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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 737/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
GI MA VI, Presidente GIANNI GIOVANNI, Relatore AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3937/2024 depositato il 06/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo, 48-50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 - PI_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7309/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 39 e pubblicata il 04/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230104810227 IRAP 2017
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato Resistente_1 impugnava la cartella di accertamento n. 09720230104810227, notificata il 04/05/2023, avente ad oggetto ex art. 36- bis d.P.R. n. 660 del 1973 omessi versamenti di cui alle dichiarazioni IRAP 2017 e 2018, con liquidazione di maggiori imposte ed irrogazione di sanzioni per euro 42.784,33. In particolare, con la cartella indicata, vengono evidenziati, per l'anno di imposta 2017, un minor credito da versare di € 5.673,00, oltre a sanzioni ed interessi, per complessivi € 7.117,00, mentre, per l'anno di imposta 2018, una imposta e minor credito da versare di € 23.904,58, oltre a sanzioni ed interessi, per complessivi € 27.973,11. La società ricorrente denuncia la infondatezza della pretesa impositiva, sostenendo, in relazione all'anno d'imposta 2017, la spettanza dell'eccedenza risultante dalla dichiarazione per l'anno 2016 per l'importo di € 7.740,00, in luogo di quella riconosciuta di € 2.067,00, e, in relazione all'anno d'imposta 2018, la spettanza dell'eccedenza di € 23.827,00, utilizzato in compensazione per il pagamento delle imposte relative all'anno d'imposta 2018, come da dichiarazioni integrative per gli anni 2017 e 2018 presentate in data 09/12/2020. L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, sosteneva la correttezza del proprio operato e chiedeva rigettarsi il ricorso. Richiamava, in particolare, il comma 8-bis dell'art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, secondo cui il credito risultante dalla dichiarazione integrativa a favore del contribuente, derivante dal minore debito o dal maggiore credito d'imposta, presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa e compensato solo con le imposte a debito sorte successivamente a tali versamenti. Con sentenza n. 7309/39/2024, in data 11.04-04.06.2024, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso e condannava l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite. Con atto telematicamente notificato il 06/08/2024, indi depositato nelle stesse forme il 06/08/2024, l'Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso detta sentenza, sostenendo, come già evidenziato nelle controdeduzioni in primo grado, che, avendo la società presentato solo in data 09/12/2020 dichiarazione integrativa untrannuale per esporre in compensazione crediti relativi ad anni d'imposta 2017 e 2018, emersi però solo nel corso del 2020, il relativo credito non poteva essere compensato con le successive dichiarazioni integrative (anni 2017 e 2018) del 09/12/2020, poiché il credito può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa, previa compilazione del quadro DI anno d'imposta 2020, compilazione omessa nel caso di specie. Resistente_1Si costituiva , resistendo e chiedendo il rigetto dell'appello. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)- L'appello è infondato. La contribuente ha documentato di aver presentato in data 09/12/2020 dichiarazioni integrative relative all'IRAP per gli anni di imposta 2017 e 2018, dalle quali 3
emerge l'erroneità delle somme pretese nella cartella di pagamento impugnata, avente ad oggetto proprio omessi o carenti versamenti relativi all'IRAP di quegli stessi anni di imposta. Nelle dichiarazioni integrative, infatti, gli importi delle eccedenze delle precedenti dichiarazioni da portare in compensazione sono stati rettificati, eliminando le pretese impositive portate dalla cartella impugnata. Tanto premesso, occorre ricordare che l'art. 2, comma 8, del d.P.R. 22/07/1998, n. 322, permette di integrare le dichiarazioni annuali per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare in ogni caso non oltre i termini di esercizio dell'attività accertatrice;
dal momento della presentazione della dichiarazione emendativa, modificativa delle indicazioni inserite nell'originaria dichiarazione reddituale, decorre il termine per l'accertamento da parte dell'Ufficio con riguardo alle modifiche apportate (Cass., n. 2922/2023). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, 30/06/2016, n. 13378) hanno chiarito come, in tema di imposte dirette, il principio di generale emendabilità della dichiarazione sia riferibile all'ipotesi ordinaria in cui la dichiarazione rivesta carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre, laddove la dichiarazione abbia carattere negoziale, il suddetto principio non opera, salvo che il contribuente dimostri l'essenziale ed obiettiva riconoscibilità dell'errore, ai sensi degli artt. 1427 ss. cod. civ. (cfr., tra le altre, Cass. 30/09/2015, n. 19410): è stato allora affermato che le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza e, quindi, possano essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti. Del resto, la Corte di legittimità non ha mancato di precisare che, in tema d'imposte sui redditi, la dichiarazione affetta da errori di fatto o di diritto da cui possa derivare, in contrasto con l'art. 53 Cost., l'assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge è comunque emendabile, anche in sede contenziosa, attesa la sua natura di mera esternazione di scienza (Cass., n. 373/2016). E' stata quindi affermata l'emendabilità, in generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all'Amministrazione tributaria, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione;
ciò per l'impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.), e della oggettiva correttezza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) (cfr., da ultimo, Cass., n. 10722/2025). E, dunque, una volta che sia stata presentata una dichiarazione integrativa relativamente ad annualità precedenti, si genera un effetto di “trascinamento” sulle dichiarazioni successive, non potendo pretendersi che l'errore iniziale eventualmente compiuto sia in qualche modo inemendabile in tutte le annualità successive per le quali il contribuente abbia tempestivamente depositato le dichiarazioni con i dati ritenuti corretti. Se quelli esposti sono i principi affermati in sede di legittimità, deve allora ritenersi che, nel caso di specie, la cartella impugnata non ha preso in considerazione le rettifiche intervenute con le dichiarazioni integrative, né in questa sede l'Ufficio ha contestato le rettifiche, ritenendole non corrette, avendo affidato la propria difesa soltanto al dato testuale di cui al comma 8-bis dell'art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, senza tener conto dei consolidati insegnamenti della giurisprudenza di legittimità sopra ricordati.
Di qui la fondatezza delle ragioni della contribuente. 4
2)- L'esito del giudizio e le ragioni esposte dalle parti giustificano la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio rigetta l'appello e compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso il 29 gennaio 2026.
Il Giudice est. Il Presidente
AN IA AR LV GI
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
GI MA VI, Presidente GIANNI GIOVANNI, Relatore AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3937/2024 depositato il 06/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo, 48-50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 - PI_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7309/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 39 e pubblicata il 04/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230104810227 IRAP 2017
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato Resistente_1 impugnava la cartella di accertamento n. 09720230104810227, notificata il 04/05/2023, avente ad oggetto ex art. 36- bis d.P.R. n. 660 del 1973 omessi versamenti di cui alle dichiarazioni IRAP 2017 e 2018, con liquidazione di maggiori imposte ed irrogazione di sanzioni per euro 42.784,33. In particolare, con la cartella indicata, vengono evidenziati, per l'anno di imposta 2017, un minor credito da versare di € 5.673,00, oltre a sanzioni ed interessi, per complessivi € 7.117,00, mentre, per l'anno di imposta 2018, una imposta e minor credito da versare di € 23.904,58, oltre a sanzioni ed interessi, per complessivi € 27.973,11. La società ricorrente denuncia la infondatezza della pretesa impositiva, sostenendo, in relazione all'anno d'imposta 2017, la spettanza dell'eccedenza risultante dalla dichiarazione per l'anno 2016 per l'importo di € 7.740,00, in luogo di quella riconosciuta di € 2.067,00, e, in relazione all'anno d'imposta 2018, la spettanza dell'eccedenza di € 23.827,00, utilizzato in compensazione per il pagamento delle imposte relative all'anno d'imposta 2018, come da dichiarazioni integrative per gli anni 2017 e 2018 presentate in data 09/12/2020. L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, sosteneva la correttezza del proprio operato e chiedeva rigettarsi il ricorso. Richiamava, in particolare, il comma 8-bis dell'art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, secondo cui il credito risultante dalla dichiarazione integrativa a favore del contribuente, derivante dal minore debito o dal maggiore credito d'imposta, presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa e compensato solo con le imposte a debito sorte successivamente a tali versamenti. Con sentenza n. 7309/39/2024, in data 11.04-04.06.2024, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso e condannava l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite. Con atto telematicamente notificato il 06/08/2024, indi depositato nelle stesse forme il 06/08/2024, l'Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso detta sentenza, sostenendo, come già evidenziato nelle controdeduzioni in primo grado, che, avendo la società presentato solo in data 09/12/2020 dichiarazione integrativa untrannuale per esporre in compensazione crediti relativi ad anni d'imposta 2017 e 2018, emersi però solo nel corso del 2020, il relativo credito non poteva essere compensato con le successive dichiarazioni integrative (anni 2017 e 2018) del 09/12/2020, poiché il credito può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa, previa compilazione del quadro DI anno d'imposta 2020, compilazione omessa nel caso di specie. Resistente_1Si costituiva , resistendo e chiedendo il rigetto dell'appello. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)- L'appello è infondato. La contribuente ha documentato di aver presentato in data 09/12/2020 dichiarazioni integrative relative all'IRAP per gli anni di imposta 2017 e 2018, dalle quali 3
emerge l'erroneità delle somme pretese nella cartella di pagamento impugnata, avente ad oggetto proprio omessi o carenti versamenti relativi all'IRAP di quegli stessi anni di imposta. Nelle dichiarazioni integrative, infatti, gli importi delle eccedenze delle precedenti dichiarazioni da portare in compensazione sono stati rettificati, eliminando le pretese impositive portate dalla cartella impugnata. Tanto premesso, occorre ricordare che l'art. 2, comma 8, del d.P.R. 22/07/1998, n. 322, permette di integrare le dichiarazioni annuali per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare in ogni caso non oltre i termini di esercizio dell'attività accertatrice;
dal momento della presentazione della dichiarazione emendativa, modificativa delle indicazioni inserite nell'originaria dichiarazione reddituale, decorre il termine per l'accertamento da parte dell'Ufficio con riguardo alle modifiche apportate (Cass., n. 2922/2023). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, 30/06/2016, n. 13378) hanno chiarito come, in tema di imposte dirette, il principio di generale emendabilità della dichiarazione sia riferibile all'ipotesi ordinaria in cui la dichiarazione rivesta carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre, laddove la dichiarazione abbia carattere negoziale, il suddetto principio non opera, salvo che il contribuente dimostri l'essenziale ed obiettiva riconoscibilità dell'errore, ai sensi degli artt. 1427 ss. cod. civ. (cfr., tra le altre, Cass. 30/09/2015, n. 19410): è stato allora affermato che le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza e, quindi, possano essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti. Del resto, la Corte di legittimità non ha mancato di precisare che, in tema d'imposte sui redditi, la dichiarazione affetta da errori di fatto o di diritto da cui possa derivare, in contrasto con l'art. 53 Cost., l'assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge è comunque emendabile, anche in sede contenziosa, attesa la sua natura di mera esternazione di scienza (Cass., n. 373/2016). E' stata quindi affermata l'emendabilità, in generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all'Amministrazione tributaria, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione;
ciò per l'impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.), e della oggettiva correttezza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) (cfr., da ultimo, Cass., n. 10722/2025). E, dunque, una volta che sia stata presentata una dichiarazione integrativa relativamente ad annualità precedenti, si genera un effetto di “trascinamento” sulle dichiarazioni successive, non potendo pretendersi che l'errore iniziale eventualmente compiuto sia in qualche modo inemendabile in tutte le annualità successive per le quali il contribuente abbia tempestivamente depositato le dichiarazioni con i dati ritenuti corretti. Se quelli esposti sono i principi affermati in sede di legittimità, deve allora ritenersi che, nel caso di specie, la cartella impugnata non ha preso in considerazione le rettifiche intervenute con le dichiarazioni integrative, né in questa sede l'Ufficio ha contestato le rettifiche, ritenendole non corrette, avendo affidato la propria difesa soltanto al dato testuale di cui al comma 8-bis dell'art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, senza tener conto dei consolidati insegnamenti della giurisprudenza di legittimità sopra ricordati.
Di qui la fondatezza delle ragioni della contribuente. 4
2)- L'esito del giudizio e le ragioni esposte dalle parti giustificano la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio rigetta l'appello e compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso il 29 gennaio 2026.
Il Giudice est. Il Presidente
AN IA AR LV GI