TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 325
TAR
Sentenza 24 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge e eccesso di potere per deficit istruttorio e motivazionale

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, affermando che il quadro istruttorio non era sovrapponibile a quello del 2020, poiché il fratello del ricorrente aveva maturato ulteriori pregiudizi penali. Tuttavia, l'amministrazione non ha considerato la personalità e lo stile di vita del ricorrente, né ha evidenziato frequentazioni o contatti con soggetti controindicati o addebiti personali, oltre al mero vincolo parentale. Pertanto, il giudizio prognostico si basa su un quadro istruttorio lacunoso e motivazione carente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 325
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 325
    Data del deposito : 24 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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