Art. 4.
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'obbligo dell'iscrizione all'Istituto potra' essere esteso, mediante decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, a dirigenti di altri settori non contemplati dalla presente legge a condizione che l'estensione dell'obbligo della iscrizione non Leda gli interessi collettivi degli iscritti di cui al primo comma del precedente art. 3.
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'obbligo dell'iscrizione all'Istituto potra' essere esteso, mediante decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, a dirigenti di altri settori non contemplati dalla presente legge a condizione che l'estensione dell'obbligo della iscrizione non Leda gli interessi collettivi degli iscritti di cui al primo comma del precedente art. 3.