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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
GRILLO SALVATORE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 527/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Puglia 3 - Sede Brindisi - Viale Regina Margherita N. 3 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 6875-RU ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI
ENERGETICI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.P.A. ha impugnato l'atto di irrogazione di sanzione (€ 500,00), prot. n. 6875/RU, emesso in data 30 aprile 2024 dalla Agenzia delle Dogane e dei monopoli - Ufficio di Brindisi, in materia di accisa sui prodotti energetici, notificato a mezzo PEC in data 30 aprile 2024, in relazione alle violazioni accertate con avviso di pagamento prot. n. A/5158 del 29/04/2024, con cui la detta società era stata invitata al pagamento di € 11.482,64 (a titolo di accise, interessi, indennità di mora e spese di notifica).
La società ricorrente censura l'atto impugnato per plurimi motivi.
In primo luogo, si lamenta la violazione dell'art.
6-bis Legge n. 212/2000, per omesso contraddittorio, in assenza di comunicazione di schema di atto per la formulazione di eventuali controdeduzioni.
La ricorrente, inoltre, nega la configurabilità della contestata violazione della disciplina delle accise, per non aver sottoposto a tassazione le correnti gassose reflue (c.d. “fuel gas”), prodotte nel primo quadrimestre
2023, in relazione agli artt. 21/9 e 50/1, T.U.A., ritenendo non estensibile tale disciplina alla fattispecie in oggetto.
In ogni caso, ad avviso della società ricorrente, in considerazione delle peculiari caratteristiche che contraddistinguono il “fuel gas”, nonché la sua scaturigine e il suo impiego nell'ambito dei processi produttivi condotti da Ricorrente_1 s.p.a., sarebbe stato applicabile, quanto meno, l'art. 11, comma 3-bis, D.L. n. 323/1996, con assolvimento della accisa in ragione di aliquota pari a zero.
In subordine, secondo la ricorrente, l'atto impugnato sarebbe comunque illegittimo per indebita duplicazione del trattamento sanzionatorio, avendo l'Agenzia delle Dogane già sanzionato la contribuente con applicazione di interessi sul tributo di indennità di mora, imposti con il prodromico avviso di pagamento
A/5158, a tal proposito richiamando giurisprudenza del Suprema Collegio secondo cui sarebbe illegittimo il cumulo tra sanzioni e indennità di mora di cui all'art. 3, comma 4, D. Lgs. n. 504/95.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Brindisi, opponendosi all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 28/1/2026, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi scritti difensivi, la Corte si è riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non ha fondamento.
In primo luogo, non sussiste la lamentata violazione dell'art.
6-bis Legge n. 212/2000.
Ad avviso di questa Corte, come condivisibilmente rilevato dalla difesa doganale, la richiamata disposizione non è estensibile al settore delle accise, trovando, invece, applicazione specifica – come avvenuto nella fattispecie - l'art. 19/4 D.Lgs 504/1995, che garantisce il contraddittorio preventivo (<< Nel rispetto del principio di cooperazione di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche per le ipotesi in cui sono esaminati in ufficio atti e dichiarazioni, entro sessanta giorni dalla notificazione del processo verbale di constatazione al destinatario, quest'ultimo può comunicare all'ufficio dell'Agenzia procedente osservazioni e richieste che, salvi i casi di particolare e motivata urgenza, sono valutate dallo stesso ufficio prima della notificazione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 15 del presente testo unico e dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.>>). Quanto al merito, la problematica interpretativa che riguarda la sottoposizione del “fuel gas” a tassazione è stata già risolta, da questa Corte di Giustizia Tributaria, in maniera prevalente (fra le tante sentenze, cfr. nn.
615/2020, 558/2020; 597/2020; 115/2025), nonché dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado, con orientamento condiviso da questo Giudice.
In primo luogo, il gas combustibile è uno dei numerosi combustibili che, in condizioni generali, sono gassosi.
Molti gas combustibili sono composti da idrocarburi (come metano o propano), idrogeno, monossidi di carbonio o loro miscele. Il fuel gas, ottenuto dal procedimento di cracking della virgin nafta, è un gas composto da idrogeno, etilene, propilene e metano, riconducibile, per le sue caratteristiche, ai prodotti energetici previsti dal Regolamento CE n. 2031/2001, capitolo 27, specificamente codice 27.05 (che comprende le miscele di gas, con una composizione analoga a quella del gas di carbon fossile, e le miscele ottenute con un procedimento speciale di piroscissione (cracking) di oli minerali, gas di petrolio o gas naturale) ovvero, in considerazione della sua natura di miscela di altri gas espressamente elencati al codice 27.11 (che include gli idrocarburi gassosi greggi, sia che si tratti di gas naturali, di gas provenienti dalla lavorazione degli oli greggi di petrolio o di gas ottenuti con procedimenti chimici).
Inoltre, l'art. 11 D.Lgs. 02.02.2007 n. 26, in aderenza alla Direttiva CE n. 2003/1996, prevede l'assoggettamento al regime delle accise dei "prodotti energetici" (in luogo degli oli minerali), così ampliando l'area di imposizione del tributo, laddove l'appartenenza alla categoria dei "prodotti energetici" non richiede e/o prevede né determinate caratteristiche organolettiche né una particolare origine, ma solo l'attitudine alla produzione di energia motrice o calore per il riscaldamento (art. 21, comma 2, TUA).
Lo stesso art. 21/9 TUA stabilisce che "I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora siano utilizzati per la produzione di energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle aliquote stabilite nella tabella A".
L'art. 21/4-5 TUA, prevede il principio di "tassazione per equivalenza", secondo cui ogni prodotto, che venga utilizzato e/o venduto come carburante o combustibile, va assoggettato all'accisa con la aliquota prevista per il prodotto equivalente (così superando la possibilità di sottoporre a tassazione i soli prodotti elencati sempre nell'art. 21, comma 1, TUA): principio, questo, già confermato dal giudice di legittimità (Cass. n.
27669/2013) nonché dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di Giustizia, sentenza 03.04.2014 nelle cause riunite C-43 e C-44/2013) ed esplicitato nel commento all'art. 21 TUA contenuto alla Circolare n. 17/1) del 28.05.2007, paragrafo 4 (che, seppure non vincolante, è comunque utile ai fini della corretta interpretazione della norma), in virtù del quale "in considerazione del fatto che il comma 9 fa riferimento per tutti i prodotti energetici di cui al comma I ai livelli di tassazione previsti nella tabella A (rectius punto 1 1 della tabella A), ne deriva che per quei prodotti per i quali non è prevista per il particolare impiego una specifica aliquota dovrà applicarsi l'aliquota del prodotto equivalente ricompreso nel predetto punto 1 1".
Inoltre, con nota prot. n. 42337/2014 del 19.05.2014, la Direzione Centrale Legislazione e Procedure Accise
e altre Imposte Indirette ha evidenziato che il comma 9 dell'art. 21 TUA, in conformità all'art. 14 della Direttiva
2003/96/CE, ha introdotto la tassazione per motivi di politica ambientale, nel caso in cui i prodotti energetici, di cui al comma 1 del medesimo art. 21, vengano utilizzati per la produzione di energia elettrica, rinviando, per l'applicazione della specifica tassazione, al punto 11 della Tabella A allegata al TUA, che stabilisce le aliquote applicabili ai prodotti energetici, sia in funzione diretta che indiretta, nella produzione di energia elettrica. La nota in oggetto precisa, altresì, che la produzione di energia elettrica, con utilizzo di prodotti energetici, avviene sempre previa trasformazione della energia chimica contenuta in tali prodotti in energia meccanica;
tale trasformazione può essere eseguita sia direttamente (per esempio con l'utilizzo del prodotto energetico in un motore a combustione interna), sia indirettamente (per esempio con l'utilizzo di vapore generato per mezzo del calore, prodotto con la combustione del prodotto energetico). Per i prodotti per i quali non è prevista nel punto 11 una specifica aliquota, per il particolare impiego di "produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica", si applica l'aliquota prevista per il prodotto equivalente, ricompreso tra quelli indicati nel predetto punto 11 per l'impiego in questione. Pertanto, ai fini della tassazione dei prodotti impiegati per la produzione di energia elettrica, è ininfluente che l'impiego dei prodotti energetici avvenga in un processo di carburazione (inteso come utilizzo di un prodotto energetico in un motore a combustione interna) oppure di combustione, attesa la richiamata prevalenza del criterio della destinazione del prodotto.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, non è neppure applicabile l'art. 11/3-bis D.L. n.
323/1996, poiché tale norma ha ad oggetto i combustibili impiegati per il riscaldamento e non per la produzione di energia elettrica, per la quale, invece, opera l'art. 21/9 TUA.
Né può ritenersi che la pretesa avanzata dall'Ufficio abbia configurato e/o configuri violazione dell'art. 10
Legge n. 212/2000, ove si consideri il protrarsi del contenzioso in materia da lungo tempo, con esito sfavorevole alla società ricorrente che non ha quindi inteso adeguarsi all'interpretazione della disciplina normativa nel senso accolto dall'A.F.
Non è condivisibile neanche la censura riguardante il lamentato cumulo di sanzioni, con duplicazione delle stesse.
Come condivisibilmente osservato dalla difesa dell'Agenzia resistente, in conformità all'orientamento del
Supremo Collegio (cfr. Cass. n. 19340/2022; n. 19338/2022; n. 19339/2022), l'applicazione dell'indennità di mora, prevista dall'art. 3/4 D.lgs. n. 504/1995, e della sanzione amministrativa di cui all'art. 13 D.lgs. n.
471/1997, non integra un cumulo di sanzioni, in considerazione della diversa natura dell'indennità di mora, alla quale va attribuita finalità risarcitoria, a fronte del danno causato dall'obbiettivo ritardo nel pagamento del tributo (cfr. anche Cass. Sez. 5 n. 16165/2016).
Per tutte le ragioni che precedono, il ricorso è privo di fondamento e merita integrale rigetto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione, in favore dell'Agenzia resistente, delle spese processuali, liquidate per compensi in € 350,00, oltre accessori di legge. Brindisi 28/1/2026 Il
Pres. S. Grillo
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
GRILLO SALVATORE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 527/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Puglia 3 - Sede Brindisi - Viale Regina Margherita N. 3 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 6875-RU ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI
ENERGETICI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.P.A. ha impugnato l'atto di irrogazione di sanzione (€ 500,00), prot. n. 6875/RU, emesso in data 30 aprile 2024 dalla Agenzia delle Dogane e dei monopoli - Ufficio di Brindisi, in materia di accisa sui prodotti energetici, notificato a mezzo PEC in data 30 aprile 2024, in relazione alle violazioni accertate con avviso di pagamento prot. n. A/5158 del 29/04/2024, con cui la detta società era stata invitata al pagamento di € 11.482,64 (a titolo di accise, interessi, indennità di mora e spese di notifica).
La società ricorrente censura l'atto impugnato per plurimi motivi.
In primo luogo, si lamenta la violazione dell'art.
6-bis Legge n. 212/2000, per omesso contraddittorio, in assenza di comunicazione di schema di atto per la formulazione di eventuali controdeduzioni.
La ricorrente, inoltre, nega la configurabilità della contestata violazione della disciplina delle accise, per non aver sottoposto a tassazione le correnti gassose reflue (c.d. “fuel gas”), prodotte nel primo quadrimestre
2023, in relazione agli artt. 21/9 e 50/1, T.U.A., ritenendo non estensibile tale disciplina alla fattispecie in oggetto.
In ogni caso, ad avviso della società ricorrente, in considerazione delle peculiari caratteristiche che contraddistinguono il “fuel gas”, nonché la sua scaturigine e il suo impiego nell'ambito dei processi produttivi condotti da Ricorrente_1 s.p.a., sarebbe stato applicabile, quanto meno, l'art. 11, comma 3-bis, D.L. n. 323/1996, con assolvimento della accisa in ragione di aliquota pari a zero.
In subordine, secondo la ricorrente, l'atto impugnato sarebbe comunque illegittimo per indebita duplicazione del trattamento sanzionatorio, avendo l'Agenzia delle Dogane già sanzionato la contribuente con applicazione di interessi sul tributo di indennità di mora, imposti con il prodromico avviso di pagamento
A/5158, a tal proposito richiamando giurisprudenza del Suprema Collegio secondo cui sarebbe illegittimo il cumulo tra sanzioni e indennità di mora di cui all'art. 3, comma 4, D. Lgs. n. 504/95.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Brindisi, opponendosi all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 28/1/2026, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi scritti difensivi, la Corte si è riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non ha fondamento.
In primo luogo, non sussiste la lamentata violazione dell'art.
6-bis Legge n. 212/2000.
Ad avviso di questa Corte, come condivisibilmente rilevato dalla difesa doganale, la richiamata disposizione non è estensibile al settore delle accise, trovando, invece, applicazione specifica – come avvenuto nella fattispecie - l'art. 19/4 D.Lgs 504/1995, che garantisce il contraddittorio preventivo (<< Nel rispetto del principio di cooperazione di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche per le ipotesi in cui sono esaminati in ufficio atti e dichiarazioni, entro sessanta giorni dalla notificazione del processo verbale di constatazione al destinatario, quest'ultimo può comunicare all'ufficio dell'Agenzia procedente osservazioni e richieste che, salvi i casi di particolare e motivata urgenza, sono valutate dallo stesso ufficio prima della notificazione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 15 del presente testo unico e dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.>>). Quanto al merito, la problematica interpretativa che riguarda la sottoposizione del “fuel gas” a tassazione è stata già risolta, da questa Corte di Giustizia Tributaria, in maniera prevalente (fra le tante sentenze, cfr. nn.
615/2020, 558/2020; 597/2020; 115/2025), nonché dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado, con orientamento condiviso da questo Giudice.
In primo luogo, il gas combustibile è uno dei numerosi combustibili che, in condizioni generali, sono gassosi.
Molti gas combustibili sono composti da idrocarburi (come metano o propano), idrogeno, monossidi di carbonio o loro miscele. Il fuel gas, ottenuto dal procedimento di cracking della virgin nafta, è un gas composto da idrogeno, etilene, propilene e metano, riconducibile, per le sue caratteristiche, ai prodotti energetici previsti dal Regolamento CE n. 2031/2001, capitolo 27, specificamente codice 27.05 (che comprende le miscele di gas, con una composizione analoga a quella del gas di carbon fossile, e le miscele ottenute con un procedimento speciale di piroscissione (cracking) di oli minerali, gas di petrolio o gas naturale) ovvero, in considerazione della sua natura di miscela di altri gas espressamente elencati al codice 27.11 (che include gli idrocarburi gassosi greggi, sia che si tratti di gas naturali, di gas provenienti dalla lavorazione degli oli greggi di petrolio o di gas ottenuti con procedimenti chimici).
Inoltre, l'art. 11 D.Lgs. 02.02.2007 n. 26, in aderenza alla Direttiva CE n. 2003/1996, prevede l'assoggettamento al regime delle accise dei "prodotti energetici" (in luogo degli oli minerali), così ampliando l'area di imposizione del tributo, laddove l'appartenenza alla categoria dei "prodotti energetici" non richiede e/o prevede né determinate caratteristiche organolettiche né una particolare origine, ma solo l'attitudine alla produzione di energia motrice o calore per il riscaldamento (art. 21, comma 2, TUA).
Lo stesso art. 21/9 TUA stabilisce che "I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora siano utilizzati per la produzione di energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle aliquote stabilite nella tabella A".
L'art. 21/4-5 TUA, prevede il principio di "tassazione per equivalenza", secondo cui ogni prodotto, che venga utilizzato e/o venduto come carburante o combustibile, va assoggettato all'accisa con la aliquota prevista per il prodotto equivalente (così superando la possibilità di sottoporre a tassazione i soli prodotti elencati sempre nell'art. 21, comma 1, TUA): principio, questo, già confermato dal giudice di legittimità (Cass. n.
27669/2013) nonché dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di Giustizia, sentenza 03.04.2014 nelle cause riunite C-43 e C-44/2013) ed esplicitato nel commento all'art. 21 TUA contenuto alla Circolare n. 17/1) del 28.05.2007, paragrafo 4 (che, seppure non vincolante, è comunque utile ai fini della corretta interpretazione della norma), in virtù del quale "in considerazione del fatto che il comma 9 fa riferimento per tutti i prodotti energetici di cui al comma I ai livelli di tassazione previsti nella tabella A (rectius punto 1 1 della tabella A), ne deriva che per quei prodotti per i quali non è prevista per il particolare impiego una specifica aliquota dovrà applicarsi l'aliquota del prodotto equivalente ricompreso nel predetto punto 1 1".
Inoltre, con nota prot. n. 42337/2014 del 19.05.2014, la Direzione Centrale Legislazione e Procedure Accise
e altre Imposte Indirette ha evidenziato che il comma 9 dell'art. 21 TUA, in conformità all'art. 14 della Direttiva
2003/96/CE, ha introdotto la tassazione per motivi di politica ambientale, nel caso in cui i prodotti energetici, di cui al comma 1 del medesimo art. 21, vengano utilizzati per la produzione di energia elettrica, rinviando, per l'applicazione della specifica tassazione, al punto 11 della Tabella A allegata al TUA, che stabilisce le aliquote applicabili ai prodotti energetici, sia in funzione diretta che indiretta, nella produzione di energia elettrica. La nota in oggetto precisa, altresì, che la produzione di energia elettrica, con utilizzo di prodotti energetici, avviene sempre previa trasformazione della energia chimica contenuta in tali prodotti in energia meccanica;
tale trasformazione può essere eseguita sia direttamente (per esempio con l'utilizzo del prodotto energetico in un motore a combustione interna), sia indirettamente (per esempio con l'utilizzo di vapore generato per mezzo del calore, prodotto con la combustione del prodotto energetico). Per i prodotti per i quali non è prevista nel punto 11 una specifica aliquota, per il particolare impiego di "produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica", si applica l'aliquota prevista per il prodotto equivalente, ricompreso tra quelli indicati nel predetto punto 11 per l'impiego in questione. Pertanto, ai fini della tassazione dei prodotti impiegati per la produzione di energia elettrica, è ininfluente che l'impiego dei prodotti energetici avvenga in un processo di carburazione (inteso come utilizzo di un prodotto energetico in un motore a combustione interna) oppure di combustione, attesa la richiamata prevalenza del criterio della destinazione del prodotto.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, non è neppure applicabile l'art. 11/3-bis D.L. n.
323/1996, poiché tale norma ha ad oggetto i combustibili impiegati per il riscaldamento e non per la produzione di energia elettrica, per la quale, invece, opera l'art. 21/9 TUA.
Né può ritenersi che la pretesa avanzata dall'Ufficio abbia configurato e/o configuri violazione dell'art. 10
Legge n. 212/2000, ove si consideri il protrarsi del contenzioso in materia da lungo tempo, con esito sfavorevole alla società ricorrente che non ha quindi inteso adeguarsi all'interpretazione della disciplina normativa nel senso accolto dall'A.F.
Non è condivisibile neanche la censura riguardante il lamentato cumulo di sanzioni, con duplicazione delle stesse.
Come condivisibilmente osservato dalla difesa dell'Agenzia resistente, in conformità all'orientamento del
Supremo Collegio (cfr. Cass. n. 19340/2022; n. 19338/2022; n. 19339/2022), l'applicazione dell'indennità di mora, prevista dall'art. 3/4 D.lgs. n. 504/1995, e della sanzione amministrativa di cui all'art. 13 D.lgs. n.
471/1997, non integra un cumulo di sanzioni, in considerazione della diversa natura dell'indennità di mora, alla quale va attribuita finalità risarcitoria, a fronte del danno causato dall'obbiettivo ritardo nel pagamento del tributo (cfr. anche Cass. Sez. 5 n. 16165/2016).
Per tutte le ragioni che precedono, il ricorso è privo di fondamento e merita integrale rigetto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione, in favore dell'Agenzia resistente, delle spese processuali, liquidate per compensi in € 350,00, oltre accessori di legge. Brindisi 28/1/2026 Il
Pres. S. Grillo