CASS
Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/07/2024, n. 29256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29256 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NI EC, nata a [...], il [...] difesa dall'avv. Flavio Sinatra del Foro di Gela avverso l'ordinanza in data 06.03.2024 del Tribunale di Gela, che aveva rigettato l'istanza volta ad ottenere la sospensione dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela in relazione alla sentenza n. 64/22 del Tribunale di Gela in data 02.02.2022; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Eugenia Oggero;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Nicola Lettieri che ha chiesto che sia il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 06.03.2024, il Tribunale di Gela ha rigettato - per effetto dell'art. 656, comma 9, lett. a) cod. proc. pen. - l'istanza, avanzata ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., dal difensore di NI EC che chiedeva la sospensione dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela in relazione alla sentenza del nneesimo Penale Sent. Sez. 1 Num. 29256 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: OGGERO MARIA EUGENIA Data Udienza: 05/06/2024 Tribunale n. 64/22 del 02.02.2022 che l'aveva condannata per estorsione aggravata, delitto "ostativo" ex art.
4-bis Ord. Pen. Il Tribunale ha ritenuto infondata la tesi difensiva secondo la quale, ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione, avrebbe prodotto effetti favorevoli, ex art. 30, comma quarto, legge n. 87 del 1953, la sentenza della Corte cost. n. 120 del 2023 di declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 629 cod. pen., "nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità". La tesi, non condivisa dal Tribunale, era imperniata sulla circostanza che la condotta irrevocabilmente accertata a carico di NI EC avrebbe dovuto essere ricondotta, alla luce della sentenza n. 120 cit., nell'alveo del fatto di "lieve entità" e, conseguentemente, il reato ascritto alla condannata avrebbe dovuto degradare da estorsione aggravata (reato ostativo ai sensi dell'art.
4-bis I. n. 354 del 1975, come richiamato all'art. 656, comma 9, lett. a) cod. proc. pen.) ad estorsione di lieve entità. Portando ad ulteriori conseguenze tale impostazione, la difesa aveva sostenuto che non si versava in un caso di ostatività di cui all'art. 656, comma 9, cod. proc. pen., in quanto il reato di estorsione, per effetto del giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen. che era stato effettuato dal giudice della cognizione, mediante il bilanciamento dell'aggravante ritenuta sussistente, con le circostanze attenuanti generiche, non sarebbe rientrato tra le ipotesi previste all'art.
4-bis legge n. 354 del 1975, non determinante, quindi, la ragione di ostatività. Il Tribunale non ha condiviso la tesi difensiva ed ha escluso la riconducibilità della condotta estorsiva giudicata con la sentenza in esecuzione nell'alveo della "lieve entità" - come emergente dalla sentenza della Corte cost. n. 120 del 2023 -, alla luce delle considerazioni svolte, in punto gravità del fatto, dal giudice della cognizione. Ha altresì sottolineato che il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti generiche e circostanza aggravante delle più persone riunite - contestata e ritenuta nella sentenza irrevocabile - si era giustificato, nella valutazione del giudice della cognizione, in ragione della «sostanziale incensuratezza» di NI EC e al fine di soddisfare l'esigenza di ragguagliare la pena alla concreta gravità del fatto. Il Tribunale ha altresì osservato che la nuova ipotesi di estorsione "lieve" non costituirebbe titolo autonomo di reato, come assunto dalla difesa, dovendo di conseguenza escludersi che, anche laddove la condotta della condannata fosse stata riconducibile al fatto di lieve entità, la compresenza della circostanza aggravante delle più persone riunite, ostativa, ai sensi dell'art. 4- bis cit., avrebbe impedito la sospensione dell'ordine di esecuzione. Il Tribunale ha richiamato, sul punto, Corte cost., sent. n. 188 del 2019 che aveva affermato come la comparazione delle circostanze e l'ostatività alla sospensione dell'esecuzione della perr ,r, operino su distinti piani, quest'ultima afferendo alla valutazione effettuata dal legislatore circa 2 JLL particolare gravità di determinate figure delittuose, giudizio correlato alla natura del reato e quindi non eliso dall'eventuale equivalenza o subvalenza rispetto a circostanze attenuanti. Alla luce delle esposte considerazioni, ha rigettato la richiesta. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di IA EC, avv. Flavio Sinatra, che ha articolato tre motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 629 cod. pen., a seguito della Corte cast, sent. n. 120 del 2023. Il ricorrente si duole del ragionamento, a suo giudizio apodittico, svolto dal giudice dell'esecuzione, laddove ha ritenuto che, anche ad ipotizzare la riconoscibilità della "lieve entità" del fatto estorsivo, il risultato non sarebbe mutato a fronte della sussistenza di un reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione. Quanto affermato non sarebbe corretto per due ordini di ragioni. Da un lato, qualora fosse riconosciuta, in sede esecutiva, l'ipotesi di lieve entità, la pena dovrebbe essere rideterminata in melius e, pertanto, il riconoscimento della ipotesi attenuata avrebbe dovuto incidere sul trattamento sanzionatorio. D'altro canto, analogamente alla ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, richiamante l'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., la nuova fattispecie di lieve entità, derivata dalla decisione costituzionale e costruita su un paradigma sovrapponibile a quello della menzionata disposizione in tema di stupefacenti, dovrebbe essere qualificata come ipotesi autonoma di reato. A ragionare diversamente, nel ritenere che l'art.
4-bis cit. ancora comporti, nonostante la menzionata declaratoria di costituzionalità, l'ostatività dell'ipotesi estorsiva lieve, tale disposizione si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cast. In definitiva, la lieve entità della condotta estorsiva, alla stessa stregua della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, cit., non potrebbe integrare una causa ostativa alla sospensione dell'ordine di esecuzione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione al delitto di cui all'art. 629 cod. pen. Si duole che il giudice della cognizione, al fine di evidenziare la gravità della condotta estorsiva, abbia dato conto della duplice finalità perseguita dalla sig. EC nel proprio agire delittuoso, sul rilievo che la medesima aveva associato al vantaggio economico, quello relativo all'ottenimento di un lavoro per il figlio. La condotta estorsiva era stata particolarmente grave, in quanto era stata agìta nel proposito di consentire al figlio l'accesso ad un beneficio processuale che non gli sarebbe altrimenti spettato C \ e connotata dall'ulteriore fatto che il ragazzo non aveva effettivamente lavorato. 3 La difesa obbietta che la persona offesa OC NE aveva riferito che il figlio dell'imputata, almeno per un certo periodo, si era effettivamente recato al lavoro, circostanza dalla quale deriva l'erroneità dell'assunto giudiziale. Il teste NE aveva altresì riferito - come le due sentenze di merito avevano riportato - che EP RD, assunto dietro le illecite pressioni, aveva provveduto a versare i contributi per proprio conto e dunque il datore di lavoro aveva corrisposto soltanto la somma di 100 Euro per le ore lavorate dal giovane presso l'autolavaggio. Ne deriverebbe, secondo il ricorrente, il vizio argomentativo della sentenza impugnata, nella forma del travisamento per "invenzione". 2.3.Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 69 cod. pen. e art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorrente si duole dell'erroneità del ragionamento del giudice dell'esecuzione in ordine alla perdurante rilevanza della circostanza aggravante dell'avere agito in più persone riunite, ai fini dell'ostatività rispetto alla sospensione dell'ordine di esecuzione, laddove, come nel caso di specie, sia posta in bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche e valutata subvalente rispetto a queste ultime. Ad avviso del ricorrente, in tale evenienza la circostanza aggravante "ostativa" di cui all'art. 629, secondo comma, cod. pen., non dovrebbe produrre alcun effetto né in fase di cognizione, né in quella esecutiva. 3.11 Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, ha rassegnato conclusioni scritte, domandando la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. La difesa ha depositato memoria con la quale, replicando alle conclusioni del Procuratore generale, ha insistito nei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di NI EC è infondato e deve essere pertanto rigettato. 1.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 629 cod. pen., come modificato a seguito della Corte cost., sent. n. 120 del 2023. Esaminando il contenuto motivazionale delle decisioni assunte in sede di cognizione, emerge che le sentenze di merito hanno ricostruito la condotta dell'odierna ricorrente in termini di gravità. Nel processo di cognizione, sia davanti al Tribunale, sia nel giudizio di appello, è stato posto l'accento sulla gravità dell'azione, tesa a perseguire una duplice finalità. Da un lato, l'azione criminosa aveva obiettivi di natura economica, dall'altro - in quanto tesa ad imporre l'assunzione del figlio della condannata e in tal modo garantire al giovane RD l'accesso alla messa alla prova - aveva altresì determinato lo sviamento della giustizia, traendo in inganno il sistema giudiziario e così consentendo al giovane di ottenere un bernficio processuale a lui non spettante. 4 È evidente che, alla luce della disponibilità di un lavoro in favore di RD, ottenuta mediante minacce rivolte alla persona offesa, della circostanza che l'impiego era indispensabile per l'ammissione alla messa alla prova, del fatto che l'attività lavorativa era stata svolta con discontinuità dal medesimo, appare incontrovertibile il giudizio di gravità formulato in fase di cognizione. Come correttamente e logicamente argomentato dal giudice dell'esecuzione, non residua alcuno spazio ai fini della riconducibilità del reato di estorsione a carico di NI EC nell'alveo del fatto di lieve entità. Ciò affermato, restano assorbite le ulteriori doglianze, tra cui il profilo circa la qualificazione, in termini di circostanza attenuante ovvero di titolo autonomo di reato, dell'ipotesi delineatasi a seguito della pronuncia costituzionale, comunque risolto nel primo senso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «L'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di estorsione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile se la lieve entità difetti con riguardo all'evento in sè considerato o con riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato. (In applicazione del principio, la Corte ha giudicato immune da censure la decisione che aveva escluso tale attenuante sul rilievo che l'imputato era recidivo e la vittima era ottantenne)» (Sez. 2, n.9829 del 26/01/2024, Bevilacqua, Rv. 286092-01). Come resta parimenti assorbito il terzo motivo formulato dal ricorrente, dovendo comunque ribadirsi, come affermato con la sent. n. 188 del 2019, cit., che la concessione di un'attenuante (nella specie, si trattava delle circostanze attenuanti generiche), se è rilevante ai fini della determinazione della pena nel caso concreto, non incide, per contro, con riferimento all'art. 4- bis cit., posto che la scelta legislativa di considerare un certo reato di particolare allarme sociale, conseguendone un trattamento più rigoroso in fase esecutiva, possiede una logica autonoma e svincolata dalla misura della pena inflitta con la condanna. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 05/06/2024 CORTE SUPREMA DI DASSAZIC» Il Presidente Il consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Eugenia Oggero;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Nicola Lettieri che ha chiesto che sia il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 06.03.2024, il Tribunale di Gela ha rigettato - per effetto dell'art. 656, comma 9, lett. a) cod. proc. pen. - l'istanza, avanzata ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., dal difensore di NI EC che chiedeva la sospensione dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela in relazione alla sentenza del nneesimo Penale Sent. Sez. 1 Num. 29256 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: OGGERO MARIA EUGENIA Data Udienza: 05/06/2024 Tribunale n. 64/22 del 02.02.2022 che l'aveva condannata per estorsione aggravata, delitto "ostativo" ex art.
4-bis Ord. Pen. Il Tribunale ha ritenuto infondata la tesi difensiva secondo la quale, ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione, avrebbe prodotto effetti favorevoli, ex art. 30, comma quarto, legge n. 87 del 1953, la sentenza della Corte cost. n. 120 del 2023 di declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 629 cod. pen., "nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità". La tesi, non condivisa dal Tribunale, era imperniata sulla circostanza che la condotta irrevocabilmente accertata a carico di NI EC avrebbe dovuto essere ricondotta, alla luce della sentenza n. 120 cit., nell'alveo del fatto di "lieve entità" e, conseguentemente, il reato ascritto alla condannata avrebbe dovuto degradare da estorsione aggravata (reato ostativo ai sensi dell'art.
4-bis I. n. 354 del 1975, come richiamato all'art. 656, comma 9, lett. a) cod. proc. pen.) ad estorsione di lieve entità. Portando ad ulteriori conseguenze tale impostazione, la difesa aveva sostenuto che non si versava in un caso di ostatività di cui all'art. 656, comma 9, cod. proc. pen., in quanto il reato di estorsione, per effetto del giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen. che era stato effettuato dal giudice della cognizione, mediante il bilanciamento dell'aggravante ritenuta sussistente, con le circostanze attenuanti generiche, non sarebbe rientrato tra le ipotesi previste all'art.
4-bis legge n. 354 del 1975, non determinante, quindi, la ragione di ostatività. Il Tribunale non ha condiviso la tesi difensiva ed ha escluso la riconducibilità della condotta estorsiva giudicata con la sentenza in esecuzione nell'alveo della "lieve entità" - come emergente dalla sentenza della Corte cost. n. 120 del 2023 -, alla luce delle considerazioni svolte, in punto gravità del fatto, dal giudice della cognizione. Ha altresì sottolineato che il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti generiche e circostanza aggravante delle più persone riunite - contestata e ritenuta nella sentenza irrevocabile - si era giustificato, nella valutazione del giudice della cognizione, in ragione della «sostanziale incensuratezza» di NI EC e al fine di soddisfare l'esigenza di ragguagliare la pena alla concreta gravità del fatto. Il Tribunale ha altresì osservato che la nuova ipotesi di estorsione "lieve" non costituirebbe titolo autonomo di reato, come assunto dalla difesa, dovendo di conseguenza escludersi che, anche laddove la condotta della condannata fosse stata riconducibile al fatto di lieve entità, la compresenza della circostanza aggravante delle più persone riunite, ostativa, ai sensi dell'art. 4- bis cit., avrebbe impedito la sospensione dell'ordine di esecuzione. Il Tribunale ha richiamato, sul punto, Corte cost., sent. n. 188 del 2019 che aveva affermato come la comparazione delle circostanze e l'ostatività alla sospensione dell'esecuzione della perr ,r, operino su distinti piani, quest'ultima afferendo alla valutazione effettuata dal legislatore circa 2 JLL particolare gravità di determinate figure delittuose, giudizio correlato alla natura del reato e quindi non eliso dall'eventuale equivalenza o subvalenza rispetto a circostanze attenuanti. Alla luce delle esposte considerazioni, ha rigettato la richiesta. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di IA EC, avv. Flavio Sinatra, che ha articolato tre motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 629 cod. pen., a seguito della Corte cast, sent. n. 120 del 2023. Il ricorrente si duole del ragionamento, a suo giudizio apodittico, svolto dal giudice dell'esecuzione, laddove ha ritenuto che, anche ad ipotizzare la riconoscibilità della "lieve entità" del fatto estorsivo, il risultato non sarebbe mutato a fronte della sussistenza di un reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione. Quanto affermato non sarebbe corretto per due ordini di ragioni. Da un lato, qualora fosse riconosciuta, in sede esecutiva, l'ipotesi di lieve entità, la pena dovrebbe essere rideterminata in melius e, pertanto, il riconoscimento della ipotesi attenuata avrebbe dovuto incidere sul trattamento sanzionatorio. D'altro canto, analogamente alla ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, richiamante l'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., la nuova fattispecie di lieve entità, derivata dalla decisione costituzionale e costruita su un paradigma sovrapponibile a quello della menzionata disposizione in tema di stupefacenti, dovrebbe essere qualificata come ipotesi autonoma di reato. A ragionare diversamente, nel ritenere che l'art.
4-bis cit. ancora comporti, nonostante la menzionata declaratoria di costituzionalità, l'ostatività dell'ipotesi estorsiva lieve, tale disposizione si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cast. In definitiva, la lieve entità della condotta estorsiva, alla stessa stregua della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, cit., non potrebbe integrare una causa ostativa alla sospensione dell'ordine di esecuzione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione al delitto di cui all'art. 629 cod. pen. Si duole che il giudice della cognizione, al fine di evidenziare la gravità della condotta estorsiva, abbia dato conto della duplice finalità perseguita dalla sig. EC nel proprio agire delittuoso, sul rilievo che la medesima aveva associato al vantaggio economico, quello relativo all'ottenimento di un lavoro per il figlio. La condotta estorsiva era stata particolarmente grave, in quanto era stata agìta nel proposito di consentire al figlio l'accesso ad un beneficio processuale che non gli sarebbe altrimenti spettato C \ e connotata dall'ulteriore fatto che il ragazzo non aveva effettivamente lavorato. 3 La difesa obbietta che la persona offesa OC NE aveva riferito che il figlio dell'imputata, almeno per un certo periodo, si era effettivamente recato al lavoro, circostanza dalla quale deriva l'erroneità dell'assunto giudiziale. Il teste NE aveva altresì riferito - come le due sentenze di merito avevano riportato - che EP RD, assunto dietro le illecite pressioni, aveva provveduto a versare i contributi per proprio conto e dunque il datore di lavoro aveva corrisposto soltanto la somma di 100 Euro per le ore lavorate dal giovane presso l'autolavaggio. Ne deriverebbe, secondo il ricorrente, il vizio argomentativo della sentenza impugnata, nella forma del travisamento per "invenzione". 2.3.Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 69 cod. pen. e art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorrente si duole dell'erroneità del ragionamento del giudice dell'esecuzione in ordine alla perdurante rilevanza della circostanza aggravante dell'avere agito in più persone riunite, ai fini dell'ostatività rispetto alla sospensione dell'ordine di esecuzione, laddove, come nel caso di specie, sia posta in bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche e valutata subvalente rispetto a queste ultime. Ad avviso del ricorrente, in tale evenienza la circostanza aggravante "ostativa" di cui all'art. 629, secondo comma, cod. pen., non dovrebbe produrre alcun effetto né in fase di cognizione, né in quella esecutiva. 3.11 Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, ha rassegnato conclusioni scritte, domandando la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. La difesa ha depositato memoria con la quale, replicando alle conclusioni del Procuratore generale, ha insistito nei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di NI EC è infondato e deve essere pertanto rigettato. 1.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 629 cod. pen., come modificato a seguito della Corte cost., sent. n. 120 del 2023. Esaminando il contenuto motivazionale delle decisioni assunte in sede di cognizione, emerge che le sentenze di merito hanno ricostruito la condotta dell'odierna ricorrente in termini di gravità. Nel processo di cognizione, sia davanti al Tribunale, sia nel giudizio di appello, è stato posto l'accento sulla gravità dell'azione, tesa a perseguire una duplice finalità. Da un lato, l'azione criminosa aveva obiettivi di natura economica, dall'altro - in quanto tesa ad imporre l'assunzione del figlio della condannata e in tal modo garantire al giovane RD l'accesso alla messa alla prova - aveva altresì determinato lo sviamento della giustizia, traendo in inganno il sistema giudiziario e così consentendo al giovane di ottenere un bernficio processuale a lui non spettante. 4 È evidente che, alla luce della disponibilità di un lavoro in favore di RD, ottenuta mediante minacce rivolte alla persona offesa, della circostanza che l'impiego era indispensabile per l'ammissione alla messa alla prova, del fatto che l'attività lavorativa era stata svolta con discontinuità dal medesimo, appare incontrovertibile il giudizio di gravità formulato in fase di cognizione. Come correttamente e logicamente argomentato dal giudice dell'esecuzione, non residua alcuno spazio ai fini della riconducibilità del reato di estorsione a carico di NI EC nell'alveo del fatto di lieve entità. Ciò affermato, restano assorbite le ulteriori doglianze, tra cui il profilo circa la qualificazione, in termini di circostanza attenuante ovvero di titolo autonomo di reato, dell'ipotesi delineatasi a seguito della pronuncia costituzionale, comunque risolto nel primo senso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «L'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di estorsione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile se la lieve entità difetti con riguardo all'evento in sè considerato o con riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato. (In applicazione del principio, la Corte ha giudicato immune da censure la decisione che aveva escluso tale attenuante sul rilievo che l'imputato era recidivo e la vittima era ottantenne)» (Sez. 2, n.9829 del 26/01/2024, Bevilacqua, Rv. 286092-01). Come resta parimenti assorbito il terzo motivo formulato dal ricorrente, dovendo comunque ribadirsi, come affermato con la sent. n. 188 del 2019, cit., che la concessione di un'attenuante (nella specie, si trattava delle circostanze attenuanti generiche), se è rilevante ai fini della determinazione della pena nel caso concreto, non incide, per contro, con riferimento all'art. 4- bis cit., posto che la scelta legislativa di considerare un certo reato di particolare allarme sociale, conseguendone un trattamento più rigoroso in fase esecutiva, possiede una logica autonoma e svincolata dalla misura della pena inflitta con la condanna. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 05/06/2024 CORTE SUPREMA DI DASSAZIC» Il Presidente Il consigliere estensore