Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 05/01/2026, n. 43
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Inesistenza atto presupposto e della pretesa tributaria

    Il ricorso è fondato in quanto il termine di decadenza per l'accertamento è quinquennale. L'azione accertatrice doveva essere esercitata entro il 31.12.2024. Non è applicabile la proroga di cui all'art. 67 del d.l. 18/2020 in quanto i Comuni possono accertare retroattivamente fino al 2020 per violazioni sui pagamenti e fino al 2019 per violazioni attinenti le dichiarazioni, ma tali annualità non erano sanzionabili nel 2020.

  • Rigettato
    Prescrizione

    Non applicabile in quanto la decisione si basa sulla decadenza.

  • Rigettato
    Violazione art. 23 D.Lgs. 82/2005 - Mancanza dei requisiti di forma

    Non applicabile in quanto la decisione si basa sulla decadenza.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 05/01/2026, n. 43
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 43
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

    Testo completo