Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 13/02/2026, n. 2194
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omesso contraddittorio preventivo

    La Corte ha ritenuto che gli atti prodromici (invito al pagamento e provvedimento di irrogazione sanzioni) siano stati ritualmente notificati e non impugnati, pertanto la pretesa fiscale si era consolidata prima della notifica della cartella. Inoltre, non risultano ulteriori adempimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate prima dell'iscrizione a ruolo.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e omessa allegazione atti richiamati

    La Corte ha ritenuto che la notifica degli atti prodromici, già avvenuta, esaurisca le procedure previste prima dell'iscrizione a ruolo, rendendo infondata la deduzione circa l'omessa allegazione.

  • Rigettato
    Violazione principio di proporzionalità sanzioni

    La Corte ha ritenuto che gli atti prodromici siano stati emessi e notificati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 87/2024, rendendo infondata la contestazione sulla misura delle sanzioni e sulla violazione del principio di proporzionalità.

  • Rigettato
    Omessa prova notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che la produzione documentale integrativa della CGT del 3.2.2026, contenente gli atti in formato EML/MSG, non abbia leso il diritto di difesa della ricorrente, poiché gli atti erano i medesimi già depositati. La prova della notifica è stata ritenuta adeguatamente fornita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 13/02/2026, n. 2194
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2194
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo