Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 452
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La cartella di pagamento, essendo un atto vincolato, è stata redatta conformemente al modello ministeriale approvato. L'esame della cartella garantisce il diritto di difesa, contenendo l'intimazione di pagamento, l'avvertimento sulla riscossione coattiva e dettagli sui titoli di iscrizione a ruolo. Le voci di debito non sono state contestate specificamente.

  • Rigettato
    Omessa indicazione del responsabile di emissione e notificazione

    La mancata indicazione del responsabile di emissione e notificazione della cartella, soggetti responsabili della mera stampa e notifica, non è causa di nullità. È stata indicata la persona responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, la cui omissione è sanzionata con nullità. Tale eccezione formale non ha pregiudicato il diritto di difesa del ricorrente.

  • Rigettato
    Estinzione per prescrizione dei crediti

    I crediti sono stati iscritti a ruolo a seguito di sentenze emesse nel 2023, pertanto nessun termine di prescrizione era decorso alla notifica della cartella. In ogni caso, i crediti derivanti da sentenze definitive si prescrivono in dieci anni ex art. 2953 c.c.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La cartella di pagamento, essendo un atto vincolato, è stata redatta conformemente al modello ministeriale approvato. L'esame della cartella garantisce il diritto di difesa, contenendo l'intimazione di pagamento, l'avvertimento sulla riscossione coattiva e dettagli sui titoli di iscrizione a ruolo. Le voci di debito non sono state contestate specificamente.

  • Rigettato
    Omessa indicazione del responsabile di emissione e notificazione

    La mancata indicazione del responsabile di emissione e notificazione della cartella, soggetti responsabili della mera stampa e notifica, non è causa di nullità. È stata indicata la persona responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, la cui omissione è sanzionata con nullità. Tale eccezione formale non ha pregiudicato il diritto di difesa del ricorrente.

  • Rigettato
    Estinzione per prescrizione dei crediti

    I crediti sono stati iscritti a ruolo a seguito di sentenze emesse nel 2023, pertanto nessun termine di prescrizione era decorso alla notifica della cartella. In ogni caso, i crediti derivanti da sentenze definitive si prescrivono in dieci anni ex art. 2953 c.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 452
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 452
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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