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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 05/01/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MORGIGNI ALDO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2470/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
OM AP - 02438750586
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ama S.p.a. - 05445891004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426806 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426806 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426806 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426806 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426806 TARI 2022 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426806 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12277/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da verbale
Resistente: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente noptificato il ricorrente impugnava gli avvisi indicati in epigrafe per i motivi indicati in ricorso e l'Ufficio si costituiva chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento limitatamente all'annualità 2018, mentre deve essere rigettato per tutte le restanti pretese tributarie oggetto dell'avviso di accertamento impugnato.
2. In via preliminare, la Corte osserva che la tassa sui rifiuti (TARI), unitamente al tributo provinciale TEFA, costituisce un tributo locale avente natura periodica, in quanto correlato alla fruizione continuativa di un servizio pubblico, con conseguente assoggettamento della relativa obbligazione al termine di prescrizione quinquennale.
3. Tale qualificazione, pacifica in giurisprudenza, comporta che il diritto dell'ente impositore alla riscossione del tributo si estingue decorso il termine di cinque anni dal momento in cui il tributo è divenuto esigibile.
4. Nel caso di specie, risulta dagli atti che l'avviso di accertamento è stato notificato al ricorrente in data 26 ottobre 2024 e che la pretesa tributaria comprende anche l'annualità 2018.
5. Orbene, anche tenendo conto della sospensione dei termini di cui all'art. 67 del D.L. n. 18/2020, invocata dallo stesso ricorrente, il termine ultimo entro cui l'amministrazione avrebbe dovuto esercitare il potere impositivo risulta comunque spirato ben prima della notifica dell'atto impugnato.
6. Ne consegue che la pretesa relativa all'anno 2018 deve ritenersi prescritta e, come tale, non più giuridicamente azionabile.
7. Sotto tale profilo, il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento limitatamente all'annualità 2018.
8. La Corte ritiene altresì di dover soffermarsi sul profilo, dedotto dal ricorrente, relativo alla legittimazione soggettiva di AMA S.p.A. Dalla documentazione versata in atti e dalla normativa richiamata emerge che
AMA S.p.A. opera quale società in house di OM AP, incaricata dello svolgimento di attività meramente strumentali di gestione, applicazione e riscossione della TARI, sulla base di specifiche convenzioni e deliberazioni dell'ente locale.
9. Tuttavia, la titolarità del potere impositivo e del credito tributario resta in capo esclusivamente a OM
AP, quale ente impositore, mentre AMA S.p.A. non può essere considerata titolare autonoma del rapporto tributario sostanziale. 10. Ne consegue che AMA S.p.A. non risulta legittimata, sul piano sostanziale, a sostenere la pretesa impositiva in proprio, dovendosi riconoscere che il rapporto tributario intercorre unicamente tra il contribuente e il Comune di OM.
11. Tale rilievo assume particolare pregnanza proprio con riferimento all'annualità 2018, per la quale l'annullamento dell'atto trova fondamento nell'estinzione del credito per prescrizione, circostanza che non può essere superata dall'attività svolta dal soggetto gestore.
12. Diversamente, con riferimento alle annualità successive al 2018, il Collegio ritiene che le ulteriori doglianze articolate dal ricorrente non possano trovare accoglimento. In particolare, le censure relative alla mancata ricezione di avvisi bonari di pagamento, alle modalità di svolgimento delle attività istruttorie e ai criteri di determinazione della superficie imponibile attengono a profili procedimentali e gestionali che, pur potendo rilevare sotto il piano organizzativo del servizio, non risultano idonei, nel caso concreto, a determinare l'illegittimità sostanziale della pretesa tributaria per le annualità non prescritte.
13. Parimenti, le deduzioni concernenti l'asserita non produttività di rifiuti dei locali e delle pertinenze, nonché
l'invocata esenzione dal tributo, non risultano supportate da elementi tali da superare la presunzione di assoggettabilità alla TARI prevista dalla normativa regolamentare, né consentono di ritenere dimostrata, con sufficiente grado di certezza, l'inidoneità assoluta e permanente degli immobili a produrre rifiuti urbani.
14. Ne consegue che, per le annualità diverse dal 2018, l'avviso di accertamento non presenta profili di illegittimità tali da giustificarne l'annullamento, dovendo pertanto il ricorso essere respinto sul punto.
15. In conclusione, l'avviso di accertamento impugnato deve essere annullato limitatamente alla pretesa tributaria riferita all'annualità 2018, per intervenuta prescrizione del credito, mentre devono essere confermati gli altri per tutte le ulteriori annualità oggetto di contestazione.
16. Quanto alle spese di giudizio, la parziale soccombenza di entrambe le parti, avendo il ricorrente visto accolta solo una delle censure proposte e rigettate le restanti, giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti, ai sensi dei principi generali in materia di regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso nei confronti di OM AP e annulla l'atto impugnato nei sensi di cui in motivazione, rigetta nel resto e compensa le spese tra le parti.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MORGIGNI ALDO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2470/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
OM AP - 02438750586
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ama S.p.a. - 05445891004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426806 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426806 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426806 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426806 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426806 TARI 2022 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426806 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12277/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da verbale
Resistente: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente noptificato il ricorrente impugnava gli avvisi indicati in epigrafe per i motivi indicati in ricorso e l'Ufficio si costituiva chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento limitatamente all'annualità 2018, mentre deve essere rigettato per tutte le restanti pretese tributarie oggetto dell'avviso di accertamento impugnato.
2. In via preliminare, la Corte osserva che la tassa sui rifiuti (TARI), unitamente al tributo provinciale TEFA, costituisce un tributo locale avente natura periodica, in quanto correlato alla fruizione continuativa di un servizio pubblico, con conseguente assoggettamento della relativa obbligazione al termine di prescrizione quinquennale.
3. Tale qualificazione, pacifica in giurisprudenza, comporta che il diritto dell'ente impositore alla riscossione del tributo si estingue decorso il termine di cinque anni dal momento in cui il tributo è divenuto esigibile.
4. Nel caso di specie, risulta dagli atti che l'avviso di accertamento è stato notificato al ricorrente in data 26 ottobre 2024 e che la pretesa tributaria comprende anche l'annualità 2018.
5. Orbene, anche tenendo conto della sospensione dei termini di cui all'art. 67 del D.L. n. 18/2020, invocata dallo stesso ricorrente, il termine ultimo entro cui l'amministrazione avrebbe dovuto esercitare il potere impositivo risulta comunque spirato ben prima della notifica dell'atto impugnato.
6. Ne consegue che la pretesa relativa all'anno 2018 deve ritenersi prescritta e, come tale, non più giuridicamente azionabile.
7. Sotto tale profilo, il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento limitatamente all'annualità 2018.
8. La Corte ritiene altresì di dover soffermarsi sul profilo, dedotto dal ricorrente, relativo alla legittimazione soggettiva di AMA S.p.A. Dalla documentazione versata in atti e dalla normativa richiamata emerge che
AMA S.p.A. opera quale società in house di OM AP, incaricata dello svolgimento di attività meramente strumentali di gestione, applicazione e riscossione della TARI, sulla base di specifiche convenzioni e deliberazioni dell'ente locale.
9. Tuttavia, la titolarità del potere impositivo e del credito tributario resta in capo esclusivamente a OM
AP, quale ente impositore, mentre AMA S.p.A. non può essere considerata titolare autonoma del rapporto tributario sostanziale. 10. Ne consegue che AMA S.p.A. non risulta legittimata, sul piano sostanziale, a sostenere la pretesa impositiva in proprio, dovendosi riconoscere che il rapporto tributario intercorre unicamente tra il contribuente e il Comune di OM.
11. Tale rilievo assume particolare pregnanza proprio con riferimento all'annualità 2018, per la quale l'annullamento dell'atto trova fondamento nell'estinzione del credito per prescrizione, circostanza che non può essere superata dall'attività svolta dal soggetto gestore.
12. Diversamente, con riferimento alle annualità successive al 2018, il Collegio ritiene che le ulteriori doglianze articolate dal ricorrente non possano trovare accoglimento. In particolare, le censure relative alla mancata ricezione di avvisi bonari di pagamento, alle modalità di svolgimento delle attività istruttorie e ai criteri di determinazione della superficie imponibile attengono a profili procedimentali e gestionali che, pur potendo rilevare sotto il piano organizzativo del servizio, non risultano idonei, nel caso concreto, a determinare l'illegittimità sostanziale della pretesa tributaria per le annualità non prescritte.
13. Parimenti, le deduzioni concernenti l'asserita non produttività di rifiuti dei locali e delle pertinenze, nonché
l'invocata esenzione dal tributo, non risultano supportate da elementi tali da superare la presunzione di assoggettabilità alla TARI prevista dalla normativa regolamentare, né consentono di ritenere dimostrata, con sufficiente grado di certezza, l'inidoneità assoluta e permanente degli immobili a produrre rifiuti urbani.
14. Ne consegue che, per le annualità diverse dal 2018, l'avviso di accertamento non presenta profili di illegittimità tali da giustificarne l'annullamento, dovendo pertanto il ricorso essere respinto sul punto.
15. In conclusione, l'avviso di accertamento impugnato deve essere annullato limitatamente alla pretesa tributaria riferita all'annualità 2018, per intervenuta prescrizione del credito, mentre devono essere confermati gli altri per tutte le ulteriori annualità oggetto di contestazione.
16. Quanto alle spese di giudizio, la parziale soccombenza di entrambe le parti, avendo il ricorrente visto accolta solo una delle censure proposte e rigettate le restanti, giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti, ai sensi dei principi generali in materia di regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso nei confronti di OM AP e annulla l'atto impugnato nei sensi di cui in motivazione, rigetta nel resto e compensa le spese tra le parti.