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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 09/02/2026, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1919/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NATALE GIGLIOLA, Presidente
AR IN, RE
FRANCAVILLA DANIELA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9617/2024 depositato il 17/05/2024
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229020913221000 IRPEF-ALTRO 2000
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720050282291050000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12825/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 17.05.2024 il Ricorrente 1 (P.IVA_1) in persona dell'amministratore di condominio pro tempore Difensore_2, sito in Indirizzo_1 Roma (RM), assistito difeso e rappresentato ai fini del presente giudizio dall' Avv. Difensore_1 ( CF_Difensore_1) e dall' Avv. Difensore_2 (CF_Difensore_2), congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti in calce all'atto depositato presentava ricorso
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma - C.F. e P.I. P.IVA_3, p.e.c: Email_3 La ricorrente eleggeva domicilio presso lo studio dei suddetti difensori in Roma alla Indirizzo 2. Venivano indicati il seguente numero di fax Telefono_1 e il seguente indirizzo di p.e.c.: Email_4 e p.e.c.: Email_1. org ai fini di eventuali comunicazioni del presente giudizio.
Con il presente ricorso impugnava l'intimazione di pagamento n. 097 2022 90209132 21 /000, relativa a ritenute IRPEF e altri titoli emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione con la quale veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 165.500,05 (centosessantacinquemilacinquecento/05), e notificato in data 15/04/2024.
In via principale ed assorbente il ricorrente si dogliava essenzialmente della sopravvenuta prescrizione della pretesa tributaria all'intimazione impugnata e alla cartella sottesa. Affermava parte ricorrente che pur volendo considerare sia la notifica della cartella sottesa all'atto impugnato, sia l'intimazione di pagamento sottoposta all'odierna discussione di questa Corte, essendo la pretesa tributaria riferita all'anno 2000 , con la notifica dell'intimazione n. 097 2022 90209132 21 /000 in data 15/04/2024 la stessa risultava ampiamente prescritta.
Pur volendo considerare la notificazione della cartella avvenuta presumibilmente in data 03/02/2006 l'atto di intimazione impugnato notificato a distanza di 18 anni certifica ugualmente la prescrizione della cartella sottesa e dei crediti riportati.
In data 18.11.2025 parte ricorrente presentava ulteriori memorie difensive con le quali ribadiva che quant'anche fosse regolare la notifica dell'intimazione di pagamento notificata in data 20.06.2022, la mancata impugnazione del primo atto di intimazione produce un effetto preclusivo e presuppone che da tale mancanza deriva la piena conoscenza dell'atto come presupposto la piena conoscenza o conoscibilità dell'atto opponendo, condizione difettante, nella circostanza all'esame odierno giacché il primo momento di contatto con tale procedura si è avuto solo con la notificazione del sollecito di pagamento del 15.04.2024, rispetto alla quale la reazione del ricorrente è stata indubbiamente tempestiva.
Concludeva quindi chiedendo a codesta Corte adita di voler:
- accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione dell'obbligo tributario da parte del ricorrente e per gli effetti annullare l'intimazione di pagamento n. 097 2022 90209132 21 /000 notificata il 15/04/2024 e la relativa cartella di pagamento n.09720050282291050000 con presunta notifica al 03/02/2006.
- condannare la parte resistente in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento, in favore dei procuratori distrattari di parte opponente, le spese del giudizio, oltre a spese generali, CPA e IVA come per legge.
In data 18.11.2025 parte ricorrente presentava ulteriori memorie difensive con le quali ribadiva quant'anche fosse regolare la notifica dell'intimazione di pagamento notificata in data 20.06.2022, richiamando l'Ord.
Cass. n. 23346/2024 asseriva che il presupposto della mancata impugnazione del primo atto di intimazione produce un effetto preclusivo. ha omesso di rilevare che nella stessa si dà atto che l'effetto preclusivo che deriva dalla mancata opposizione ad un atto di intimazione ha come presupposto la piena conoscenza o conoscibilità dell'atto opponendo, condizione difettante, per l'appunto, in tale circostanza concreta, giacché il primo momento di contatto con tale procedura si è avuto solo con la notificazione del sollecito di pagamento del 15.04.2024, rispetto alla quale la reazione del ricorrente è stata indubbiamente tempestiva.
In data 26.11.2024 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (13756881002), con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, nella persona del suo Procuratore Speciale e Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Lazio, Nominativo_2, giusta procura speciale del 22.06.2023, depositata negli atti del Notaio Nominativo_3 in Roma, Rep. n. 180134, Raccolta n. 12348, elettivamente domiciliata in Chieti, alla Indirizzo 3, presso e nello studio dell'avv. Difensore_3 (CF_Difensore_3), all'indirizzo di p.e.c.: Email_2, che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata in calce ed allegata in formato digitale agli atti. Dichiarava di voler ricevere le comunicazioni di segreteria e le notificazioni all'indirizzo Email_2.
Con proprie controdeduzioni asserendo di aver regolarmente notificato in data 03.02.2006 la cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato, quest'ultima non essendo stata impugnata aveva cristallizzato la pretesa tributaria. V'è di più avendo anche in data 20.06.2022 notificato una prima intimazione di pagamento anch'essa non opposta interrompeva ogni decadenza e prescrizione.
In conclusione chiedeva all'On. le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, non ricorrendone i presupposti di legge;
- nel merito, rigettare l'opposizione.
Con vittoria delle spese e competenze di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Roma, sez. 16, in seduta collegiale, letti gli atti di giudizio ritiene il ricorso meritevole di essere accolto. La questione principale sollevata da parte ricorrente riguarda la sopravvenuta prescrizione del credito iscritto a ruolo.
La prescrizione può essere interrotta solo da atti validamente notificati al contribuente.
Dall'analisi attenta degli atti di giudizio nel caso de quo l'Agenzia delle Entrate ha documentato quale atto interruttivo dei termini prescrizionali inviati dopo la notifica della cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato in dato odierna avvenuta il 03.02.2006, il solo primo atto d'intimazione di pagamento notificato il
20.06.2022. Tale atto questa Corte non lo ha ritenuto sufficiente per il computo dei termini tali da rendere chiara l'interruzione dei termini e rendere valida ogni azione esecutiva successiva come quella della notifica dell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che in questi casi l'onere della prova della notifica della cartella nonché di ogni altro atto conseguente idoneo ad interrompere i termini incombe sull'MI . In mancanza di tale prova, la pretesa è inesigibile e il credito prescritto.
Nessun'altra prova di interruzione dei termini è stata riscontrata in atti. La Corte pur considerando regolari la notifica della cartella avvenuta il 03.02.2006 e l'intimazione di pagamento notificata il 20.06.2022, non può che constatare che il lungo arco temporale trascorso tra il primo e il secondo atto, ovvero ben 16 anni trascorsi tra la notifica della cartella e la notifica del primo atto di intimazione di pagamento, quindi oltre il termine di prescrizione previsto tra la notifica della cartella e l'azione esecutiva per la riscossione.
Pertanto, l'accoglimento del motivo assorbente relativo alla prescrizione rende superfluo l'esame delle ulteriori censure di parte ricorrente (difetto di motivazione, violazione del diritto di difesa, errato calcolo degli interessi, ecc.).
Il ricorso è accolto e per questa ragione essendo la pretesa tributaria prescritta, la cartella deve essere annullata. Le spese seguono la soccombenza ex art. 15 D. Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Roma, sez. 16, accoglie il ricorso. Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori come per legge da distrarsi in favore dei nominati difensori.
Così deciso in Roma li, 5 dicembre 2025
Il RE Il Presidente
Dott. Vincenzo Sarcina Dott.ssa Gigliola Natale
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NATALE GIGLIOLA, Presidente
AR IN, RE
FRANCAVILLA DANIELA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9617/2024 depositato il 17/05/2024
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229020913221000 IRPEF-ALTRO 2000
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720050282291050000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12825/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 17.05.2024 il Ricorrente 1 (P.IVA_1) in persona dell'amministratore di condominio pro tempore Difensore_2, sito in Indirizzo_1 Roma (RM), assistito difeso e rappresentato ai fini del presente giudizio dall' Avv. Difensore_1 ( CF_Difensore_1) e dall' Avv. Difensore_2 (CF_Difensore_2), congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti in calce all'atto depositato presentava ricorso
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma - C.F. e P.I. P.IVA_3, p.e.c: Email_3 La ricorrente eleggeva domicilio presso lo studio dei suddetti difensori in Roma alla Indirizzo 2. Venivano indicati il seguente numero di fax Telefono_1 e il seguente indirizzo di p.e.c.: Email_4 e p.e.c.: Email_1. org ai fini di eventuali comunicazioni del presente giudizio.
Con il presente ricorso impugnava l'intimazione di pagamento n. 097 2022 90209132 21 /000, relativa a ritenute IRPEF e altri titoli emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione con la quale veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 165.500,05 (centosessantacinquemilacinquecento/05), e notificato in data 15/04/2024.
In via principale ed assorbente il ricorrente si dogliava essenzialmente della sopravvenuta prescrizione della pretesa tributaria all'intimazione impugnata e alla cartella sottesa. Affermava parte ricorrente che pur volendo considerare sia la notifica della cartella sottesa all'atto impugnato, sia l'intimazione di pagamento sottoposta all'odierna discussione di questa Corte, essendo la pretesa tributaria riferita all'anno 2000 , con la notifica dell'intimazione n. 097 2022 90209132 21 /000 in data 15/04/2024 la stessa risultava ampiamente prescritta.
Pur volendo considerare la notificazione della cartella avvenuta presumibilmente in data 03/02/2006 l'atto di intimazione impugnato notificato a distanza di 18 anni certifica ugualmente la prescrizione della cartella sottesa e dei crediti riportati.
In data 18.11.2025 parte ricorrente presentava ulteriori memorie difensive con le quali ribadiva che quant'anche fosse regolare la notifica dell'intimazione di pagamento notificata in data 20.06.2022, la mancata impugnazione del primo atto di intimazione produce un effetto preclusivo e presuppone che da tale mancanza deriva la piena conoscenza dell'atto come presupposto la piena conoscenza o conoscibilità dell'atto opponendo, condizione difettante, nella circostanza all'esame odierno giacché il primo momento di contatto con tale procedura si è avuto solo con la notificazione del sollecito di pagamento del 15.04.2024, rispetto alla quale la reazione del ricorrente è stata indubbiamente tempestiva.
Concludeva quindi chiedendo a codesta Corte adita di voler:
- accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione dell'obbligo tributario da parte del ricorrente e per gli effetti annullare l'intimazione di pagamento n. 097 2022 90209132 21 /000 notificata il 15/04/2024 e la relativa cartella di pagamento n.09720050282291050000 con presunta notifica al 03/02/2006.
- condannare la parte resistente in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento, in favore dei procuratori distrattari di parte opponente, le spese del giudizio, oltre a spese generali, CPA e IVA come per legge.
In data 18.11.2025 parte ricorrente presentava ulteriori memorie difensive con le quali ribadiva quant'anche fosse regolare la notifica dell'intimazione di pagamento notificata in data 20.06.2022, richiamando l'Ord.
Cass. n. 23346/2024 asseriva che il presupposto della mancata impugnazione del primo atto di intimazione produce un effetto preclusivo. ha omesso di rilevare che nella stessa si dà atto che l'effetto preclusivo che deriva dalla mancata opposizione ad un atto di intimazione ha come presupposto la piena conoscenza o conoscibilità dell'atto opponendo, condizione difettante, per l'appunto, in tale circostanza concreta, giacché il primo momento di contatto con tale procedura si è avuto solo con la notificazione del sollecito di pagamento del 15.04.2024, rispetto alla quale la reazione del ricorrente è stata indubbiamente tempestiva.
In data 26.11.2024 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (13756881002), con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, nella persona del suo Procuratore Speciale e Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Lazio, Nominativo_2, giusta procura speciale del 22.06.2023, depositata negli atti del Notaio Nominativo_3 in Roma, Rep. n. 180134, Raccolta n. 12348, elettivamente domiciliata in Chieti, alla Indirizzo 3, presso e nello studio dell'avv. Difensore_3 (CF_Difensore_3), all'indirizzo di p.e.c.: Email_2, che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata in calce ed allegata in formato digitale agli atti. Dichiarava di voler ricevere le comunicazioni di segreteria e le notificazioni all'indirizzo Email_2.
Con proprie controdeduzioni asserendo di aver regolarmente notificato in data 03.02.2006 la cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato, quest'ultima non essendo stata impugnata aveva cristallizzato la pretesa tributaria. V'è di più avendo anche in data 20.06.2022 notificato una prima intimazione di pagamento anch'essa non opposta interrompeva ogni decadenza e prescrizione.
In conclusione chiedeva all'On. le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, non ricorrendone i presupposti di legge;
- nel merito, rigettare l'opposizione.
Con vittoria delle spese e competenze di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Roma, sez. 16, in seduta collegiale, letti gli atti di giudizio ritiene il ricorso meritevole di essere accolto. La questione principale sollevata da parte ricorrente riguarda la sopravvenuta prescrizione del credito iscritto a ruolo.
La prescrizione può essere interrotta solo da atti validamente notificati al contribuente.
Dall'analisi attenta degli atti di giudizio nel caso de quo l'Agenzia delle Entrate ha documentato quale atto interruttivo dei termini prescrizionali inviati dopo la notifica della cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato in dato odierna avvenuta il 03.02.2006, il solo primo atto d'intimazione di pagamento notificato il
20.06.2022. Tale atto questa Corte non lo ha ritenuto sufficiente per il computo dei termini tali da rendere chiara l'interruzione dei termini e rendere valida ogni azione esecutiva successiva come quella della notifica dell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che in questi casi l'onere della prova della notifica della cartella nonché di ogni altro atto conseguente idoneo ad interrompere i termini incombe sull'MI . In mancanza di tale prova, la pretesa è inesigibile e il credito prescritto.
Nessun'altra prova di interruzione dei termini è stata riscontrata in atti. La Corte pur considerando regolari la notifica della cartella avvenuta il 03.02.2006 e l'intimazione di pagamento notificata il 20.06.2022, non può che constatare che il lungo arco temporale trascorso tra il primo e il secondo atto, ovvero ben 16 anni trascorsi tra la notifica della cartella e la notifica del primo atto di intimazione di pagamento, quindi oltre il termine di prescrizione previsto tra la notifica della cartella e l'azione esecutiva per la riscossione.
Pertanto, l'accoglimento del motivo assorbente relativo alla prescrizione rende superfluo l'esame delle ulteriori censure di parte ricorrente (difetto di motivazione, violazione del diritto di difesa, errato calcolo degli interessi, ecc.).
Il ricorso è accolto e per questa ragione essendo la pretesa tributaria prescritta, la cartella deve essere annullata. Le spese seguono la soccombenza ex art. 15 D. Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Roma, sez. 16, accoglie il ricorso. Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori come per legge da distrarsi in favore dei nominati difensori.
Così deciso in Roma li, 5 dicembre 2025
Il RE Il Presidente
Dott. Vincenzo Sarcina Dott.ssa Gigliola Natale