopo discussione la Corte riserva la decisione e il deposito del dispositivo nei termini di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'AGENZIA DELLE ENTRATE-D.P. II di MILANO ha interposto appello avverso la sentenza n. 2829/19/2024
(depositata il 26/6/2024) con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano - statuendo sul ricorso dell'Resistente_1 in persona del Curatore l.r. Difensore_1, avverso l'avviso di liquidazione di € 10.423,18, in atti identificato, per imposte di successione e altro, incluse sanzioni e spese, emesso dall'Ufficio appellante nell'anno 2021 - lo aveva accolto, con compensazione tra le parti delle spese processuali.
Con l'atto di appello, a fondamento della richiesta di integrale riforma della sentenza impugnata con conseguente conferma della legittimità dell'atto impositivo oggetto del contendere, l'Agenzia lamenta violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 36 c.3 e 4, 27 c.2 del d.lgs. n. 346/1990 nonchè degli artt. 2 e 10 del d.lgs. n. 347/1990 in una con l'art. 530 c. 1 e 2 cod.civ..
In proposito, ripercorso l'iter motivazionale della decisione gravata e compiuta una digressione sulle norme civilistiche e fiscali che regolano l'istituto dell'eredità giacente e l'attività del curatore della stessa, l'Ufficio ribadisce il proprio assunto secondo il quale, tra gli adempimenti fiscali a carico di quello, rientra, oltre alla dichiarazione di successione, anche il pagamento della relativa imposta.
A confutazione della prospettazione fatta propria dai primi Giudici in ordine alla mancanza, in capo al curatore, del possesso dei beni dell'eredità giacente - possesso che costituirebbe la condizione affinchè sorga a carico dello stesso curatore come a qualunque altro obbligato l'obbligo di pagamento delle imposte in aggiunta a quello dichiarativo, pacifico - l'appellante ribadisce la necessità di una interpretazione sistematica delle norme di cui assume la violazione ad opera della Corte di primo grado, segnatamente degli artt. 28 c. 2, 36
c. 3 e 4 del d.lgs. n. 346/1990.
A sostegno di tale assunto l'Agenzia richiama un risalente precedente della Corte di Cassazione, recentemente confermato dalla stessa Corte chiamata a pronunciarsi in una fattispecie definita speculare a quella in esame.
L'appellata si è costituita, confutando la fondatezza del proposto appello di cui ha chiesto il rigetto in una con l'integrale conferma della pronuncia censurata, con il favore delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
A tal fine ha riproposto le proprie difese fondate sul presupposto della sussistenza del possesso dei beni del compendio ereditario necessaria a giustificare la soggettività dell'imposizione, presupposto, invece, che sarebbe da escludersi in capo al curatore dell'eredità giacente, vero essendo che al detto curatore, che svolge unicamente un'attività di amministrazione del patrimonio ereditario su incarico del Tribunale, potrebbe semmai riconoscersi la mera detenzione dei beni.
Ha richiamato il dettato normativo (art. 36 d.lgs. n. 346/1990) che non avrebbe previsto alcun obbligo (di pagamento) per il curatore, oltre a precedenti della recente giurisprudenza tributaria di merito che sostengono l'assunto di essa appellata.
All'odierna pubblica udienza - celebratasi "da remoto" con il ricorso all'applicativo Skype for business - si sono collegati i Difensori di entrambe le parti che hanno concluso come da verbale. Indi la Corte, in camera di consiglio, è pervenuta alla seguente decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello é fondato.
I primi Giudici sono pervenuti all'accoglimento del ricorso della contribuente alla stregua dell'iter argomentativo così sintetizzato:
a) il curatore non é tenuto al pagamento dell'imposta di successione non rientrando, giusta quanto disposto dall'art. 36 del T.U.S., nel novero dei soggetti obbligati al pagamento della predetta imposta, in quanto non nel possesso dei beni ereditari, ma esclusivamente nella detenzione degli stessi;
b) il curatore dell'eredità giacente svolge unicamente un'attività di amministrazione del patrimonio ereditario;
c) in vigenza della giacenza dell'eredità, non si assiste ad alcun trasferimento di diritti sui beni amministrati dalla curatela;
d) gli artt. 28 e 36 del T.U.S. dispongono l'obbligo della sola presentazione della dichiarazione di successione e la responsabilità delle imposte nel solo limite dei "beni posseduti"; con la conseguenza che, non essendovi possesso, vi é per il curatore solo un obbligo dichiarativo.
Il convincimento come sopra motivato si pone in radicale contrasto con il dictum di Cass.trib. ord. n. 27081/2024.
Accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate in una fattispecie coincidente con quella oggetto dell'odierno contendere, i Supremi Giudici, in continuità con un precedente della stessa Corte, hanno così argomentato:
e) il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 28 c. 2 e 31 del d.lgs.
n.346/1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è per conseguenza tenuto, ai sensi dell'art. 36, c. 3 e 4 del d.lgs n. 346/1990, anche al pagamento del relativo tributo, seppure nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso (Cass. sent. n. 2009/16428);
f) il dettato normativo testè richiamato consente di "dedurre la circostanza che, atteso che il curatore dell'eredità giacente è tenuto a presentare la dichiarazione (art. 28), tale adempimento si lega necessariamente, in base al chiaro disposto normativo, all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento
(art. 36)";
g) l'art. 530 cod.civ. espressamente prevede per il curatore della eredità giacente "proprio l'onere di promuovere la necessaria autorizzazione per il pagamento dei debiti ereditari, dei quali è nel possesso (per tale dovendosi intendere la relazione con i beni, che debbono formare oggetto di inventario, sicuramente a fini fiscali)"; h) la conclusione teste enunciata "trova ulteriore conferma proprio nell'art. 36 che, al comma 4, prevede la facoltà di promuovere la nomina di un curatore da parte del fisco: se il curatore non potesse assolvere al debito tributario non vi sarebbe invero ragione alcuna di prevedere una siffatta facoltà";
i) in sintesi "il curatore deve considerarsi un responsabile di imposta per i tributi dovuti dall'eredità giacente, seppur nei limiti " (...) "sui quali cade la responsabilità patrimoniale".
Così argomentando, la Suprema Corte ha dato continuità al suo precedente pronunciamento (d'altronde mai contraddetto dalla giurisprudenza di legittimità) risolvendo anche la questione del possesso dei beni ereditari da parte del curatore della eredità giacente, da essa positivamente riscontrato.
L'adesione di questo Collegio al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con la decisione richiamata - principio contro il quale non si ravvisano sostenibili argomenti, neppure offerti dalla Difesa dell'appellata, limitatasi a ribadire gli assunti dedotti in primo grado ignorando la recente decisione della
Corte Suprema - comporta l'accoglimento dell'appello sul che si statuirà in dispositivo.
La relativa novità delle questioni dibattute giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio anche per il presente grado
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado. Spese processuali del grado compensate