Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 26/11/2025, n. 3370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3370 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03370/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01499/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1499 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Giorgianni e Salvatore Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Catania, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Pia Di Primo, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Umberto 151;
per l'annullamento
- del provvedimento dirigenziale prot. n. -OMISSIS-, adottato in data 29.4.2025 e notificato ai ricorrenti il 6 maggio 2025, di diniego di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della L. 47/85, pratica n. 4908 - prot. 17255 del 29.3.1986;
- della nota della Direzione Urbanistica e Gestione del territorio del Comune di Catania del 14.12.2007 prot. n. -OMISSIS-, mai notificata ai ricorrenti e richiamata nel provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 29.4.2025;
- della Determina della Direzione Urbanistica e Gestione del territorio prot. n. -OMISSIS- del 22.1.2008
mai notificata ai ricorrenti e richiamata nel provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 29.4.2025;
- del provvedimento di preavviso del procedimento di diniego di concessione edilizia in sanatoria
mai notificato ai ricorrenti e richiamato nel provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 29.4.2025;
- di ogni atto, provvedimento antecedente o successivo, consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa LA NA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno impugnato, unitamente agli atti presupposti, il provvedimento dirigenziale prot. n. -OMISSIS-, adottato in data 29.4.2025, con cui il Comune di Catania ha denegato la concessione edilizia in sanatoria ex L. 47/1985 (pratica n.4908 – prot. 17255 del 29.3.1986), chiesta in data 29.3.1986 dagli originari proprietari dell’immobile in cui gli stessi risiedono.
2. In punto di fatto, hanno rappresentato di essere tutti comproprietari indivisi del predetto immobile - ad eccezione della loro madre, anch’essa ricorrente in quanto destinataria del provvedimento impugnato – per averlo ereditato dai nonni, aventi causa dei soggetti istanti il condono.
2.1. Più in particolare, i germani ricorrenti hanno acquistato la titolarità del 50% dell’immobile, già nell’anno 1996, alla morte del nonno, per poi divenire titolari per l’interno nell’anno 2021, a seguito della morte della nonna.
2.2. La signora -OMISSIS-, madre dei germani, invece non è mai stata proprietaria dell’immobile oggetto di contenzioso, essendovi esclusivamente residente.
2.3. Hanno rappresentato, altresì, che i nonni dei germani hanno acquistato l’immobile nell’anno 1992, nella consapevolezza della pendenza dell’istanza di condono prot. n. 4908, presentata dai propri aventi causa, mentre di tale pratica non avrebbero mai avuto conoscenza i ricorrenti, ai quali alcun atto istruttorio è mai stato indirizzato, prima di quello con cui è stata negata la sanatoria, oggetto di impugnazione, notificatogli in data 6.5.2025, a distanza di quasi quarant’anni dalla presentazione della domanda di condono.
3. Il provvedimento di diniego di sanatoria, fondato sul mancato versamento degli oneri accessori da parte degli istanti e sull’esecuzione, sine titulo , del piano secondo dell’immobile, sarebbe a loro dire illegittimo per i seguenti motivi.
I) In via preliminare – Illegittimità del provvedimento per erroneità nell’individuazione tra i destinatari della sig.ra -OMISSIS-.
Il diniego è stato illegittimamente notificato anche alla madre dei germani, la quale sarebbe del tutto estranea alla vicenda, in quanto non è (né sarebbe mai stata) proprietaria dell’immobile. La stessa, pertanto, chiede che il provvedimento venga annullato nella parte in cui viene indicata tra i destinatari dell’atto, con potenziali conseguenze sanzionatorie pregiudizievoli nei suoi confronti.
II) Nullità assoluta per violazione del contraddittorio procedimentale - mancata comunicazione ai destinatari dell’avvio del procedimento – mancata partecipazione al procedimento amministrativo - mancata comunicazione del preavviso di diniego. Violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis della l. 241/1990.
Il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto non preceduto dalla notifica dell’avvio del procedimento e dal preavviso di diniego nei confronti dei germani, proprietari dell’immobile, dal 1996 in parte e dal 2021per l’intero, non essendo stata loro consentita la partecipazione procedimentale e l’esercizio del diritto di difesa.
I ricorrenti, qualora preavvisati, avrebbero potuto fornire chiarimenti in merito al pagamento degli oneri concessori, ovvero, se del caso, presentare ulteriore istanza di sanatoria per la regolarizzazione del secondo piano o provvedere alla demolizione delle opere insanabili.
III) Violazione dell'art. 2 della l. 241/1990 - mancata conclusione del procedimento nei termini - violazione del principio di ragionevole durata. Violazione art. 97 cost.
Non sarebbe stato rispettato il termine ragionevole per la conclusione del procedimento, per come disposto dall’art. 2 della L. 241/1990, sulla scorta dei principi ricavabili dall’art. 97 Cost. e dall’art. 6 CEDU, essendo decorsi 39 anni dalla presentazione dell’istanza prima che fosse adottato il provvedimento conclusivo del procedimento.
IV) Violazione del principio del legittimo affidamento - eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità.
Sarebbe stato violato il legittimo affidamento dei ricorrenti sulla favorevole conclusione del procedimento, fondato su elementi oggettivi, quali l’inerzia qualificata dell’Amministrazione e l’intervenuto pagamento dell’oblazione dovuta.
V) Eccesso di potere - difetto di istruttoria - travisamento dei fatti - erroneità manifesta - difetto di motivazione - violazione dell'art. 3 della l. 241/1990.
Il provvedimento finale di diniego si fonderebbe su una ragione ulteriore e diversa (la realizzazione del piano secondo dell’immobile) rispetto a quelle contenute nel preavviso di rigetto (ed indicate nel medesimo atto). Il Provvedimento, inoltre, non motiverebbe in relazione alle ragioni giustificanti il lasso di tempo decorso per la definizione della pratica, nonché in relazione alla valutazione dell’eventuale mutamento del contesto, dell’affidamento ingenerato in capo ai privati e della proporzionalità della misura adottata.
4. Il Comune di Catania si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, e, con memoria depositata in data 3.10.2025, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione, rappresentando quanto segue:
a) l’immobile era già stato fatto oggetto di plurime sanzioni demolitorie negli anni 1993, 1994, 1997 e 2019, notificate ai nonni dei germani ricorrenti, in relazione alla realizzazione abusiva del secondo piano (non compreso nell’istanza di sanatoria del 1986);
b) il preavviso di diniego di sanatoria è stato notificato nel 2012 all’avente causa dei nonni dei ricorrenti, in qualità di richiedente, non avendo la stessa provveduto all’integrazione documentale richiesta nel 2007 e al pagamento degli oneri concessori. Il suddetto preavviso è stato altresì notificato alla nonna dei germani ricorrenti, a quel tempo proprietaria dell’immobile;
c) con verbale di sopralluogo n. 296718del 27.6.2025 è stata accertata la persistente inottemperanza alle ordinanze di demolizione e individuata l’attuale consistenza delle opere abusive;
d) il 29.4.2025, tramite l’atto impugnato, è stato formalizzato il diniego della concessione edilizia in sanatoria ai sensi della L. 47/1985, notificato a tutti i soggetti formalmente residenti nell’immobile, compresa la madre dei germani ricorrenti;
e) i nonni dei ricorrenti risultano ancora essere i formali intestatari catastali dell’immobile, non essendo mai stata trascritta alcuna successione, né effettuata alcuna voltura catastale in favore degli eredi, con conseguente inopponibilità dell’acquisto nei confronti dell’Amministrazione; correttamente, pertanto, il preavviso di diniego è stato notificato alla nonna dei medesimi, in qualità di proprietaria catastale, che tuttavia non ha inteso partecipare al procedimento;
f) ai sensi dell’art. 21 octies L. 241/1990, il contenuto dispositivo del provvedimento di diniego non avrebbe comunque potuto essere diverso, per la sua natura vincolata;
g) il protrarsi dei tempi procedimentali è stato giustificato dalla complessità dell’istruttoria, dalla presenza di un abuso articolato, dalle molteplici vicende amministrative e giudiziarie e dai passaggi di proprietà che hanno interessato l’immobile;
h) l’evoluzione dell’istruttoria ha necessitato l’integrazione della motivazione del provvedimento finale, comunque non lesiva, stante che l’ulteriore abuso edilizio era già stato più volte formalmente sanzionato.
5. Con memoria depositata il 28.10.2025, i ricorrenti hanno replicato alle difese dell’Amministrazione, insistendo nei motivi di ricorso.
6. Alla pubblica udienza del 18 novembre 2025, il ricorso è stato posto in decisione, come da verbale.
7. Il Collegio ritiene che sia meritevole di accoglimento esclusivamente il primo motivo di ricorso, proposto dalla madre dei germani ricorrenti, mentre per il resto il ricorso è infondato.
7.1. Con il provvedimento impugnato, il Comune ha disposto la notifica del diniego di sanatoria “ ai soggetti indicati in premessa, n.q. di attuali proprietari dell’immobile ”, al contempo prevedendo che nei confronti degli stessi “ saranno applicate le sanzioni di cui all’art. 31 D.P.R. 380/2001 ”.
Il nominativo della ricorrente risulta in effetti indicato nelle premesse dell’atto, unitamente a quello di altri soggetti supposti quali eredi dei nonni dei germani ricorrenti, e ciò pur avendo la medesima allegato, senza che vi sia stata alcuna smentita sul punto da parte dell’Amministrazione, di non essere mai stata né erede, né proprietaria (neanche catastale) dell’immobile oggetto di contenzioso.
Il provvedimento, pertanto, nella parte in cui dispone la notifica dell’atto anche nei confronti della ricorrente, rendendola destinataria, oltre che del diniego di sanatoria, del preavviso di sanzioni ex art. 31 D.P.R. 380/2001, va annullato, in parte qua.
7.2. Sono, invece, infondati tutti i restanti motivi di ricorso, avanzati dai germani ricorrenti.
7.2.1. Con il secondo motivo, in particolare, i medesimi hanno contestato l’omessa notifica nei loro confronti dell’avvio del procedimento e del preavviso di diniego, pur essendo i medesimi titolari dell’immobile già dal 1996, per il 50%, e dal 2021, per l’interno. A loro dire, il Comune sarebbe incorso nella violazione delle norme sul procedimento, oltre che nel vizio di difetto di istruttoria, per non aver preventivamente indirizzato loro le comunicazioni di cui sopra, nella qualità di attuali proprietari dell’immobile.
L’Amministrazione, in particolare, avrebbe dovuto effettuare le opportune verifiche al fine di accertare l’attuale assetto proprietario dell’immobile (come ha, invece, fatto solo ai fini della notifica dell’atto conclusivo) e ripetere la notifica degli atti endoprocedimentali anche nei loro confronti, onde consentirne la partecipazione e l’esercizio del diritto di difesa.
7.2.2. La censura è infondata.
La disciplina sulla notificazione del diniego di condono di cui all'art. 35 L. n. 47 del 1985 viene interpretata da una giurisprudenza ormai pacifica e consolidata nel senso di ritenere corretta la notificazione al proprietario catastale dell'immobile (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 11/06/2025, n. 1282 e giurisprudenza ivi richiamata).
Nel caso di specie, come comprovato dall’Amministrazione con le visure versate in atti, i proprietari catastali dell’immobile oggetto di contenzioso risultano ancora essere i nonni deceduti dei germani ricorrenti, non essendo stata effettuata alcuna voltura della titolarità.
Per tale ragione l’Amministrazione rileva di aver eseguito la notifica del provvedimento impugnato a tutti coloro che dalle verifiche anagrafiche risultavano poter essere eredi, discendenti e soggetti residenti nell’immobile.
Tale modus procedendi , a parere del Collegio, non risulta affetto da profili di illegittimità, posto che, per ius receptum e in applicazione del generale divieto di aggravamento il procedimento, a fronte dell’omesso aggiornamento dei dati catastali, l'Amministrazione non ha l'obbligo di compiere complesse indagini o accertamenti giuridici circa l'esistenza di particolari rapporti interprivati al fine di individuare gli effettivi proprietari, ma ha solo l'onere di individuare il proprietario catastale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 31/03/2010, n. 1878).
Ciò vale anche in relazione alla notifica degli atti endoprocedimentali, quali il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. 241/1990, che nel caso di specie è stato notificato alla nonna dei germani ricorrenti (proprietaria catastale) e all’originaria istante.
7.2.3. Peraltro, l’atto di diniego impugnato ha carattere vincolato e non avrebbe potuto avere contenuto diverso, posto che, come già contestato con le ordinanze demolitorie del 1993, 1994 e 2019, la consistenza dell’immobile è stata modificata successivamente alla presentazione dell’istanza di condono, essendo stata riscontrata la realizzazione di un ulteriore elevazione (il piano secondo).
La giurisprudenza amministrativa ha più volte statuito che è preclusa l'esecuzione di interventi modificativi della consistenza materiale del manufatto oggetto di condono, in quanto la normativa sul condono edilizio postula la permanenza dell'immobile da regolarizzare e non ammette, in pendenza del procedimento, nuove opere, ad eccezione di quelle dirette a garantirne l'integrità e la conservazione (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. VI, 26 settembre 2023, n. 8540, richiamata da T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 25/07/2024, n. 2697).
Da ultimo, il Consiglio di Stato, con la sentenza della VII sezione n.7918/2025, ha precisato che dall’analisi della disposizione di cui all’art. 35, comma 4, L. n. 47 del 1985, regolante le modalità e le condizioni in base alle quali è consentito al richiedente la sanatoria di completare, sotto la propria responsabilità, le opere abusive oggetto della domanda, discende che, in linea di principio, è tassativamente impedita la prosecuzione dei lavori e la modificazione dello stato dei luoghi, se non con l'osservanza delle cautele previste dalla legge.
Pertanto, a fronte della rilevante alterazione della consistenza immobiliare (quale è la realizzazione di una nuova elevazione) l’istanza di condono non poteva che essere rigettata, con conseguente non obbligatorietà dell’inoltro della comunicazione di cui all’art. 10 bis L. 241/1990 (Cons. Stato, Sez. II, Sentenza, 16/07/2025, n. 6231), che pure nel caso di specie è stata effettuata, nel 2012, nei confronti dell’allora (com)proprietaria catastale, non intervenuta nel procedimento.
7.2.4. Osserva il Collegio, inoltre, che costituisce jus receptum l'assunto per cui le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo non devono essere applicate meccanicamente e formalisticamente, dovendo invece essere interpretate in senso sostanziale, coordinando in modo ragionevole e sistematico principi di legalità, imparzialità e buon andamento e i corollari di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, con la conseguenza che "il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle pretese partecipative, ma è anche tenuto ad indicare o allegare, specificamente, gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento " (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 5455/2023, richiamata da T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 03/08/2023, n. 2459).
Nel caso di specie i ricorrenti si sono limitati a rilevare, del tutto genericamente, che qualora fossero stati preavvisati del rigetto, gli stessi avrebbero potuto dimostrare l’insussistenza delle ragioni ostative all’accoglimento ( id est il supposto mancato pagamento degli oneri concessori), ovvero avrebbero potuto provvedere alla presentazione di ulteriore istanza di sanatoria o alla demolizione delle opere insanabili.
Tali considerazioni non risultano sufficienti a giustificare l’annullamento del provvedimento ai soli fini della rinnovazione del contraddittorio procedimentale, posto che l’omesso pagamento degli oneri concessori (circostanza della cui erroneità, peraltro, i ricorrenti non forniscono alcun concreto elemento probatorio) era soltanto una delle autonome ragioni dedotte a fondamento del diniego.
Osserva il Collegio, invece, che la presentazione di nuova istanza di sanatoria o la demolizione delle porzioni insanabili dell’immobile non attengono alla legittimità dell’atto e non avrebbero comunque potuto influire sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato, presupponendo, a ben vedere, la non accoglibilità della originaria istanza, pur restando salva, ovviamente, la possibilità per i ricorrenti di provvedervi nonostante il rigetto, sulla base delle norme e dei presupposti di legge vigenti.
7.2.5. Stante la non obbligatorietà, nel caso di specie, del preavviso di rigetto, deve considerarsi non meritevole di accoglimento anche il quinto motivo di ricorso, facente leva sulla non perfetta corrispondenza tra le ragioni poste a fondamento del preavviso notificato agli aventi causa, rispetto a quelle confluite nel provvedimento finale, a cui sarebbe stata aggiunta la realizzazione del secondo piano dell’immobile.
Rileva, in ogni caso, il Collegio che non può essere invocato alcun effetto sorpresa in relazione alla predetta ulteriore ragione ostativa, posto che l’abusiva realizzazione del secondo piano del fabbricato era stata più volte oggetto di accertamento e contestazione già a decorrere dagli anni 1990, nei confronti di coloro che erano a quel tempo proprietari degli immobili, cioè i nonni dei germani odierni ricorrenti, nella cui situazione giuridica quest’ultimi sono subentrati.
Tale ultima circostanza consente, altresì, di escludere la sussistenza di un legittimo affidamento dei ricorrenti sulla regolarità edilizia dell’immobile, il quale, in materia di abusi edilizi, non è suscettibile di essere ingenerato nemmeno dal decorso del tempo e dall’inerzia dell’Amministrazione (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. V, Sentenza, 15/01/2025, n. 120, che richiama, tra le altre, Ad. Pl. Consiglio di Stato n. 9 del 2017), con conseguente infondatezza anche del terzo e del quarto motivo di ricorso.
8. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, il provvedimento impugnato va parzialmente annullato limitatamente alla parte in cui include, tra gli attuali proprietari dell’immobile, la madre dei germani ricorrenti; per il resto, il ricorso va rigettato.
9. La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui indica, tra i destinatari, la ricorrente -OMISSIS-; lo rigetta per il resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NE NA BA, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
LA NA RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA NA RI | NE NA BA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.