Articolo 3 della Legge 5 agosto 1961, n. 853
Articolo 2
Versione
16 settembre 1961
Art. 3.
Alla copertura dell'onere di lire 500 milioni, derivante dall'esecuzione della presente legge, si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1960-61, concernente il fondo destinato a sopperire agli oneri di carattere straordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 16 settembre 1961