Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 09/02/2026, n. 1919
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Intervenuta prescrizione del credito tributario

    La Corte ha ritenuto che l'unico atto interruttivo valido della prescrizione documentato dall'Agenzia delle Entrate, successivo alla notifica della cartella del 2006, sia stata l'intimazione di pagamento del 2022. Tuttavia, il lungo lasso di tempo trascorso tra la notifica della cartella (2006) e la notifica della prima intimazione (2022), pari a 16 anni, supera il termine di prescrizione per l'azione esecutiva. Pertanto, la pretesa tributaria è prescritta.

  • Accolto
    Soccombenza della parte resistente

    Le spese seguono la soccombenza come previsto dalla legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 09/02/2026, n. 1919
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1919
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo