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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/11/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11/2024 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Caterina Lazzara - Presidente dott. Carmen Anna Lidia Corvino - Giudice dott. Enrico Legnini - Giudice rel./est. nel procedimento 11/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da
PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA;
Parte_1
-ricorrente-
(cf ) in persona dell'amm.re p.t., Ing. Parte_2 P.IVA_1
, con domicilio dell'amministrazione in Foggia alla Via Cariglia Parte_3
n° 58; unitamente ai seguenti sig.ri condomini del Parte_4
: ( ) nata il [...] a
[...] Controparte_1 C.F._1
Roma, residente a [...]18, Pal.C; CP_2
( ), nato il [...] a [...], residente a [...]
BR 22; ( ) nato il [...] a [...] Controparte_3 C.F._3
(FG), residente a [...]; Controparte_4
( nato il [...] a [...] e residente a [...]C.F._4
RO (BA), Via Casalicchio n. 42; ( nato il Controparte_5 C.F._5
04/08/1963 a TE RO (BA) e residente a [...]del LE (BA), Via Traversa I di via
SA DA n. 37; ( ) nato il [...] a [...] CP_6 C.F._6
(RC) e residente a [...] Pal. F;
Controparte_7
( ) nato a [...] il [...] et ivi residente in [...]
19; 9) ( ) nato a [...] il [...] et ivi Controparte_8 C.F._8
residente in [...]; ( ) nato a Controparte_9 C.F._9
Bitonto (BA) il 01.04.1945 e residente in [...] Bari-S.Spirito; CP_10
1 ( ) nato a [...] il [...] et ivi Controparte_11 C.F._10
residente in [...]; ( ) nata a Controparte_12 C.F._11
ER (BA) il 14.01.1949 e residente in [...], Bari;
CP_13
( ), nata a [...] il [...], residente in strada comunale C.F._11
Ceglie-Triggiano n.2, Valenzano (BA); ( ) nata a Parte_5 C.F._12
Roma il 15.12.1953 e residente in [...], Olgiate Olona (VA); tutti rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Ferreri, (cf ), giuste procure alla lite in calce all'atto C.F._13
di costituzione ed elettivamente domiciliati presso e nello studio dello stesso difensore in Bari alla via LE Garruba 144 e presso la sua pec;
-ricorrenti- nei confronti di con sede in alla TR Ripa, P.I. Controparte_14 Parte_4
, nella persona dell'amministratore e legale rappresentante pro-tempore P.IVA_2 [...]
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...], CP_15 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele De Simone ( ) del foro di C.F._14
Foggia in virtù di procura speciale in calce alla memoria di costituzione;
-debitrice- con l'intervento di
Ing. (C.F.: , nato a [...] -MT- il Controparte_16 CodiceFiscale_15
2.9.1947), intervenuto quale amministratore e l.r. del Parte_2
(P. Iva con sede in rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1 Parte_4
LE RI (C.F.: - PEC CodiceFiscale_16
- fax 0805216837) in virtù della procura alle liti Email_1 conferita in calce all'atto di intervento;
-intervenuto- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
RILEVATO CHE
- con ricorso depositato in data 30/1/2024, il Pubblico Ministero ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_17
[..
[...] con sede legale in alla TR Ripa s.n.c., P. IVA
[...] Parte_4
, C.F. ; P.IVA_3 P.IVA_2
- il P.M. ha dedotto che si tratterebbe di società sottoposta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale che versa in stato d'insolvenza come desumibile:
o dagli elementi ricavabili dalla notitia decoctionis proveniente dal decreto del
Tribunale di Foggia – Sezione Fallimentare del 13.7.2022 di archiviazione per desistenza della procedura prefallimentare n. 28/2022 Reg. Gen. Pre–Fall. relativa alla con contestuale Controparte_17 trasmissione degli atti al PM ai sensi dell'art. 7 LF;
o dagli accertamenti ricognitivi effettuati dalla Guardia di Finanza Nucleo PEF di Foggia;
- la società si è costituita in giudizio Controparte_17
chiedendo il rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ed affermando, in particolare, l'insussistenza del presupposto oggettivo dell'insolvenza; in base alla prospettazione della società resistente, tutte le procedure esecutive nei suoi confronti sarebbero state dichiarate estinte per avvenuto pagamento dei crediti dei procedenti;
i crediti Erariali iscritti a ruolo dell'Agente della Riscossione sarebbero stati oggetto di “rottamazione” ed il debito esigibile all'attualità sarebbe pari a poco più di € 7.000; il credito iscritto in bilancio della Banca Nazionale del Lavoro per €
1.617.000,00 -credito poi ceduto ad sarebbe stato “sospeso dal Tribunale CP_18
di Foggia con provvedimento del 10 febbraio 2022 a seguito della notifica di atto di precetto”; il debito nei confronti del creditore istante nel precedente giudizio prefallimentare sarebbe stato oggetto di transazione con cui sarebbe stata concessa una dilazione dei pagamenti alla società debitrice che starebbe onorando le obbligazioni di pagamento alle scadenze pattuite;
il debito nei confronti del Parte_2
in multiproprietà –portato da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo oggetto di opposizione- sarebbe stato “congelato” dal nuovo amministratore di condominio, “in attesa di accordi con i multiproprietari”; la società debitrice sarebbe proprietaria di un complesso turistico concesso in affitto con due contratti d'affitto di ramo d'azienda dall'esecuzione dei quali sarebbero stati conseguiti importi significativi e si attenderebbero ricavi più che sufficienti per il pagamento di tutti i creditori;
3 - sono intervenuti il (cf in Parte_2 P.IVA_1 persona dell'amministratore di nomina giudiziale Ing. e Parte_3
13 condomini deducendo che o il Condominio intervenuto è situato in un villaggio vacanze nel quale è ubicata anche la struttura alberghiera della società resistente;
o le proprietà condominiali afferiscono, per circa 750 millesimi, alle società e ai membri della famiglia tra cui la società odierna resistente, i CP_16
restanti 250 millesimi sono distribuiti tra più di 200 multiproprietari;
o la società resistente, titolare fino all'agosto 2023 di circa 736 millesimi di proprietà in condominio, avrebbe omesso di pagare le spese condominiali maturate dall'anno 2000;
o la predetta società avrebbe esercitato le sue prerogative assembleari ostacolando il regolare funzionamento degli organi condominiali e, in particolare, il recupero del credito verso di essa vantato dal condominio;
o il recupero del credito vantato dal condominio nei confronti della società debitrice, infatti, sarebbe stato avviato solo all'esito della dichiarazione di fallimento della società, fallimento protrattosi dal 2005 al 2015, ed infatti solo il subentro del curatore fallimentare nella legittimazione all'esercizio delle facoltà del proprietario avrebbe consentito l'approvazione dei bilanci dal 2000 al 2006; sulla base di tali bilanci, l'amministratore giudiziario del condominio
Rag. , nominato il 05.07.2000 dal Tribunale di Bari, avrebbe CP_19
CP_1 ottenuto un decreto ingiuntivo contro la per un importo di euro 525 mila;
avverso il decreto ingiuntivo sarebbe stata proposta opposizione dalla società debitrice e il relativo giudizio sarebbe ancora pendente;
nell'ambito di tale giudizio sarebbe stata respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
la società debitrice, tornata in bonis con la chiusura del fallimento, avrebbe tuttavia esercitato le sue facoltà assembleari ottenendo la nomina di un nuovo amministratore condominiale appartenente alla famiglia che avrebbe omesso di coltivare le iniziative CP_16 necessarie al recupero del credito;
l'amministratore di nomina assembleare avv. sarebbe stato revocato con decreto del Tribunale Controparte_20
di Bari del 15.12.2017 in ragione della situazione di conflitto d'interessi in cui versava, rivestendo al contempo la qualifica di socia della società debitrice
4 Dass, avendo assunto diversi mandati difensivi della predetta società, ed avendo stretti legami familiari con gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nelle vicende sociali;
con decreto del Tribunale di Bari del 22 maggio 2019 sarebbe stato poi nominato il nuovo e attuale amministratore giudiziario ing.
[...]
di Foggia;
Pt_3
CP_1
o la società avrebbe posto in essere attività finalizzate ad eludere i controlli esterni ed interni, tacitando di volta in volta i creditori istanti per l'apertura di procedure concorsuali liquidatorie, mutando la forma giuridica in srl, cedendo la gestione dell'impresa turistica ad altre società riconducibili al medesimo gruppo familiare che avrebbero realizzato tutti i ricavi provenienti dalla gestione dell'azienda; CP_1
o i bilanci della e delle altre società riconducibili al gruppo familiare dei
Bumpastore sarebbero inattendibili;
o l'amministratore giudiziale del condominio avrebbe tentato il recupero del credito in via esecutiva, provvedendo al pignoramento presso terzi di crediti
CP_1 vantati da nei confronti di altra società del medesimo gruppo familiare, a titolo di canoni;
nonostante l'ottenimento di una ordinanza di assegnazione, il non avrebbe ottenuto alcun soddisfacimento da tali procedure Parte_2
esecutive poiché i componenti della famiglia Bumpastore, avvalendosi di un falso verbale di revoca dell'amministratore giudiziale e nomina di un nuovo amministratore, sarebbero intervenuti nelle procedure esecutive ostacolandone l'andamento;
o la società debitrice si sarebbe privata di tutto il suo patrimonio immobiliare cedendolo in favore di figlio di che avrebbe a Parte_6 CP_16
sua volta ceduto in permuta, quale corrispettivo, una quota di partecipazione al capitale sociale di una società agricola di valore irrisorio;
[...]
avrebbe poi conferito gli immobili in altra società che li avrebbe Parte_6
CP_1 concessi in locazione all'odierna debitrice che li avrebbe a sua volta sublocati a terze società; lo schema contrattuale perseguirebbe il fine di occultare la reale situazione patrimoniale e finanziaria della società;
o il credito del condominio ammonterebbe ad oggi ad Euro 703.782,26;
- la società debitrice ha eccepito il difetto di poteri rappresentativi in capo all'amministratore condominiale di nomina giudiziale riferendo che, con delibera
5 assembleare del 31/3/2023, quest'ultimo sarebbe stato sollevato dall'incarico con nomina contestuale del nuovo amministratore;
ha aggiunto che la Controparte_16
proposizione del ricorso per apertura della L.g. avrebbe dovuto essere preceduta da autorizzazione assembleare;
quanto al credito del condominio, ha affermato che sarebbe intervenuta transazione sul punto;
- è stata disposta una CTU al fine di verificare l'eventuale sussistenza di uno stato di crisi di liquidità della società debitrice o comunque di notevole difficoltà finanziaria, tale da far ragionevolmente supporre uno stato di irreversibile dissesto;
- in data 23/6/2025, è intervenuto in giudizio , deducendo di Controparte_16
rappresentare il Condominio Costaripa, di aver revocato la procura alle liti al precedente difensore, di aver transatto con la società debitrice con rinuncia al decreto ingiuntivo n. 4308/2016 Trib. Bari e alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
- l'amministratore di nomina giudiziale Ing. ha contestato Parte_3
tale ultimo intervento, affermando di esser stato riconfermato nella carica con delibera del 28.06.2025; ha in ogni caso affermato la nullità della nomina del in CP_16 ragione dell'evidente conflitto d'interessi di quest'ultimo; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede in
[...]
nel circondario del medesimo Ufficio;
Parte_4
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2
e 121 CCI ed infatti:
- si tratta di società di capitali esercente attività di natura commerciale, come risultante dalla visura camerale acquisita da cui emerge l'esercizio prevalente di attività di compravendita di beni immobili;
- la società debitrice non presenta i requisiti dimensionali per essere considerata impresa minore, risultando dall'ultimo bilancio, relativo all'esercizio 2024, un attivo patrimoniale di Euro 1.661.613 nonché ricavi per Euro 368.529;
ritenuto che
ogni questione relativa al contrasto tra l'amministratore di nomina giudiziale del
Condominio Costaripa e l'intervenuto Ing. qualificatosi come Controparte_16
amministratore condominiale di nomina assembleare, sia irrilevante;
risulta infatti proposto,
6 in ogni caso, ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice da parte del Pubblico Ministero, dotato di sicura legittimazione ex art. 37 comma 2 CCI;
ritenuto che
versi effettivamente in stato Controparte_17
di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte;
considerato infatti, in diritto, che:
o < affitto l'azienda a terzi, non determinando di per sé la messa in liquidazione, va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduce in una situazione d'impotenza strutturale e non transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività>> (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 32280 del 02/11/2022 (Rv. 666226
- 01));
o << l'accertamento dello stato di insolvenza è desumibile, più che dal rapporto tra attivo e passivo, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa>>
(Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022 (Rv. 665923 - 01));
o << lo stato di insolvenza dell'imprenditore è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, secondo la previsione dell'art. 5 legge fall., quali che siano gli "inadempimenti" in cui si concretizza e i "fatti esteriori" con cui si manifesta>> (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9856 del
28/04/2006 (Rv. 590978 - 01));
o l'accertamento da compiere, pertanto, investe la possibilità o meno dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, avvalendosi di risorse idonee a fronteggiare le proprie obbligazioni con mezzi ordinari;
7
ritenuto che
, facendo applicazione dei richiamati principi di diritto al caso di specie, debba essere escluso che la società debitrice ia Controparte_17
in possesso di risorse idonee a continuare ad operare sul mercato facendo fronte alle obbligazioni con mezzi normali in quanto:
- sotto un primo profilo, vanno richiamate e condivise le osservazioni del Consulente tecnico nominato, non specificamente confutate dalla parte debitrice ed in ogni caso basate sul corretto e logico esame dei documenti versati in atti, in base alle quali i bilanci e la situazione economico-patrimoniale depositati dalla società debitrice sono complessivamente inattendibili poiché:
o I debiti non risultano regolarmente iscritti al momento della loro costituzione, né, tanto meno, risultano cancellati per effetto di atti formali notarili.
Affiorano dei debiti, come quelli evidenziati solo al momento della presentazione della rottamazione, la cui entità, alla data della rottamazione
(21.07.2023), ammontavano complessivamente ad € 2.830.357 a fronte dell'importo definito ed accettato dall' di € Controparte_21
955.892, debiti che dovevano essere rilevati nel momento in cui erano sorti con conseguente stralcio della parte oggetto di agevolazione. Si è invece provveduto, con “creatività”, a trascrive una registrazione contabile anomala con utilizzo del Fondo Rischi esistente, creato originariamente per altri eventi di gestione. Inoltre, tra i debiti della società non risultano quelli nei confronti del emersi a seguito di Decreto Ingiuntivo di €. 703.782,26, Parte_2
agli atti, che dovevano essere opportunamente iscritti, anche se contestati, mediante costituzione, in questo caso in maniera appropriata, di un fondo rischi apposito in considerazione della presunta aleatorietà dichiarata e contestata dai debitori;
mancano, altresì, i costi tributari derivanti dall'accertamento per l'anno 2016, per IMU, di €. 193.683,00, come agli atti, che sebbene non certi nell'entità dell'importo sono sicuramente potenziali e quindi da inserire obbligatoriamente in contabilità così come tutte le annualità successive non contabilizzate. In conclusione, le scritture contabili, così come gestite, a parere dello scrivente, non rappresentano in modo veritiero e corretto gli accadimenti dei fatti di gestione. La debitoria riportata in contabilità è carente degli accadimenti di carattere tributario (per IMU) e nei confronti del condominio per effetto del D.I., inoltre, risultano poste di debito
8 ancora iscritti nella contabilità che per effetto delle cessioni eseguite dovevano essere azzerate (atto di cessione del 26.09.2024). La proprietà immobiliare sia quella ceduta (atti del 14.08.23 notaio e del 26.09.2024 Persona_1
notaio ) e sia quella acquistata (atto del 29.11.2024 notaio Persona_1
), a giudizio dello scrivente non rispecchia, nei valori Persona_1 indicati, l'effettivo valore di mercato, neanche di stima, ciò in considerazione del fatto che il complesso immobiliare ceduto con atto del 14.08.23, è stato valutato complessivamente in euro 1.910.000, comprendente anche il valore della multiproprietà indicata in €. 600.000. Tale multiproprietà ceduta era superiore, in percentuale, a quella successivamente acquistata, dello stesso compendio immobiliare, nel 2024 il cui valore di stima è stato indicato in €.
1.188.721 (valore di rivalutazione attribuito in data 24.12.2024). E' difficile ipotizzare, a parere dello scrivente, che il valore di stima degli immobili possa essersi modificato in modo così rilevante in poco più di un anno solare” (v. relazione depositata dal CTU pag. 20);
- ciò chiarito, il CTU nominato ha posto in evidenza come nell'anno 2024 le entrate annuali sono state indicate in €. 365.250, destinate a ridursi (per effetto della riduzione contrattuale dei canoni di locazione attivi negli anni successivi) ad €. 305.250 per gli esercizi
2025 e 2026;
i debiti in scadenza in ciascun esercizio (2024 e successivi), limitando l'analisi a quelli non contestati, sono i seguenti
€.207.420 per ciascun esercizio, derivanti dalle definizioni agevolate dei debiti verso l'Erario iscritti a ruolo dell'Agente della riscossione;
€ 121.776 a titolo di imposte dirette correnti per l'anno 2024
(un importo del medesimo ordine di grandezza sarà dovuto per gli esercizi successivi in presenza di ricavi comunque consistenti);
€ 193.683,00 per IMU di cui all'accertamento dell'anno 2016, agli atti – atto n. 292 del 19.03.2021; avverso il predetto avviso di accertamento risulta proposto ricorso dinanzi al Giudice
Tributario; tuttavia, anche alla luce della pronuncia già
9 intervenuta per l'anno 2015 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Foggia (dep. tel. 27/4/2025), deve ritenersi che il debito non sia destinato a venir meno ma, nell'ipotesi più favorevole per la società debitrice, ad essere ridotto per il 50 % limitatamente ad alcuni degli immobili posseduti dalla CP_17
ai debiti suindicati si aggiunge il debito per IMU non versata per gli esercizi successivi al 2016 e fino al 2023 (il CTU ha quantificato l'IMU dovuta per il 2023 in Euro 51.535);
dev'essere aggiunto il debito per IMU relativo all'anno 2015, ridotto (senza specifica quantificazione) ma non eliminato all'esito del giudizio tributario definito con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Foggia depositata il 15/3/2023 (doc. dep. tel. 27/4/2025);
- dal raffronto tra i ricavi attesi e le obbligazioni da onorare negli esercizi 2024 e successivi, appare evidente che, in mancanza di altro significativo attivo circolante, le somme che la società debitrice si propone di ricavare dalla sua attività non consentono il soddisfacimento delle obbligazioni sociali;
- sotto un ulteriore profilo, va tenuto conto dei seguenti, concreti, indici di insolvenza:
o l'inadempimento del debito nei confronti della società
[...]
trattandosi peraltro di un Controparte_22
debito portato da sentenza n. 658/2017 R.S. del Tribunale di Patti, confermata dalla Corte d'Appello di Messina con sentenza passata in giudicato n. 737/2019
R.S.. Sulla base di tale inadempimento è stato depositato, anche in esito a tentativi di esecuzione individuale infruttuosi, un precedente ricorso per la dichiarazione di fallimento della società debitrice che ha desistito in esito al raggiungimento di un accordo transattivo con la società debitrice, con pagamento a saldo e stralcio della somma di Euro 275.000,00 e con la previsione di pagamenti dilazionati sino al 30/07/2024:
o anche tale transazione è tuttavia rimasta inadempiuta come si evince dallo stesso contratto del 26/9/2024 depositato dalla società debitrice, con il quale si è accollato il debito residuo vantato dalla di Controparte_16 CP_22
Euro 150.000; quanto a quest'ultimo debito, la società debitrice si è limitata a dedurre che il debito è stato oggetto di accollo da parte di Controparte_16
10 (come in effetti documentato con atto depositato telematicamente il
27/4/2025); va tuttavia osservato (a) che non è stato dedotto né documentato che si tratti di accollo liberatorio e che dunque l'obbligazione non continui a gravare (anche) sulla società debitrice;
(b) che, in ogni caso, l'inadempimento allo scadenze pattuite della transazione rileva di per sé quale indice d'insolvenza; (c) che l'eventuale adempimento da parte del terzo accollante costituirebbe in ogni caso una forma di estinzione Controparte_16
dell'obbligazione anomala, non ordinaria, essa stessa indicativa della situazione d'insolvenza della società debitrice;
ritenuto dunque che debbano essere condivise le conclusioni raggiunte dal CTU nominato in ordine alla assenza di mezzi propri della società debitrice sufficienti a supportare l'operatività
[. e che debba dunque ritenersi raggiunta la dimostrazione dello stato d'insolvenza della CP_17
Controparte_17 ritenuto che possa considerarsi assorbita la questione relativa alla sussistenza e all'entità dell'ulteriore, ingente, credito vantato dal Parte_2 rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_17
CF , con sede in , TR Ripa snc;
[...] P.IVA_2 Parte_4
nomina
Giudice Delegato per la procedura il Dott. Enrico Legnini;
nomina
Curatore l'Avv. PORCARO MARIA ROSA ANNA (C.F. ; numero e C.F._17 data di iscrizione nell'Elenco dei gestori della crisi d'impresa: N. 4058 del 31/03/2023), che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
11 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 19/02/2026 alle ore 12:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di
12 tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Foggia, così deciso nella camera di consiglio del 20/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Enrico Legnini Dott.ssa Caterina Lazzara
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Caterina Lazzara - Presidente dott. Carmen Anna Lidia Corvino - Giudice dott. Enrico Legnini - Giudice rel./est. nel procedimento 11/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da
PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA;
Parte_1
-ricorrente-
(cf ) in persona dell'amm.re p.t., Ing. Parte_2 P.IVA_1
, con domicilio dell'amministrazione in Foggia alla Via Cariglia Parte_3
n° 58; unitamente ai seguenti sig.ri condomini del Parte_4
: ( ) nata il [...] a
[...] Controparte_1 C.F._1
Roma, residente a [...]18, Pal.C; CP_2
( ), nato il [...] a [...], residente a [...]
BR 22; ( ) nato il [...] a [...] Controparte_3 C.F._3
(FG), residente a [...]; Controparte_4
( nato il [...] a [...] e residente a [...]C.F._4
RO (BA), Via Casalicchio n. 42; ( nato il Controparte_5 C.F._5
04/08/1963 a TE RO (BA) e residente a [...]del LE (BA), Via Traversa I di via
SA DA n. 37; ( ) nato il [...] a [...] CP_6 C.F._6
(RC) e residente a [...] Pal. F;
Controparte_7
( ) nato a [...] il [...] et ivi residente in [...]
19; 9) ( ) nato a [...] il [...] et ivi Controparte_8 C.F._8
residente in [...]; ( ) nato a Controparte_9 C.F._9
Bitonto (BA) il 01.04.1945 e residente in [...] Bari-S.Spirito; CP_10
1 ( ) nato a [...] il [...] et ivi Controparte_11 C.F._10
residente in [...]; ( ) nata a Controparte_12 C.F._11
ER (BA) il 14.01.1949 e residente in [...], Bari;
CP_13
( ), nata a [...] il [...], residente in strada comunale C.F._11
Ceglie-Triggiano n.2, Valenzano (BA); ( ) nata a Parte_5 C.F._12
Roma il 15.12.1953 e residente in [...], Olgiate Olona (VA); tutti rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Ferreri, (cf ), giuste procure alla lite in calce all'atto C.F._13
di costituzione ed elettivamente domiciliati presso e nello studio dello stesso difensore in Bari alla via LE Garruba 144 e presso la sua pec;
-ricorrenti- nei confronti di con sede in alla TR Ripa, P.I. Controparte_14 Parte_4
, nella persona dell'amministratore e legale rappresentante pro-tempore P.IVA_2 [...]
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...], CP_15 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele De Simone ( ) del foro di C.F._14
Foggia in virtù di procura speciale in calce alla memoria di costituzione;
-debitrice- con l'intervento di
Ing. (C.F.: , nato a [...] -MT- il Controparte_16 CodiceFiscale_15
2.9.1947), intervenuto quale amministratore e l.r. del Parte_2
(P. Iva con sede in rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1 Parte_4
LE RI (C.F.: - PEC CodiceFiscale_16
- fax 0805216837) in virtù della procura alle liti Email_1 conferita in calce all'atto di intervento;
-intervenuto- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
RILEVATO CHE
- con ricorso depositato in data 30/1/2024, il Pubblico Ministero ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_17
[..
[...] con sede legale in alla TR Ripa s.n.c., P. IVA
[...] Parte_4
, C.F. ; P.IVA_3 P.IVA_2
- il P.M. ha dedotto che si tratterebbe di società sottoposta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale che versa in stato d'insolvenza come desumibile:
o dagli elementi ricavabili dalla notitia decoctionis proveniente dal decreto del
Tribunale di Foggia – Sezione Fallimentare del 13.7.2022 di archiviazione per desistenza della procedura prefallimentare n. 28/2022 Reg. Gen. Pre–Fall. relativa alla con contestuale Controparte_17 trasmissione degli atti al PM ai sensi dell'art. 7 LF;
o dagli accertamenti ricognitivi effettuati dalla Guardia di Finanza Nucleo PEF di Foggia;
- la società si è costituita in giudizio Controparte_17
chiedendo il rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ed affermando, in particolare, l'insussistenza del presupposto oggettivo dell'insolvenza; in base alla prospettazione della società resistente, tutte le procedure esecutive nei suoi confronti sarebbero state dichiarate estinte per avvenuto pagamento dei crediti dei procedenti;
i crediti Erariali iscritti a ruolo dell'Agente della Riscossione sarebbero stati oggetto di “rottamazione” ed il debito esigibile all'attualità sarebbe pari a poco più di € 7.000; il credito iscritto in bilancio della Banca Nazionale del Lavoro per €
1.617.000,00 -credito poi ceduto ad sarebbe stato “sospeso dal Tribunale CP_18
di Foggia con provvedimento del 10 febbraio 2022 a seguito della notifica di atto di precetto”; il debito nei confronti del creditore istante nel precedente giudizio prefallimentare sarebbe stato oggetto di transazione con cui sarebbe stata concessa una dilazione dei pagamenti alla società debitrice che starebbe onorando le obbligazioni di pagamento alle scadenze pattuite;
il debito nei confronti del Parte_2
in multiproprietà –portato da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo oggetto di opposizione- sarebbe stato “congelato” dal nuovo amministratore di condominio, “in attesa di accordi con i multiproprietari”; la società debitrice sarebbe proprietaria di un complesso turistico concesso in affitto con due contratti d'affitto di ramo d'azienda dall'esecuzione dei quali sarebbero stati conseguiti importi significativi e si attenderebbero ricavi più che sufficienti per il pagamento di tutti i creditori;
3 - sono intervenuti il (cf in Parte_2 P.IVA_1 persona dell'amministratore di nomina giudiziale Ing. e Parte_3
13 condomini deducendo che o il Condominio intervenuto è situato in un villaggio vacanze nel quale è ubicata anche la struttura alberghiera della società resistente;
o le proprietà condominiali afferiscono, per circa 750 millesimi, alle società e ai membri della famiglia tra cui la società odierna resistente, i CP_16
restanti 250 millesimi sono distribuiti tra più di 200 multiproprietari;
o la società resistente, titolare fino all'agosto 2023 di circa 736 millesimi di proprietà in condominio, avrebbe omesso di pagare le spese condominiali maturate dall'anno 2000;
o la predetta società avrebbe esercitato le sue prerogative assembleari ostacolando il regolare funzionamento degli organi condominiali e, in particolare, il recupero del credito verso di essa vantato dal condominio;
o il recupero del credito vantato dal condominio nei confronti della società debitrice, infatti, sarebbe stato avviato solo all'esito della dichiarazione di fallimento della società, fallimento protrattosi dal 2005 al 2015, ed infatti solo il subentro del curatore fallimentare nella legittimazione all'esercizio delle facoltà del proprietario avrebbe consentito l'approvazione dei bilanci dal 2000 al 2006; sulla base di tali bilanci, l'amministratore giudiziario del condominio
Rag. , nominato il 05.07.2000 dal Tribunale di Bari, avrebbe CP_19
CP_1 ottenuto un decreto ingiuntivo contro la per un importo di euro 525 mila;
avverso il decreto ingiuntivo sarebbe stata proposta opposizione dalla società debitrice e il relativo giudizio sarebbe ancora pendente;
nell'ambito di tale giudizio sarebbe stata respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
la società debitrice, tornata in bonis con la chiusura del fallimento, avrebbe tuttavia esercitato le sue facoltà assembleari ottenendo la nomina di un nuovo amministratore condominiale appartenente alla famiglia che avrebbe omesso di coltivare le iniziative CP_16 necessarie al recupero del credito;
l'amministratore di nomina assembleare avv. sarebbe stato revocato con decreto del Tribunale Controparte_20
di Bari del 15.12.2017 in ragione della situazione di conflitto d'interessi in cui versava, rivestendo al contempo la qualifica di socia della società debitrice
4 Dass, avendo assunto diversi mandati difensivi della predetta società, ed avendo stretti legami familiari con gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nelle vicende sociali;
con decreto del Tribunale di Bari del 22 maggio 2019 sarebbe stato poi nominato il nuovo e attuale amministratore giudiziario ing.
[...]
di Foggia;
Pt_3
CP_1
o la società avrebbe posto in essere attività finalizzate ad eludere i controlli esterni ed interni, tacitando di volta in volta i creditori istanti per l'apertura di procedure concorsuali liquidatorie, mutando la forma giuridica in srl, cedendo la gestione dell'impresa turistica ad altre società riconducibili al medesimo gruppo familiare che avrebbero realizzato tutti i ricavi provenienti dalla gestione dell'azienda; CP_1
o i bilanci della e delle altre società riconducibili al gruppo familiare dei
Bumpastore sarebbero inattendibili;
o l'amministratore giudiziale del condominio avrebbe tentato il recupero del credito in via esecutiva, provvedendo al pignoramento presso terzi di crediti
CP_1 vantati da nei confronti di altra società del medesimo gruppo familiare, a titolo di canoni;
nonostante l'ottenimento di una ordinanza di assegnazione, il non avrebbe ottenuto alcun soddisfacimento da tali procedure Parte_2
esecutive poiché i componenti della famiglia Bumpastore, avvalendosi di un falso verbale di revoca dell'amministratore giudiziale e nomina di un nuovo amministratore, sarebbero intervenuti nelle procedure esecutive ostacolandone l'andamento;
o la società debitrice si sarebbe privata di tutto il suo patrimonio immobiliare cedendolo in favore di figlio di che avrebbe a Parte_6 CP_16
sua volta ceduto in permuta, quale corrispettivo, una quota di partecipazione al capitale sociale di una società agricola di valore irrisorio;
[...]
avrebbe poi conferito gli immobili in altra società che li avrebbe Parte_6
CP_1 concessi in locazione all'odierna debitrice che li avrebbe a sua volta sublocati a terze società; lo schema contrattuale perseguirebbe il fine di occultare la reale situazione patrimoniale e finanziaria della società;
o il credito del condominio ammonterebbe ad oggi ad Euro 703.782,26;
- la società debitrice ha eccepito il difetto di poteri rappresentativi in capo all'amministratore condominiale di nomina giudiziale riferendo che, con delibera
5 assembleare del 31/3/2023, quest'ultimo sarebbe stato sollevato dall'incarico con nomina contestuale del nuovo amministratore;
ha aggiunto che la Controparte_16
proposizione del ricorso per apertura della L.g. avrebbe dovuto essere preceduta da autorizzazione assembleare;
quanto al credito del condominio, ha affermato che sarebbe intervenuta transazione sul punto;
- è stata disposta una CTU al fine di verificare l'eventuale sussistenza di uno stato di crisi di liquidità della società debitrice o comunque di notevole difficoltà finanziaria, tale da far ragionevolmente supporre uno stato di irreversibile dissesto;
- in data 23/6/2025, è intervenuto in giudizio , deducendo di Controparte_16
rappresentare il Condominio Costaripa, di aver revocato la procura alle liti al precedente difensore, di aver transatto con la società debitrice con rinuncia al decreto ingiuntivo n. 4308/2016 Trib. Bari e alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
- l'amministratore di nomina giudiziale Ing. ha contestato Parte_3
tale ultimo intervento, affermando di esser stato riconfermato nella carica con delibera del 28.06.2025; ha in ogni caso affermato la nullità della nomina del in CP_16 ragione dell'evidente conflitto d'interessi di quest'ultimo; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede in
[...]
nel circondario del medesimo Ufficio;
Parte_4
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2
e 121 CCI ed infatti:
- si tratta di società di capitali esercente attività di natura commerciale, come risultante dalla visura camerale acquisita da cui emerge l'esercizio prevalente di attività di compravendita di beni immobili;
- la società debitrice non presenta i requisiti dimensionali per essere considerata impresa minore, risultando dall'ultimo bilancio, relativo all'esercizio 2024, un attivo patrimoniale di Euro 1.661.613 nonché ricavi per Euro 368.529;
ritenuto che
ogni questione relativa al contrasto tra l'amministratore di nomina giudiziale del
Condominio Costaripa e l'intervenuto Ing. qualificatosi come Controparte_16
amministratore condominiale di nomina assembleare, sia irrilevante;
risulta infatti proposto,
6 in ogni caso, ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice da parte del Pubblico Ministero, dotato di sicura legittimazione ex art. 37 comma 2 CCI;
ritenuto che
versi effettivamente in stato Controparte_17
di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte;
considerato infatti, in diritto, che:
o < affitto l'azienda a terzi, non determinando di per sé la messa in liquidazione, va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduce in una situazione d'impotenza strutturale e non transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività>> (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 32280 del 02/11/2022 (Rv. 666226
- 01));
o << l'accertamento dello stato di insolvenza è desumibile, più che dal rapporto tra attivo e passivo, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa>>
(Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022 (Rv. 665923 - 01));
o << lo stato di insolvenza dell'imprenditore è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, secondo la previsione dell'art. 5 legge fall., quali che siano gli "inadempimenti" in cui si concretizza e i "fatti esteriori" con cui si manifesta>> (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9856 del
28/04/2006 (Rv. 590978 - 01));
o l'accertamento da compiere, pertanto, investe la possibilità o meno dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, avvalendosi di risorse idonee a fronteggiare le proprie obbligazioni con mezzi ordinari;
7
ritenuto che
, facendo applicazione dei richiamati principi di diritto al caso di specie, debba essere escluso che la società debitrice ia Controparte_17
in possesso di risorse idonee a continuare ad operare sul mercato facendo fronte alle obbligazioni con mezzi normali in quanto:
- sotto un primo profilo, vanno richiamate e condivise le osservazioni del Consulente tecnico nominato, non specificamente confutate dalla parte debitrice ed in ogni caso basate sul corretto e logico esame dei documenti versati in atti, in base alle quali i bilanci e la situazione economico-patrimoniale depositati dalla società debitrice sono complessivamente inattendibili poiché:
o I debiti non risultano regolarmente iscritti al momento della loro costituzione, né, tanto meno, risultano cancellati per effetto di atti formali notarili.
Affiorano dei debiti, come quelli evidenziati solo al momento della presentazione della rottamazione, la cui entità, alla data della rottamazione
(21.07.2023), ammontavano complessivamente ad € 2.830.357 a fronte dell'importo definito ed accettato dall' di € Controparte_21
955.892, debiti che dovevano essere rilevati nel momento in cui erano sorti con conseguente stralcio della parte oggetto di agevolazione. Si è invece provveduto, con “creatività”, a trascrive una registrazione contabile anomala con utilizzo del Fondo Rischi esistente, creato originariamente per altri eventi di gestione. Inoltre, tra i debiti della società non risultano quelli nei confronti del emersi a seguito di Decreto Ingiuntivo di €. 703.782,26, Parte_2
agli atti, che dovevano essere opportunamente iscritti, anche se contestati, mediante costituzione, in questo caso in maniera appropriata, di un fondo rischi apposito in considerazione della presunta aleatorietà dichiarata e contestata dai debitori;
mancano, altresì, i costi tributari derivanti dall'accertamento per l'anno 2016, per IMU, di €. 193.683,00, come agli atti, che sebbene non certi nell'entità dell'importo sono sicuramente potenziali e quindi da inserire obbligatoriamente in contabilità così come tutte le annualità successive non contabilizzate. In conclusione, le scritture contabili, così come gestite, a parere dello scrivente, non rappresentano in modo veritiero e corretto gli accadimenti dei fatti di gestione. La debitoria riportata in contabilità è carente degli accadimenti di carattere tributario (per IMU) e nei confronti del condominio per effetto del D.I., inoltre, risultano poste di debito
8 ancora iscritti nella contabilità che per effetto delle cessioni eseguite dovevano essere azzerate (atto di cessione del 26.09.2024). La proprietà immobiliare sia quella ceduta (atti del 14.08.23 notaio e del 26.09.2024 Persona_1
notaio ) e sia quella acquistata (atto del 29.11.2024 notaio Persona_1
), a giudizio dello scrivente non rispecchia, nei valori Persona_1 indicati, l'effettivo valore di mercato, neanche di stima, ciò in considerazione del fatto che il complesso immobiliare ceduto con atto del 14.08.23, è stato valutato complessivamente in euro 1.910.000, comprendente anche il valore della multiproprietà indicata in €. 600.000. Tale multiproprietà ceduta era superiore, in percentuale, a quella successivamente acquistata, dello stesso compendio immobiliare, nel 2024 il cui valore di stima è stato indicato in €.
1.188.721 (valore di rivalutazione attribuito in data 24.12.2024). E' difficile ipotizzare, a parere dello scrivente, che il valore di stima degli immobili possa essersi modificato in modo così rilevante in poco più di un anno solare” (v. relazione depositata dal CTU pag. 20);
- ciò chiarito, il CTU nominato ha posto in evidenza come nell'anno 2024 le entrate annuali sono state indicate in €. 365.250, destinate a ridursi (per effetto della riduzione contrattuale dei canoni di locazione attivi negli anni successivi) ad €. 305.250 per gli esercizi
2025 e 2026;
i debiti in scadenza in ciascun esercizio (2024 e successivi), limitando l'analisi a quelli non contestati, sono i seguenti
€.207.420 per ciascun esercizio, derivanti dalle definizioni agevolate dei debiti verso l'Erario iscritti a ruolo dell'Agente della riscossione;
€ 121.776 a titolo di imposte dirette correnti per l'anno 2024
(un importo del medesimo ordine di grandezza sarà dovuto per gli esercizi successivi in presenza di ricavi comunque consistenti);
€ 193.683,00 per IMU di cui all'accertamento dell'anno 2016, agli atti – atto n. 292 del 19.03.2021; avverso il predetto avviso di accertamento risulta proposto ricorso dinanzi al Giudice
Tributario; tuttavia, anche alla luce della pronuncia già
9 intervenuta per l'anno 2015 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Foggia (dep. tel. 27/4/2025), deve ritenersi che il debito non sia destinato a venir meno ma, nell'ipotesi più favorevole per la società debitrice, ad essere ridotto per il 50 % limitatamente ad alcuni degli immobili posseduti dalla CP_17
ai debiti suindicati si aggiunge il debito per IMU non versata per gli esercizi successivi al 2016 e fino al 2023 (il CTU ha quantificato l'IMU dovuta per il 2023 in Euro 51.535);
dev'essere aggiunto il debito per IMU relativo all'anno 2015, ridotto (senza specifica quantificazione) ma non eliminato all'esito del giudizio tributario definito con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Foggia depositata il 15/3/2023 (doc. dep. tel. 27/4/2025);
- dal raffronto tra i ricavi attesi e le obbligazioni da onorare negli esercizi 2024 e successivi, appare evidente che, in mancanza di altro significativo attivo circolante, le somme che la società debitrice si propone di ricavare dalla sua attività non consentono il soddisfacimento delle obbligazioni sociali;
- sotto un ulteriore profilo, va tenuto conto dei seguenti, concreti, indici di insolvenza:
o l'inadempimento del debito nei confronti della società
[...]
trattandosi peraltro di un Controparte_22
debito portato da sentenza n. 658/2017 R.S. del Tribunale di Patti, confermata dalla Corte d'Appello di Messina con sentenza passata in giudicato n. 737/2019
R.S.. Sulla base di tale inadempimento è stato depositato, anche in esito a tentativi di esecuzione individuale infruttuosi, un precedente ricorso per la dichiarazione di fallimento della società debitrice che ha desistito in esito al raggiungimento di un accordo transattivo con la società debitrice, con pagamento a saldo e stralcio della somma di Euro 275.000,00 e con la previsione di pagamenti dilazionati sino al 30/07/2024:
o anche tale transazione è tuttavia rimasta inadempiuta come si evince dallo stesso contratto del 26/9/2024 depositato dalla società debitrice, con il quale si è accollato il debito residuo vantato dalla di Controparte_16 CP_22
Euro 150.000; quanto a quest'ultimo debito, la società debitrice si è limitata a dedurre che il debito è stato oggetto di accollo da parte di Controparte_16
10 (come in effetti documentato con atto depositato telematicamente il
27/4/2025); va tuttavia osservato (a) che non è stato dedotto né documentato che si tratti di accollo liberatorio e che dunque l'obbligazione non continui a gravare (anche) sulla società debitrice;
(b) che, in ogni caso, l'inadempimento allo scadenze pattuite della transazione rileva di per sé quale indice d'insolvenza; (c) che l'eventuale adempimento da parte del terzo accollante costituirebbe in ogni caso una forma di estinzione Controparte_16
dell'obbligazione anomala, non ordinaria, essa stessa indicativa della situazione d'insolvenza della società debitrice;
ritenuto dunque che debbano essere condivise le conclusioni raggiunte dal CTU nominato in ordine alla assenza di mezzi propri della società debitrice sufficienti a supportare l'operatività
[. e che debba dunque ritenersi raggiunta la dimostrazione dello stato d'insolvenza della CP_17
Controparte_17 ritenuto che possa considerarsi assorbita la questione relativa alla sussistenza e all'entità dell'ulteriore, ingente, credito vantato dal Parte_2 rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_17
CF , con sede in , TR Ripa snc;
[...] P.IVA_2 Parte_4
nomina
Giudice Delegato per la procedura il Dott. Enrico Legnini;
nomina
Curatore l'Avv. PORCARO MARIA ROSA ANNA (C.F. ; numero e C.F._17 data di iscrizione nell'Elenco dei gestori della crisi d'impresa: N. 4058 del 31/03/2023), che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
11 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 19/02/2026 alle ore 12:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di
12 tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Foggia, così deciso nella camera di consiglio del 20/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Enrico Legnini Dott.ssa Caterina Lazzara
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