Art. 42.
Ordinato il dibattimento, se l'opponente si presenta, il decreto di condanna e' revocato di diritto, fermi rimanendo, peraltro, gli atti compiuti dall'intendente a garenzia della esecuzione per gli effetti civili.
((3)) -------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Ordinato il dibattimento, se l'opponente si presenta, il decreto di condanna e' revocato di diritto, fermi rimanendo, peraltro, gli atti compiuti dall'intendente a garenzia della esecuzione per gli effetti civili.
((3)) -------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.