Ordinanza cautelare 16 febbraio 2017
Ordinanza collegiale 15 febbraio 2018
Decreto presidenziale 21 maggio 2018
Ordinanza presidenziale 8 febbraio 2024
Sentenza 14 novembre 2024
Accoglimento
Sentenza breve 13 marzo 2025
Decreto collegiale 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza breve 13/03/2025, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02076/2025REG.PROV.COLL.
N. 01303/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 1303 del 2025, proposto da RN SS, in qualità di titolare dell’impresa “ Ristorante Italia di SS MI ”, rappresentato e difeso dall’Avvocato Caterina Boccolini e dall’Avvocato Carlo Sandro Fagiolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Marta, non costituito in giudizio
nei confronti
EN NI e MA DE, rappresentati e difesi dall’Avvocato Francesco Follieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza n. 20253 del 14 novembre 2024 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II, resa tra le parti
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio dei controinteressati EN NI e di MA DE;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l’odierno appellante l’Avvocato Andrea Danti per delega dell’Avvocato Caterina Boccolini e dell’Avvocato Carlo Sandro Fagiolino e per i controinteressati, EN NI e MA DE, l’Avvocato Valeria Ciervo in sostituzione dell’Avvocato Francesco Follieri;
sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. MI SS, in qualità di titolare dell’impresa “ Ristorante Italia di SS MI ”, con ricorso depositato il 27 dicembre 2013 avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale) è insorto avverso l’ordinanza n. 03/2013, prot. n. 6711 del 7 ottobre 2013, con la quale il Comune di Marta ha ingiunto la demolizione di opere realizzate abusivamente (chiusura di una tenda di ml. 11,75 x 5,90 con pannelli con telaio di alluminio e vetri posti su binari scorrevoli e pavimentazione della stessa) su suolo pubblico concesso in uso con autorizzazione amministrativa come pertinenza alla sua attività di ristorazione, revocando nel contempo tale ultima concessione.
1.1. Il 16 maggio 2014 il ricorrente ha depositato un primo atto di motivi aggiunti avverso l’avviso-ingiunzione prot. n. 1360 dell’11 febbraio 2014, notificato in data 21 febbraio 2014, col quale il Comune di Marta ha accertato la mancata ottemperanza a quanto disposto con ordinanza n. 03/2013 prot. n. 6711 del 7 ottobre 2013, deducendone l’invalidità derivata.
1.2. Il 22 novembre 2016 il ricorrente stesso ha presentato un secondo atto di motivi aggiunti, volto all’annullamento, previa adozione di misura cautelare:
a) della nota prot. n. 6760 del 24 agosto 2016, recante il diniego dell’istanza di condono presentata e ingiungendo la demolizione del manufatto per cui era stato richiesto il condono medesimo;
b) le presupposte note prot. n. 8247 del 18 ottobre 2016 e prot. n. 6760 del 24 agosto 2016.
1.3. L’amministrazione comunale intimata, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso e dell’atto di motivi aggiunti per infondatezza.
1.4. I controinteressati, comparsi in lite, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo, e l’infondatezza tanto di quest’ultimo, quanto dei due atti di motivi aggiunti. 2. Con l’ordinanza n. 765 del 16 febbraio 2017, l’incidentale istanza cautelare è stata accolta dal Tribunale, il quale ha ritenuto « che, allo stato degli atti ed all’esito dell’esame sommario della documentazione prodotta, emergono ictu oculi elementi utili a formulare una prognosi favorevole alla parte ricorrente circa l’esito del presente giudizio, tenuto conto che della contraddittoria attività istruttoria posta in essere dall’Amministrazione resistente che, nonostante avesse comunicato il preavviso di diniego in data 18 ottobre 2016, il giorno successivo ha disposto la demolizione delle opere asseritamente abusive senza attendere la conclusione del termine assegnato, con lo stesso preavviso di diniego, alla odierna parte ricorrente per esercitare la facoltà di controdeduzione ».
2.1. All’udienza pubblica del 13 febbraio 2018 è stata dichiarata una prima volta l’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e 300 c.p.c., dalla data di deposito in giudizio della documentazione attestante l’evento interruttivo (1° febbraio 2018), per la morte del ricorrente MI SS.
2.2. Soltanto il successivo 21 maggio 2018 RN SS, nella dichiarata qualità di erede di MI SS e di titolare dell’attività “ Ristorante Italia di SS RN ”, ha istato per la prosecuzione del giudizio ai sensi dell’art. 303 c.p.c., a seguito di notificazione di ricorso in riassunzione in data 27 aprile 2018.
2.3. Con l’ordinanza presidenziale n. 609 dell’8 febbraio 2024, si è preso poi atto dell’intervenuta cancellazione dell’Avvocato Roberto Innocenzi, unico procuratore dei controinteressati, dall’albo degli avvocati di Viterbo, a far data dal 19 settembre 2022, e si è dato atto, per la seconda volta, dell’interruzione del processo, ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a., a far data dalla comunicazione della stessa ordinanza.
2.4. L’8 aprile 2024 parte ricorrente ha depositato una seconda domanda di prosecuzione del giudizio.
2.5. Il 2 ottobre 2024 si sono costituiti in giudizio dei nuovi procuratori per i controinteressati.
2.6. All’udienza di smaltimento dell’8 novembre 2024, previo deposito di scritti difensivi, il Presidente ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della questione, rilevata d’ufficio, della possibile estinzione del giudizio per tardività del primo atto di prosecuzione del giudizio.
2.7. Indi i procuratori delle parti presenti hanno precisato le rispettive posizioni e l’affare è transitato in decisione.
3. Con la sentenza n. 20253 del 14 novembre 2024 il Tribunale ha dichiarato estinto il giudizio.
3.1. Secondo il primo giudice, infatti, il giudizio va dichiarato estinto, stante la tardività dell’atto di riassunzione dello stesso ai sensi dell’art. 80, comma 3, c.p.a.
3.2. Quest’ultimo sarebbe stato depositato in data 21 maggio 2018 e, quindi, ben oltre il termine di novanta giorni di cui allo stesso art. 80, a fronte della fissazione del dies a quo , nell’ordinanza n. 1806/2018, « alla data di deposito in giudizio della documentazione attestante l’evento interruttivo », ossia all’1 febbraio 2018.
3.3. Il primo giudice ha ritenuto di dovere fare applicazione dell’indirizzo interpretativo a mente del quale « per l’analoga ipotesi disciplinata nel processo civile della riassunzione del giudizio interrotto nel termine di tre mesi (che l’art. 305 c.p.c., al pari dell’art. 80 c.p.a., definisce perentorio), la giurisprudenza di legittimità è costante nel ricollegare la tempestività della riassunzione del giudizio seguita alla sua interruzione al deposito dell’atto di riassunzione nel termine di tre mesi e non alla notifica di tale atto, distinguendo a tal proposito l’ editio actionis dalla vocatio in ius» (v., in questo senso, Cons. St., sez. VII, 2 maggio 2023, n. 4398).
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello RN SS, lamentandone l’erroneità, e ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, con la conseguente rimessione della causa al primo giudice.
4.1. Non si è costituito il Comune di Marta, pur ritualmente intimato, mentre si sono costituiti i controinteressati, EN NI e MA DE, i quali, nella memoria depositata il 7 marzo 2025, hanno eccepito il difetto di legittimazione, in capo all’odierno appellante, per la mancata dimostrazione della qualità di erede dell’originario ricorrente e, comunque, l’infondatezza del gravame.
4.2. Nella camera di consiglio dell’11 marzo 2025, fissata per l’esame della domanda sospensiva, il Collegio, dato avviso alle parti della possibilità di definire la controversia in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
5. L’appello è fondato, seppure per le ragioni che qui si vengono ad esporre.
6. In via preliminare deve essere disattesa l’eccezione preliminare, formulata dai controinteressati nella memoria del 7 marzo 2025, secondo cui l’odierno appellante non avrebbe dimostrato la propria qualità di erede del defunto, originario ricorrente.
6.1. L’eccezione è priva di fondamento sol che si ponga mente al fatto che, come risulta dalla documentazione depositata dall’odierno appellante (v., in particolare, doc. 11), lo stesso risulta titolare dell’attività di ristorazione, di cui era titolare il defunto padre, originario ricorrente, ed ha pertanto tutta la legittimazione a subentrare nel rapporto qui controverso quale figlio di MI SS e, incontestabilmente, prosecutore dell’attività imprenditoriale, facente capo al de cuius.
7. Venendo alle censure dell’odierno appellante, il quale lamenta che erroneamente il primo giudice avrebbe dichiarato estinto il giudizio, si deve qui osservare, in sintesi, che il Tribunale, con l’ordinanza n. 1806 del 15 febbraio 2018, ha dichiarato la interruzione del giudizio dalla data di deposito in giudizio della documentazione attestante l’evento interruttivo (1° febbraio 2018) (doc. n. 6 fasc. parte appellante).
7.1. Il 27 aprile 2018 l’odierno appellante, nella qualità di erede, ha notificato – precauzionalmente - alle controparti un ricorso in riassunzione (doc. n. 7 fasc. parte appellante) e, il successivo 21 maggio 2018, ha proposto istanza per la prosecuzione del giudizio (doc. n. 8 fasc. parte appellante).
7.2. Ora, non vi è dubbio che, prescindendo qui dalle non condivisibili eccezioni dell’appellante, secondo cui il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare l’interruzione del giudizio a fronte di una mancata volontà, della parte interessata, di provocarne l’interruzione comunicando il decesso dell’originario ricorrente, al caso di specie debba applicarsi l’art. 80, comma 2, c.p.a., in quanto, secondo tale disposizione, il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo – in questo caso, RN SS, quale erede del defunto, originario ricorrente, MI SS – ha presentato nuova istanza di fissazione dell’udienza.
7.3. Come ha di recente ribadito l’Adunanza plenaria, la giurisprudenza ha ritenuto che il termine per la prosecuzione del giudizio a seguito di interruzione, previsto dal comma 2, è perentorio come il termine di riassunzione del comma 3, e « tanto sebbene l’art. 80, comma 2, non contempli alcun termine né lo qualifichi » (così espressamente, sul punto, Cons. St., Ad. plen., 22 marzo 2024, n. 4, § 21.2.i).
7.4. Va qui rilevato che, anche volendo fare decorrere – nell’ipotesi più sfavorevole all’appellante – il termine di novanta giorni dalla data del 1° febbraio 2018 e non, come invece dovrebbe propriamente essere, dalla data di comunicazione dell’ordinanza che ha dichiarato interrotto il giudizio, egli abbia comunque notificato alle controparti un – seppure improprio – atto di riassunzione il 27 aprile 2018, entro il termine perentorio di 90 giorni, e, di lì a poco, depositato il successivo 21 maggio 2018 l’istanza per la prosecuzione del giudizio e la fissazione dell’udienza.
7.5. Dunque, sebbene la sequenza di atti depositati dall’odierno appellante non sia propriamente “ortodossa” e, anzi, si presenti in un certo qual modo ibrida sul piano processuale, avendo egli, come detto, prima notificato un atto di riassunzione e, di lì a poco, depositato un’istanza di fissazione di udienza, appare chiaro, e incontestabile, che comunque, così facendo, egli abbia inteso dare nuovo impulso al processo interrotto con tale sequenza, iniziata il 27 aprile 2018, nel ridetto termine perentorio di novanta giorni che, si badi, non è espressamente previsto dal codice e, in particolare, dall’art. 80, comma 2, c.p.a., ma è il frutto, come riconosce la stessa Adunanza plenaria, di una ricostruzione complessiva del sistema processuale amministrativo intesa a garantire la ragionevole durata nel processo che, nel caso di specie, è stata nella sostanza assicurata dalla riattivazione del giudizio promossa dall’odierno appellante con gli atti citati, equipollenti, sul piano sostanziale, ad una vera e propria prosecuzione.
7.6. La formalistica interpretazione del primo giudice, nell’applicare invece il termine di cui all’art. 80, comma 3, c.p.a., previsto per la riassunzione, ha trascurato, comunque, che l’odierno appellante era onerato, propriamente, della prosecuzione, in quanto parte nei cui confronti si era verificato l’evento interruttivo, e che egli ha posto in essere gli adempimenti necessari per la riattivazione del giudizio interrotto e, in particolare, ha presentato la nuova istanza di fissazione dell’udienza, anche se tali adempimenti, va qui evidenziato, non sono stati perfettamente aderenti sul piano formale alla lettera della norma processuale.
8. Ne segue, solo per tali ragioni da ritenersi assorbenti di ogni altra questione qui dibattuta, l’erroneità della estinzione dichiarata dal primo giudice per mancata tempestiva riassunzione del giudizio e, in applicazione dell’art. 105, comma 1, c.p.a., l’annullamento della sentenza qui impugnata, con rimessione della causa al medesimo Tribunale, previo onere, per le parti, di riassumere il processo con ricorso notificato, ai sensi dell’art. 105, comma 3, c.p.a., nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza resa in forma semplificata.
9. Le spese del doppio grado del giudizio, per la singolarità della vicenda processuale esaminata, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da EN SS, lo accoglie e per l’effetto annulla la sentenza impugnata e rimette la causa avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, per la trattazione del merito, previa riassunzione ai sensi dell’art. 105, comma 3, c.p.a.
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025, con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Noccelli | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO
Ai sensi di quanto disposto con decreto collegiale n. 3675/2025, si provvede alla correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 2076 /2025, nei seguenti termini:Considerato che, per mero errore materiale, il dispositivo della sentenza n. 2076 del 13 marzo 2025 di questa Sezione reca il nome di EN SS anziché quello, esatto, di RN SS, sicché esso deve essere corretto nella parte in cui è scritto «proposto da EN SS» con la corretta dizione «proposto da RN SS»