Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 1041
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che la prescrizione quinquennale si applica ai tributi locali periodici. Ha considerato non valida la notifica dell'intimazione di pagamento del 2017 con esito "trasferito", non dimostrando l'avvenuto perfezionamento della notifica secondo legge. Pertanto, il termine di prescrizione è decorso tra la notifica delle cartelle nel 2013 e l'atto impugnato nel 2025.

  • Accolto
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che la prescrizione quinquennale si applica ai tributi locali periodici. Ha considerato non valida la notifica dell'intimazione di pagamento del 2017 con esito "trasferito", non dimostrando l'avvenuto perfezionamento della notifica secondo legge. Pertanto, il termine di prescrizione è decorso tra la notifica delle cartelle nel 2013 e l'atto impugnato nel 2025.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 1041
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 1041
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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