Art. 3. Istituzione di un fondo per l'istituzione e il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca e' istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per l'istituzione e il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti che sono stati affetti da malattie oncologiche, in favore di studenti meritevoli laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche ovvero che hanno conseguito una laurea delle professioni sanitarie.
2. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i requisiti necessari per il conferimento dei premi di cui al comma 1, i parametri per l'individuazione degli studenti meritevoli e le modalita' di istituzione ed erogazione dei premi stessi da parte delle universita'.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .
Note all'art. 3:
- Per i riferimenti al comma 200, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , si vedano le note all'articolo 2.
2. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i requisiti necessari per il conferimento dei premi di cui al comma 1, i parametri per l'individuazione degli studenti meritevoli e le modalita' di istituzione ed erogazione dei premi stessi da parte delle universita'.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .
Note all'art. 3:
- Per i riferimenti al comma 200, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , si vedano le note all'articolo 2.