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Sentenza 25 agosto 2023
Sentenza 25 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/08/2023, n. 35656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35656 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON IM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 35656 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 12/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Nei confronti di IM DO sono ascritti i reati di concorso nel tentato omicidio di IO IN (capo 1), di detenzione e porto illegali di una pistola e di un fucile (capo 2), di ricettazione di autovetturaAlfa gomeo giulietta, provento di furto (capo 3), di concorso in rapina in danno di CO PR, autista di auto Nt anda (capo 4); fatti commessi in Manfredonia il 18 febbraio 2018 e, i primi du f , aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan RO. Con sentenza in data 14 giugno 2022 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza 5 gennaio 2021 del Tribunale di Foggia, che aveva ritenuto IM DO colpevole dei reati ascritti e, ritenuta la continuazione e più grave il capo 1, esclusa l'aggravante della premeditazione e riconosciute le attenuanti generiche equivalenti, l'aveva condannato alla pena di anni dodici di reclusione, oltre alle pene accessorie. La mattina del 18 febbraio 2018, alle ore 7.00, IO IN usciva dalla propria abitazione e si metteva alla guida della propria autovettura Fiat Punto;
accortosi che auto Alfa Romeo TT, con a bordo tre persone col volto travisato da maschere, lo stava seguendo, invertiva la marcia, venendo seguito dalla TT;
ne seguiva tamponamento, all'esito del quale la Fiat Punto riusciva ad allontanarsi, mentre gli occupanti della TT scendevano dall'auto, incidentata, e, minacciato l'autista con armi, sottraevano auto Fiat AN a CO PR, allontanandosi. Quest'ultima condotta è stata oggetto di denuncia da parte del PR, il quale ha riferito che, mentre parcheggiava l'auto, tre uomini armati di pistola, scesi da una TT, l'avevano minacciato e gli avevano sottratto l'auto, allontanandosi. Sul posto, veniva rinvenuta auto Alfa Romeo TT, di provenienza furtiva e con targhe contraffatte, incidentata nella parte anteriore sinistra. Il fatto era documentato anche dalle immagini del sistema di video sorveglianza presente in loco. La partenza di IN in auto e la presenza dell'auto TT, che procedeva seguendo la Fiat Punto, era documentata dalle immagini registrate da telecamera di video osservazione a distanza, installata nei pressi dell'abitazione di IN, immagini che consentivano di accertare che l'equipaggio della TT aveva a disposizione un fucile. 2 Tramite intercettazione ambientale in corso nell'auto di IN veniva documentato sia il commento dello stesso nel momento in cui si accorgeva di essere seguito da altra auto sia il rumore dell'impatto tra le due auto. L'avvenuto agguato veniva riferito e commentato da IN nel corso di plurime conversazioni, oggetto di captazione, nei giorni successivi. Il concorso di DO nel fatto è accertato tramite alcune captazioni ambientali del 24 febbraio 2018. Dapprima, conversando con FR SE, DO descrive il momento dell'avvistamento, l'inseguimento, il sinistro e la necessità di sottrarre l'auto ad una persona per potersi allontanare. Il collaboratore ER ha riferito di aver appreso da SE che nel fatto era coinvolto DO. Nel giudizio di appello il collaboratore LO TR DE VA, che riferisce quanto appreso da DU (pag.8,9) 1 conferma il coinvolgimento nel fatto di DO. La volontà di uccidere IN è desumibile dalle modalità dell'azione, compiuta con disponibilità di due armi da fuoco. Il movente viene individuato nella contrapposizione tra il clan BE - cui appartiene IN - e il clan TT - nel quale è inserito DO -, e ai forti contrasti che erano seguiti all'omicidio di RI RO. L'agguato non aveva realizzato lo scopo a causa del guasto meccanico riportato dalla TT a seguito del tamponamento. 2. Il difensore di IM DO ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo vengono denunciati difetto di motivazione e violazione di legge in relazione al giudizio concernente l'elemento oggettivo del reato di tentato omicidio (capo 1). La condotta dell'imputato - limitata al "semplice appostamento con armi nei pressi della casa della asserita vittima" - si era arrestata ben prima che fosse iniziata l'aggressione nei confronti di IN, in un momento in cui non risultava ancora essere una condotta "finalisticamente indirizzata e rivolta a uno scopo criminoso ben preciso (ovverossia il ferimento mortale del IN)". Manifestamente illogico l'assunto secondo il quale l'esecuzione sarebbe iniziata con la collisione tra l'auto dell'imputato e quella della vittima, quando la stessa Corte ha ritenuto che la collisione fosse stata determinata da una manovra di IN, finalizzata a bloccare gli avversari. L'ulteriore rilievo della sentenza di appello - in ordine all'incertezza dei componenti del commando sull'identificazione della vittima - è incompatibile col giudizio sulla sussistenza del dolo di omicidio, risultando la manovra con l'auto funzionale ad una più sicura identificazione della vittima. L'incertezza soggettiva incide anche sulla direzione univoca degli atti. Alla incertezza soggettiva e all'assenza di condotte aggressive, si deve aggiungere l'inesperienza dei componenti il commando, il che rende evidente come non fosse pronosticabile il successo del piano criminoso. Dalle captazioni (17 e 19 febbraio 2018) risulta che l'auto del commando ha incrociato frontalmente l'auto della vittima, situazione ottimale per colpire la vittima, ciò che non è avvenuto per l'incapacità operativa e per l'assenza "di un effettivo dolo omicida". Anche nella fase successiva - la TT insegue la AN - non è stato sparato alcun colpo, ma la TT ha tamponato la ''Fanda, "con manovra suicida". Situazione significativa di volontà di azione solo intimidatrice, ovvero di sequestro del IN per ottenere informazioni. Non è vero che la desistenza sia avvenuta per il danno alla TT, perché potevano sparare ("potevano riversare una pioggia di pallottole") e non l'hanno fatto. Con il secondo motivo viene denunciata violazione di legge in relazione all'esclusione della desistenza volontaria. La condotta - caratterizzata dalla non esplosione di colpi di arma da fuoco - è significativa di "una deliberazione di segno inverso alla realizzazione del piano delittuoso ovvero il suo definitivo abbandono". Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio relativo alla individuazione di DO quale concorrente nel fatto. Né dalle captazioni né dalle immagini risulta menzionato o immortalato DO. Quanto al movente - scontro tra il clan BE (di IN) e la fazione RO - non vi è prova di una effettiva alleanza tra il clan TT (di DO) e la fazione RO, sia pure per il tramite di LI. La chiamata di DE VA è tardiva, sopraggiunta dopo la condanna in primo grado, e de relato da DU, rispetto al quale non vi è alcun elemento che ne confermi il coinvolgimento. 4 Le conversazioni DO-SE hanno passaggi che non sono intellegibili, e che rendono l'interlocuzione non utilizzabile come prova, ben potendo i passaggi non comprensibili incidere sul significato complessivo del dialogo. La sentenza, poi, non risponde al rilievo secondo il quale il fatto di cui parla DO, nella conversazione del 28 febbraio 2018, non è l'attentato a IN. Con il quarto motivo viene denunciato difetto di motivazione in relazione al capo 2, all'aggravante mafiosa, al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche. Quanto al porto del fucile kalashnikov, la sentenza non ha considerato il teste PR (cui era stata sottratta la TT) che non aveva visto fucili, mentre non erano attendibili le dichiarazioni di IN, portato ad amplificare il fatto che lo aveva visto coinvolto. Quanto all'aggravante, il movente ritenuto (ritorsione per l'omicidio di RI RO) non rileva, tanto più che DO non è intraneo al gruppo RO né vi è prova di alleanza tra clan BE e gruppo RO;
le modalità esecutive non richiamano il metodo mafioso, tanto è vero che è stata esclusa la premeditazione ed evidenziata la "sciatteria" dell'organizzazione. Infine, viene denunciato difetto di motivazione del giudizio di comparazione tra circostanze, limitato all'equivalenza. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto. 1. I motivi primo e secondo riguardano il reato ascritto al capo 1, con riferimento, in particolare, all'accertamento del dolo e all'integrazione della fattispecie oggetto di contestazione. In fatto, pacifica è la ricostruzione operata dai giudici del merito nel senso che alcuni soggetti, armati, si erano appostati fuori dall'abitazione di IO IN e quindi, a bordo di auto TT, l'avevano seguito sino a tamponare il veicolo del IN, circostanza che aveva determinato il blocco della TT e quindi la fuga di IN. I motivi propongono censure di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al giudizio sul dolo di omicidio, al giudizio di 5 integrazione della fattispecie oggettiva di tentato omicidio e al diniego della fattispecie della desistenza volontaria. 1.1. Con riguardo all'oggetto del dolo, il primo motivo, alla pagina 10, segnala l'incompatibilità dell'accertamento relativo al dubbio, in capo ai soggetti della TT, in ordine all'identità del conducente dell'auto AN inseguita con il dolo di omicidio;
si aggiunge, alla pagina 15, che non era stato esploso un solo colpo di arma da fuoco, circostanza significativa "di un programma diverso da quello di attingere l'avversario: verosimilmente i membri del commando volevano solo realizzare un'azione dimostrativa, intimidatoria, fermare e/o sequestrare il IN e carpirgli informazioni". Il motivo, in parte qua, è generico. La sentenza impugnata, alla pagina 7, ha fondato il giudizio sul dolo di omicidio in relazione alle caratteristiche dell'azione, alla disponibilità di armi da fuoco, tra le quali un kalashnikov, alla gravità del movente (ritorsione per l'omicidio di un esponente del clan RO), elementi valorizzati come significativi di una volontà omicida in capo ai componenti dell'equipaggio della TT. In relazione a detto passaggio motivazionale il motivo non ha formulato alcuna censura, limitandosi a contrapporvi una diversa ricostruzione dell'elemento soggettivo fondata su una circostanza - la interlocuzione all'interno dell'equipaggio circa l'identità del conducente della AN -, che, semmai, conferma che l'obiettivo dell'azione era IO IN, e sul mancato utilizzo delle armi da fuoco, che attiene alla concreta esecuzione del piano criminoso. 1.2. Con riguardo al giudizio sull'elemento oggettivo del reato ascritto, il primo motivo denuncia la errata applicazione dell'art. 56 cod. pen. laddove era stata ritenuta l'integrazione della fattispecie di tentato omicidio pur a fronte di una condotta rimasta nella fase meramente preparatoria, senza un reale inizio di esecuzione, come desumibile che il commando era incerto nella individuazione del IN, era composto da soggetti sprovveduti, non aveva sparato alcun colpo di arma da fuoco, ed era stato, infine, bloccato dalla manovra del IN che aveva causato lo scontro tra i veicoli. Il motivo è infondato. La fattispecie di delitto tentato, di cui all'art. 56 cod. pen., richiede, quanto all'elemento oggettivo, che, da una parte, il reato voluto non sia consumato, vuoi perché è stata compiuta l'azione ma non si è verificato l'evento (tentativo così detto compiuto), vuoi perché nemmeno l'azione è stata compiuta 6 (tentativo così detto incompiuto) e, dall'altra, che siano compiuti "atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto". Quanto al requisito dell'idoneità degli atti, si è precisato che si tratta di valutare, secondo i dati disponibili al momento dell'azione, se gli atti compiuti si presentavano come adeguati al delitto, cioè se ne costituivano condizioni della sua realizzazione (Sez. 1, n. 36726 del 2.7.2015, L.M.C., Rv. 264567). Quanto alla direzione univoca degli atti, in giurisprudenza sono rinvenibili un orientamento che riconosce tale "qualità" solo agli atti che costituiscano esecuzione della fattispecie tipica (sez. 1, n. 40058 del 24.9.2008, Cristello, Rv. 241649; Sez. 1, n. 9411 del 7.1.2010, Musso, Rv. 246620, Sez. 3, n. 15656 del 02/02/2022, ROCCA, Rv. 283045) e altro orientamento secondo il quale anche atti meramente preparatori potrebbero, nello specifico caso concreto, essere ritenuti come univocamente diretti a realizzare il reato (Sez. 5, n. 43255 del 24.9.2009, Alfuso, Rv. 245721; Sez. 2, n. 28123 del 15.6.2010, Michelizzi, Rv. 247680). Il collegio ritiene che non sussista reale contrasto, in quanto è consolidato l'orientamento secondo il quale il requisito della direzione univoca degli atti attiene all'elemento oggettivo della fattispecie tentata, e richiede che gli atti compiuti siano tali da rivelare, nella loro oggettività, il fine perseguito dai correi (Sez. 5, n. 18981 del 22.2.2017, Macori). L'attuale formulazione della fattispecie tentata prescinde dalla distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi, e quindi non ha base normativa l'opinione secondo la quale solo gli atti esecutivi possono integrare l'elemento oggettivo del delitto tentato. Tanto più che la fattispecie tentata è configurabile anche con i delitti così detti a forma libera, dove la tipicità è determinata dal rapporto di causalità tra l'azione concreta e l'evento tipico, ed anche nelle fattispecie concorsuali dove è tipica qualsiasi condotta che contribuisca alla realizzazione della fattispecie. Risulta quindi evidente che l'assunto secondo il quale gli atti diretti in modo non equivoco a commettere un delitto possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte - come inizio di esecuzione - alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o a forma vincolata in realtà, non solo, non ha base normativa, ma anche non fornisce un criterio ermeneutico utilizzabile nelle fattispecie a forma libera. Inoltre, è pacifico che la fattispecie tentata (nella forma così detta incompiuta) è compatibile anche con una condotta che non perfezioni l'azione tipica. 7 Infine, si deve considerare la specificità di ogni fatto-reato, che può rendere necessaria una esecuzione concorsuale con suddivisione di ruoli e apprestamento di mezzi idonei, e quindi una fase organizzativa-preparatoria molto ampia ed articolata. Il collegio, quindi, ritiene che, al di là dei tentativi compiuti dalla giurisprudenza di fornire indicazioni che richiamino classificazioni abbandonate dal legislatore, è necessario ribadire che l'elemento della direzione univoca degli atti è elemento oggettivo della fattispecie tentata e quindi deve essere rivelato dalla condotta in sé. Inoltre, detto requisito si aggiunge a quello dell'idoneità degli atti, con il quale non va confuso. Dunque, non è sufficiente che siano stati compiuti atti idonei a realizzare il reato - nel senso che si è precisato -, ma è necessario che gli atti compiuti abbiano, in sé considerati, acquisito la valenza di apparire come univocamente diretti a commettere il reato. In questo senso, in giurisprudenza, si è fatto riferimento alla categoria degli atti pre-tipici, caratterizzati da un rapporto di immediatezza cronologica con la condotta esecutiva tipica, ovvero alla nozione di piano criminoso approntato in tutti i suoi dettagli e di cui si sia dato inizio all'esecuzione. Così precisati i requisiti oggettivi della fattispecie tentata, si deve rilevare che le sentenze di merito ne hanno fatto corretta e puntuale applicazione. Con riguardo al requisito dell'idoneità, è stato evidenziato, con motivazione esente da vizi logici o giuridici, che l'appostamento di un gruppo di uomini, col volto travisato e armati, in attesa e quindi all'inseguimento, in auto, di altro soggetto è condotta del tutto adeguata rispetto al progettato piano di eliminazione fisica della vittima designata. Sotto il profilo della direzione univoca degli atti a realizzare l'omicidio del IN, le sentenze hanno evidenziato - anche qui con argomentazione incensurabile in questa sede - che il piano omicidiario aveva avuto inizio di esecuzione, tanto che era stata messa in atto la manovra (il tamponamento) per bloccare il fuggitivo, conditio sine qua non per una esatta esecuzione dell'omicidio. 1.3. In relazione all'ipotesi della desistenza volontaria, il secondo motivo evidenzia che il requisito legale è integrato dalla mera volontarietà della condotta rinunciataria, sussistente nel caso in esame. Il motivo è infondato. 8 La sentenza impugnata, sul punto, ha evidenziato che a seguito del tamponamento l'auto TT aveva riportato danni che ne avevano compromesso l'efficienza, così consentendo alla vittima designata di allontanarsi. L'abbandono del piano criminoso non era stato dunque una scelta in itinere, bensì una necessità determinata dell'imprevisto svolgersi degli eventi. 2. Il terzo motivo riguarda la prova specifica e il giudizio relativo alla presenza del ricorrente nell'equipaggio della TT. In particolare, il motivo propone una analitica censura di tutti i dati valorizzati dai giudici del merito a fondamento del giudizio sul punto. Il motivo è infondato. Si deve premettere che le sentenze hanno, sul punto, valorizzato una serie di dati probatori, ciascuno dei quali ha una diversa valenza probatoria ed anche è sottoposto a diverse regole probatorie, che complessivamente considerati hanno giustificato l'accertamento. Entrambe le sentenze hanno ritenuto prova della diretta partecipazione del ricorrente al fatto l'intercettazione del 24 febbraio 2018 nel corso della quale l'imputato aveva descritto il fatto, fornendo ai suoi interlocutori una serie di particolari significativi del fatto che si trattasse proprio dell'attentato a IN e che DO vi avesse partecipato. In particolare, nel dialogo DO faceva riferimento all'appostamento, all'inseguimento, alla rottura dell'auto e alla conseguente rapina di altra auto. Tutti elementi che le sentenze hanno ritenuto, da una parte, collimanti con la realtà di quanto accaduto e, dall'altra, così particolari, in specie, l'incidente e la rapina di altra auto, da dare la certezza che il DO, che parlava a distanza di sei giorni dal fatto, si riferisse all'agguato portato in danno del IN. Tale elemento probatorio risulta riscontrato, da una parte, dall'argomento logico secondo il quale DO era intraneo al clan TT alleato al clan RO, che aveva perso uno dei capi (RI RO) nella strage di San Marco in Lamis, la cui responsabilità era attribuita al IN, e, dall'altra, dalle chiamate in reità provenienti dai collaboratori ER e DE VA. Il giudizio di penale responsabilità, dunque, è fondato sulle dichiarazioni confessorie dello stesso imputato, rispetto alle quali il motivo ripropone il rilievo secondo il quale nell'interlocuzione in esame vi sarebbero passi rimasti non comprensibili che renderebbero non chiara l'intera conversazione. Sul punto, la sentenza di appello, con motivazione che risulta incensurabile in questa sede, ha rilevato che i passi valorizzati sono chiari, 9 comprensibili e univocamente interpretabili, mentre l'imputato non aveva mai fornito una lettura alternativa di quei specifici passaggi. 3. Con riguardo alla condanna per il reato di cui al capo 2, il quarto motivo censura la motivazione dell'accertamento relativo alla detenzione e porto di fucile kalashnikov. Il motivo, in parte qua, è di merito e generico. Premesso che l'imputazione riguarda la detenzione e porto illegali di una pistola e di un fucile, quanto al secondo il motivo reitera il rilievo già esaminato dalla sentenza impugnata, che, con motivazione esente da vizi logici o giuridici, ha rilevato che la presenza di detta arma era stata affermata dalla persona offesa nel corso delle interlocuzioni, che avevano descritto l'accaduto. 4. Il quarto motivo censura anche il giudizio sull'aggravante mafiosa. Sul punto, la difesa deduce che l'estraneità del DO rispetto alle compagini mafiose in contrapposizione renderebbe inapplicabile l'aggravante, nemmeno sotto il profilo del metodo mafioso, da escludere proprio per le modalità, affatto esemplari, dell'episodio. Il motivo ha contenuto di merito. Le sentenze hanno motivatamente accertato il movente del fatto, riconducibile ad uno scontro tra compagini mafiose, significativo, dunque, della finalità di rafforzare un clan a discapito dell'altro; il riscontro del metodo mafioso viene indicato nelle modalità dell'azione, progettata come una esecuzione da compiere di giorno sulla pubblica via, così da rafforzare la condizione di assoggettamento della società civile e, ad un tempo, avvalendosene per conseguire l'impunità. 5. Infine, il quarto motivo denuncia difetto di motivazione del giudizio di comparazione tra circostanze. Il motivo è generico. La difesa si limita a proporre la censura senza alcuna specificazione, tanto più che la sentenza impugnata ha puntualmente dato conto delle ragioni a conferma del giudizio di equivalenza adottato dal primo giudice. 6. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 10
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 12 maggio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 35656 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 12/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Nei confronti di IM DO sono ascritti i reati di concorso nel tentato omicidio di IO IN (capo 1), di detenzione e porto illegali di una pistola e di un fucile (capo 2), di ricettazione di autovetturaAlfa gomeo giulietta, provento di furto (capo 3), di concorso in rapina in danno di CO PR, autista di auto Nt anda (capo 4); fatti commessi in Manfredonia il 18 febbraio 2018 e, i primi du f , aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan RO. Con sentenza in data 14 giugno 2022 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza 5 gennaio 2021 del Tribunale di Foggia, che aveva ritenuto IM DO colpevole dei reati ascritti e, ritenuta la continuazione e più grave il capo 1, esclusa l'aggravante della premeditazione e riconosciute le attenuanti generiche equivalenti, l'aveva condannato alla pena di anni dodici di reclusione, oltre alle pene accessorie. La mattina del 18 febbraio 2018, alle ore 7.00, IO IN usciva dalla propria abitazione e si metteva alla guida della propria autovettura Fiat Punto;
accortosi che auto Alfa Romeo TT, con a bordo tre persone col volto travisato da maschere, lo stava seguendo, invertiva la marcia, venendo seguito dalla TT;
ne seguiva tamponamento, all'esito del quale la Fiat Punto riusciva ad allontanarsi, mentre gli occupanti della TT scendevano dall'auto, incidentata, e, minacciato l'autista con armi, sottraevano auto Fiat AN a CO PR, allontanandosi. Quest'ultima condotta è stata oggetto di denuncia da parte del PR, il quale ha riferito che, mentre parcheggiava l'auto, tre uomini armati di pistola, scesi da una TT, l'avevano minacciato e gli avevano sottratto l'auto, allontanandosi. Sul posto, veniva rinvenuta auto Alfa Romeo TT, di provenienza furtiva e con targhe contraffatte, incidentata nella parte anteriore sinistra. Il fatto era documentato anche dalle immagini del sistema di video sorveglianza presente in loco. La partenza di IN in auto e la presenza dell'auto TT, che procedeva seguendo la Fiat Punto, era documentata dalle immagini registrate da telecamera di video osservazione a distanza, installata nei pressi dell'abitazione di IN, immagini che consentivano di accertare che l'equipaggio della TT aveva a disposizione un fucile. 2 Tramite intercettazione ambientale in corso nell'auto di IN veniva documentato sia il commento dello stesso nel momento in cui si accorgeva di essere seguito da altra auto sia il rumore dell'impatto tra le due auto. L'avvenuto agguato veniva riferito e commentato da IN nel corso di plurime conversazioni, oggetto di captazione, nei giorni successivi. Il concorso di DO nel fatto è accertato tramite alcune captazioni ambientali del 24 febbraio 2018. Dapprima, conversando con FR SE, DO descrive il momento dell'avvistamento, l'inseguimento, il sinistro e la necessità di sottrarre l'auto ad una persona per potersi allontanare. Il collaboratore ER ha riferito di aver appreso da SE che nel fatto era coinvolto DO. Nel giudizio di appello il collaboratore LO TR DE VA, che riferisce quanto appreso da DU (pag.8,9) 1 conferma il coinvolgimento nel fatto di DO. La volontà di uccidere IN è desumibile dalle modalità dell'azione, compiuta con disponibilità di due armi da fuoco. Il movente viene individuato nella contrapposizione tra il clan BE - cui appartiene IN - e il clan TT - nel quale è inserito DO -, e ai forti contrasti che erano seguiti all'omicidio di RI RO. L'agguato non aveva realizzato lo scopo a causa del guasto meccanico riportato dalla TT a seguito del tamponamento. 2. Il difensore di IM DO ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo vengono denunciati difetto di motivazione e violazione di legge in relazione al giudizio concernente l'elemento oggettivo del reato di tentato omicidio (capo 1). La condotta dell'imputato - limitata al "semplice appostamento con armi nei pressi della casa della asserita vittima" - si era arrestata ben prima che fosse iniziata l'aggressione nei confronti di IN, in un momento in cui non risultava ancora essere una condotta "finalisticamente indirizzata e rivolta a uno scopo criminoso ben preciso (ovverossia il ferimento mortale del IN)". Manifestamente illogico l'assunto secondo il quale l'esecuzione sarebbe iniziata con la collisione tra l'auto dell'imputato e quella della vittima, quando la stessa Corte ha ritenuto che la collisione fosse stata determinata da una manovra di IN, finalizzata a bloccare gli avversari. L'ulteriore rilievo della sentenza di appello - in ordine all'incertezza dei componenti del commando sull'identificazione della vittima - è incompatibile col giudizio sulla sussistenza del dolo di omicidio, risultando la manovra con l'auto funzionale ad una più sicura identificazione della vittima. L'incertezza soggettiva incide anche sulla direzione univoca degli atti. Alla incertezza soggettiva e all'assenza di condotte aggressive, si deve aggiungere l'inesperienza dei componenti il commando, il che rende evidente come non fosse pronosticabile il successo del piano criminoso. Dalle captazioni (17 e 19 febbraio 2018) risulta che l'auto del commando ha incrociato frontalmente l'auto della vittima, situazione ottimale per colpire la vittima, ciò che non è avvenuto per l'incapacità operativa e per l'assenza "di un effettivo dolo omicida". Anche nella fase successiva - la TT insegue la AN - non è stato sparato alcun colpo, ma la TT ha tamponato la ''Fanda, "con manovra suicida". Situazione significativa di volontà di azione solo intimidatrice, ovvero di sequestro del IN per ottenere informazioni. Non è vero che la desistenza sia avvenuta per il danno alla TT, perché potevano sparare ("potevano riversare una pioggia di pallottole") e non l'hanno fatto. Con il secondo motivo viene denunciata violazione di legge in relazione all'esclusione della desistenza volontaria. La condotta - caratterizzata dalla non esplosione di colpi di arma da fuoco - è significativa di "una deliberazione di segno inverso alla realizzazione del piano delittuoso ovvero il suo definitivo abbandono". Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio relativo alla individuazione di DO quale concorrente nel fatto. Né dalle captazioni né dalle immagini risulta menzionato o immortalato DO. Quanto al movente - scontro tra il clan BE (di IN) e la fazione RO - non vi è prova di una effettiva alleanza tra il clan TT (di DO) e la fazione RO, sia pure per il tramite di LI. La chiamata di DE VA è tardiva, sopraggiunta dopo la condanna in primo grado, e de relato da DU, rispetto al quale non vi è alcun elemento che ne confermi il coinvolgimento. 4 Le conversazioni DO-SE hanno passaggi che non sono intellegibili, e che rendono l'interlocuzione non utilizzabile come prova, ben potendo i passaggi non comprensibili incidere sul significato complessivo del dialogo. La sentenza, poi, non risponde al rilievo secondo il quale il fatto di cui parla DO, nella conversazione del 28 febbraio 2018, non è l'attentato a IN. Con il quarto motivo viene denunciato difetto di motivazione in relazione al capo 2, all'aggravante mafiosa, al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche. Quanto al porto del fucile kalashnikov, la sentenza non ha considerato il teste PR (cui era stata sottratta la TT) che non aveva visto fucili, mentre non erano attendibili le dichiarazioni di IN, portato ad amplificare il fatto che lo aveva visto coinvolto. Quanto all'aggravante, il movente ritenuto (ritorsione per l'omicidio di RI RO) non rileva, tanto più che DO non è intraneo al gruppo RO né vi è prova di alleanza tra clan BE e gruppo RO;
le modalità esecutive non richiamano il metodo mafioso, tanto è vero che è stata esclusa la premeditazione ed evidenziata la "sciatteria" dell'organizzazione. Infine, viene denunciato difetto di motivazione del giudizio di comparazione tra circostanze, limitato all'equivalenza. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto. 1. I motivi primo e secondo riguardano il reato ascritto al capo 1, con riferimento, in particolare, all'accertamento del dolo e all'integrazione della fattispecie oggetto di contestazione. In fatto, pacifica è la ricostruzione operata dai giudici del merito nel senso che alcuni soggetti, armati, si erano appostati fuori dall'abitazione di IO IN e quindi, a bordo di auto TT, l'avevano seguito sino a tamponare il veicolo del IN, circostanza che aveva determinato il blocco della TT e quindi la fuga di IN. I motivi propongono censure di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al giudizio sul dolo di omicidio, al giudizio di 5 integrazione della fattispecie oggettiva di tentato omicidio e al diniego della fattispecie della desistenza volontaria. 1.1. Con riguardo all'oggetto del dolo, il primo motivo, alla pagina 10, segnala l'incompatibilità dell'accertamento relativo al dubbio, in capo ai soggetti della TT, in ordine all'identità del conducente dell'auto AN inseguita con il dolo di omicidio;
si aggiunge, alla pagina 15, che non era stato esploso un solo colpo di arma da fuoco, circostanza significativa "di un programma diverso da quello di attingere l'avversario: verosimilmente i membri del commando volevano solo realizzare un'azione dimostrativa, intimidatoria, fermare e/o sequestrare il IN e carpirgli informazioni". Il motivo, in parte qua, è generico. La sentenza impugnata, alla pagina 7, ha fondato il giudizio sul dolo di omicidio in relazione alle caratteristiche dell'azione, alla disponibilità di armi da fuoco, tra le quali un kalashnikov, alla gravità del movente (ritorsione per l'omicidio di un esponente del clan RO), elementi valorizzati come significativi di una volontà omicida in capo ai componenti dell'equipaggio della TT. In relazione a detto passaggio motivazionale il motivo non ha formulato alcuna censura, limitandosi a contrapporvi una diversa ricostruzione dell'elemento soggettivo fondata su una circostanza - la interlocuzione all'interno dell'equipaggio circa l'identità del conducente della AN -, che, semmai, conferma che l'obiettivo dell'azione era IO IN, e sul mancato utilizzo delle armi da fuoco, che attiene alla concreta esecuzione del piano criminoso. 1.2. Con riguardo al giudizio sull'elemento oggettivo del reato ascritto, il primo motivo denuncia la errata applicazione dell'art. 56 cod. pen. laddove era stata ritenuta l'integrazione della fattispecie di tentato omicidio pur a fronte di una condotta rimasta nella fase meramente preparatoria, senza un reale inizio di esecuzione, come desumibile che il commando era incerto nella individuazione del IN, era composto da soggetti sprovveduti, non aveva sparato alcun colpo di arma da fuoco, ed era stato, infine, bloccato dalla manovra del IN che aveva causato lo scontro tra i veicoli. Il motivo è infondato. La fattispecie di delitto tentato, di cui all'art. 56 cod. pen., richiede, quanto all'elemento oggettivo, che, da una parte, il reato voluto non sia consumato, vuoi perché è stata compiuta l'azione ma non si è verificato l'evento (tentativo così detto compiuto), vuoi perché nemmeno l'azione è stata compiuta 6 (tentativo così detto incompiuto) e, dall'altra, che siano compiuti "atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto". Quanto al requisito dell'idoneità degli atti, si è precisato che si tratta di valutare, secondo i dati disponibili al momento dell'azione, se gli atti compiuti si presentavano come adeguati al delitto, cioè se ne costituivano condizioni della sua realizzazione (Sez. 1, n. 36726 del 2.7.2015, L.M.C., Rv. 264567). Quanto alla direzione univoca degli atti, in giurisprudenza sono rinvenibili un orientamento che riconosce tale "qualità" solo agli atti che costituiscano esecuzione della fattispecie tipica (sez. 1, n. 40058 del 24.9.2008, Cristello, Rv. 241649; Sez. 1, n. 9411 del 7.1.2010, Musso, Rv. 246620, Sez. 3, n. 15656 del 02/02/2022, ROCCA, Rv. 283045) e altro orientamento secondo il quale anche atti meramente preparatori potrebbero, nello specifico caso concreto, essere ritenuti come univocamente diretti a realizzare il reato (Sez. 5, n. 43255 del 24.9.2009, Alfuso, Rv. 245721; Sez. 2, n. 28123 del 15.6.2010, Michelizzi, Rv. 247680). Il collegio ritiene che non sussista reale contrasto, in quanto è consolidato l'orientamento secondo il quale il requisito della direzione univoca degli atti attiene all'elemento oggettivo della fattispecie tentata, e richiede che gli atti compiuti siano tali da rivelare, nella loro oggettività, il fine perseguito dai correi (Sez. 5, n. 18981 del 22.2.2017, Macori). L'attuale formulazione della fattispecie tentata prescinde dalla distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi, e quindi non ha base normativa l'opinione secondo la quale solo gli atti esecutivi possono integrare l'elemento oggettivo del delitto tentato. Tanto più che la fattispecie tentata è configurabile anche con i delitti così detti a forma libera, dove la tipicità è determinata dal rapporto di causalità tra l'azione concreta e l'evento tipico, ed anche nelle fattispecie concorsuali dove è tipica qualsiasi condotta che contribuisca alla realizzazione della fattispecie. Risulta quindi evidente che l'assunto secondo il quale gli atti diretti in modo non equivoco a commettere un delitto possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte - come inizio di esecuzione - alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o a forma vincolata in realtà, non solo, non ha base normativa, ma anche non fornisce un criterio ermeneutico utilizzabile nelle fattispecie a forma libera. Inoltre, è pacifico che la fattispecie tentata (nella forma così detta incompiuta) è compatibile anche con una condotta che non perfezioni l'azione tipica. 7 Infine, si deve considerare la specificità di ogni fatto-reato, che può rendere necessaria una esecuzione concorsuale con suddivisione di ruoli e apprestamento di mezzi idonei, e quindi una fase organizzativa-preparatoria molto ampia ed articolata. Il collegio, quindi, ritiene che, al di là dei tentativi compiuti dalla giurisprudenza di fornire indicazioni che richiamino classificazioni abbandonate dal legislatore, è necessario ribadire che l'elemento della direzione univoca degli atti è elemento oggettivo della fattispecie tentata e quindi deve essere rivelato dalla condotta in sé. Inoltre, detto requisito si aggiunge a quello dell'idoneità degli atti, con il quale non va confuso. Dunque, non è sufficiente che siano stati compiuti atti idonei a realizzare il reato - nel senso che si è precisato -, ma è necessario che gli atti compiuti abbiano, in sé considerati, acquisito la valenza di apparire come univocamente diretti a commettere il reato. In questo senso, in giurisprudenza, si è fatto riferimento alla categoria degli atti pre-tipici, caratterizzati da un rapporto di immediatezza cronologica con la condotta esecutiva tipica, ovvero alla nozione di piano criminoso approntato in tutti i suoi dettagli e di cui si sia dato inizio all'esecuzione. Così precisati i requisiti oggettivi della fattispecie tentata, si deve rilevare che le sentenze di merito ne hanno fatto corretta e puntuale applicazione. Con riguardo al requisito dell'idoneità, è stato evidenziato, con motivazione esente da vizi logici o giuridici, che l'appostamento di un gruppo di uomini, col volto travisato e armati, in attesa e quindi all'inseguimento, in auto, di altro soggetto è condotta del tutto adeguata rispetto al progettato piano di eliminazione fisica della vittima designata. Sotto il profilo della direzione univoca degli atti a realizzare l'omicidio del IN, le sentenze hanno evidenziato - anche qui con argomentazione incensurabile in questa sede - che il piano omicidiario aveva avuto inizio di esecuzione, tanto che era stata messa in atto la manovra (il tamponamento) per bloccare il fuggitivo, conditio sine qua non per una esatta esecuzione dell'omicidio. 1.3. In relazione all'ipotesi della desistenza volontaria, il secondo motivo evidenzia che il requisito legale è integrato dalla mera volontarietà della condotta rinunciataria, sussistente nel caso in esame. Il motivo è infondato. 8 La sentenza impugnata, sul punto, ha evidenziato che a seguito del tamponamento l'auto TT aveva riportato danni che ne avevano compromesso l'efficienza, così consentendo alla vittima designata di allontanarsi. L'abbandono del piano criminoso non era stato dunque una scelta in itinere, bensì una necessità determinata dell'imprevisto svolgersi degli eventi. 2. Il terzo motivo riguarda la prova specifica e il giudizio relativo alla presenza del ricorrente nell'equipaggio della TT. In particolare, il motivo propone una analitica censura di tutti i dati valorizzati dai giudici del merito a fondamento del giudizio sul punto. Il motivo è infondato. Si deve premettere che le sentenze hanno, sul punto, valorizzato una serie di dati probatori, ciascuno dei quali ha una diversa valenza probatoria ed anche è sottoposto a diverse regole probatorie, che complessivamente considerati hanno giustificato l'accertamento. Entrambe le sentenze hanno ritenuto prova della diretta partecipazione del ricorrente al fatto l'intercettazione del 24 febbraio 2018 nel corso della quale l'imputato aveva descritto il fatto, fornendo ai suoi interlocutori una serie di particolari significativi del fatto che si trattasse proprio dell'attentato a IN e che DO vi avesse partecipato. In particolare, nel dialogo DO faceva riferimento all'appostamento, all'inseguimento, alla rottura dell'auto e alla conseguente rapina di altra auto. Tutti elementi che le sentenze hanno ritenuto, da una parte, collimanti con la realtà di quanto accaduto e, dall'altra, così particolari, in specie, l'incidente e la rapina di altra auto, da dare la certezza che il DO, che parlava a distanza di sei giorni dal fatto, si riferisse all'agguato portato in danno del IN. Tale elemento probatorio risulta riscontrato, da una parte, dall'argomento logico secondo il quale DO era intraneo al clan TT alleato al clan RO, che aveva perso uno dei capi (RI RO) nella strage di San Marco in Lamis, la cui responsabilità era attribuita al IN, e, dall'altra, dalle chiamate in reità provenienti dai collaboratori ER e DE VA. Il giudizio di penale responsabilità, dunque, è fondato sulle dichiarazioni confessorie dello stesso imputato, rispetto alle quali il motivo ripropone il rilievo secondo il quale nell'interlocuzione in esame vi sarebbero passi rimasti non comprensibili che renderebbero non chiara l'intera conversazione. Sul punto, la sentenza di appello, con motivazione che risulta incensurabile in questa sede, ha rilevato che i passi valorizzati sono chiari, 9 comprensibili e univocamente interpretabili, mentre l'imputato non aveva mai fornito una lettura alternativa di quei specifici passaggi. 3. Con riguardo alla condanna per il reato di cui al capo 2, il quarto motivo censura la motivazione dell'accertamento relativo alla detenzione e porto di fucile kalashnikov. Il motivo, in parte qua, è di merito e generico. Premesso che l'imputazione riguarda la detenzione e porto illegali di una pistola e di un fucile, quanto al secondo il motivo reitera il rilievo già esaminato dalla sentenza impugnata, che, con motivazione esente da vizi logici o giuridici, ha rilevato che la presenza di detta arma era stata affermata dalla persona offesa nel corso delle interlocuzioni, che avevano descritto l'accaduto. 4. Il quarto motivo censura anche il giudizio sull'aggravante mafiosa. Sul punto, la difesa deduce che l'estraneità del DO rispetto alle compagini mafiose in contrapposizione renderebbe inapplicabile l'aggravante, nemmeno sotto il profilo del metodo mafioso, da escludere proprio per le modalità, affatto esemplari, dell'episodio. Il motivo ha contenuto di merito. Le sentenze hanno motivatamente accertato il movente del fatto, riconducibile ad uno scontro tra compagini mafiose, significativo, dunque, della finalità di rafforzare un clan a discapito dell'altro; il riscontro del metodo mafioso viene indicato nelle modalità dell'azione, progettata come una esecuzione da compiere di giorno sulla pubblica via, così da rafforzare la condizione di assoggettamento della società civile e, ad un tempo, avvalendosene per conseguire l'impunità. 5. Infine, il quarto motivo denuncia difetto di motivazione del giudizio di comparazione tra circostanze. Il motivo è generico. La difesa si limita a proporre la censura senza alcuna specificazione, tanto più che la sentenza impugnata ha puntualmente dato conto delle ragioni a conferma del giudizio di equivalenza adottato dal primo giudice. 6. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 10
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 12 maggio 2023.