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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 13/02/2026, n. 2194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2194 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2194/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1903/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Battista - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Del Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240196006414000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1598/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta.
Resistente/Appellato: si riportano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente in epigrafe impugnava una cartella di pagamento di € 2.958,67, notificata il 28.10.2024 ai fini di un CUT 2023.
Parte ricorrente deduceva l'omesso contraddittorio preventivo, il difetto di motivazione e l'omessa allegazione ai atti richiamati, la violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni ai sensi del D.Lgs.
n. 87/2024, applicabile a far data dall'1.9.2024, con riduzione al 70% dell'aliquota anteriormente stabilita dal 100 al 200%. Inoltre lamentava l'omessa prova della notifica degli atti prodromici. Chiedeva
l'annullamento della cartella, che allegava in atti, con distrazione delle spese al difensore, dichiaratosi antistatario.
Si costituiva l'A.d.E.R. con avvocato del libero foro, che eccepiva l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso all'ente impositore ex art. 14, comma 6 bis, D.Lgs. n. 546/92.
Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle deduzioni formulate in ricorso, concernenti l'operato dell'ente impositore. Allegava la cartella impugnata con relativa relata ed estratto di ruolo.
Si costituiva l'ente impositore, CGT di 2° grado del Lazio, che precisava che il CUT oggetto di iscrizione a ruolo riguardava l'appello RGA 2903/23. Il credito era stato richiesto con invito al pagamento n.
Z1820230002767763 del 16.6.23, notificato in pari data presso la pec del difensore. Il CUT era stato quantificato in base ai n. 12 atti impugnati, come precisato a pag. 2 delle controdeduzioni in parola. Era stato poi emesso il provvedimento di irrogazione sanzioni n. 1058RM/2023 prot. RU108205 al 200% per
€ 1.940,00, notificato il 15.9.2023 alla pec del difensore. Era poi seguita l'iscrizione a ruolo, atteso il mancato pagamento. La mancata impugnazione dell'invito al pagamento aveva reso definitiva la pretesa con conseguente inammissibilità del ricorso. Tutti gli atti utili a portare a conoscenza la pretesa fiscale e le relative ragioni erano state notificate ai sensi di legge. Oltre a ciò, ribadiva la CGT la correttezza del proprio operato, allegando l'invito al pagamento, il provvedimento di irrogazione sanzioni, delega di firma ed attestazione di conformità.
In data 30.1.2026, Parte ricorrente depositava memoria, senza ulteriore allegazione, con cui eccepiva la mancata prova di notifica degli atti prodromici in quanto le fotocopie degli atti depositate dalla CGT non sarebbero stati "file" nativi digitali. Richiamava giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 16189/23) secondo la quale per provare una notifica pec non è sufficiente il formato "pdf", essendo invece necessario il formato "EML" o "MSG". Ribadiva la violazione del principio di proporzionalità nell'irrogazione delle sanzioni ed insisteva nella domanda.
Con memoria depositata il 3.2.026, la CGT produceva documentazione inerente la notifica degli atti prodromici, depositando invito al pagamento notificato il 16.6.2023 alle ore 16:42 e provvedimento di irrogazione sanzioni con relata pec. Insisteva per l'inapplicabilità del principio del "favor rei" al caso di specie e per la corretteza delle sanzioni irrogate.
All'udienza dell'11.2.2026 la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Preliminarmente la Corte giudica compiutamente integrato il contraddittorio, attesa la costituzione in giudizio dell'ente impositore (CGT di 2° grado del Lazio).
Ciò premesso, al fine di valutare le doglianze della Parte ricorrente, è necessario valutare la prova della notifica degli atti prodromici rispetto alla cartella impugnata, ossia l'invito al pagamento ed il provvedimento di irrogazione sanzioni, identificati in premessa.
A tal fine, Parte ricorrente ha, con memoria, contestato il formato con cui la CGT aveva prodotto gli atti prodromici e le relative risultanze di notifica via pec, contestando in udienza la tardività della produzione documentale integrativa della CGT in data 3.2.2026, in asserita violazione dell'art. 32 del D.Lgs. n.
546/92.
In relazione all'applicazione di tale norma processuale, va rilevata la finalità della stessa, a tutela del contraddittorio tra le parti, per evitare che il diritto alla difesa di una parte sia compromesso od ostacolato dalla novità documentale introdotta fuori termine, e dunque troppo a ridosso della trattazione e della decisione, dall'altra parte processuale.
Nel caso di specie, i documenti allegati dalla CGT il 3.2.2026, citati in premessa, non erano nuovi, ma meramente integrativi rispetto a quelli allegati all'atto di controdeduzioni, munito di attestazione di conformità, differendo per il formato con cui sono stati acclusi al fascicolo di causa. Nello specifico, il formato è risultato conforme a quello richiesto dalla giurisprudenza di legittimità citata dalla ricorrente
(formato "EML" o "MSG").
La difesa della ricorrente, quindi, non appare esser stata lesa dalla produzione documentale del 3.2.2026, essendo gli atti della resistente CGT i medesimi rispetto a quelli già depositati unitamente alle controdeduzioni.
La Parte ricorrente avrebbe infatti potuto, già alla luce della prima produzione della CGT, opporre eventuali contestazioni circa l'oggetto degli atti prodromici, il loro ammontare, la riferibilità alla contribuente o agli atti tassati, ed altre eventuali doglianze, con salvezza del proprio diritto di difesa.
La prova della notifica dell'invito al pagamento e del provvedimento di irrogazione sanzioni risulta quindi fornita adeguatamente ai sensi dell'art. 2697 c.c. dalle due produzioni documentali della CGT, senza lesione del contraddittorio difensivo.
Ciò posto, poiché i due atti prodromici sono stati ritualmente notificati e non impugnati, la pretesa fiscale si era, al momento della notifica della cartella di pagamento in data 28.10.2024, già consolidata.
Inoltre, tali atti prodromici sono stati emessi e notificati prima dell'entrata in vigore della riforma delle sanzioni tributarie di cui al D.Lgs. n. 87/2024, con conseguente infondatezza della contestazione di Parte ricorrente circa la misura delle stesse e circa la pretesa violazione del principio di proporzionalità.
Dalla accertata notifica degli atti prodromici deriva altresì l'infondatezza della deduzione circa la mancata allegazione di atti richiamati, appunto già notificati ai sensi di legge, atti che esauriscono le procedure previste per legge da svolgersi anteriormente all'iscrizione a ruolo. Dunque, la deduzione circa l'omessa attivazione del contraddittorio preventivo va censurata, non risultando ai sensi di legge ulteriori adempimenti da parte dell'A.F.
Per tali ragioni il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di entrambe le Parti resistenti come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in € 400,00 a favore di ciascuna
Parte resistente costituita oltre accessori se dovuti.
Il Giudice Monocratico
IO Cuppone
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1903/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Battista - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Del Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240196006414000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1598/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta.
Resistente/Appellato: si riportano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente in epigrafe impugnava una cartella di pagamento di € 2.958,67, notificata il 28.10.2024 ai fini di un CUT 2023.
Parte ricorrente deduceva l'omesso contraddittorio preventivo, il difetto di motivazione e l'omessa allegazione ai atti richiamati, la violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni ai sensi del D.Lgs.
n. 87/2024, applicabile a far data dall'1.9.2024, con riduzione al 70% dell'aliquota anteriormente stabilita dal 100 al 200%. Inoltre lamentava l'omessa prova della notifica degli atti prodromici. Chiedeva
l'annullamento della cartella, che allegava in atti, con distrazione delle spese al difensore, dichiaratosi antistatario.
Si costituiva l'A.d.E.R. con avvocato del libero foro, che eccepiva l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso all'ente impositore ex art. 14, comma 6 bis, D.Lgs. n. 546/92.
Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle deduzioni formulate in ricorso, concernenti l'operato dell'ente impositore. Allegava la cartella impugnata con relativa relata ed estratto di ruolo.
Si costituiva l'ente impositore, CGT di 2° grado del Lazio, che precisava che il CUT oggetto di iscrizione a ruolo riguardava l'appello RGA 2903/23. Il credito era stato richiesto con invito al pagamento n.
Z1820230002767763 del 16.6.23, notificato in pari data presso la pec del difensore. Il CUT era stato quantificato in base ai n. 12 atti impugnati, come precisato a pag. 2 delle controdeduzioni in parola. Era stato poi emesso il provvedimento di irrogazione sanzioni n. 1058RM/2023 prot. RU108205 al 200% per
€ 1.940,00, notificato il 15.9.2023 alla pec del difensore. Era poi seguita l'iscrizione a ruolo, atteso il mancato pagamento. La mancata impugnazione dell'invito al pagamento aveva reso definitiva la pretesa con conseguente inammissibilità del ricorso. Tutti gli atti utili a portare a conoscenza la pretesa fiscale e le relative ragioni erano state notificate ai sensi di legge. Oltre a ciò, ribadiva la CGT la correttezza del proprio operato, allegando l'invito al pagamento, il provvedimento di irrogazione sanzioni, delega di firma ed attestazione di conformità.
In data 30.1.2026, Parte ricorrente depositava memoria, senza ulteriore allegazione, con cui eccepiva la mancata prova di notifica degli atti prodromici in quanto le fotocopie degli atti depositate dalla CGT non sarebbero stati "file" nativi digitali. Richiamava giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 16189/23) secondo la quale per provare una notifica pec non è sufficiente il formato "pdf", essendo invece necessario il formato "EML" o "MSG". Ribadiva la violazione del principio di proporzionalità nell'irrogazione delle sanzioni ed insisteva nella domanda.
Con memoria depositata il 3.2.026, la CGT produceva documentazione inerente la notifica degli atti prodromici, depositando invito al pagamento notificato il 16.6.2023 alle ore 16:42 e provvedimento di irrogazione sanzioni con relata pec. Insisteva per l'inapplicabilità del principio del "favor rei" al caso di specie e per la corretteza delle sanzioni irrogate.
All'udienza dell'11.2.2026 la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Preliminarmente la Corte giudica compiutamente integrato il contraddittorio, attesa la costituzione in giudizio dell'ente impositore (CGT di 2° grado del Lazio).
Ciò premesso, al fine di valutare le doglianze della Parte ricorrente, è necessario valutare la prova della notifica degli atti prodromici rispetto alla cartella impugnata, ossia l'invito al pagamento ed il provvedimento di irrogazione sanzioni, identificati in premessa.
A tal fine, Parte ricorrente ha, con memoria, contestato il formato con cui la CGT aveva prodotto gli atti prodromici e le relative risultanze di notifica via pec, contestando in udienza la tardività della produzione documentale integrativa della CGT in data 3.2.2026, in asserita violazione dell'art. 32 del D.Lgs. n.
546/92.
In relazione all'applicazione di tale norma processuale, va rilevata la finalità della stessa, a tutela del contraddittorio tra le parti, per evitare che il diritto alla difesa di una parte sia compromesso od ostacolato dalla novità documentale introdotta fuori termine, e dunque troppo a ridosso della trattazione e della decisione, dall'altra parte processuale.
Nel caso di specie, i documenti allegati dalla CGT il 3.2.2026, citati in premessa, non erano nuovi, ma meramente integrativi rispetto a quelli allegati all'atto di controdeduzioni, munito di attestazione di conformità, differendo per il formato con cui sono stati acclusi al fascicolo di causa. Nello specifico, il formato è risultato conforme a quello richiesto dalla giurisprudenza di legittimità citata dalla ricorrente
(formato "EML" o "MSG").
La difesa della ricorrente, quindi, non appare esser stata lesa dalla produzione documentale del 3.2.2026, essendo gli atti della resistente CGT i medesimi rispetto a quelli già depositati unitamente alle controdeduzioni.
La Parte ricorrente avrebbe infatti potuto, già alla luce della prima produzione della CGT, opporre eventuali contestazioni circa l'oggetto degli atti prodromici, il loro ammontare, la riferibilità alla contribuente o agli atti tassati, ed altre eventuali doglianze, con salvezza del proprio diritto di difesa.
La prova della notifica dell'invito al pagamento e del provvedimento di irrogazione sanzioni risulta quindi fornita adeguatamente ai sensi dell'art. 2697 c.c. dalle due produzioni documentali della CGT, senza lesione del contraddittorio difensivo.
Ciò posto, poiché i due atti prodromici sono stati ritualmente notificati e non impugnati, la pretesa fiscale si era, al momento della notifica della cartella di pagamento in data 28.10.2024, già consolidata.
Inoltre, tali atti prodromici sono stati emessi e notificati prima dell'entrata in vigore della riforma delle sanzioni tributarie di cui al D.Lgs. n. 87/2024, con conseguente infondatezza della contestazione di Parte ricorrente circa la misura delle stesse e circa la pretesa violazione del principio di proporzionalità.
Dalla accertata notifica degli atti prodromici deriva altresì l'infondatezza della deduzione circa la mancata allegazione di atti richiamati, appunto già notificati ai sensi di legge, atti che esauriscono le procedure previste per legge da svolgersi anteriormente all'iscrizione a ruolo. Dunque, la deduzione circa l'omessa attivazione del contraddittorio preventivo va censurata, non risultando ai sensi di legge ulteriori adempimenti da parte dell'A.F.
Per tali ragioni il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di entrambe le Parti resistenti come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in € 400,00 a favore di ciascuna
Parte resistente costituita oltre accessori se dovuti.
Il Giudice Monocratico
IO Cuppone