Ordinanza collegiale 10 maggio 2024
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00646/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02463/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2463 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
HN IA, Horizon S.r.l.s, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Mandolfo e Gregorio Panetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di DI OS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Olivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Deliberazione del 28.09.2023 n. 125 – che risulta pubblicata all’albo pretorio online dal 02.10.2023 al 17.10.2023 – con cui la Giunta Municipale del Comune di DI OS ha espresso “…l’indirizzo di eseguire il dictum della sentenza del T.A.R. Catania n. 1592 del 15 maggio 2023 mediante l’esercizio della decisione amministrativa discrezionale di provvedere... alla restituzione in favore della Ditta proprietaria del terreno oggetto di originaria occupazione...”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento amministrativo, antecedente e/o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi i seguenti non meglio conosciuti atti citati nella deliberazione impugnata: 2.1) le non meglio individuate valutazioni tecniche condotte dal IV Settore, 2.2) la nota prot. N. 12897 del 25 maggio 2023, 2.3) il parere legale acquisito in data 07.09.2023, 2.4) la delibera di Giunta dell’11.09.2023 numero 110; 2.5) la comunicazione del 18.09.2023.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 29 febbraio 2024:
- degli stessi atti e/o provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo;
- nonché dei seguenti ulteriori atti e/o provvedimenti: 3) della determinazione dirigenziale del 06.12.2023 numero 549 - mai notificata nelle forme di legge ai ricorrenti che ne hanno avuto notizia solo lo scorso 12.02.2024, e che comunque è risultata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 7.12.2023 - con cui il Responsabile del Settore IV, Gestione del Territorio, del Comune di DI OS ha disposto di “…1) dare esecuzione all’ordine giudiziale di cui alla sentenza del TAR Catania n. 1592 del 15 magio 2023, mediante esercizio dell’opzione – ivi indicata – ovvero la restituzione in favore del Sig. HN IA, in solido alla interveniente società Horizon srls, del terreno di proprietà, a suo tempo oggetto di occupazione, identificato in catasto terreni al foglio n. 1, particella n. 156 di mq. 490, particella n. 911 di mq 19.630 decurtati di mq. 1724 definiti con altro giudizio, particella n. 914 di mq. 650, per una superficie complessiva di mq. 19.046,00; 2) ritenere e dichiarare che la restituzione di cui al superiore punto 1) avviene senza il contestuale riconoscimento di alcunché a titolo di risarcimento del danno per occupazione illegittima in favore della Ditta IA e dell’interveniente società Horizon srls; 3) dare atto che il presente provvedimento sarà notificato al sig. HN IA e alla società interveniente Horizon srls, nonché, ciascuno per quanto di competenza, al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Comunale e sarà altresì pubblicato all’Albo on line del Comune di DI OS; 4) rinviare agli ulteriori provvedimenti attuativi di competenza di questo Settore l’esecuzione in concreto dell’attività restitutoria mediante celebrazione di apposito sopralluogo in contraddittorio tra le parti e redazione di apposito verbale di consegna…”; 4) di ogni altro atto e/o provvedimento amministrativo, antecedente e/o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi ove occorra 4.1) la stessa Deliberazione di Giunta Municipale del 28.09.2023 n. 125; 4.2) la comunicazione del Responsabile del IV Settore del 29.01.2024 prot. n. 2314 recante “...Avviso di avvio del procedimento di occupazione temporanea ai sensi degli articoli 49 e 50 del D.P.R. n. 327/2001…”, 4.3) l’ulteriore comunicazione del Responsabile del IV Settore del 12.02.2024 prot. n. 3606 recante “riscontro Vs. messaggio p.e.c. dell’8 febbraio 2024”, 4.4) la determina del 5.10.2023 n. 71; 4.5) tutti gli altri atti e\o provvedimenti richiamati e già impugnati col ricorso introduttivo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 9 ottobre 2024:
- degli stessi atti e/o provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di DI OS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa AT LL UD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 18 dicembre 2023 parte ricorrente ha impugnato la Deliberazione del 28 settembre 2023 n. 125 – pubblicata all’albo pretorio online dal 02.10.2023 al 17.10.2023 – con cui la Giunta Municipale del Comune di DI OS ha espresso “…l’indirizzo di eseguire il dictum della sentenza del T.A.R. Catania n. 1592 del 15 maggio 2023 mediante l’esercizio della decisione amministrativa discrezionale di provvedere… alla restituzione in favore della Ditta proprietaria del terreno oggetto di originaria occupazione”.
1.1. Espone parte ricorrente che il fondo di sua proprietà è stato illegittimamente occupato dal Comune di DI OS senza l’adozione di alcun provvedimento di esproprio in quanto interessato dal progetto, approvato dal Comune con delibera di Giunta del 31 ottobre 2001 numero 449 di “recupero idrogeologico e difesa del suolo del bacino del torrente DE attraverso interventi di ingegneria ambientale e messa a dimora di specie vegetali di ambientazione mediterranea atte a ridurre l’erosione del suolo e il fenomeno della desertificazione”.
Con decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato Agricoltura e Foreste – Dipartimento Regionale delle Foreste del 23 agosto 2002 n. 697 è stato concesso al Comune un finanziamento di € 232.163,51.
Con delibera di Giunta Municipale n. 24 del 30 gennaio 2003 il progetto è stato pertanto rimodulato nel quadro economico con effetto di dichiarazione di pubblica utilità, nonché urgenza e indifferibilità dei lavori, prevedendo il termine di un anno per l’inizio dei lavori.
Il Comune ha disposto quindi l’immissione in possesso senza mai emanare il decreto di esproprio.
1.2. Con ricorso iscritto al n.r.g. 2226/2013 il sig. IA ha chiesto, pertanto, che venisse accertata e dichiarata l’illiceità del comportamento del Comune e che lo stesso venisse condannato al risarcimento dei danni per la protratta occupazione provvedendo altresì alla restituzione del terreno previa riduzione in pristino o all’emanazione di un decreto di esproprio.
La Società Horizon s.r.l.s., divenuta, nelle more, proprietaria del terreno, è ritualmente intervenuta nel suddetto giudizio.
1.3. Con sentenza n. 1592 del 15 maggio 2023 il TAR, previa declaratoria di improcedibilità del ricorso con riferimento alla porzione di terreno di cui alla part. 911 interessata da altra procedura espropriativa, ha accolto il ricorso “…con obbligo del Comune di DI OS di: a) restituire alla parte ricorrente i terreni illegittimamente occupati, previa riduzione in pristino stato, provvedendo al risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima; b) provvedere, in alternativa all’ipotesi di cui alla superiore lett. a), all’acquisizione dell’immobile mediante valido titolo di acquisto (nelle forme opportune, quindi mediante atto di acquisto a seguito di accordo bonario con il proprietario) ovvero tramite la procedura disciplinata dall’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, con la corresponsione delle somme meglio ivi previste.
Dal momento che, per effetto della condizione di possesso senza titolo del bene da parte dell’Amministrazione, quest’ultima è tenuta a determinarsi circa la restituzione dell’area o la sua acquisizione ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, è nell’ambito di tale procedimento che dovrà essere accertato – nel contraddittorio tra le parti e dunque assicurando la piena partecipazione della parte ricorrente – il valore di mercato dell’area (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, n. 1323/2021).
[… ]
Laddove il Comune si determini alla restituzione delle aree illegittimamente occupate, dovrà anche risarcire il danno da occupazione illegittima. In tal caso, conformemente a consolidata giurisprudenza in materia (T.A.R. Roma, sez. II bis, sent. n. 5915/2022 e n. 4437/2023; T.A.R. Lombardia, Brescia, II, n. 934 del 2022; cfr. Cons. di Stato, sez. IV, n. 3428 del 2019, n. 897 del 2017 e n. 3929 del 2016), il danno per illegittima occupazione dei suoli – in assenza di opposizione delle parti e in difetto della prova di diversi ulteriori profili di danno – può quantificarsi in via equitativa nell’interesse del 5% annuo sul valore di mercato del bene (da accertare come sopra indicato), in linea con il parametro già fatto proprio dall’all’art. 42 bis, comma 3, del d.P.R. n. 327/2001, oltre interessi legali.
3.3. Conclusivamente, ai sensi dell’art. 34, primo comma, lett. c), c.p.a., è opportuno disporre che l’ente intimato provveda alla restituzione o all’acquisizione dell’immobile del ricorrente, con le determinazioni conseguenti, entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza…” .
1.4. Con ricorso notificato il 15 settembre 2023 e iscritto al numero 846/2023 r.g. il Comune di DI OS ha appellato la sentenza nella parte in cui dispone la condanna al risarcimento del danno, assumendo di non essere tenuto a tale risarcimento, non avendo la ditta proprietaria inteso sottoscrivere l’atto transattivo che le era stato proposto.
1.5. Nelle more della definizione del giudizio d’appello, con deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 28 settembre 2023, richiamate le valutazioni tecniche condotte dal competente IV Settore, è stata disposta la restituzione del lotto di terreno di che trattasi, atteso che lo stesso “non sembra rispondere più … alle finalità di interesse pubblico originariamente individuate dall’Amministrazione procedente”.
Parte ricorrente, in data 5 dicembre 2023, dopo aver avuto notizia della pubblicazione della deliberazione n. 125/2023, ha chiesto il rilascio di copia di tutti gli atti ivi richiamati, nonché di tutta la documentazione inerente al contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di recupero idrogeologico e difesa del suolo del bacino del torrente DE e, in particolare, del certificato di ultimazione dei lavori e della determina di approvazione dello stato finale.
L’istanza di accesso è rimasta inevasa.
1.6. Parte ricorrente lamenta la illegittimità della delibera di Giunta Municipale n. 125/2023, impugnata con il ricorso introduttivo sotto i seguenti profili:
I. Violazione e/o elusione della sentenza di Codesto Ecc.mo Tribunale Ammnistrativo del 15.05.2023 n. 1592 - eccesso di potere per sviamento - violazione dei principi di correttezza e buona fede e dell’articolo 97 della Costituzione.
La deliberazione sarebbe illegittima in quanto il Comune, facendo riferimento al ricorso in appello proposto avverso la sentenza n. 1592/2023, ha ritenuto di potersi determinare per la restituzione del terreno senza corrispondere il risarcimento del danno da occupazione illegittima, così come disposto da questo Tribunale.
La mera proposizione dell’appello, tuttavia, non consentirebbe al Comune di sottrarsi alla corretta esecuzione della sentenza.
La delibera impugnata, emessa in violazione della sentenza non ancora passata in giudicato, è inefficace.
Le motivazioni poste a fondamento della decisione di non pagare alcun corrispettivo a titolo di risarcimento del danno per il periodo di illegittima occupazione sarebbero, inoltre, del tutto infondate non essendo imputabile al ricorrente alcuna violazione dei principi di correttezza e buona fede.
Il signor IA, contrariamente a quanto affermato, sin dal 2014, si era reso disponibile ad accettare il pagamento del debito con una rateizzazione in dieci anni. Tuttavia non è mai stato convocato dall’amministrazione per sottoscrivere l’accordo.
II. Eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza e contraddittorietà gravi e manifesti - difetto d’istruttoria e di motivazione – contrasto con precedenti manifestazioni di volontà.
La deliberazione impugnata sarebbe, altresì, illegittima nella parte in cui dispone la restituzione del terreno, affermando che lo stesso non sembra più rispondere all’interesse pubblico originariamente individuato dall’Amministrazione.
Ed infatti:
- i lavori per i quali il fondo di parte ricorrente è stato occupato, sono quelli concernenti un progetto finalizzato al “…recupero idrogeologico e difesa del suolo del bacino del torrente DE…”, ritenuti dalla stessa Amministrazione sino a pochi anni fa indispensabili e urgenti, a tutela dell’interesse pubblico alla pubblica incolumità sull’area;
- le gravi ragioni di tutela della pubblica incolumità e prevenzione dal rischio idrogeologico, hanno indotto l’ARTA a modificare, con decreto del 17 ottobre 2002, il Piano Straordinario per l’assetto idrogeologico del territorio di DI OS “…relativamente alle aree ricadenti nella località Ortogrande – DE...”;
- il Genio Civile di Messina ha acclarato che le suddette aree erano interessate da “frequenti distacchi di blocchi lapidei con conseguenti crolli e rotolamenti verso valle" e pertanto a “RISCHIO MOLTO ELEVATO” (cfr. relazione istruttoria del Genio Civile di Messina allegata al decreto ARTA del 17 ottobre 2002);
- lo stesso Comune di DI OS, peraltro, con la relazione istruttoria allegata alla delibera di Giunta Municipale del 30 gennaio 2003 numero 24, in sede di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, ha attestato che “…l’opera si rende necessaria in linea tecnica perché strettamente legata al dissesto idrogeologico del bacino del torrente DE …”.
III. Eccesso di potere per carenza di motivazione – violazione dell’art. 3 della legge 241/90.
Non essendo note le valutazioni tecniche condotte dal IV settore, la deliberazione impugnata risulta, altresì, illegittima sotto il profilo della carenza di motivazione.
2. Con motivi aggiunti notificati il 19 febbraio 2024, parte ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale del 6 dicembre 2023 n. 549 (mai notificata ai ricorrenti che ne hanno avuto notizia solo lo scorso 12 febbraio 2024 e che, comunque, è stata pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 dal 7 dicembre 2023) con cui il Responsabile del IV Settore, Gestione del Territorio ha disposto di dare esecuzione alla sentenza del TAR Catania n. 1592 del 15 maggio 2023 optando per la restituzione del terreno senza il contestuale riconoscimento di alcunché a titolo di risarcimento del danno per occupazione illegittima.
Espone parte ricorrente:
- di aver proposto un ulteriore ricorso, iscritto al n. 297/2024 n.r.g. avverso il silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso;
- la società Horizon ha ricevuto la nota prot. 2314 del 29 gennaio 2024 con cui il Responsabile del IV Settore ha comunicato ai sensi degli articoli 49 e 50 del D.P.R. n. 327/2001 l’avvio di un nuovo procedimento per l’occupazione temporanea delle particelle 911 e 156 (ovvero le stesse particelle delle quali era stata disposta la restituzione per il ritenuto venir meno di apprezzabili finalità d’interesse pubblico a mantenerne l’occupazione) per la realizzazione dell’intervento, “di recente finanziato” dal Dipartimento regionale della Protezione civile, di “eliminazione del rischio residuo relativo al costone sovrastante la chiesa Raccomandata e zone adiacenti” ;
- con ulteriore nota del 12 febbraio 2024 prot. n. 3606 il Responsabile del IV Settore ha comunicato alla società Horizon la “...determinazione del Responsabile del IV Settore n. 549 del 6 dicembre 2023 … pubblicata all’Albo on line dell’Ente…” evidenziando che la stessa “non risulta impugnata nei termini di legge”.
Parte ricorrente lamenta la illegittimità, sia in via autonoma che in via derivata, della determinazione del 6 dicembre 2023 osservando, altresì, che essa non è stata notificata ai suoi destinatari e che, a tutto concedere, il termine per la sua impugnazione decorrerebbe dall’ultimo giorno della pubblicazione all’albo pretorio.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di DI OS eccependo l’erroneità delle argomentazioni logico-giuridiche sottese alla motivazione della sentenza di questo Tribunale n. 1592 del 2023 nella parte in cui dispone, in caso di restituzione del terreno, il risarcimento del danno per il periodo di illegittima occupazione.
Avverso tale capo della sentenza è stato proposto ricorso in appello, tutt’ora pendente dinanzi al C.G.A.
Contrariamente a quanto assunto da parte ricorrente, il danno lamentato sarebbe imputabile al dott. IA, che, violando, i principi di lealtà e correttezza, nonostante il perfezionamento dell’accordo con il Comune, che prevedeva il pagamento di una somma complessiva di € 265.000,00 e l’inserimento del debito così quantificato nel Piano di Riequilibrio Finanziario decennale approvato con Deliberazione di C.C. n. 14 del 17 aprile 2014, non ha mai sottoscritto l’atto transattivo, venendo meno agli impegni assunti.
4. Con motivi aggiunti notificati il 30 settembre 2024, parte ricorrente ha rappresentato che in data 28 agosto 2024 il Comune, in esecuzione della sentenza del TAR n. 1838 del 17 maggio 2024 (con cui il Comune è stato condannato a consegnare copia della documentazione richiesta con istanza di accesso del 5 dicembre 2023) ha trasmesso la determina di approvazione dello stato finale e la certificazione di regolare esecuzione, dei lavori eseguiti per il recupero idrogeologico dell’area.
Alla luce di tale documentazione i ricorrenti deducono l’illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti sotto i seguenti ulteriori profili:
Eccesso di potere per travisamento e difetto di presupposti, difetto d’istruttoria, sviamento, contraddittorietà - violazione e elusione della sentenza del TAR Catania del 15 maggio 2023 n. 1592 .
L’amministrazione avrebbe deciso di restituire i terreni senza riconoscere alcun risarcimento del danno e senza il previo ripristino degli stessi in evidente violazione della sentenza n. 1592/2023.
Il Comune giustifica l’omessa riduzione in pristino assumendo che i terreni, occupati nel 2003 e ancora nell’esclusiva disponibilità dell’amministrazione che li ha nuovamente occupati (v. nota del 29 gennaio 2024), si potrebbero “…sostanzialmente dichiarare nel medesimo stato in cui si trovavano all’epoca dell’occupazione”.
L’assunto sarebbe, tuttavia, del tutto errato atteso che dalla documentazione da ultimo trasmessa risulta evidente la regolare esecuzione dei lavori previsti dal progetto originario e dalla perizia di variante.
L’esecuzione di tali lavori, non solo smentisce l’assunto secondo cui i luoghi sarebbero rimasti nel medesimo stato in cui si trovavano all’epoca dell’occupazione, ma dimostra come il ripristino sia di fatto impossibile senza vanificare le esigenze di tutela che il Comune stesso aveva inteso perseguire allorché ha occupato i terreni.
5. Con sentenza n. 880 del 18 novembre il C.G.A. ha rigettato il ricorso in appello proposto dal Comune di DI OS.
6. All’udienza pubblica del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. Il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati nei termini che di seguito si rappresentano.
7.1. È fondato il primo motivo del ricorso introduttivo, così come reiterato con i motivi aggiunti.
Con sentenza n. 1592 del 15 maggio 2023, questo Tribunale ha condannato il Comune di DI OS “a restituire alla parte ricorrente i terreni illegittimamente occupati, previa riduzione in pristino stato, provvedendo al risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima o a provvedere, in alternativa all’ipotesi di cui alla superiore lett. a), all’acquisizione dell’immobile mediante valido titolo di acquisto (nelle forme opportune, quindi mediante atto di acquisto a seguito di accordo bonario con il proprietario) ovvero tramite la procedura disciplinata dall’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, con la corresponsione delle somme meglio ivi previste”.
Il Comune, escludendo il “ riconoscimento di alcunché a titolo di risarcimento del danno per occupazione illegittima in favore della Ditta IA e dell’interveniente società Horizon srls”, ha illegittimamente disatteso il dictum della suddetta sentenza.
La richiamata sentenza n. 1592/2023 è stata, inoltre, confermata dal CGA che con sentenza n. 880 del 18 novembre 2025, ha respinto il ricorso in appello proposto dal Comune di DI OS (con cui veniva dedotta l’illegittimità della sentenza n. 1592/2023 nella parte in cui riconosce al ricorrente in primo grado il diritto al risarcimento del danno per l’occupazione illegittima del terreno per cui è controversia ) così ritenendo:
« 6.1. La questione relativa al comportamento tenuto dall’odierno appellato nella fase delle trattative con il Comune (per la vendita del terreno di sua proprietà) fuoriesce dal perimetro del presente giudizio, in quanto mai dedotta in primo grado.
6.2. In ogni caso, il prospettato comportamento tenuto dall’odierno appellato nella fase delle trattative non fa comunque venire meno la (ben più grave) responsabilità del Comune, che ha occupato un terreno di proprietà privata, realizzando le opere pubbliche programmate, senza mai concludere il procedimento espropriativo con il decreto di esproprio»
Il giudice d’appello ha, altresì, ritenuto corretta la quantificazione del danno per il periodo di occupazione illegittima nella misura del 5% annuo sul valore venale del bene, con la precisazione che tale risarcimento è dovuto nei limiti della prescrizione quinquennale (cfr. C.g.a.r.s., sent. n. 573/2024: « per costante giurisprudenza, in caso di illegittima occupazione di un fondo (che dà luogo ad un illecito permanente), il diritto al risarcimento del danno per mancato godimento del bene occupato soggiace alla prescrizione quinquennale, decorrente dalla singola annualità (C.g.a.r.s. n. 255 del 2019; Cons. Stato, sez. IV, n. 9483 del 2022; id. n. 5262 del 2017; id., n. 5084 del 2017; id. n. 4636 del 2016) »).»
Il Comune, pertanto, in esecuzione della sentenza di questo Tar n. 1592/2023, confermata dal CGA con sentenza n. 880/2025, è tenuto a risarcire alla parte ricorrente, il danno da occupazione illegittima, sia che si determini per la restituzione delle aree illegittimamente occupate, sia che si determini per l’acquisizione delle stesse.
I provvedimenti impugnati (ovvero la Deliberazione di Giunta Municipale n. 125/2023, impugnata con il ricorso introduttivo e la determina dirigenziale n. 549/2023, impugnata con i primi motivi aggiunti) devono, pertanto, essere dichiarati inefficaci nella parte in cui hanno negato il suddetto risarcimento.
7.2. Ritiene il Collegio che sia, altresì, fondato il secondo motivo di ricorso, anche alla luce delle ulteriori argomentazioni contenute nei secondi motivi aggiunti proposti dai ricorrenti a seguito della presa visione della documentazione rilasciata dal Comune in esecuzione della sentenza di questo Tribunale, n. 1838 del 17 maggio 2024.
Emerge, invero, dalla suddetta documentazione l’erroneità dell’assunto secondo cui “ i lavori compiuti dal Comune di DI OS in forza dei titoli in premessa sui terreni oggetto della presente Determinazione non hanno comportato nessuna significativa e permanente trasformazione degli stessi, talché a distanza di 20 anni dalla loro esecuzione i detti terreni si possono sostanzialmente dichiarare nel medesimo stato in cui si trovavano all’epoca dell’occupazione”.
Il certificato di ultimazione dei lavori di “recupero idrogeologico e difesa del suolo del bacino del torrente DE attraverso interventi di ingegneria ambientale e messa a dimora di specie vegetali di ambientazione mediterranea atte a ridurre l’erosione del suolo e il fenomeno della desertificazione nel Comune di DI OS” , datato 30 novembre 2006, dà atto che “alla data del 07/02/05, sono stati eseguiti tutti i lavori principali previsti in perizia originaria e successiva perizia di variante” e che, “i lavori da eseguire a completamento del contratto di appalto, riguardanti le cure colturali ed il risarcimento delle fallanze … , sono state tutte eseguite”.
La “relazione di accompagnamento allo stato finale e certificato di regolare esecuzione” contiene, inoltre, la descrizione dei “lavori principali” eseguiti, consistenti nella “realizzazione di recinzione dell’area oggetto di intervento, pulizia della stessa e realizzazione di viale parafuoco, lavori di contenimento terreno mediante realizzazione di gabbionate, palificate, graticciate, lavori di irregimentazione acque meteoriche con la realizzazione di canali di guardia e fossi di scolo, piantumazione di essenze arboree e arbustive, concimazione del fondo”.
Il consulente tecnico di parte ricorrente, nella relazione tecnica versata in atti il 27 febbraio 2025, ha altresì rappresentato che «I lavori eseguiti in epoca passata dal comune di DI OS e aventi per oggetto : “Progetto di recupero idrogeologico e difesa del suolo del bacino del torrente DE, attraverso interventi di ingegneria ambientale e messa a dimora di specie vegetali di ambientazione mediterranea, atte a ridurre l’erosione del suolo e il fenomeno della desertificazione”, hanno interessato le sopra indicate aree con diversi interventi e lavori, tra cui, in particolare e sono ancora presenti, alcune gabbionate in pietrame poste leggermente a monte della particella 156, proprio nelle zone più scoscese.»
Al riguardo deve, peraltro, osservarsi come l’eventuale riduzione in pristino di tali opere, indispensabile ai fini della restituzione delle opere ai legittimi proprietari, appare in contrasto con gli obiettivi di contenimento e salvaguardia da possibili frane verificatesi a monte, che l’amministrazione ha inteso perseguire con l’approvazione del progetto di recupero idrogeologico ci cui si è detto.
Sul punto il consulente tecnico di parte ricorrente ha evidenziato che “la rimozione delle gabbionate, per la messa in pristino delle aree, sembra contrastare con i lavori sin qui eseguiti dal comune, in quanto le stesse sono state poste a contenimento e a salvaguardia da eventuali frane che potrebbero generarsi a monte con i conseguenti pericoli che si potrebbero generare per l'abitato sottostante”.
Tale conclusione trova, peraltro, conferma nell’operato della stessa amministrazione comunale che del tutto contraddittoriamente ha, da una parte, disposto la restituzione dei terreni in quanto asseritamente non più rispondenti “alle finalità di interesse pubblico originariamente individuate dall’Amministrazione procedente” e, dall’altra, (appena 4 mesi dopo dalla delibera n. 125/2023 e solo due mesi dopo dalla determinazione dirigenziale n. 549/2023), ha comunicato alla Horizon la volontà di occuparli nuovamente per la realizzazione dell’intervento, “di recente finanziato” dal Dipartimento regionale della Protezione civile, di “eliminazione del rischio residuo relativo al costone sovrastante la chiesa Raccomandata e zone adiacenti” (v. nota prot. n. 2314 del 29 gennaio 2024).
I provvedimenti impugnati sono, pertanto, illegittimi sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione.
Ed invero, la scelta di restituire le superfici illegittimamente occupate, pur rientrando nella sfera di discrezionalità dell’amministrazione comunale, non avrebbe potuto prescindere dalla previa riduzione in pristino e dalla conseguente valutazione circa la concreta realizzabilità del suddetto ripristino dello status quo ante, in ragione degli obiettivi di messa in sicurezza da perseguire.
Di tale ponderata valutazione non vi è traccia nei provvedimenti impugnati avendo l’amministrazione comunale ritenuto, con affermazione smentita dagli atti di causa (v. certificato di ultimazione lavori, stato finale e relazione di accompagnamento dello stato finale di lavori), “che i lavori compiuti dal Comune di DI OS … sui terreni oggetto della presente Determinazione non hanno comportato nessuna significativa e permanente trasformazione degli stessi, talché a distanza di 20 anni dalla loro esecuzione i detti terreni si possono sostanzialmente dichiarare nel medesimo stato in cui si trovavano all’epoca dell’occupazione”.
8. In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati nei termini di cui in motivazione e devono essere, pertanto, accolti.
I provvedimenti impugnati devono essere, conseguentemente, dichiarati inefficaci nella parte in cui negano il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno da occupazione illegittima e devono essere annullati per il resto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto:
- dichiara inefficaci i provvedimenti impugnati nella parte in cui, in violazione della sentenza di questo Tribunale n. 1592/2023, non riconoscono il diritto di parte ricorrente al risarcimento del danno occupazione illegittima;
- annulla gli stessi provvedimenti nella parte in cui dispongono la restituzione delle aree illegittimamente occupate senza la previa riduzione in pristino delle stesse.
Condanna il Comune resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori se dovuti e refusione del contributo unificato ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN MA AS, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
AT LL UD, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT LL UD | AN MA AS |
IL SEGRETARIO