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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 26/11/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 853/2025
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 26.11.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. DI BIASE Caterina, Via Solferino 40 - Orta Nova (Fg)
CONTRO
CP_1 avv.ti DEL SORDO Roberta e GRAPPONE Cristina, c/o , Via R.Paolucci 35 - Pescara CP_1
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.442 c.p.c. depositato in data 17.4.2025
conveniva in giudizio l' lamentando che la domanda Parte_1 CP_1 no mensile di assistenz sentata in data 30.11.2023, cui aveva fatto seguito il riconoscimento di invalidità civile nella misura del 75% (come da verbale in data 10.1.2024), non era stata accolta (come da nota di rigetto del 28.3.2024 prot. in data 1.4.2024) a motivo dell'erronea CP_1 indicazi el modello AP70-Dati socio-economici necessari per la concessione e l'erogazione delle prestazioni di invalidità civile, di un reddito personale superiore al limite di legge, e nonostante la successiva presentazione di ricorso amministrativo in data 10.1.2025, nel quale era stata comunicata la misura corretta del reddito posseduto (“(…) il mio assistito sia nel 2022 che nel 2023 è titolare di un reddito personale pari ad € 421,00, giusta modello unico relativo all'anno d'imposta 2022 e 2023”).
Domandava pertanto il pagamento della prestazione assistenziale, oltre ai ratei arretrati che quantificava in €5.986,91 per il periodo dal 1.12.2023 al 30.4.2025 (ossia dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del 30.11.2023).
L' si costituiva in giudizio resistendo alla domanda e ribadendo che CP_1 n posito modello di autocertificazione AP70, presentato per la liquidazione della prestazione, il ricorrente aveva dichiarato un reddito pari a €6.530,00 per l'anno 2023 (a fronte del limite reddituale, per l'anno 2023, fissato in €5432,05), concludendo che “pertanto se c'e' stato un errore occorre ripresentare un nuovo modello AP70 in sostituzione del precedente e spiegare le ragioni dell'eventuale errore”.
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve innanzitutto darsi atto del fatto che legittimamente l' ha inizialmente CP_1 denegato la prestazione richiesta, nell'esaminare il modello di autocertificazione AP70, che pacificamente indicava un reddito superiore al limite reddituale.
È bensì vero che, per principio indiscusso in materia previdenziale, è necessario presentare, per fruire di una prestazione previdenziale, un'apposita domanda amministrativa (la quale peraltro integra una condizione di proponibilità dell'azione rilevabile d'ufficio: tra le tante, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 26146 del 27/12/2010-Rv. 615593; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2063 del 30/01/2014-Rv. 629924), sicchè ovvio corollario è che tale domanda debba essere completa di tutti i suoi elementi.
2 Tuttavia il modello AP70 non costituisce la domanda amministrativa (che è chiaramente indicata, nel verbale sanitario del 10.1.2024, come presentata alla anteriore data del 30.11.2023), seppure accede ad essa, dopo che il requisito sanitario sia stato accertato, al fine di consentire all' di verificare la CP_1 sussistenza dei requisiti ulteriori, come quello reddituale.
Posta tale procedura, necessaria per la liquidazione delle prestazioni previdenziali, giustamente l' ha dedotto che il ricorrente, anziché presentare CP_1 un ricorso amministrativo avverso un diniego del tutto legittimo, avrebbe dovuto ripresentare il prescritto modello AP70 con l'indicazione del dato reddituale corretto.
Tuttavia, di fatto, dall'10.1.2025 l' è venuto a conoscenza del corretto dato CP_1 reddituale, comunicato in seno al o amministrativo in tale data presentato (e confermato dalla documentazione prodotta in questo giudizio: v. modello unico relativo agli anni di imposta 2022 e 2023; certificazione Agenzia delle Entrate in data 11.7.2025 che conferma il reddito di €421,00 anche per l'anno 2024).
L' avrebbe dunque potuto erogare la prestazione, essendo comunque venuto CP_1
a conoscenza del dato (pur normalmente da comunicarsi con il modello AP70), con la prescritta decorrenza dal 1.12.2023 (primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del 30.11.2023), sicchè anche la presente pronuncia non può che riconoscere il diritto con tale decorrenza.
Ne consegue l'accoglimento della domanda.
Considerato tuttavia che il presente giudizio avrebbe potuto essere evitato (come pure il contenzioso amministrativo), qualora il ricorrente avesse semplicemente ripresentato il modello AP70 secondo l'apposita procedura telematica, le spese del giudizio possono essere compensate nella misura di due terzi e per la quota residua, liquidata come in dispositivo, seguono la soccombenza dell' . CP_1
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- dichiara il diritto di all'assegno mensile di assistenza e Parte_1 condanna l' a corrispondere detta prestazione con decorrenza CP_1 dal 1.12.2023;
- compensa fra le parti nella misura di due terzi le spese del giudizio e condanna l' a rifondere a la quota residua, che liquida in CP_1 Parte_1
c essivi €600,00, rfetario, IVA e CAP come per legge, oltre rimborso spese di contributo unificato, se corrisposte;
il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv.DI BIASE Caterina.
Così deciso in Pescara in data 26.11.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 26.11.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. DI BIASE Caterina, Via Solferino 40 - Orta Nova (Fg)
CONTRO
CP_1 avv.ti DEL SORDO Roberta e GRAPPONE Cristina, c/o , Via R.Paolucci 35 - Pescara CP_1
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.442 c.p.c. depositato in data 17.4.2025
conveniva in giudizio l' lamentando che la domanda Parte_1 CP_1 no mensile di assistenz sentata in data 30.11.2023, cui aveva fatto seguito il riconoscimento di invalidità civile nella misura del 75% (come da verbale in data 10.1.2024), non era stata accolta (come da nota di rigetto del 28.3.2024 prot. in data 1.4.2024) a motivo dell'erronea CP_1 indicazi el modello AP70-Dati socio-economici necessari per la concessione e l'erogazione delle prestazioni di invalidità civile, di un reddito personale superiore al limite di legge, e nonostante la successiva presentazione di ricorso amministrativo in data 10.1.2025, nel quale era stata comunicata la misura corretta del reddito posseduto (“(…) il mio assistito sia nel 2022 che nel 2023 è titolare di un reddito personale pari ad € 421,00, giusta modello unico relativo all'anno d'imposta 2022 e 2023”).
Domandava pertanto il pagamento della prestazione assistenziale, oltre ai ratei arretrati che quantificava in €5.986,91 per il periodo dal 1.12.2023 al 30.4.2025 (ossia dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del 30.11.2023).
L' si costituiva in giudizio resistendo alla domanda e ribadendo che CP_1 n posito modello di autocertificazione AP70, presentato per la liquidazione della prestazione, il ricorrente aveva dichiarato un reddito pari a €6.530,00 per l'anno 2023 (a fronte del limite reddituale, per l'anno 2023, fissato in €5432,05), concludendo che “pertanto se c'e' stato un errore occorre ripresentare un nuovo modello AP70 in sostituzione del precedente e spiegare le ragioni dell'eventuale errore”.
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve innanzitutto darsi atto del fatto che legittimamente l' ha inizialmente CP_1 denegato la prestazione richiesta, nell'esaminare il modello di autocertificazione AP70, che pacificamente indicava un reddito superiore al limite reddituale.
È bensì vero che, per principio indiscusso in materia previdenziale, è necessario presentare, per fruire di una prestazione previdenziale, un'apposita domanda amministrativa (la quale peraltro integra una condizione di proponibilità dell'azione rilevabile d'ufficio: tra le tante, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 26146 del 27/12/2010-Rv. 615593; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2063 del 30/01/2014-Rv. 629924), sicchè ovvio corollario è che tale domanda debba essere completa di tutti i suoi elementi.
2 Tuttavia il modello AP70 non costituisce la domanda amministrativa (che è chiaramente indicata, nel verbale sanitario del 10.1.2024, come presentata alla anteriore data del 30.11.2023), seppure accede ad essa, dopo che il requisito sanitario sia stato accertato, al fine di consentire all' di verificare la CP_1 sussistenza dei requisiti ulteriori, come quello reddituale.
Posta tale procedura, necessaria per la liquidazione delle prestazioni previdenziali, giustamente l' ha dedotto che il ricorrente, anziché presentare CP_1 un ricorso amministrativo avverso un diniego del tutto legittimo, avrebbe dovuto ripresentare il prescritto modello AP70 con l'indicazione del dato reddituale corretto.
Tuttavia, di fatto, dall'10.1.2025 l' è venuto a conoscenza del corretto dato CP_1 reddituale, comunicato in seno al o amministrativo in tale data presentato (e confermato dalla documentazione prodotta in questo giudizio: v. modello unico relativo agli anni di imposta 2022 e 2023; certificazione Agenzia delle Entrate in data 11.7.2025 che conferma il reddito di €421,00 anche per l'anno 2024).
L' avrebbe dunque potuto erogare la prestazione, essendo comunque venuto CP_1
a conoscenza del dato (pur normalmente da comunicarsi con il modello AP70), con la prescritta decorrenza dal 1.12.2023 (primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del 30.11.2023), sicchè anche la presente pronuncia non può che riconoscere il diritto con tale decorrenza.
Ne consegue l'accoglimento della domanda.
Considerato tuttavia che il presente giudizio avrebbe potuto essere evitato (come pure il contenzioso amministrativo), qualora il ricorrente avesse semplicemente ripresentato il modello AP70 secondo l'apposita procedura telematica, le spese del giudizio possono essere compensate nella misura di due terzi e per la quota residua, liquidata come in dispositivo, seguono la soccombenza dell' . CP_1
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- dichiara il diritto di all'assegno mensile di assistenza e Parte_1 condanna l' a corrispondere detta prestazione con decorrenza CP_1 dal 1.12.2023;
- compensa fra le parti nella misura di due terzi le spese del giudizio e condanna l' a rifondere a la quota residua, che liquida in CP_1 Parte_1
c essivi €600,00, rfetario, IVA e CAP come per legge, oltre rimborso spese di contributo unificato, se corrisposte;
il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv.DI BIASE Caterina.
Così deciso in Pescara in data 26.11.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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