Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00325/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00284/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 284 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. NT Mittica, con domicilio digitale come da Registri Pec di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.; Questura Reggio Calabria, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento:
- del diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia di cui al Decreto Cat. 6/F3°14/2025 del 17.04.2025, adottato dal Questore della Provincia di Reggio Calabria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa OB AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, il ricorrente, quale titolare di porto di fucile per uso caccia, Prot. n. Cat. 6F/2020, rilasciato, in data 12.02.2020, dal Commissariato Polizia di Stato di Bovalino, avente scadenza l’11.02.2025, ha impugnato il Decreto Cat. 6/F3°14/2025 del 17.04.2025, con cui il Questore della Provincia di Reggio Calabria, previa attivazione delle garanzie partecipative di cui all’art. 10 bis L. n. 241/90, ha rigettato la sua richiesta di rinnovo della licenza in questione (presentata in data 13.12.2024).
1.1 L’amministrazione, nonostante le osservazioni difensive all’uopo formulate dall’interessato nel corso del procedimento, ha ritenuto che questi non dia garanzie di affidabilità circa l’uso legittimo ed esclusivo delle armi. Ciò “ tenuto conto, tra le altre cose, dell’ambiente familiare di cui lo stesso fa parte ” (così nel provvedimento impugnato), avuto specifico riguardo al rapporto di parentela con il fratello, “ IC NT, che annovera significativi precedenti di polizia nonché condannato per danneggiamento seguito da incendio in data 3/07/2024 ” (così nella comunicazione ex art. 10 bis L. n. 241/90, ivi richiamata per relationem ).
2. Il ricorso risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati e raggruppati per censure omogenee.
- “1) VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1 - 11 – 42 e 43 DEL T.U.L.P.S. - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI”;
- “ 2) VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALLA CARENZA DI MOTIVAZIONE ED IRRAGIONEVOLEZZA – OMESSA O INSUFFICIENTE ISTRUTTORIA - ECCESSO DI POTERE”;
- “3) VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALLA IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETA’ DELL’AGIRE AMMINISTRATIVO – ECCESSO DI POTERE”;
- “ 4) MANCATA APPLICABILITA’ DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ – NULLITA’ DEL DECRETO CAT. 6F/3°/14/2025 – ECCESSO DI POTERE”;
Il diniego di rinnovo in contestazione sarebbe illegittimo, per violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto l’“ ambiente familiare ”, a torto ritenuto sintomatico della sua sopravvenuta inaffidabilità nell’uso, legittimo ed esclusivo, delle armi - siccome connotato dal rapporto di parentela intercorrente con il fratello - non sarebbe affatto mutato rispetto al tempo del rilascio della licenza (12.02.2020).
In tale circostanza, l’amministrazione, sempre a cagione del medesimo vincolo parentale, aveva preavvisato il ricorrente circa il possibile diniego dell’istanza ma, all’esito dell’istruttoria, si era determinato a rilasciare la licenza, nell’evidente convincimento circa la sua affidabilità.
Considerata l’asserita sovrapponibilità del quadro istruttorio, il diniego in contestazione si rivelerebbe intimamente contraddittorio ed incoerente, privo di proporzionalità rispetto alle esigenze di prevenzione a tutela dell’ordine pubblico e sicurezza, oltre che lesivo del legittimo affidamento maturato dall’interessato in ordine al rinnovo del titolo di polizia.
Nel valutare la sussistenza dei presupposti per assentire il rinnovo in questione, l’amministrazione avrebbe completamente omesso di considerare, per un verso, l’assoluta incensuratezza del ricorrente e la mancata sopravvenienza di circostanze di fatto, allo stesso riferibili, in via personale ed esclusiva, che possano comprometterne l’affidabilità e, per altro verso, la circostanza che questi non convive con il fratello.
L’amministrazione avrebbe, semmai, dovuto supportare il diniego, evidenziando attuali e concrete circostanze di fatto, estrinseche rispetto al mero vincolo parentale - siccome in precedenza ritenuto non ostativo al rilascio del titolo – eventualmente idonee a disvelare l’inaffidabilità del ricorrente.
3. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Reggio Calabria hanno resistito al gravame mediante articolate e documentate deduzioni difensive, chiedendone il rigetto. In particolare, la difesa erariale ha evidenziato come, in epoca successiva al rilascio della licenza (12.02.2020), il quadro istruttorio sia mutato, tenuto conto dell’aggravamento dei pregiudizi penali del fratello del ricorrente, sig. -OMISSIS-. Quest’ultimo, infatti, in data 24.05.2020, è stato deferito all'A.G. per furto aggravato, in data 11.08.2020 è stato destinatario di Avviso Orale, ex art. 3 D.lgs. n. 159/2011 emesso dal Questore della Provincia di Reggio Calabria e, in data 03.07.2024, è stato condannato per danneggiamento seguito da incendio in concorso. Tali ulteriori circostanze di fatto, involgendo comunque l’ambiente familiare dell’odierno istante, sarebbero idonee a giustificare il diniego di rinnovo della licenza, in quanto ex se sintomatiche della sopravvenuta inaffidabilità dello stesso circa il legittimo ed esclusivo utilizzo delle armi.
4. In occasione della pubblica udienza dell’11.03.2026, in vista della quale parte ricorrente ha ribadito le proprie ragioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L’apprezzamento della fondatezza dei motivi di gravame passa dalla necessaria ricognizione dei principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale, in tema diniego ovvero revoca di licenza alla detenzione ed uso delle armi (artt. 11, 39 e 43 R.D. n. 775/31).
In più occasioni è stato ribadito come l'Autorità amministrativa ben possa valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale (e non attinenti alla materia delle armi), purché dagli stessi si possa, comunque, ragionevolmente desumere la non completa affidabilità dell’interessato all'uso delle armi.
Ciò allo scopo di scongiurare anche soltanto il pericolo che valori costituzionali di rango primario quali l’incolumità pubblica e privata e la sicurezza possano essere lesi (così T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 17/01/2023, n. 74; Consiglio di Stato sez. III, 12/04/2022, n. 2756; Consiglio di Stato sez. III, 18/11/2021, n. 7722).
L’amministrazione interessata da una richiesta di licenza di porto d’armi o di rinnovo della stessa è, dunque, chiamata ad un giudizio prognostico circa la possibilità che l’interessato possa abusare delle armi, ampiamente discrezionale, come tale sindacabile dal g.a. soltanto per manifesta irragionevolezza, illogicità ovvero travisamento dei fatti e carenza dei presupposti (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 27/04/2022, n. 3331; 28/03/2022, n. 2229; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 04/04/2022, n. 258; Consiglio di Stato, Sez. III, 8 novembre 2012 n. 5678; in termini id., 10 luglio 2019, n. 4868).
6. L’applicazione dei suddetti principi, al caso in esame, consente di apprezzare la fondatezza dell’assorbente censura relativa al dedotto deficit istruttorio e motivazionale.
7. Il quadro istruttorio sotteso al procedimento amministrativo culminato, in data 12.02.2020, con il rilascio, in favore del ricorrente, della licenza di porto di fucile ad uso caccia, non può dirsi sovrapponibile a quello posto a base del diniego di rinnovo in contestazione.
Ciò nella misura in cui, a carico del fratello del ricorrente, sig. -OMISSIS-, sono sopravvenuti pregiudizi penali obiettivamente sintomatici della relativa pericolosità sociale.
7.1 Tuttavia, per come dedotto in ricorso, l’amministrazione - che a fronte del summenzionato vincolo parentale si era, comunque, determinata, nel 2020, al rilascio della licenza - nel valutare tutte le circostanze di fatto obiettivamente rilevanti in ordine alla persistenza dell’affidabilità del ricorrente, ha completamente omesso di considerarne la personalità nonché lo stile di vita da questi tenuto durante l’ampio arco temporale intercorrente tra il rilascio del titolo (12.02.2020) e la richiesta di rinnovo (13.12.2024).
In proposito, agli atti del procedimento, non vi è evidenza di frequentazioni, contatti, cointeressenze personali ovvero economiche del ricorrente con il fratello - con il quale è pacifico che non conviva - ovvero con soggetti altrimenti controindicati, né, in generale, risultano addebiti personali, estrinseci rispetto al vincolo parentale, potenzialmente sintomatici della sua pretesa inaffidabilità nell’uso delle armi (uso al quale è abilitato fin dal 2020).
8. Rebus sic stantibus , il giudizio prognostico sotteso al contestato divieto di rinnovo del porto di fucile per uso caccia riposa su un quadro istruttorio lacunoso e parziale, disvelato dalla predisposizione di un carente impianto motivazionale.
9. In conclusione, il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto.
10. Ne consegue l’annullamento del diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia di cui al Decreto Cat. 6/F3°14/2025 del 17.04.2025, adottato dal Questore della Provincia di Reggio Calabria, con obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi di cui in motivazione.
Per l’effetto, annulla il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia di cui al Decreto Cat. 6/F3°14/2025 del 17.04.2025, adottato dal Questore della Provincia di Reggio Calabria, con conseguente obbligo di rideterminarsi.
Condanna, in solido, il Ministero dell’Interno e la Questura di Reggio Calabria al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di € 1.000,00 a titolo di spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA, come per legge, e rimborso del contributo unificato, ove versato, da distrarsi in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN IS, Presidente
OB AZ, Consigliere, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| OB AZ | IN IS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.