TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/12/2025, n. 2450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2450 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n.6819/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, NI AR
LL, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dell'avv. DI BARI FRANCESCA -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 02/12/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 19/08/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo, previo accertamento della sussistenza del requisito contributivo e sanitario richiesti dalla legge, la condanna dell' all'erogazione dell'assegno ordinario CP_1
d'invalidità ex L. n.222/1984 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
1 Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Preliminarmente, occorre evidenziare che la disciplina introdotta con la legge n. 222/84 ha apportato significative innovazioni rispetto alla disciplina precedente, in primo luogo qualificando come “invalido” il soggetto la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di difetto fisico o mentale, a meno di un terzo;
nonché definendo “inabile” colui il quale a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Rispetto alla pregressa disciplina è stato introdotto dal legislatore del 1984 un più rigoroso requisito di attualità contributiva (3 anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda), fermo restando il requisito assicurativo minimo complessivo di 5 anni;
tali requisiti assicurativi e contributivi possono validamente perfezionarsi anche in corso di istruttoria o di contenzioso amministrativo, con conseguente differimento, in tal caso, della decorrenza della prestazione previdenziale dalla data di tale perfezionamento.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
DR ON, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si
2 traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Nel caso in esame, occorre evidenziare che nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, la consulenza tecnica d'ufficio redatta nella fase di accertamento tecnico preventivo – le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza in capo alla parte ricorrente di infermità tali da determinare una riduzione permanente a meno di un terzo della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini
(si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU a pagg.4, 5 e 6 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU nella sua relazione scritta: «Dalla analisi della documentazione medica presente in atti e dalle risultanze del nostro esame obiettivo, può affermarsi che il Sig. Parte_2
sia attualmente affetto da: “Esiti di paralisi ostetrica
[...] arto superiore destro, spondiloartrosi cervicale e lombare, gonartrosi sinistra, piede cavo a sin. Tunnel carpale bilaterale.
Epatopatia cronica”.
Prima di procedere nello specifico della trattazione, giova ricordare come per una corretta formulazione di un giudizio medico-legale in ambito di inabilità/invalidità pensionabile, non siano previste delle specifiche tabelle di riferimento relativamente alla definizione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, talché giudichiamo corretto utilizzare, con gli opportuni accorgimenti e per analogia con la normativa previdenziale, le tabelle di legge pubblicate con il D.M. del 5.2.92, ovvero quelle riguardanti la valutazione delle patologie nella tematica afferente all'Invalidità Civile.
Nel caso in esame si ritiene opportuno far riferimento, per analogia, al codice tabellare del Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992, considerati già all'esito della necessaria
3 personalizzazione in fase valutativa richiesta dall'effettivo stato clinico del ricorrente: cod. APPARATO %
7341 PARESI DELL'ARTO SUPERIORE 45
DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA MEDIO
7313 LESIONE DEL N. MEDIANO AL POLSO (DOMINANTE) 11
6424 EPATITE CRONICA ATTIVA (cod per analogia) 15
Dal punto di vista clinico si apprezza un quadro sintomatico caratterizzato prevalentemente dalla limitazione funzionale dell'arto superiore dx. L'attività lavorativa di banconista salumiere, svolta prevalentemente dal comporta un Parte_3 impegno di media entità degli arti superiori, nell'espletamento delle normali mansioni previste, nonché il mantenimento di stazione eretta per tempi prolungati. Per quanto attiene alla epatopatia cronica HCV correlata, non risultano documentate attestazioni relative ad una fase di attività della stessa, talché se ne deve, necessariamente, presumere lo stato di quiescenza.
Ne discende che le patologie di cui è sofferente il Sig.
, dato il buon compenso clinico, anche in considerazione Parte_1 dell'attività lavorativa prevalentemente svolta dallo stesso, NON
COMPORTANO una permanente riduzione a meno di 1/3 della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali
(art.1 L.222/84).
CONCLUSIONI
Può, quindi, concludersi per l'accertamento del seguente requisito sanitario:
NEGATIVO→esclusa la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex L.
n. 222/84».
Si condividono, inoltre, le repliche (di seguito riportate) che sono state esposte dal nominato CTU rispetto alle osservazioni formulate dal difensore di parte ricorrente: «In riscontro alla nota a firma dell'Avv. Francesca Di Bari del 21.07.2025, preme solo specificare come l'ambito valutativo del presente giudizio, così come di tutti quelli afferenti alla normativa di cui alla L.
4 222/1984, è incentrato sul parametro delle occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato, certamente rapportabili alle mansioni lavorative effettivamente svolte, ma in alcun modo assimilabili al concetto di capacità lavorativa specifica, come invece riportato dall'avvocato: “Infatti le patologie di cui è affetto il ricorrente incidono in maniera significativa sulla capacità lavorativa specifica del sig. . Parte_1
Ciò posto, anche in ragione dei quesiti correttamente posti dal magistrato, richiedenti attribuzione codicistica di cui al DM
5.2.92, non si possono che confermare le conclusioni valutative precedentemente espresse nel nostro elaborato del 18.07.2025, ovvero l'assenza dei requisiti al fine riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex Lege n. 222/1984)».
Quindi, si può affermare che il CTU ha tenuto in debita considerazione anche le osservazioni formulate nell'interesse di parte ricorrente, replicando in maniera motivata e condivisibile alle argomentazioni difensive di parte ricorrente.
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa anche in funzione soltanto dell'accertamento di un eventuale aggravamento, in quanto dall'esame della documentazione medica di formazione successiva rispetto al deposito della CTU, che è stata allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio non emergono elementi di prova che giustifichino un supplemento peritale in tal senso.
Al riguardo, è sufficiente rimarcare che con certificazione del
30/06/2025 il medico competente ha ritenuto il ricorrente idoneo
5 alla mansione specifica, sebbene con limitazioni, esprimendo il seguente "Giudizio di idoneità alla mansione specifica: idoneo con limitazioni. Limitazioni: MMC fino a 20 kg"; mentre nella diagnosi esposta nella certificazione medica del 17/04/2025 è stato omesso ogni riferimento alla “PARESI DELL'ARTO SUPERIORE DOMINANTE CON
DEFICIT DI FORZA MEDIO (cod.7341), che, invece, aveva ottenuto in data precedente dal nominato CTU una percentuale del 45% [“La nostra diagnosi è: Diabete mellito tipo II, in labile compenso glicometabolico;
Dislipidemia mista;
Steatosi epatica;
IPB (n.d.e.
Iperplasia Prostatica Benigna); Deficit di acido folico;
Insufficienza del circolo venoso superficiale degli arti inferiori”].
Per le ragioni innanzi esposte, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, considerata la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità ex L. n.222/1984;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 02/12/2025
Il Giudice del Lavoro
NI AR LL
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, NI AR
LL, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dell'avv. DI BARI FRANCESCA -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 02/12/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 19/08/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo, previo accertamento della sussistenza del requisito contributivo e sanitario richiesti dalla legge, la condanna dell' all'erogazione dell'assegno ordinario CP_1
d'invalidità ex L. n.222/1984 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
1 Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Preliminarmente, occorre evidenziare che la disciplina introdotta con la legge n. 222/84 ha apportato significative innovazioni rispetto alla disciplina precedente, in primo luogo qualificando come “invalido” il soggetto la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di difetto fisico o mentale, a meno di un terzo;
nonché definendo “inabile” colui il quale a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Rispetto alla pregressa disciplina è stato introdotto dal legislatore del 1984 un più rigoroso requisito di attualità contributiva (3 anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda), fermo restando il requisito assicurativo minimo complessivo di 5 anni;
tali requisiti assicurativi e contributivi possono validamente perfezionarsi anche in corso di istruttoria o di contenzioso amministrativo, con conseguente differimento, in tal caso, della decorrenza della prestazione previdenziale dalla data di tale perfezionamento.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
DR ON, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si
2 traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Nel caso in esame, occorre evidenziare che nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, la consulenza tecnica d'ufficio redatta nella fase di accertamento tecnico preventivo – le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza in capo alla parte ricorrente di infermità tali da determinare una riduzione permanente a meno di un terzo della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini
(si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU a pagg.4, 5 e 6 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU nella sua relazione scritta: «Dalla analisi della documentazione medica presente in atti e dalle risultanze del nostro esame obiettivo, può affermarsi che il Sig. Parte_2
sia attualmente affetto da: “Esiti di paralisi ostetrica
[...] arto superiore destro, spondiloartrosi cervicale e lombare, gonartrosi sinistra, piede cavo a sin. Tunnel carpale bilaterale.
Epatopatia cronica”.
Prima di procedere nello specifico della trattazione, giova ricordare come per una corretta formulazione di un giudizio medico-legale in ambito di inabilità/invalidità pensionabile, non siano previste delle specifiche tabelle di riferimento relativamente alla definizione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, talché giudichiamo corretto utilizzare, con gli opportuni accorgimenti e per analogia con la normativa previdenziale, le tabelle di legge pubblicate con il D.M. del 5.2.92, ovvero quelle riguardanti la valutazione delle patologie nella tematica afferente all'Invalidità Civile.
Nel caso in esame si ritiene opportuno far riferimento, per analogia, al codice tabellare del Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992, considerati già all'esito della necessaria
3 personalizzazione in fase valutativa richiesta dall'effettivo stato clinico del ricorrente: cod. APPARATO %
7341 PARESI DELL'ARTO SUPERIORE 45
DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA MEDIO
7313 LESIONE DEL N. MEDIANO AL POLSO (DOMINANTE) 11
6424 EPATITE CRONICA ATTIVA (cod per analogia) 15
Dal punto di vista clinico si apprezza un quadro sintomatico caratterizzato prevalentemente dalla limitazione funzionale dell'arto superiore dx. L'attività lavorativa di banconista salumiere, svolta prevalentemente dal comporta un Parte_3 impegno di media entità degli arti superiori, nell'espletamento delle normali mansioni previste, nonché il mantenimento di stazione eretta per tempi prolungati. Per quanto attiene alla epatopatia cronica HCV correlata, non risultano documentate attestazioni relative ad una fase di attività della stessa, talché se ne deve, necessariamente, presumere lo stato di quiescenza.
Ne discende che le patologie di cui è sofferente il Sig.
, dato il buon compenso clinico, anche in considerazione Parte_1 dell'attività lavorativa prevalentemente svolta dallo stesso, NON
COMPORTANO una permanente riduzione a meno di 1/3 della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali
(art.1 L.222/84).
CONCLUSIONI
Può, quindi, concludersi per l'accertamento del seguente requisito sanitario:
NEGATIVO→esclusa la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex L.
n. 222/84».
Si condividono, inoltre, le repliche (di seguito riportate) che sono state esposte dal nominato CTU rispetto alle osservazioni formulate dal difensore di parte ricorrente: «In riscontro alla nota a firma dell'Avv. Francesca Di Bari del 21.07.2025, preme solo specificare come l'ambito valutativo del presente giudizio, così come di tutti quelli afferenti alla normativa di cui alla L.
4 222/1984, è incentrato sul parametro delle occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato, certamente rapportabili alle mansioni lavorative effettivamente svolte, ma in alcun modo assimilabili al concetto di capacità lavorativa specifica, come invece riportato dall'avvocato: “Infatti le patologie di cui è affetto il ricorrente incidono in maniera significativa sulla capacità lavorativa specifica del sig. . Parte_1
Ciò posto, anche in ragione dei quesiti correttamente posti dal magistrato, richiedenti attribuzione codicistica di cui al DM
5.2.92, non si possono che confermare le conclusioni valutative precedentemente espresse nel nostro elaborato del 18.07.2025, ovvero l'assenza dei requisiti al fine riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex Lege n. 222/1984)».
Quindi, si può affermare che il CTU ha tenuto in debita considerazione anche le osservazioni formulate nell'interesse di parte ricorrente, replicando in maniera motivata e condivisibile alle argomentazioni difensive di parte ricorrente.
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa anche in funzione soltanto dell'accertamento di un eventuale aggravamento, in quanto dall'esame della documentazione medica di formazione successiva rispetto al deposito della CTU, che è stata allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio non emergono elementi di prova che giustifichino un supplemento peritale in tal senso.
Al riguardo, è sufficiente rimarcare che con certificazione del
30/06/2025 il medico competente ha ritenuto il ricorrente idoneo
5 alla mansione specifica, sebbene con limitazioni, esprimendo il seguente "Giudizio di idoneità alla mansione specifica: idoneo con limitazioni. Limitazioni: MMC fino a 20 kg"; mentre nella diagnosi esposta nella certificazione medica del 17/04/2025 è stato omesso ogni riferimento alla “PARESI DELL'ARTO SUPERIORE DOMINANTE CON
DEFICIT DI FORZA MEDIO (cod.7341), che, invece, aveva ottenuto in data precedente dal nominato CTU una percentuale del 45% [“La nostra diagnosi è: Diabete mellito tipo II, in labile compenso glicometabolico;
Dislipidemia mista;
Steatosi epatica;
IPB (n.d.e.
Iperplasia Prostatica Benigna); Deficit di acido folico;
Insufficienza del circolo venoso superficiale degli arti inferiori”].
Per le ragioni innanzi esposte, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, considerata la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità ex L. n.222/1984;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 02/12/2025
Il Giudice del Lavoro
NI AR LL
6