Sentenza 15 gennaio 2008
Massime • 1
È integrata l'esimente del diritto di critica qualora, con lettera, si revochi l'incarico al professionista (nella specie avvocato), attribuendogli l'incapacità del proprio studio di seguire con la dovuta diligenza e la necessaria professionalità le pratiche affidategli, considerato che tali espressioni rientrano nel diritto dell'assistito di spiegare le ragioni del venir meno del rapporto fiduciario, e che tale critica, ancorché aspra, non comporta uno sconfinamento dai limiti della continenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2008, n. 14056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14056 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 15/01/2008
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 115
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 30419/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CI OR N. IL 08/04/1952;
2) RA LL N. IL 01/02/1958;
avverso la SENTENZA del 24/03/2006 GIUDICE DI PACE di NASO;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Antonio Mura che ha concluso chiedendo che, qualificato il ricorso come appello, gli atti siano trasmessi al Tribunale per il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 24 marzo 2006 il giudice di pace di Naso ha condannato RE AC e EL RA alle pene di legge e al risarcimento dei danni in favore della parte civile per il reato di ingiuria in danno di Piero Gugliotta.
In fatto era accaduto che gli imputati, già clienti dell'Avv. Gugliotta, gli avevano revocato l'incarico professionale con una lettera, nella quale avevano attribuito al suo studio l'incapacità di seguire con scrupolosa attenzione e professionalità le pratiche affidategli.
Hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione gli imputati, in base a un solo motivo. Con esso deducono l'insussistenza del reato perché: 1) le frasi giudicate offensive non erano rivolte alla persona dell'Avv. Gugliotta, ma allo studio legale;
2) con lo scritto essi avevano inteso esercitare il loro diritto di critica. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare va disattesa la richiesta di rimessione degli atti al Tribunale, avanzata dal Procuratore Generale in udienza. Ed invero, per quanto la sentenza di condanna emessa dal giudice di pace nei confronti degli odierni ricorrenti appartenga, senza dubbio, al novero di quelle appellabili dall'imputato D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, ex art. 37 in quanto, secondo la giurisprudenza di questa
Corte Suprema, il gravame contro la pronuncia di condanna penale estende i suoi effetti devolutivi, ex art. 574 c.p.p., comma 4, anche alla condanna al risarcimento dei danni nella parte in cui quest'ultima abbia diretta dipendenza dal capo - o punto - penale impugnato (v. per tutte Cass. 2 marzo 2006, Dante), nondimeno occorre tener presente il generale principio codificato nell'art. 569 c.p.p., che consente il ricorso per cassazione omisso medio nei confronti delle sentenze appellabili. Tale è, per l'appunto, la scelta fatta dallo AC e dalla RA, i quali hanno preferito proporre direttamente le loro doglianze alla Corte di Cassazione. Nè deve farsi luogo alla conversione del ricorso in appello ai sensi del comma 3, art. citato, atteso che l'unico motivo d'impugnazione s'incentra esclusivamente sulla denuncia di violazioni di legge, e non di vizi di motivazione.
Detto motivo, inoltre, coglie esattamente - in particolare nella seconda censura - il vizio che inficia la decisione qui impugnata. Secondo il giudice di pace le espressioni rivolte dallo AC e dalla RA all'indirizzo dell'Avv. Gugliotta, aventi una portata ingiuriosa, non troverebbero giustificazione neanche nell'esercizio del diritto di critica, in quanto lesive della reputazione del destinatario;
inoltre, dall'istruttoria dibattimentale non sarebbe emerso alcun indizio della presenza di qualche esimente, nemmeno putativa.
L'impianto motivazionale così addotto rivela chiaramente, nell'aporia che lo connota, l'errore giuridico che si annida nella sentenza.
L'indagine sull'esistenza delle cause di giustificazione interviene soltanto quando si sia accertata la consumazione di un fatto previsto come reato: giacché, in presenza di un fatto penalmente lecito, non avrebbe senso invocare una scriminante;
specularmente è contrario alla stessa nozione giuridica di causa di giustificazione - al cui novero va ricondotto l'esercizio del diritto di critica - il negarne l'ipotizzabilità soltanto perché il fatto commesso è sussumibile nella previsione della norma incriminatrice, come in concreto ha ritenuto il giudice di merito.
In realtà, una volta stabilita - con valutazione che sfugge al sindacato in sede di legittimità - la portata offensiva delle espressioni usate nello scritto degli imputati, il giudice di pace non avrebbe dovuto escludere in radice, soltanto in base a tale rilievo, la configurabilità dell'esimente di cui all'art. 51 c.p., essendo invece suo compito quello di esaminare in concreto se ricorressero i presupposti per l'applicazione di essa. A tale riguardo occorre ricordare che, perché sia invocabile la scriminante testè menzionata, deve essere rispettato il requisito della continenza, affinché la critica non trasmodi nella gratuita contumelia;
mentre non viene in considerazione il requisito della verità quando l'offesa non consista nell'attribuzione di un fatto determinato, ma in un giudizio negativo sulle qualità - in questo caso professionali - del soggetto passivo.
Nella concreta fattispecie lo AC e la RA, nel revocare il mandato professionale al legale che li aveva fino ad allora assistiti, avevano il diritto di spiegare le ragioni per cui non ritenevano utile seguitare ad avvalersi delle sue prestazioni;
e l'aver addotto a motivazione la ritenuta incapacità dello studio professionale a seguire con la dovuta diligenza le pratiche affidategli integra senza dubbio una critica aspra, ma non comporta uno sconfinamento dai limiti della continenza, essendosi gli autori limitati ad esporre - a torto o a ragione - i motivi del venir meno del rapporto fiduciario, senza fare ricorso ad epiteti o a termini spregiativi dal significato lessicale di per sè insultante. La sentenza impugnata, che non ha dato corretta applicazione ai principi suesposti, è conseguentemente da annullare;
non si rende necessario il rinvio ad altro giudice, ben potendosi applicare in questa sede la scriminante di cui si tratta, per la quale sussistono i presupposti alla stregua di quanto osservato.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2008