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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1041/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:02 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6125/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Messina - Piazza Unione Europea 98122 Messina ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520120027938201000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130018419327000 TARSU/TIA 2012 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259006831705000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259006831705000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 295/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente adiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e il Comune di Messina – Ufficio Tributi, in persona del Sindaco chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento, meglio descritta in atti, notificata in data 30/05/2025, dell'importo di euro 20.245,00 relative a due cartelle di pagamento asseritamente notificate in data 30.5.2025 per crediti derivanti da tassa rifiuti anni 2011 e 2012.
Il ricorrente eccepiva la mancata notifica delle cartelle di pagamento indicate nell'intimazione e l'intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo l'infondatezza del ricorso. In particolare, con memoria costitutiva depositava prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento presupposte avvenuta in data 22.2.2013 e in data 22.08.2013 e con nota successiva trasmetteva quale atto interruttivo della prescrizione prova di notifica di un'intimazione di pagamento spedita il 22.12.2017 e recapitata con l'indicazione “trasferito” in data 11.1.2018.
Si costituiva il Comune di Messina rilevando la propria carenza di legittimazione e la legittimità del proprio operato.
All'udienza del 15.1.2026 in presenza del difensore del ricorrente e di ER, il ricorso veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato, pertanto, va accolto.
Per quanto concerne il termine di prescrizione per crediti erariali la normativa di riferimento risulta l'art. 2948
n. 4 c.c.. Si tratta infatti di un tributo locale periodico, dovuto annualmente, per il quale opera la prescrizione breve quinquennale e non quella decennale prevista per i crediti erariali.
Nel caso di specie, si tratta di crediti maturati negli anni 2011 e 2012 per i quali il pagamento veniva richiesto con l'intimazione che qui si impugna in data 30.5.2025. È necessario, pertanto, verificare la regolarità delle cartelle di pagamento nonché di eventuali atti interruttivi della prescrizione per accertare la fondatezza o meno del ricorso.
ER costituendosi in giudizio forniva prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento in data
22.2.2013 e 22.8.2013. Inoltre, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione allegava, successivamente, una intimazione di pagamento spedita il 22.12.2017 e notificata con la dicitura “trasferito” in data 11.1.2018.
Per quanto concerne il primo, la prova della notifica delle cartelle appare conforme a legge, dunque l'eccezione va rigettata.
Per quanto concerne il secondo, l'indicazione “trasferito” riportata nell'intimazione prodotta da ER non è idonea a dimostrare l'avvenuto perfezionamento della notifica secondo le forme previste dalla legge. L'esito
“trasferito” costituisce una mera annotazione interna del servizio postale relativa allo smistamento o al reindirizzamento dell'invio, ma non attesta né la consegna dell'atto al destinatario né l'attivazione delle procedure sostitutive previste in caso di irreperibilità relativa, quali il deposito presso la casa comunale e la contestuale comunicazione di avviso.
Non si tratta, dunque, di una regolare notifica e, pertanto, il termine di prescrizione può dirsi decorso atteso che le cartelle venivano notificate nel 2013 e l'atto che qui si impugna solo in data 30.5.2025.
Il ricorso va accolto e ER condannata al pagamento delle spese che si liquidano come per legge in dispositivo. Spese compensate con il Comune di Messina.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna ADER al pagamento delle spese in favore del ricorrente che si liquidano in euro 930,00 con distrazione in favore del difensore. Spese compensate con
Regione Sicilia
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:02 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6125/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Messina - Piazza Unione Europea 98122 Messina ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520120027938201000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130018419327000 TARSU/TIA 2012 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259006831705000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259006831705000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 295/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente adiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e il Comune di Messina – Ufficio Tributi, in persona del Sindaco chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento, meglio descritta in atti, notificata in data 30/05/2025, dell'importo di euro 20.245,00 relative a due cartelle di pagamento asseritamente notificate in data 30.5.2025 per crediti derivanti da tassa rifiuti anni 2011 e 2012.
Il ricorrente eccepiva la mancata notifica delle cartelle di pagamento indicate nell'intimazione e l'intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo l'infondatezza del ricorso. In particolare, con memoria costitutiva depositava prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento presupposte avvenuta in data 22.2.2013 e in data 22.08.2013 e con nota successiva trasmetteva quale atto interruttivo della prescrizione prova di notifica di un'intimazione di pagamento spedita il 22.12.2017 e recapitata con l'indicazione “trasferito” in data 11.1.2018.
Si costituiva il Comune di Messina rilevando la propria carenza di legittimazione e la legittimità del proprio operato.
All'udienza del 15.1.2026 in presenza del difensore del ricorrente e di ER, il ricorso veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato, pertanto, va accolto.
Per quanto concerne il termine di prescrizione per crediti erariali la normativa di riferimento risulta l'art. 2948
n. 4 c.c.. Si tratta infatti di un tributo locale periodico, dovuto annualmente, per il quale opera la prescrizione breve quinquennale e non quella decennale prevista per i crediti erariali.
Nel caso di specie, si tratta di crediti maturati negli anni 2011 e 2012 per i quali il pagamento veniva richiesto con l'intimazione che qui si impugna in data 30.5.2025. È necessario, pertanto, verificare la regolarità delle cartelle di pagamento nonché di eventuali atti interruttivi della prescrizione per accertare la fondatezza o meno del ricorso.
ER costituendosi in giudizio forniva prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento in data
22.2.2013 e 22.8.2013. Inoltre, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione allegava, successivamente, una intimazione di pagamento spedita il 22.12.2017 e notificata con la dicitura “trasferito” in data 11.1.2018.
Per quanto concerne il primo, la prova della notifica delle cartelle appare conforme a legge, dunque l'eccezione va rigettata.
Per quanto concerne il secondo, l'indicazione “trasferito” riportata nell'intimazione prodotta da ER non è idonea a dimostrare l'avvenuto perfezionamento della notifica secondo le forme previste dalla legge. L'esito
“trasferito” costituisce una mera annotazione interna del servizio postale relativa allo smistamento o al reindirizzamento dell'invio, ma non attesta né la consegna dell'atto al destinatario né l'attivazione delle procedure sostitutive previste in caso di irreperibilità relativa, quali il deposito presso la casa comunale e la contestuale comunicazione di avviso.
Non si tratta, dunque, di una regolare notifica e, pertanto, il termine di prescrizione può dirsi decorso atteso che le cartelle venivano notificate nel 2013 e l'atto che qui si impugna solo in data 30.5.2025.
Il ricorso va accolto e ER condannata al pagamento delle spese che si liquidano come per legge in dispositivo. Spese compensate con il Comune di Messina.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna ADER al pagamento delle spese in favore del ricorrente che si liquidano in euro 930,00 con distrazione in favore del difensore. Spese compensate con
Regione Sicilia