Art. 269.
(Distruzione di nave catturata da aeromobili).
La nave neutrale catturata da un aeromobile e soggetta a confisca puo', osservate le disposizioni dell'articolo 196, essere distrutta soltanto se l'aeromobile catturante, per ragioni di sicurezza o per il buon esito delle operazioni, non puo' scortarla, ne' altrimenti avere certezza che la nave si rechi nel porto designato.
(Distruzione di nave catturata da aeromobili).
La nave neutrale catturata da un aeromobile e soggetta a confisca puo', osservate le disposizioni dell'articolo 196, essere distrutta soltanto se l'aeromobile catturante, per ragioni di sicurezza o per il buon esito delle operazioni, non puo' scortarla, ne' altrimenti avere certezza che la nave si rechi nel porto designato.