Sentenza 26 luglio 2024
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 16/02/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 37/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
Massimo LASALVIA Presidente Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere Aurelio LAINO Consigliere LA RR Consigliere relatore Stefania PETRUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico, iscritto al n. 61978/PC del registro di segreteria, proposto da:
SS (c.f. SS), nata a [...] il omissis ed ivi residente alla via Omissis, elettivamente domiciliata in Omissis alla via Omissis, presso e nello studio dell’avv. Paola Guido (c.f. [...]– p.e.c.:
guido.paola@ordavvle.legalmail.it), in virtù di mandato posto in calce all’atto di appello - appellante;
nei confronti di INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(codice fiscale 80078750587), con sede a Roma, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Giuseppina Giannico (c.f.
[...]; pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it),
TO AT (c.f. [...]; pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), ER Preden (c.f.
[...]; pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e LI AV (c.f. [...]; pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), come da procura speciale in calce alla memoria di costituzione in giudizio e presso gli stessi domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto, come da procura in calce alla memoria di costituzione in giudizio
(tel. 06 95066536) – appellato;
per l’annullamento parziale della sentenza n. 160/2024 della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, depositata il 26.07.2024, non notificata;
VISTO l’atto di appello;
VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, all’udienza del 30 gennaio 2026, con l’assistenza del segretario di udienza dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. LA Scandurra, l’avv. Paola Guido, per l’appellante Omissis e l’avv. Giuseppina Giannico per l’INPS.
Svolgimento del processo Con sentenza n. 160/2024 la Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia riconosceva il diritto della ricorrente a percepire – quale sorella ed unica erede legittima di Omissis, orfano maggiorenne inabile, deceduto il omissis – i ratei della pensione di reversibilità del dante causa Omissis, deceduto il omissis, maturati dal 1° agosto 2020 al 24.06.2021, oltre interessi e rivalutazione, a fronte dell’istanza amministrativa presentata da Omissis in data 13 luglio 2020;
condannava l’INPS al pagamento delle spese di lite – da distrarre in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario – liquidati in complessivi euro 600,00, oltre accessori come per legge.
Omissis proponeva appello per la riforma parziale della sentenza di primo grado riguardo alla decorrenza del diritto a percepire i ratei di pensione. Con un unico articolato motivo di gravame, la ricorrente lamentava “Violazione dell’art. 5 D.Lgs. n. 39/1945/art. 22 l. n. 903/1965”, chiedendo che le venisse riconosciuto il diritto a percepire i ratei della pensione di reversibilità a decorrere dal 1° agosto 2015 ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso del padre, Omissis, avvenuto il omissis, fino alla data del decesso del fratello Omissis, avvenuto il omissis.
Si costituiva l’INPS chiedendo il rigetto del gravame. Nel merito, richiamava l’art. 160 del d.P.R. n. 1092/1973, a mente del quale, in caso di morte del pensionato, la liquidazione del trattamento pensionistico di reversibilità a favore della vedova e degli orfani minorenni avviene senza provvedimento formale, mentre “per gli altri aventi diritto” si provvede su
“domanda degli interessati”.
Pertanto, trattandosi di liquidazione da effettuarsi “a domanda” ai sensi dell’art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973 ed essendo stata proposta tale domanda di reversibilità oltre il prescritto termine biennale e precisamente a distanza di cinque anni dal decesso del genitore del soggetto inabile al lavoro, l’INPS riteneva corretta la decisione del giudice di primo grado.
In replica alle contestazioni dell’INPS, la ricorrente depositava note autorizzate, assumendo che la pensione di reversibilità spettante all’inabile non rientra nella categoria delle prestazioni da liquidarsi a domanda. Ribadiva che la decorrenza del diritto deve essere individuata con riferimento al primo giorno del mese successivo al decesso del pensionato, trattandosi di decorrenza ex lege, non subordinata alla domanda, considerato, altresì, che la presentazione della domanda non costituisce elemento costitutivo del diritto.
All’odierna udienza, le parti insistevano per le conclusioni in atti. Al termine della discussione la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione La questione all’esame attiene all’individuazione della data di decorrenza del trattamento pensionistico di reversibilità spettante all’orfano maggiorenne inabile al lavoro.
La sentenza di primo grado ha stabilito che il trattamento di reversibilità in esame spetta “a domanda” dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda da parte dell’interessato.
L’odierna appellante sostiene, invece, che tale decorrenza sia da individuare con riferimento alla data del decesso del genitore dante causa e non a quella indicata in sentenza.
A sostegno di tale assunto, parte ricorrente richiama il combinato disposto, di cui all’art. 5 del D.Lgs. luogotenenziale n. 39/1945 e all’art. 22 della legge n. 903/1965, in materia di pensioni riconducibili al regime di assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia.
L’appello è infondato e non merita accoglimento.
La normativa, alla quale parte ricorrente fa riferimento, riguarda fattispecie riconducibili al regime di assicurazione generale obbligatoria e, di conseguenza, normativa del tutto diversa.
L’art. 5 del D.Lgs. n. 39/1945, ai sensi del quale “la pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell'assicurato o del pensionato”, non può, pertanto, trovare applicazione nel caso di specie, dovendosi considerare che la normativa introdotta dal d.P.R. n. 1092/1973, oltre che essere intervenuta in epoca successiva, reca una speciale disciplina per il trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
Sul punto, l’art. 160 del d.P.R. n. 1092/1973 prevede che in caso di morte del pensionato la liquidazione del trattamento pensionistico di reversibilità a favore della vedova e degli orfani minorenni avviene senza provvedimento formale, mentre “per gli altri aventi diritto” si provvede su “domanda degli interessati”.
L’art. 191, comma 3, primo periodo, del medesimo d.P.R. n. 1092/1973 stabilisce poi che “per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dell'assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti”.
Tale disposizione, recante un’apposita normativa in tema di decorrenza del trattamento pensionistico, non è destinata a disciplinare esclusivamente i trattamenti pensionistici privilegiati, dovendosi tener conto della collocazione sistematica della norma in questione che risulta posta all’interno del Titolo II della parte seconda del predetto decreto dedicato alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza in generale.
Ritiene, in effetti, il Collegio che il richiamato art. 191, in quanto unica disposizione del Capo III denominato “Disposizioni comuni,” assuma un evidente ruolo di norma di chiusura rispetto al Capo I, afferente al
“Trattamento normale diretto e di riversibilità” ed al Capo II relativo al
“Trattamento privilegiato diretto e di riversibilità”, direttamente applicabile al caso di specie.
Per le considerazioni sin qui esposte, ritiene il Collegio che l’atto di appello debba essere rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
In considerazione delle alterne vicende processuali, le spese di lite sono integralmente compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Nulla per le spese di giudizio stante la gratuità delle cause previdenziali.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello iscritto al n. 61978 del ruolo generale promosso da SS e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Spese di lite integralmente compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 30 gennaio 2026.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
F.to LA RR
IL PRESIDENTE
F.to Massimo LASALVIA DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16/02/2026 Il DIRIGENTE F.to Massimo BIAGI