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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PAVIGNANI IVONNE, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 135/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Stazione Sperimentale Per L'Industria Delle Conserve Aliment - 00166540344
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CONTR. SSICA n. 429 CONTR. SSICA 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8 aprile 2025 la società Ricorrente_1 spa ricorre avverso l'avviso di determinazione n. 429- notifica n. 3364, dell'importo di € 2.014,91 emessa dalla SSICA, stazione sperimentale di Parma a titolo di contributo per l'anno 2025.
La ricorrente riferisce di essere società attiva nel campo dell'industria molitoria, con produzione e commercio di prodotti agricoli, cereali, con eventuale trasformazione e molitura conseguente. Non adotta, pertanto, alcuna operazione pratica conserviera secondo le direttive di SSICA, né pratiche di conservazione, preparazione supplementare, essicazione e salagione. Ritiene che la produzione di cereali et similia, semplicemente lavorati e per nulla sottoposti ai trattamenti enunciati, non sia annoverabile e nemmeno confrontabile con quelle categorie di prodotti conservati, fonte della obbligazione tributaria.
Impugna la determinazione per i seguenti motivi: errata applicazione della disciplina normativa in materia di contributi SSICA;
mancanza del presupposto impositivo;
violazione dei principi costituzionali.
La società ricorrente conclude chiedendo di dichiarare nulla, inefficace, illegittima e comunque invalida la determinazione n. 429-notifica 3364 emessa da SSICA - Fondazione di Ricerca in Parma per l'annualità
2025, con spese di lite secondo giustizia.
SSICA - Stazione Sperimentale Industria delle Conserve Alimentari in Parma non si è costituita.
All'udienza del 30 gennaio 2025 le parti sono assenti;
la parte ricorrente aveva depositato atto di rinuncia agli atti, a seguito di intervenuto bonario componimento tra le parti a spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico della Corte di Giustizia prende atto della rinuncia al ricorso da parte della ricorrente,
e della sostanziale adesione dell'Ufficio con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il giudice monocratico della Corte di giustizia tributaria di Parma così ha deciso: Dichiara l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso ex art. 44 Dlgs 546/1992 per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PAVIGNANI IVONNE, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 135/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Stazione Sperimentale Per L'Industria Delle Conserve Aliment - 00166540344
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CONTR. SSICA n. 429 CONTR. SSICA 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8 aprile 2025 la società Ricorrente_1 spa ricorre avverso l'avviso di determinazione n. 429- notifica n. 3364, dell'importo di € 2.014,91 emessa dalla SSICA, stazione sperimentale di Parma a titolo di contributo per l'anno 2025.
La ricorrente riferisce di essere società attiva nel campo dell'industria molitoria, con produzione e commercio di prodotti agricoli, cereali, con eventuale trasformazione e molitura conseguente. Non adotta, pertanto, alcuna operazione pratica conserviera secondo le direttive di SSICA, né pratiche di conservazione, preparazione supplementare, essicazione e salagione. Ritiene che la produzione di cereali et similia, semplicemente lavorati e per nulla sottoposti ai trattamenti enunciati, non sia annoverabile e nemmeno confrontabile con quelle categorie di prodotti conservati, fonte della obbligazione tributaria.
Impugna la determinazione per i seguenti motivi: errata applicazione della disciplina normativa in materia di contributi SSICA;
mancanza del presupposto impositivo;
violazione dei principi costituzionali.
La società ricorrente conclude chiedendo di dichiarare nulla, inefficace, illegittima e comunque invalida la determinazione n. 429-notifica 3364 emessa da SSICA - Fondazione di Ricerca in Parma per l'annualità
2025, con spese di lite secondo giustizia.
SSICA - Stazione Sperimentale Industria delle Conserve Alimentari in Parma non si è costituita.
All'udienza del 30 gennaio 2025 le parti sono assenti;
la parte ricorrente aveva depositato atto di rinuncia agli atti, a seguito di intervenuto bonario componimento tra le parti a spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico della Corte di Giustizia prende atto della rinuncia al ricorso da parte della ricorrente,
e della sostanziale adesione dell'Ufficio con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il giudice monocratico della Corte di giustizia tributaria di Parma così ha deciso: Dichiara l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso ex art. 44 Dlgs 546/1992 per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.