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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 05/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica: TODISCO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11079/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villaricca - Corso Vittorio Emanuele 76 80010 Villaricca NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 694 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19793/2025 depositato il 17/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con condanna alle spese
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Villaricca e successiva costituzione in giudizio, Ricorrente_1, rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso, impugna l'avviso di accertamento IMU identificativo
694 notificato in data 18.03.2025 e relativo ad IMU anno di imposta 2019 (ALL.1), IMU euro 4.901,00, sanzione 1.470,30, interessi 259,40, spese notifica 7.83 per un totale richiesto di euro 6.638,53.
Il ricorrente eccepisce:
1) INESITENZA ATTO PRESUPPOSTO E DELLA PRETESA TRIBUTARIA;
L'avviso di accertamento IMU identificativo 694, relativo all'anno di imposta 2019 impugnato, è stato notificato ben oltre il quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto ipoteticamente effettuare il versamento.
Nel caso in esame, il termine dell'azione accertatrice da parte dell'Ente era il 31.12.2024;
2) PRESCRIZIONE.
3) VIOLAZIONE ART. 23 D.LGS. 82/2005 - MANCANZA DEI REQUISITI DI FORMA, QUALE ELEMENTO
ESSENZIALE DELL'ATTO.
Non si costituiva il Comune di Villaricca.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorso è fondato.
Trattandosi di tributo imposto da Ente locale, il termine di decadenza/prescrizione è quinquennale.
Conseguentemente l'azione accertatrice doveva essere esercitata entro il 31.12.2024.
Nel caso in esame non è applicabile la proroga di cui all'art. 67 del d.l. 18/2020 in quanto i Comuni possono accertare retroattivamente fino al 2020, per le violazioni sui pagamenti efino al 2019 per le violazioni attinenti le dichiarazioni. Tali annualità non erano sanzionabili nel 2020 e dunque non può trovare applicazione quanto disposto dal citato art. 67.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.
Napoli, 11 novembre 2025
Il Giudice dr. Francesco Todisco
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica: TODISCO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11079/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villaricca - Corso Vittorio Emanuele 76 80010 Villaricca NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 694 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19793/2025 depositato il 17/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con condanna alle spese
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Villaricca e successiva costituzione in giudizio, Ricorrente_1, rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso, impugna l'avviso di accertamento IMU identificativo
694 notificato in data 18.03.2025 e relativo ad IMU anno di imposta 2019 (ALL.1), IMU euro 4.901,00, sanzione 1.470,30, interessi 259,40, spese notifica 7.83 per un totale richiesto di euro 6.638,53.
Il ricorrente eccepisce:
1) INESITENZA ATTO PRESUPPOSTO E DELLA PRETESA TRIBUTARIA;
L'avviso di accertamento IMU identificativo 694, relativo all'anno di imposta 2019 impugnato, è stato notificato ben oltre il quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto ipoteticamente effettuare il versamento.
Nel caso in esame, il termine dell'azione accertatrice da parte dell'Ente era il 31.12.2024;
2) PRESCRIZIONE.
3) VIOLAZIONE ART. 23 D.LGS. 82/2005 - MANCANZA DEI REQUISITI DI FORMA, QUALE ELEMENTO
ESSENZIALE DELL'ATTO.
Non si costituiva il Comune di Villaricca.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorso è fondato.
Trattandosi di tributo imposto da Ente locale, il termine di decadenza/prescrizione è quinquennale.
Conseguentemente l'azione accertatrice doveva essere esercitata entro il 31.12.2024.
Nel caso in esame non è applicabile la proroga di cui all'art. 67 del d.l. 18/2020 in quanto i Comuni possono accertare retroattivamente fino al 2020, per le violazioni sui pagamenti efino al 2019 per le violazioni attinenti le dichiarazioni. Tali annualità non erano sanzionabili nel 2020 e dunque non può trovare applicazione quanto disposto dal citato art. 67.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.
Napoli, 11 novembre 2025
Il Giudice dr. Francesco Todisco