Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 05/01/2026, n. 57
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione del credito tributario

    La Corte ha ritenuto che il termine di prescrizione quinquennale per la TARI fosse spirato prima della notifica dell'avviso di accertamento, anche considerando la sospensione dei termini per l'emergenza sanitaria.

  • Rigettato
    Legittimazione soggettiva di AMA S.p.A.

    La Corte ha riconosciuto che la titolarità del potere impositivo e del credito tributario spetta esclusivamente all'ente impositore (OM AP), mentre AMA S.p.A. opera quale società in house con funzioni strumentali. Tuttavia, ciò non inficia la pretesa per le annualità non prescritte.

  • Rigettato
    Vizi procedurali e di istruttoria

    La Corte ha ritenuto che tali profili procedurali e gestionali non fossero idonei a determinare l'illegittimità sostanziale della pretesa tributaria per le annualità non prescritte.

  • Rigettato
    Asserita non produttività di rifiuti ed esenzione

    La Corte ha ritenuto che le deduzioni del ricorrente non fossero supportate da elementi sufficienti a superare la presunzione di assoggettabilità alla TARI e a dimostrare l'inidoneità assoluta e permanente degli immobili a produrre rifiuti urbani.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 05/01/2026, n. 57
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 57
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

    Testo completo