CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 452/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3655/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250028343476000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250028343476000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'ADERed all'AdE DP di Salerno, il ricorrente, impugnbava la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata in data 16.5.25, contenente iscrizione al ruolo della somma di € 564,63 per spese di giustizia relative agli anni 2014 e 2017.
Il ricorrente chiedeva l'annullamneto dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1) difetto di motivazione e violazione dell'art. 7 della L. 212/2000; -2) violazione dell'art. 36 co. 4 ter del DL 248/2007 per omessa indicazione del responsabile di emissione e notificazione della cartella;
3) estinzione per prescrizione dei crediti iscritti al ruolo, dovendosi applicare il termine breve di prescizione.
L'AdE DP Salerno si costituiva ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato, attesa la piena legittimità della cartella e dell'iscrizione al ruolo sotto il profilo formale e sostanziale.
Il ricorrente depositava una memoria illustrativa, ribadendo la violazione dell'obbligo di motivazione dell'atto impugnato e l'insufficienza della mera indicazione nell'atto del responsabile del procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i seguenti motivi.
In primo luogo, va disattesa la doglianza di carenza di motivazione.
Va rilevato che la cartella di pagamento quale atto vincolato, come previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602 del
1973, è stata legittimamente redatta in conformità al modello approvato con decreto del MEF.
Inoltre, l'attento esame della cartella garantisce il diritto di difesa a pieno.
Nell'atto è contenuta sia l'intimazione al pagamento dei crediti risultanti dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, sia l'avvertimento che, in mancanza, sarà attivata la procedura di riscossione coattiva.
Poi, alla pag. n. 4 della cartella vengono forniti tutti i dettagli relativi ai titoli in forza dei quali è avvenuta l'iscrizione al ruolo dei due crediti in esame.
La prima partita di ruolo è relativa ad “Iscrizione a ruolo spese di giudizio a seguito di sentenza n. 741/06/23 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I di Salerno, depositata in data 09/03/2023, definitiva per omessa impugnazione, che ha rigettato il ricorso (con condanna della parte alle spese di lite per euro 300,00) avverso la cartella di pagamento n. 10020200012065842, per l'anno 2014 - spese di giustizia liquidate come da sentenza”.
La seconda partita di ruolo è relativa alle “spese di giudizio a seguito di CGT I grado Salerno n. 788/12/23 dep in data 13/3/2023” relativa ad atti fiscali per anno imposta 2017.
Infine, la cartella contiene una specifica indicazione delle varie voci dei crediti iscritti al ruolo per sorta capitale, interessi ed accessori di legge. Tali voci non sono state oggetto di specifica contestazione in ricorso.
Parimenti priva di pregio è la doglianza di omessa indicazione del responsabile di emissione e notificazione della cartella. Tali soggetti sono responsabili del procedimento di mera stampa e notificazione della cartella sulla base dei dati indicati dall'ente creditore nel ruolo.
Risulta, nella cartella indicato il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo. Tale indicazione, a differenza di quelle contestate, è prevista a pena di nullità della cartella (cfr. Cass. sez. trib. 28.12.2018).
Trattasi, quindi, di un'eccezione formale attinente ad un amera eventuale irregolarità che non ha in nulla pregiudicato il diritto di difesa del ricorrente ex art. 24 Cost.. Il ricorrente non ha mai contestato di aver ricevuto la notifica della cartella ed è stato posto in condizione di comprendere le ragioni di fatto e di diritto sottese all'iscrizione al ruolo.
Infine, parimenti infondata è l'eccezione di prescizione.
I crediti in esame sono stati iscritti al ruolo a seguito di due sentenze della CGT di I grado di Salerno emesse nell'anno 2023. Pertanto, alla data di notifica della cartella alcun termine di prescrizione, neppure quello quinquennale è decorso.
In ogni caso, tali crediti si prescrivono in dieci anni ex art. 2953 c.c., trovando titolo in sentenze definitive per omessa impugnazione .
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite, in considerazione della complessità delle questioni prospettate e dell'irregolarità meramente formale della cartella.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3655/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250028343476000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250028343476000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'ADERed all'AdE DP di Salerno, il ricorrente, impugnbava la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata in data 16.5.25, contenente iscrizione al ruolo della somma di € 564,63 per spese di giustizia relative agli anni 2014 e 2017.
Il ricorrente chiedeva l'annullamneto dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1) difetto di motivazione e violazione dell'art. 7 della L. 212/2000; -2) violazione dell'art. 36 co. 4 ter del DL 248/2007 per omessa indicazione del responsabile di emissione e notificazione della cartella;
3) estinzione per prescrizione dei crediti iscritti al ruolo, dovendosi applicare il termine breve di prescizione.
L'AdE DP Salerno si costituiva ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato, attesa la piena legittimità della cartella e dell'iscrizione al ruolo sotto il profilo formale e sostanziale.
Il ricorrente depositava una memoria illustrativa, ribadendo la violazione dell'obbligo di motivazione dell'atto impugnato e l'insufficienza della mera indicazione nell'atto del responsabile del procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i seguenti motivi.
In primo luogo, va disattesa la doglianza di carenza di motivazione.
Va rilevato che la cartella di pagamento quale atto vincolato, come previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602 del
1973, è stata legittimamente redatta in conformità al modello approvato con decreto del MEF.
Inoltre, l'attento esame della cartella garantisce il diritto di difesa a pieno.
Nell'atto è contenuta sia l'intimazione al pagamento dei crediti risultanti dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, sia l'avvertimento che, in mancanza, sarà attivata la procedura di riscossione coattiva.
Poi, alla pag. n. 4 della cartella vengono forniti tutti i dettagli relativi ai titoli in forza dei quali è avvenuta l'iscrizione al ruolo dei due crediti in esame.
La prima partita di ruolo è relativa ad “Iscrizione a ruolo spese di giudizio a seguito di sentenza n. 741/06/23 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I di Salerno, depositata in data 09/03/2023, definitiva per omessa impugnazione, che ha rigettato il ricorso (con condanna della parte alle spese di lite per euro 300,00) avverso la cartella di pagamento n. 10020200012065842, per l'anno 2014 - spese di giustizia liquidate come da sentenza”.
La seconda partita di ruolo è relativa alle “spese di giudizio a seguito di CGT I grado Salerno n. 788/12/23 dep in data 13/3/2023” relativa ad atti fiscali per anno imposta 2017.
Infine, la cartella contiene una specifica indicazione delle varie voci dei crediti iscritti al ruolo per sorta capitale, interessi ed accessori di legge. Tali voci non sono state oggetto di specifica contestazione in ricorso.
Parimenti priva di pregio è la doglianza di omessa indicazione del responsabile di emissione e notificazione della cartella. Tali soggetti sono responsabili del procedimento di mera stampa e notificazione della cartella sulla base dei dati indicati dall'ente creditore nel ruolo.
Risulta, nella cartella indicato il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo. Tale indicazione, a differenza di quelle contestate, è prevista a pena di nullità della cartella (cfr. Cass. sez. trib. 28.12.2018).
Trattasi, quindi, di un'eccezione formale attinente ad un amera eventuale irregolarità che non ha in nulla pregiudicato il diritto di difesa del ricorrente ex art. 24 Cost.. Il ricorrente non ha mai contestato di aver ricevuto la notifica della cartella ed è stato posto in condizione di comprendere le ragioni di fatto e di diritto sottese all'iscrizione al ruolo.
Infine, parimenti infondata è l'eccezione di prescizione.
I crediti in esame sono stati iscritti al ruolo a seguito di due sentenze della CGT di I grado di Salerno emesse nell'anno 2023. Pertanto, alla data di notifica della cartella alcun termine di prescrizione, neppure quello quinquennale è decorso.
In ogni caso, tali crediti si prescrivono in dieci anni ex art. 2953 c.c., trovando titolo in sentenze definitive per omessa impugnazione .
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite, in considerazione della complessità delle questioni prospettate e dell'irregolarità meramente formale della cartella.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.