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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/07/2025, n. 27723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27723 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PE TI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 20/2/2024, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia in data 9/7/2020 che aveva ritenuto EC TI responsabile dei reati di cui all'art. 5 d.vo n. 74/2000 per l'omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e IVA per gli anni 2012 e 2013 e l'aveva condannato, unificati ex art. 81 cod. pen. i reati, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, applicata la riduzione prevista per il rito, alla pena di anni uno, mesi due e giorni venti di reclusione, oltre pene accessorie. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che con il primo motivo denuncia la violazione della legge processuale. Si assume che il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato all'imputato mediante consegna di copia al difensore Penale Sent. Sez. 3 Num. 27723 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 26/06/2025 non essendo stato reperito al domicilio dichiarato senza effettuare le ricerche necessarie a consentire la consegna a mani proprie. 3. Con il secondo motivo, si denuncia la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. Si assume che non vi era prova che le fatture reperite fossero state effettivamente incassate così da determinare il superamento delle soglie di punibilità. Si lamenta ancora che viene "paventata" nelle sentenze anche l'ipotesi che si sia in presenza di fatture per operazioni inesistenti benché una tale ricostruzione trovi riscontro solo in ordine alla fattura n. 1 del 2012 rispetto alla quale l'imposta evasa era pari a C 6.344,21. A ciò si aggiunga che non era stato contestato il reato di cui all'art. 8 del d.l.vo 74/2000. Si deduce, ancora, che in relazione all'anno d'imposta 2012 si era tenuto conto dei questionari inviati ai clienti mentre, per l'anno 2013, la determinazione dell'imponibile era stata effettuata utilizzando solo i dati tratti dallo spesometro integrato e non quelli trasmessi dai clienti interpellati tramiti i questionari, che rivelavano fatture emesse per C 23.654,88 e un'imposta evasa pari a C 843,92. Non si era, ancora, tenuto conto che l'imputato era stato dichiarato fallito il 14/10/2024, ossia prima della data di consumazione del reato contestato per l'anno 2013. 4. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 157 cod. pen. assumendosi che per l'anno d'imposta 2012, in relazione al tempus commissi delicti indicato in imputazione, ossia il 30/9/2013, il termine prescrizionale era già decorso all'epoca di emissione della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. In ordine al primo motivo del ricorso, dagli atti processuali, consultabili in considerazione della natura del vizio denunciato, risulta che EC è stato invitato più volte a dichiarare o eleggere domicilio ( decreto di citazione in data 27/9/2018 e avviso di conclusioni delle indagini preliminari del 31/5/2018). Non risulta che l'imputato abbia mai indicato un domicilio per le notifiche. La notifica, quindi, correttamente, è stata effettuata presso lo studio del difensore non potendo trovare applicazione, rationes temporis, la disciplina introdotta dal d.l.vo 150/2022. 3. Le doglianze relative alla individuazione della base imponibile e dell'imposta evasa deducono che queste sono state determinate sulla base di mere presunzioni, che non tenevano conto che le fatture accertate potevano non essere state incassate e, in relazione all'anno d'imposta 2013, dei questionari inviati dai clienti, che documentavano un'imposta evasa inferiore alla soglia di punibilità. Non è superfluo ricordare, a questo punto, che al giudice penale non è precluso fondare le sue conclusioni relative alla consistenza della base imponibile e alla entità dell'imposta evasa su valutazioni logiche, purché queste, ovviamente, facciano seguito ad un'analisi di tutto il materiale istruttorio rilevante, e individuino la loro base su puntuali elementi di fatto, nonché su accettabili e congrue massime di esperienza. 2 Una conferma della comune applicazione di questo principio, nella giurisprudenza di legittimità, del resto, si trae dalla costante affermazione secondo cui, in tema di reati tributari, per il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi dell'accertamento induttivo, compiuto mediante gli studi di settore dagli Uffici finanziari, per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019, Menegoli, Rv. 277581 - 01, e Sez. 3, n. 24225 del 14/03/2023, Rossi, Rv. 284693 - 01). Nella specie, la sentenza impugnata, conformemente a quella di primo grado, ritiene che gli imponibili e le imposte evase per gli anni 2012 e 2013 sono quelli riportati in imputazione con la sola precisazione che, in relazione all'anno d'imposta 2013, VIVA non dichiarata ammontava ad C 145.804,00 non trovando giustificazione nel processo verbale di constatazione il differente valore di C 140.441,78 riportato in imputazione. La Corte territoriale ha, inoltre, rilevato che, per entrambi gli anni d'imposta, il metodo di calcolo è stato lo stesso, essendo stato l'imponibile determinato incrociando i dati forniti dall'applicativo spesometro integrato con quelli riportati nei questionari inviati dai clienti della ditta individuale. La Corte territoriale ha, ancora, sottolineato che i dati ricavati dalla Guardia di Finanza non erano contraddetti da elementi di segno contrario, non avendo "l'imputato allegato alcunché in concreto". E, in effetti, la sentenza di primo grado rimarca che l'imputato non aveva contestato l'emissione delle fatture rinvenute dagli operanti limitandosi a sostenere, senza fornire prova alcuna, che i clienti non lo avevano pagato. Con tali argomenti il ricorso non si confronta continuando a lamentare che in relazione all'anno 2013 non si era tenuto conto delle risposte date ai questionari dai clienti ma non ha addotto elemento verificabile alcuno che possa alimentare anche solamente il dubbio che le fatture emesse siano rimaste insolute. La sentenza, pertanto, anche se implicitamente, risponde all'argomento secondo cui le fatture emesse non necessariamente erano state incassate per cui non potevano concorrere a determinare il reddito imponibile. La censura difensiva, ancora, ignora quanto al riguardo rappresentato dal Tribunale di Foggia, che aveva osservato che venendo in rilievo la mancata presentazione delle dichiarazioni, l'inadempimento dei clienti non poteva assumere valore scriminante. Va, peraltro, ricordato che questa Corte, sia pure in relazione al reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. 74/2000, ha chiarito che "il mancato incasso per inadempimento contrattuale dei propri clienti non esclude la sussistenza del reato, atteso che, come detto, l'obbligo del predetto versamento prescinde dall'effettiva riscossione delle relative somme, essendo il mancato adempimento del debitore riconducibile all'ordinario rischio di impresa, evitabile anche con il ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi (Sez.3, n. 6506 del 24/09/2019, Rv. 278909; Sez.3, n. 27202 del 19/05/2022, Rv. 283347; Sez.3, n. 31352 del 05/05/2021, Rv. 282237) " (Sez. 3, n. 20348 del 26/3/2024, A). Tale principio si attaglia con ancor maggior evidenza in relazione ai reati 3 contestati, imponendo il criterio di competenza, operante per l'imprenditore individuale con ricavi quali quelli indicati nel provvedimento impugnato, di riferire i ricavi d'impresa, così come i costi, all'esercizio cui si riferiscono. L'aspecificità del corrispondente motivo di appello, quindi, costituisce un ulteriore ostacolo all'accoglimento della censura difensiva. Il Collegio rammenta che il motivo con cui si proponga in Cassazione una doglianza riferita all'omessa motivazione in relazione ad un motivo d'appello comunque inammissibile è geneticamente inammissibile anch'esso. Infatti, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria (vedi, Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Ferrara, Rv. 173343; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Iannotta, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700). 4. Infondato è l'argomento incentrato sull'impossibilità per l'imputato di ottemperare all'obbligo dichiarativo per la sentenza di fallimento intervenuta. Il motivo non si confronta con la motivazione della Corte territoriale che ha rilevato che la violazione dell'obbligo dichiarativo doveva essere addebitato all'imputato che, sino all'ultimo giorno utile ai fini della presentazione di tale dichiarazione (30/9/2014), non aveva provveduto a siffatto adempimento. Tale conclusione trova riscontro nella giurisprudenza di questa Corte. Un recente orientamento di legittimità ritiene che "in tema di reati tributari, il termine dilatorio di novanta giorni, concesso al contribuente - ai sensi dell'art. 5, comma secondo, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario, non si configura quale elemento di una causa di non punibilità, ma costituisce un termine ulteriore per adempiere all'obbligo dichiarativo, e per individuare il momento consumativo del reato di omessa dichiarazione previsto al comma primo del citato art. 5; detto termine è quindi privo di valenza scriminante nei confronti di chi, alla scadenza del termine ordinario, era tenuto a presentare la dichiarazione, eventualmente anche in concorso con il nuovo obbligato nei novanta giorni di proroga. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto corretta la condanna del rappresentante di una società, dimessosi appena dopo la scadenza del termine ordinario) (Sez. 3, n. 19196 del 24/02/2017, Pollastrelli, Rv. 269635 - 01, conf. Sez. 7, ord. n. 25622 del 24/5/2024, Orlando). Si è anche ritenuto che "in tema di reato di omessa dichiarazione dei redditi, spetta al fallito presentare la dichiarazione dei redditi per i periodi di imposta anteriori al fallimento, mentre il curatore deve presentare le dichiarazioni per i periodi di imposta successivi, in essi compreso anche il periodo nei corso del quale è intervenuta la dichiarazione di fallimento" (Sez. 3, n. 1549 del 01/12/2010, dep. 2011, Ghilardi, Rv. 249351 - 01, conf. Sez. 7, ord. n. 25622 del 24/5/2024, Orlando relativa alla mancata presentazione della dichiarazione IVA per l'anno d'imposta precedente a quello in cui è intervenuta la dichiarazione di fallimento). 4 Ma a conclusioni non dissimili si perverrebbe qualora si Iffl~le secondo cui il momento consumativo del delitto coincide con la scadenza del novantesimo giorno successivo al termine previsto dalle leggi tributarie per la presentazione della dichiarazione omessa (Sez. 3, n. 8340 del 18/12/2019, dep. 2020, Carotenuto;
Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, Litardi, Rv. 276884). Le sentenze di merito, infatti, hanno rimarcato che l'imputato non aveva consegnato la documentazione contabile alla curatela cosicché le dichiarazioni presentata dal curatore nel maggio del 2015 erano prive di dati in quanto l'indisponibilità dei libri contabili aveva impedito di determinare gli elementi attivi e passivi relativi all'anno d'imposta. L'incidenza determinante che la mancata consegna delle scritture contabili ha avuto sull'omessa presentazione delle dichiarazioni, quindi, in quanto costituisce la causa della condotta tipica, consentirebbe di configurare, in forza della regola generale dell'art. 110 cod. pen., la responsabilità penale a carico di EC anche qualora si acceda all'impostazione difensiva secondo cui l'obbligo dichiarativo, in relazione all'anno 2013, gravava sul curatore fallimentare, essendo intervenuta la dichiarazione di fallimento nell'ottobre 2014. A tutto voler conceder alla difesa, pertanto, la censura in esame non sarebbe in ogni caso idonea a determinare l'annullamento della sentenza in quanto all'erronea valutazione in punto di diritto della corte territoriale potrebbe porre rimedio questa Corte avvalendosi dei poteri riconosciuti dall'art. 619 cod. proc. pen. 5. Manifestamente infondato risulta, infine, l'ultimo motivo del ricorso che non tiene conto della recidiva specifica contestata e del periodo di sospensione intervenuto, dal 5/12/2019 al 21/5/2020 per adesione del difensore all'astensione proclamata dall'Unione Camere Penali. 6. L'esito del giudizio comporta, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/6/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 20/2/2024, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia in data 9/7/2020 che aveva ritenuto EC TI responsabile dei reati di cui all'art. 5 d.vo n. 74/2000 per l'omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e IVA per gli anni 2012 e 2013 e l'aveva condannato, unificati ex art. 81 cod. pen. i reati, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, applicata la riduzione prevista per il rito, alla pena di anni uno, mesi due e giorni venti di reclusione, oltre pene accessorie. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che con il primo motivo denuncia la violazione della legge processuale. Si assume che il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato all'imputato mediante consegna di copia al difensore Penale Sent. Sez. 3 Num. 27723 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 26/06/2025 non essendo stato reperito al domicilio dichiarato senza effettuare le ricerche necessarie a consentire la consegna a mani proprie. 3. Con il secondo motivo, si denuncia la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. Si assume che non vi era prova che le fatture reperite fossero state effettivamente incassate così da determinare il superamento delle soglie di punibilità. Si lamenta ancora che viene "paventata" nelle sentenze anche l'ipotesi che si sia in presenza di fatture per operazioni inesistenti benché una tale ricostruzione trovi riscontro solo in ordine alla fattura n. 1 del 2012 rispetto alla quale l'imposta evasa era pari a C 6.344,21. A ciò si aggiunga che non era stato contestato il reato di cui all'art. 8 del d.l.vo 74/2000. Si deduce, ancora, che in relazione all'anno d'imposta 2012 si era tenuto conto dei questionari inviati ai clienti mentre, per l'anno 2013, la determinazione dell'imponibile era stata effettuata utilizzando solo i dati tratti dallo spesometro integrato e non quelli trasmessi dai clienti interpellati tramiti i questionari, che rivelavano fatture emesse per C 23.654,88 e un'imposta evasa pari a C 843,92. Non si era, ancora, tenuto conto che l'imputato era stato dichiarato fallito il 14/10/2024, ossia prima della data di consumazione del reato contestato per l'anno 2013. 4. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 157 cod. pen. assumendosi che per l'anno d'imposta 2012, in relazione al tempus commissi delicti indicato in imputazione, ossia il 30/9/2013, il termine prescrizionale era già decorso all'epoca di emissione della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. In ordine al primo motivo del ricorso, dagli atti processuali, consultabili in considerazione della natura del vizio denunciato, risulta che EC è stato invitato più volte a dichiarare o eleggere domicilio ( decreto di citazione in data 27/9/2018 e avviso di conclusioni delle indagini preliminari del 31/5/2018). Non risulta che l'imputato abbia mai indicato un domicilio per le notifiche. La notifica, quindi, correttamente, è stata effettuata presso lo studio del difensore non potendo trovare applicazione, rationes temporis, la disciplina introdotta dal d.l.vo 150/2022. 3. Le doglianze relative alla individuazione della base imponibile e dell'imposta evasa deducono che queste sono state determinate sulla base di mere presunzioni, che non tenevano conto che le fatture accertate potevano non essere state incassate e, in relazione all'anno d'imposta 2013, dei questionari inviati dai clienti, che documentavano un'imposta evasa inferiore alla soglia di punibilità. Non è superfluo ricordare, a questo punto, che al giudice penale non è precluso fondare le sue conclusioni relative alla consistenza della base imponibile e alla entità dell'imposta evasa su valutazioni logiche, purché queste, ovviamente, facciano seguito ad un'analisi di tutto il materiale istruttorio rilevante, e individuino la loro base su puntuali elementi di fatto, nonché su accettabili e congrue massime di esperienza. 2 Una conferma della comune applicazione di questo principio, nella giurisprudenza di legittimità, del resto, si trae dalla costante affermazione secondo cui, in tema di reati tributari, per il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi dell'accertamento induttivo, compiuto mediante gli studi di settore dagli Uffici finanziari, per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019, Menegoli, Rv. 277581 - 01, e Sez. 3, n. 24225 del 14/03/2023, Rossi, Rv. 284693 - 01). Nella specie, la sentenza impugnata, conformemente a quella di primo grado, ritiene che gli imponibili e le imposte evase per gli anni 2012 e 2013 sono quelli riportati in imputazione con la sola precisazione che, in relazione all'anno d'imposta 2013, VIVA non dichiarata ammontava ad C 145.804,00 non trovando giustificazione nel processo verbale di constatazione il differente valore di C 140.441,78 riportato in imputazione. La Corte territoriale ha, inoltre, rilevato che, per entrambi gli anni d'imposta, il metodo di calcolo è stato lo stesso, essendo stato l'imponibile determinato incrociando i dati forniti dall'applicativo spesometro integrato con quelli riportati nei questionari inviati dai clienti della ditta individuale. La Corte territoriale ha, ancora, sottolineato che i dati ricavati dalla Guardia di Finanza non erano contraddetti da elementi di segno contrario, non avendo "l'imputato allegato alcunché in concreto". E, in effetti, la sentenza di primo grado rimarca che l'imputato non aveva contestato l'emissione delle fatture rinvenute dagli operanti limitandosi a sostenere, senza fornire prova alcuna, che i clienti non lo avevano pagato. Con tali argomenti il ricorso non si confronta continuando a lamentare che in relazione all'anno 2013 non si era tenuto conto delle risposte date ai questionari dai clienti ma non ha addotto elemento verificabile alcuno che possa alimentare anche solamente il dubbio che le fatture emesse siano rimaste insolute. La sentenza, pertanto, anche se implicitamente, risponde all'argomento secondo cui le fatture emesse non necessariamente erano state incassate per cui non potevano concorrere a determinare il reddito imponibile. La censura difensiva, ancora, ignora quanto al riguardo rappresentato dal Tribunale di Foggia, che aveva osservato che venendo in rilievo la mancata presentazione delle dichiarazioni, l'inadempimento dei clienti non poteva assumere valore scriminante. Va, peraltro, ricordato che questa Corte, sia pure in relazione al reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. 74/2000, ha chiarito che "il mancato incasso per inadempimento contrattuale dei propri clienti non esclude la sussistenza del reato, atteso che, come detto, l'obbligo del predetto versamento prescinde dall'effettiva riscossione delle relative somme, essendo il mancato adempimento del debitore riconducibile all'ordinario rischio di impresa, evitabile anche con il ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi (Sez.3, n. 6506 del 24/09/2019, Rv. 278909; Sez.3, n. 27202 del 19/05/2022, Rv. 283347; Sez.3, n. 31352 del 05/05/2021, Rv. 282237) " (Sez. 3, n. 20348 del 26/3/2024, A). Tale principio si attaglia con ancor maggior evidenza in relazione ai reati 3 contestati, imponendo il criterio di competenza, operante per l'imprenditore individuale con ricavi quali quelli indicati nel provvedimento impugnato, di riferire i ricavi d'impresa, così come i costi, all'esercizio cui si riferiscono. L'aspecificità del corrispondente motivo di appello, quindi, costituisce un ulteriore ostacolo all'accoglimento della censura difensiva. Il Collegio rammenta che il motivo con cui si proponga in Cassazione una doglianza riferita all'omessa motivazione in relazione ad un motivo d'appello comunque inammissibile è geneticamente inammissibile anch'esso. Infatti, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria (vedi, Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Ferrara, Rv. 173343; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Iannotta, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700). 4. Infondato è l'argomento incentrato sull'impossibilità per l'imputato di ottemperare all'obbligo dichiarativo per la sentenza di fallimento intervenuta. Il motivo non si confronta con la motivazione della Corte territoriale che ha rilevato che la violazione dell'obbligo dichiarativo doveva essere addebitato all'imputato che, sino all'ultimo giorno utile ai fini della presentazione di tale dichiarazione (30/9/2014), non aveva provveduto a siffatto adempimento. Tale conclusione trova riscontro nella giurisprudenza di questa Corte. Un recente orientamento di legittimità ritiene che "in tema di reati tributari, il termine dilatorio di novanta giorni, concesso al contribuente - ai sensi dell'art. 5, comma secondo, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario, non si configura quale elemento di una causa di non punibilità, ma costituisce un termine ulteriore per adempiere all'obbligo dichiarativo, e per individuare il momento consumativo del reato di omessa dichiarazione previsto al comma primo del citato art. 5; detto termine è quindi privo di valenza scriminante nei confronti di chi, alla scadenza del termine ordinario, era tenuto a presentare la dichiarazione, eventualmente anche in concorso con il nuovo obbligato nei novanta giorni di proroga. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto corretta la condanna del rappresentante di una società, dimessosi appena dopo la scadenza del termine ordinario) (Sez. 3, n. 19196 del 24/02/2017, Pollastrelli, Rv. 269635 - 01, conf. Sez. 7, ord. n. 25622 del 24/5/2024, Orlando). Si è anche ritenuto che "in tema di reato di omessa dichiarazione dei redditi, spetta al fallito presentare la dichiarazione dei redditi per i periodi di imposta anteriori al fallimento, mentre il curatore deve presentare le dichiarazioni per i periodi di imposta successivi, in essi compreso anche il periodo nei corso del quale è intervenuta la dichiarazione di fallimento" (Sez. 3, n. 1549 del 01/12/2010, dep. 2011, Ghilardi, Rv. 249351 - 01, conf. Sez. 7, ord. n. 25622 del 24/5/2024, Orlando relativa alla mancata presentazione della dichiarazione IVA per l'anno d'imposta precedente a quello in cui è intervenuta la dichiarazione di fallimento). 4 Ma a conclusioni non dissimili si perverrebbe qualora si Iffl~le secondo cui il momento consumativo del delitto coincide con la scadenza del novantesimo giorno successivo al termine previsto dalle leggi tributarie per la presentazione della dichiarazione omessa (Sez. 3, n. 8340 del 18/12/2019, dep. 2020, Carotenuto;
Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, Litardi, Rv. 276884). Le sentenze di merito, infatti, hanno rimarcato che l'imputato non aveva consegnato la documentazione contabile alla curatela cosicché le dichiarazioni presentata dal curatore nel maggio del 2015 erano prive di dati in quanto l'indisponibilità dei libri contabili aveva impedito di determinare gli elementi attivi e passivi relativi all'anno d'imposta. L'incidenza determinante che la mancata consegna delle scritture contabili ha avuto sull'omessa presentazione delle dichiarazioni, quindi, in quanto costituisce la causa della condotta tipica, consentirebbe di configurare, in forza della regola generale dell'art. 110 cod. pen., la responsabilità penale a carico di EC anche qualora si acceda all'impostazione difensiva secondo cui l'obbligo dichiarativo, in relazione all'anno 2013, gravava sul curatore fallimentare, essendo intervenuta la dichiarazione di fallimento nell'ottobre 2014. A tutto voler conceder alla difesa, pertanto, la censura in esame non sarebbe in ogni caso idonea a determinare l'annullamento della sentenza in quanto all'erronea valutazione in punto di diritto della corte territoriale potrebbe porre rimedio questa Corte avvalendosi dei poteri riconosciuti dall'art. 619 cod. proc. pen. 5. Manifestamente infondato risulta, infine, l'ultimo motivo del ricorso che non tiene conto della recidiva specifica contestata e del periodo di sospensione intervenuto, dal 5/12/2019 al 21/5/2020 per adesione del difensore all'astensione proclamata dall'Unione Camere Penali. 6. L'esito del giudizio comporta, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/6/2025