Ordinanza collegiale 18 marzo 2025
Ordinanza collegiale 22 maggio 2025
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 09/03/2026, n. 4421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4421 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04421/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09456/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9456 del 2024, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Michael Louis Stiefel, Tommaso Trulli, Andrea Stigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Inps, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Pancari, Giuseppe Cipriani, con domicilio eletto presso lo studio Sabrina Pancari in Roma, via C. Beccaria 29;
per l’esatta ottemperanza
alla sentenza del Tribunale Ordinario di -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, nel capo che prevede la condanna di quest’ultima “… all’esecuzione di tutte le opere di manutenzione necessarie a riparare la copertura dei locali condotti in locazione da -OMISSIS-e indicate dal CTU nella relazione depositata ”, fissando all’uopo un termine non superiore a 60 giorni o il diverso ritenuto di giustizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto previdenziale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva darsi esecuzione alla sentenza adottata dal Tribunale Ordinario di -OMISSIS-, sezione VI civile, n. -OMISSIS-, pubblicata il 1° giugno 2021 (giudizio avente r.g.n. -OMISSIS-), la quale non risultava eseguita con riferimento al capo relativo alla “condanna .. all’esecuzione di tutte le opere di manutenzione necessarie a riparare la copertura dei locali condotti in locazione da -OMISSIS-e indicate dal CTU nella relazione depositata”.
2. Il ricorso è fondato nei termini di seguito descritti.
Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, del c.p.a., l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
La giurisprudenza ha chiarito il carattere meramente esecutivo del processo di ottemperanza che abbia ad oggetto pronunce del giudice civile, limitato all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo ovvero elusivo della sentenza civile passata in giudicato e senza possibilità di integrazione ovvero di accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione (TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 6942/2022).
A fronte di quanto indicato con le ordinanze di questa Sezione del 18 marzo 2025 n. -OMISSIS-e del 22 maggio 2025 n. -OMISSIS-, e sulla scorta della documentazione da ultimo depositata dallo stesso Istituto con la propria relazione del 26 gennaio 2026, risulta che l’Amministrazione ha eseguito solo parzialmente quanto previsto nella citata sentenza, derivando da ciò l’accoglimento della pretesa della ricorrente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza in tema di onere della prova tra debitore e creditore ( ex multis , TAR Lazio, sez. III-ter, n. 22876/2025).
Ne consegue che la parte resistente deve essere condannata a provvedere.
3. In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario ad acta che, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla citata pronuncia.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (sull’entità e sui criteri di liquidazione, ex multis , Cons. Stato, sez. VII, n. 864/2026; n. 853/2026; n. 708/2026; n. 8993/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- condanna l’Istituto resistente a dare definitiva esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Istituto resistente, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, in caso di perdurante inadempimento provvederà a dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe, eventualmente sostituendosi o superando il dissenso di altre amministrazioni, nel termine di 90 (novanta) giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione.
Condanna l’Istituto resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente in misura pari ad euro 700,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CC SA, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
Ida Tascone, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | CC SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.