Art. 3.
Alla copertura dell'onere di lire 500 milioni, derivante dall'esecuzione della presente legge, si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1960-61, concernente il fondo destinato a sopperire agli oneri di carattere straordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Alla copertura dell'onere di lire 500 milioni, derivante dall'esecuzione della presente legge, si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1960-61, concernente il fondo destinato a sopperire agli oneri di carattere straordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.