Sentenza 1 aprile 2021
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- 1. L’accesso difensivo post Adunanza Plenaria n. 4/2021 tra potere valutativo della P.A. e apprezzamento del giudice (nota a Consiglio di Stato, Sez. III, 25 febbraio…Gianluigi Delle Cave · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Gianluigi Delle Cave Sommario: 1. La vicenda. – 2. Il diritto di accesso ai sensi della l. n. 241/1990: osservazioni minime. – 2.1. segue: simmetrie (e contrasti) con l'accesso civico semplice e generalizzato. – 3. Analisi critica della sentenza n. 1342/2022: portata e limiti dell'accesso c.d. “difensivo”. – 3.1. segue: l'accesso difensivo post Adunanza Plenaria n. 4/2021: quali scenari? – 4. Conclusioni. 1. La vicenda La vicenda, in sintesi, trae origine dal ricorso (n. r. g. 55/2021) con cui un operatore economico inoltrava all'ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, ai sensi della l. n. 241/1990, istanza di accesso ad un serie di atti, deliberazioni, determinazioni e provvedimenti …
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di Gianluigi Delle Cave Sommario: 1. La vicenda. – 2. Il diritto di accesso ai sensi della l. n. 241/1990: osservazioni minime. – 2.1. segue: simmetrie (e contrasti) con l'accesso civico semplice e generalizzato. – 3. Analisi critica della sentenza n. 1342/2022: portata e limiti dell'accesso c.d. “difensivo”. – 3.1. segue: l'accesso difensivo post Adunanza Plenaria n. 4/2021: quali scenari? – 4. Conclusioni. 1. La vicenda La vicenda, in sintesi, trae origine dal ricorso (n. r. g. 55/2021) con cui un operatore economico inoltrava all'ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, ai sensi della l. n. 241/1990, istanza di accesso ad un serie di atti, deliberazioni, determinazioni e provvedimenti …
Leggi di più… - 3. L’accesso difensivo post Adunanza Plenaria n. 4/2021 tra potere valutativo della P.A. e apprezzamento del giudice (nota a Consiglio di Stato, Sez. III, 25 febbraio…Gianluigi Delle Cave · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 28 aprile 2022
- 4. Atti di pianificazione urbanistica e accesso difensivohttps://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 3 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 01/04/2021, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/04/2021
N. 00427/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00993/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 993 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Lamazza e Alvise Arvalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Padova, Passaggio Gaudenzio 7;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Barel, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Miglio e Alessandro Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Treviso, via G.C. De Carlo 3;
-OMISSIS-rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Barosio, Fabio Dell'Anna e Marco Briccarello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, corso Galileo Ferraris 120;
per ottenere
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- l'annullamento del silenzio - rigetto formatosi in data -OMISSIS-sull'istanza di accesso presentata dalla ricorrente in data -OMISSIS-;
- l’accertamento del diritto di accesso ai documenti relativi alla proposta di accordo pubblico privato volta alla-OMISSIS-nel -OMISSIS-, -OMISSIS-, presentata dalla -OMISSIS-nella -OMISSIS-;
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- l'annullamento del provvedimento -OMISSIS-, con cui il -OMISSIS- ha respinto l'istanza di accesso presentata dalla ricorrente in data -OMISSIS-;
- l’accertamento del diritto di accesso ai documenti relativi alla proposta di accordo pubblico privato volta alla-OMISSIS-nel -OMISSIS-, -OMISSIS-, presentata dalla -OMISSIS-nella -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS-, di-OMISSIS--OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe la ricorrente -OMISSIS- (d’ora in poi -OMISSIS-) impugna il silenzio serbato dal -OMISSIS- sulla domanda di accesso del -OMISSIS-dalla stessa presentata per ottenere copia degli atti relativi alla-OMISSIS-nel -OMISSIS-, presentato dalla Società-OMISSIS--OMISSIS- (d’ora in poi -OMISSIS-).
La richiesta è stata motivata con riferimento alla necessità della ricorrente di difendersi in un giudizio civile pendente innanzi al -OMISSIS-ed avente ad oggetto l’inadempimento di-OMISSIS-ad un contratto preliminare.
La ricorrente, con riguardo alle vicende che hanno preceduto la presentazione della domanda di accesso, riferisce di essere subentrata ad un contratto preliminare con il quale -OMISSIS-, promittente venditrice, si obbligava a vendere alla -OMISSIS-, promissaria acquirente, per sé o per persona da nominare, un compendio immobiliare per la costruzione del predetto centro servizi.
Il contratto era sottoposto alla condizione dell’acquisizione delle abilitazioni e dei titoli urbanistici ed edilizi necessari.
La -OMISSIS- nel frattempo aveva stipulato con la -OMISSIS-(d’ora in poi -OMISSIS-) appartenente al gruppo francese -OMISSIS- s.p.a., un contratto di opzione al fine di concedere a quest’ultima la possibilità di subentrare in tutti i diritti ed obblighi nascenti dal contratto preliminare.
Il permesso di costruire che era stato rilasciato dal -OMISSIS- ad-OMISSIS-è stato dichiarato decaduto per il mancato tempestivo avvio dei lavori e conseguentemente è stata dichiarata la risoluzione della convenzione urbanistica attuativa dell’accordo di pianificazione stipulato con il Comune ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
In questo contesto si è instaurato il giudizio civile nel quale la Società -OMISSIS- chiede il risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento di-OMISSIS-la quale, secondo la prospettazione della parte attrice, avrebbe fatto di proposito decadere il permesso di costruire (il provvedimento di decadenza è stato impugnato da-OMISSIS-con ricorso straordinario al PO DE TO senza domanda di sospensione cautelare).
La ricorrente afferma inoltre di aver appreso da notizie di stampa che la promittente venditrice-OMISSIS-ha presentato al Comune, unitamente ad -OMISSIS- (d’ora in poi -OMISSIS-), un nuovo progetto volto alla realizzazione della stessa -OMISSIS-sul medesimo terreno che era stato promesso in vendita. Questa circostanza, ad avviso della ricorrente, induce a ritenere che la decadenza del titolo edilizio sia stata provocata proprio al fine di estromettere -OMISSIS- dall’operazione economica risolvendo il contratto preliminare, e facendo venir meno l’obbligo per il gruppo -OMISSIS- di versare in favore della promissaria acquirente il corrispettivo di pari a € 600.000, pattuito per l’eventuale esercizio del diritto di opzione.
La domanda di accesso presentata è pertanto volta ad ottenere dal Comune copia di tutti gli atti connessi alla nuova proposta urbanistica pubblico privato presentata da -OMISSIS-.
La ricorrente afferma di ritenersi senz’altro titolare di un interesse concreto, diretto ed attuale all’accesso per poter acquisire la prova, da far valere nel giudizio civile, che vi è stata una premeditazione a suo danno nell’inerzia di-OMISSIS-che ha comportato la decadenza del titolo edilizio. Inerzia che costituisce un inadempimento contrattuale, a nulla rilevando l’avvenuta proposizione di un ricorso straordinario al PO DE TO avverso la decadenza, divenuto improcedibile a seguito del nuovo procedimento amministrativo di carattere urbanistico.
Inoltre, prosegue la ricorrente, la documentazione posta a corredo della nuova proposta di pianificazione presentata, di cui chiede l’ostensione, potrebbe contenere elementi utili a comprovare la sussistenza di condotte fraudolente o comunque illecite ai suoi danni.
Successivamente il Comune ha avviato in autotutela un procedimento volto al superamento del silenzio rigetto precedentemente formatosi impugnato con il ricorso introduttivo e, dopo un contraddittorio procedimentale, con provvedimento-OMISSIS-, ha respinto in modo esplicito la domanda di accesso ritenendo:
- che non sussista un interesse concreto ed attuale, neppure indiretto, in capo alla richiedente per accedere alla nuova proposta di accordo, poiché le contestazioni su cui la stessa fonda la legittimazione e l’interesse sono relative ad eventi e situazioni passate, con la conseguenza che il futuro ed eventuale assetto urbanistico delle aree in questione non possa, neppure astrattamente, dispiegare effetti diretti o indiretti -OMISSIS- della richiedente o del contenzioso in essere per come è stato descritto dalla stessa istante;
- che la richiesta di accesso, riguardando una proposta di accordo di pianificazione è destinata, ove accolta, a divenire parte integrante DE strumento urbanistico, ed è da considerarsi inscritta nell’ambito del processo di formazione DE strumento urbanistico generale; si tratta quindi di domanda che concerne documenti sui quali, per effetto del combinato disposto di cui agli articoli 13 e 24, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è assolutamente escluso l’accesso nella forma richiesta, dato che trovano applicazione le altre e diverse norme che regolano la formazione, la pubblicità ed il contraddittorio nell’ambito delle attività di pianificazione.
Con motivi aggiunti il diniego di accesso è impugnato lamentando la violazione degli articoli 2 e seguenti della legge n. 241 del 1990, dell’art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, nonché del regolamento comunale che disciplina il diritto di accesso approvato con -OMISSIS-, lo sviamento, la carenza di presupposto, l’illogicità manifesta, l’irragionevolezza e il difetto di istruttoria.
In particolare la ricorrente, per dimostrare il proprio interesse all’accesso, si richiama alla complessa vicenda già esposta con il ricorso introduttivo, per sottolineare che solo accedendo agli atti e ai documenti richiesti potrebbe risultare confermata l’avvenuta presentazione di una nuova proposta di pianificazione urbanistica finalizzata alla costruzione della originaria -OMISSIS-sul medesimo terreno oggetto del contratto preliminare intercorso con -OMISSIS-, circostanza questa che smentirebbe le difese dispiegate nella causa civile da-OMISSIS-in ordine al carattere pregiudiziale del ricorso straordinario al PO DE TO (che in realtà, come già rilevato nel ricorso introduttivo, deve ritenersi divenuto improcedibile a causa della presentazione della nuova proposta di pianificazione) ed in ordine alla natura e alla gravità dell’inadempimento.
Quanto al motivo di diniego fondato sulla circostanza che l’oggetto della richiesta di accesso riguarda una proposta di accordo di pianificazione destinata a divenire parte integrante DE strumento urbanistico, i cui contenuti non sono accessibili in forza del combinato disposto di cui agli articoli 13 e 24 della legge n. 241 del 1990, la ricorrente osserva che la sottrazione all’accesso degli atti di pianificazione, compresi quelli in materia urbanistica, è prevista dal legislatore in considerazione del fatto che, trattandosi di procedimenti con destinatari non determinati e astrattamente illimitati, finalizzati ad incidere su intere collettività, per essi non può ammettersi un diritto di estrazione di copia che rischierebbe, attesa la potenziale moltitudine di richiedenti, di vanificare il correlato e paritario principio costituzionale di buon andamento, nei suoi contenuti precettivi dell’azione amministrativa di economicità, celerità ed efficacia.
Secondo la ricorrente non vi è pertanto motivo di opporre un diniego alla propria domanda di accesso che è supportata non da un generico interesse in materia urbanistica, ma dalla specifica necessità di conoscere, ai fini della tutela giurisdizionale dei propri diritti, gli atti e i provvedimenti relativi al nuovo procedimento che-OMISSIS-ha avviato con il -OMISSIS- per costruire la medesima struttura originariamente prevista sul terreno promesso in vendita alla -OMISSIS- per realizzare l’operazione.
Inoltre, prosegue la ricorrente, quand’anche fossero ravvisabili delle ragioni di tutela della privacy , queste dovrebbero risultare recessive rispetto all’esigenza di -OMISSIS- di difendersi nel giudizio civile già incardinato. Infine la ricorrente sottolinea che il diritto di accesso non sarebbe neppure impedito dalla pendenza di un giudizio nel corso del quale gli stessi documenti potrebbero essere richiesti, in quanto costituisce una situazione attiva meritevole di autonoma protezione.
Si sono costituti in giudizio il -OMISSIS-,-OMISSIS-e -OMISSIS- eccependo sotto plurimi profili l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. -OMISSIS- in particolare, facendo rilevare di non essere ad alcun titolo coinvolta nelle vicende oggetto del contenzioso, contrariamente a quanto erroneamente indicato dalle notizie riportate da alcuni quotidiani ai quali si riferisce la parte ricorrente, ha chiesto la propria estromissione dal giudizio. La ricorrente, nei motivi aggiunti (cfr. pag. 13), nel prendere atto di tali dichiarazioni, ha affermato di non aver nulla da opporre alla estromissione dal giudizio.
Alla camera di consiglio del 24 febbraio 2021, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso introduttivo, proposto avverso il silenzio opposto dal Comune alla domanda di accesso presentata dalla ricorrente - deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in relazione al diniego successivamente intervenuto. I motivi aggiunti, proposti avverso il diniego, devono invece essere accolti.
Il diniego di accesso concerne gli atti di una proposta di pianificazione urbanistica ed è motivato con richiamo all’art. 24, comma 1, lett. c), della legge n. 241 del 1990, ai sensi del quale l’accesso è escluso: “ c) -OMISSIS- dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione ”.
Lo strumento della proposta di pianificazione urbanistica è previsto e disciplinato dall’art. 6 della legge regionale n. 11 del 2004. I Comuni - secondo questa disposizione - possono concludere accordi con i soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti di rilevante interesse pubblico; l’accordo, una volta approvato, costituisce parte integrante DE strumento urbanistico a cui esso accede, rimanendo soggetto alle forme tipiche di pubblicità e partecipazione per questo previste. La disposizione prevede inoltre il recepimento dell’accordo con il provvedimento di adozione DE strumento di pianificazione e ne condiziona l’efficacia alla conferma delle relative previsioni nell’atto di definitiva approvazione del piano.
La ricorrente ritiene che - considerate le peculiarità dell’accordo urbanistico in via di formazione - l’interesse costituzionalmente garantito alla tutela giurisdizionale dei propri diritti debba prevalere sull’interesse tutelato dall’art. 24, comma 1, lett. c), della legge n. 241 del 1990. Ad avviso della ricorrente il divieto di accesso previsto in via generale da questa disposizione deve intendersi riferito solo agli atti dei procedimenti urbanistici che - a differenza di quello in esame - riguardano destinatari non determinati e astrattamente illimitati.
La giurisprudenza si è posta il problema se l’accesso difensivo a certe condizioni possa prevalere anche sulle ipotesi di esclusione previste dal comma 1, del richiamato articolo 24 o solo su quella contemplata dalla lettera d) del comma 6, determinata dalla necessità di tutelare la riservatezza di terzi (persone, gruppi, imprese e associazioni).
Sul punto si è in particolare affermato (cfr. Consiglio di TO, Sez. VI, ord. 7 febbraio 2014, n. 600) che “ deve […] escludersi che l’art, 24, comma 7, primo periodo, legge n. 241 del 1990 possa essere interpretato nel senso di giustificare una indiscriminata prevalenza dell’accesso difensivo su tutte le ipotesi di esclusione normativamente previste ” e che “ esclusa la generalizzata applicazione della regola dell’accesso difensivo di cui all’art. 24, comma 7, legge n. 241 del 1990, i rapporti tra l’accesso strumentale alla difesa in giudizio e gli altri casi di esclusione tipizzati dalla legge non potrà che essere risolto seguendo una delle seguenti vie: a) secondo una accezione più radicale, dando sempre prevalenza ai secondi (come sembrerebbe desumersi dall’art. 24, comma 1, legge n. 241 del 1990 che, con l’espressione «il diritto di accesso è escluso» sembra individuare negli interessi pubblici che integrando le fattispecie tipiche di esclusione inderogabili limiti negativi al contenuto del diritto di accesso, quale che sia la sua finalità); b) secondo una accezione più «flessibile», ammettendo la possibilità di un bilanciamento in concreto, che tenga conto (analogamente a quanto previsto per i dati personali sensibilissimi), da un lato, della indispensabilità dell’accesso rispetto alla difesa e, dall’altro, del rango comparativo degli interessi contrapposti (quello tutelato con l’esclusione dell’accesso e quello alla cui tutela in giudizio mira l’istanza ostensiva) ”.
Nella giurisprudenza è prevalsa la seconda delle due opzioni interpretative prospettate.
La stessa ordinanza appena richiamata – pur dando rilievo all’interpretazione letterale - ha argomentato l’infondatezza della domanda di accesso esaminata in quella sede (avente ad oggetto atti classificati come segreti), facendo ricorso alla più flessibile tesi del bilanciamento “ in concreto ”, e la giurisprudenza nel tempo in via interpretativa ha ridotto l’ambito di operatività del divieto di accesso nelle ipotesi in cui lo stesso sia esercitato per finalità difensive connesse alla tutela giurisdizionale (Consiglio di TO, n. 600 del 2014).
In tal senso, ad esempio, il parere del Consiglio d TO, Sez. I, 1 luglio 2014, n. 2226 ha affermato che la classifica di segretezza non può di per sé ed in senso assoluto giustificare il rifiuto di esibizione dei documenti richiesti. Con riguardo agli atti relativi ai procedimenti tributari la giurisprudenza ha precisato che il divieto di ostensione di cui all’art. 24, comma 1, lett. b), non è assoluto, ma vale solo in pendenza del procedimento tributario, dato che successivamente non permane alcuna esigenza di segretezza ( ex pluribus cfr. Consiglio di TO, Sez. IV, 6 febbraio 2019, n. 906).
La giurisprudenza successiva ha confermato tale orientamento. La recente sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di TO 25 settembre 2020, n. 19, che ha precisato la latitudine entro cui può essere esercitato l’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, al punto 9.1 in diritto ha ricostruito l’autonoma funzione dell’accesso difensivo sul dato testuale, contenuto nell’art. 24, comma 7, secondo cui deve “ comunque ” essere garantito l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, ed ha osservato che “ l’utilizzo dell’avverbio «comunque» denota la volontà del legislatore di non ‘appiattire’ l’istituto dell’accesso amministrativo sulla sola prospettiva della partecipazione, dell’imparzialità e della trasparenza, e corrobora la tesi che esistano, all’interno della fattispecie giuridica generale dell’accesso, due anime che vi convivono, dando luogo a due fattispecie particolari, di cui una (e cioè quella relativa all’accesso cd. difensivo) può addirittura operare quale eccezione al catalogo di esclusioni previste per l’altra (e cioè, l’accesso partecipativo), salvi gli opportuni temperamenti in sede di bilanciamento in concreto dei contrapposti interessi (v. Cons. TO, Sez. VI, ord. 7 febbraio 2014, n. 600) ” e ancora più recentemente la stessa Adunanza Plenaria con la sentenza 18 marzo 2021 n. 4, al punto 19.1 in diritto ha definito come solo “ tendenziale ” l’esclusione dall’accesso degli atti contemplati all’art. 24, comma 1 (viene affermato che “ come questa Adunanza ha però già chiarito nelle richiamate pronunce, l’art. 24 della l. n. 241 del 1990 prevede, al riguardo: a) al comma 1, una tendenziale esclusione diretta legale dall’accesso documentale per le ipotesi ivi contemplate ”).
L’esclusione dall’accesso degli atti contemplati dall’art. 24, comma 1, pertanto non è sempre assoluta quando lo stesso sia esercitato a fini difensivi, con la conseguenza che deve ritenersi insufficiente, per negare l’ostensione, la mera affermazione che l’atto oggetto dell’istanza è riconducibile ad una delle fattispecie contemplate da tale norma.
Quanto al caso in esame va osservato che in linea generale il capo V della legge n. 241 del 1990 contiene le disposizioni che consentono a tutti e in ogni tempo, sia pure nel rispetto dei limiti previsti nella normativa, la “conoscibilità” dei documenti amministrativi, sia che attengano alla fase di formazione del provvedimento amministrativo, sia che risultino già formati o detenuti dall'Amministrazione, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
Nell’ambito del medesimo capo è compreso anche l’art. 24 che al comma 1, lett. c), tra gli atti esclusi dall’accesso, contempla quale eccezione al principio dell’accessibilità, gli atti preparatori di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, ma al comma 7 prevede a sua volta un’eccezione alla regola dell’esclusione, e ciò, come sopra evidenziato, alla luce del diritto vivente, impone all’interprete il compito di contemperare le ragioni di riservatezza che giustificano i casi di esclusione, con l’esigenza di consentire, ove possibile, l’accesso a quei documenti amministrativi la cui conoscenza è comunque necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
La ratio dell’esclusione dall’accesso degli atti preparatori di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione prevista all’art. 24, comma 1, lett. c), è individuabile nell’esigenza, meritevole di attenta tutela, di evitare possibili condizionamenti all'attività degli organi collegiali, soprattutto politici, ed evitare altresì la divulgazione di notizie non di pubblico dominio suscettibili di essere utilizzate al fine di ottenere indebiti vantaggi economici, attraverso l'anticipata conoscenza sia dei processi decisionali, sia dei supporti tecnici che ne sono alla base.
Peraltro la sottrazione dall’accesso degli atti in questi casi non è prevista come divieto assoluto, ma comporta solo il differimento ad un momento in cui l’attività preparatoria abbia dato eventualmente luogo alla formazione di un atto (secondo il principio dettato dall’art. 24, comma 5).
Infatti l’art. 13 della di legge n. 241 del 1990, sottrae tale tipologia di atti dalla disciplina generale sul procedimento e l’art. 24, comma 1, lett. c), afferma che per tali atti è escluso l’accesso, ma entrambe le disposizioni specificano che per essi “ restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione ” facendo chiaro riferimento alle specifiche forme di partecipazione e di pubblicità legale previste per questa tipologia di atti se, e nella misura in cui, siano effettivamente adottati (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 10 febbraio 2011, n.314; Consiglio di TO, Sez. IV, 31 luglio 2009, n. 4838; T.A.R. Veneto, Sez. I, 13 luglio 2004, n. 2332).
Ciò significa che gli atti dei procedimenti amministrativi generali volti all'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, sono accessibili agli interessati nelle particolari forme del deposito al pubblico del progetto di piano con i relativi elaborati, della pubblicazione dell'avvenuto deposito, della visione DE stesso da parte di ogni soggetto interessato: la disciplina dell'accesso a tali atti è quindi modellata sulle specificità di tali procedure amministrative, che - proprio perché interessano potenzialmente un numero indeterminato di soggetti titolari di situazioni soggettive che l’Amministrazione deve regolare in modo uniforme con efficacia generale - suggeriscono di prevedere per esse forme di conoscenza legale.
Nella valutazione del legislatore gli atti preparatori di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione che non vengano assunti e formalizzati in un provvedimento amministrativo - i quali per la loro natura endoprocedimentale sono inidonei ad incidere su posizioni giuridiche altrui - sono pertanto di regola sottratti all’accesso.
In ragione del necessario bilanciamento con il prevalente diritto di difesa sancito dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, deve ritenersi che le esigenze di riservatezza che giustificano l’esclusione dall’accesso di tali atti, divengano recessive nelle ipotesi in cui l’istante dimostri l’attualità dell’interesse all’accesso difensivo con riguardo agli atti compresi nell’attività preparatoria, interesse che prescinde dall’effettiva adozione dell’atto finale, e non consiste nella mera pretesa di conoscere in via anticipata il contenuto di atti che diverrebbero potenzialmente lesivi solo nel momento in cui dovessero essere effettivamente adottati.
Non v’è dubbio quindi che le istanze proposte per avere accesso alla documentazione preparatoria degli atti di pianificazione urbanistica, motivate con riferimento ad esigenze di carattere difensivo non attuali e di regola finalizzate a conoscere anticipatamente la destinazione urbanistica di un’area, rientrano nel generale divieto stabilito dall’art. 24, comma 1, lett. c), della legge n. 241 del 1990, proprio perché non sorrette da un interesse attuale.
Diverso è il caso in esame in cui la ricorrente ha dato prova che la necessità di difendere i propri interessi non deriva da una lesione connessa alla possibile adozione dell’atto finale, e non è neppure connotata da profili di carattere pubblicistico connessi all’esercizio dei poteri di pianificazione, ma è collegata ad un giudizio civile nel quale il contegno attuale di-OMISSIS-ed i rapporti intercorrenti tra la stessa ed il Comune, secondo la propria prospettazione, assumono un autonomo rilievo.
Pertanto l’astratta appartenenza degli atti di cui è chiesta l’ostensione alla categoria contemplata dall’art. 24, comma 1, lett. c), non giustifica il diniego all’accesso.
Parimenti inidoneo a supportare il diniego è l’altro capo di motivazione con il quale il Comune afferma che il nuovo atto di pianificazione pubblico privato in fieri non potrebbe fornire alla parte ricorrente elementi utili per la definizione del contenzioso civile pendente che ha ad oggetto eventi e situazioni passate.
Infatti come recentemente chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di TO con la sentenza 18 marzo 2021 n. 4, una volta che l’istante abbia motivato in modo sufficiente l’esistenza di un nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che intende tutelare “ la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso ”, salvo il caso di una evidente ed assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive che nella specie non sussiste.
La domanda di accesso deve pertanto essere accolta perché in tale contesto le ragioni di riservatezza che giustificano l’esclusione dall’ostensibilità degli atti previsti dall’art. 24, comma 1, lett. c), recedono a fronte della necessità, già attuale per la ricorrente, di conoscere tali documenti al fine di difendere i propri interessi giuridici.
In definitiva -OMISSIS- deve essere estromessa dal giudizio perché estranea alle vicende che lo hanno originato, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre i motivi aggiunti devono essere accolti e, per l’effetto, deve essere annullato il diniego all’accesso ed accertato il diritto all’ostensione dei documenti oggetto dell’istanza con conseguente obbligo per l’Amministrazione comunale di renderli disponibili mediante estrazione di copia degli stessi.
La peculiarità e la novità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Prima, definitivamente pronunciando, estromette -OMISSIS- dal giudizio, dichiara l’improcedibilità del ricorso introduttivo, accoglie i motivi aggiunti e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del diniego, il diritto di accedere agli atti sopra specificati e l’obbligo per il -OMISSIS- di rendere disponibili tali atti mediante estrazione di copia degli stessi, come indicato in motivazione, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle loro generalità.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto nei giorni 24 febbraio 2021 e 24 marzo 2021, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.