Sentenza 27 settembre 2024
Accoglimento
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 05/05/2026, n. 3474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3474 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03474/2026REG.PROV.COLL.
N. 02621/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2621 del 2025, proposto da GE - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Società agricola EG EA e LE s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 2249/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Società agricola EG EA e LE s.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il Cons. DA LO e udita per la parte all’appellata l’avv. Angela Palmisano in sostituzione dell’avv. Maddalena Aldegheri;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
1. Con il ricorso introduttivo di primo grado la società agricola EG EA e LE s.s. ha impugnato la cartella di pagamento n. 30020180000012310/000 con cui GE ha comunicato alla società ricorrente gli importi iscritti a debito nel ruolo reso esecutivo in data 19 febbraio 2015, a titolo sia di capitale sia di interessi, per il cd. “prelievo latte sulle consegne”, con riferimento alle campagne lattiero casearie 2001/2002, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009.
Il Tar Veneto, con sentenza n. 2249/2024, ha accolto il ricorso in ragione dell’intervenuto annullamento degli atti presupposti relativi a tutte le annate lattiero – casearie oggetto del giudizio.
In particolare: con riferimento all’annata 2005/2006, l’atto presupposto è stato annullato con sentenza del Consiglio di Stato n. 1877 del 23 febbraio 2023; con riferimento all’annata 2006/2007, l’atto presupposto è stato annullato con sentenza del Consiglio di Stato n. 995 del 27 gennaio 2023; con riferimento all’annata 2007/2008, l’atto presupposto è stato annullato con sentenza del Tar Lazio n. 5694 del 4 aprile 2023; con riferimento all’annata 2008/2009, l’atto presupposto è stato annullato con sentenza del Tar Lazio n. 5824 del 6 aprile 2023; con riferimento all’annata 2001/2002, l’atto presupposto è stato annullato con sentenza del Tar Lazio n. 6646 del 18 aprile 2023.
GE ha proposto appello, deducendo l’erroneità della sentenza di primo grado in relazione alle annate 2001/2002 e 2007/2008, per le quali gli atti presupposti erano stato annullati con sentenze non definitive ed oggetto di impugnazione ancora pendente.
Si è costituita l’originaria ricorrente, chiedendo di dichiarare inammissibile l’appello per difetto di interesse e, in ogni caso, di respingerlo nel merito in quanto infondato; in subordine l’interessata ha riproposto i motivi assorbiti in primo grado.
All’udienza pubblica del 28 aprile 2026 la causa è stata assunta in decisione.
2. Preliminarmente deve essere ammessa la documentazione nuova prodotta da GE in appello.
Al riguardo questa sezione ha già affermato, in cause analoghe, che l’art. 104, comma 2, c.p.a., a differenza dell’art. 345, comma 3, c.p.c., consente la produzione in appello di documenti “indispensabili ai fini della decisione della causa”, a prescindere dalla prova che la parte non li abbia potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (v. Cons. Stato, sez. VI, 13 marzo 2026, n. 2102).
Inoltre, deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza di questa sezione, l’adozione da parte del Tar di un provvedimento istruttorio preclude all’amministrazione, inadempiente all’ordine di produzione, la facoltà di produrre in appello nuova documentazione, ancorché indispensabile (v. tra le tante Cons. Stato, sez. VI, 2 aprile 2026, n. 2727). Nel caso in esame, tuttavia, nel corso del giudizio di primo grado non è stato adottato alcun provvedimento istruttorio, con conseguente inoperatività della predetta preclusione.
3. Sempre in via preliminare va esaminata l’eccezione con cui la società appellata ha dedotto la carenza di interesse ad appellare in capo ad GE.
In particolare, secondo l’appellata l’amministrazione non potrebbe ottenere alcuna utilità dall’accoglimento della presente impugnazione, atteso che l’annullamento, seppure non definitivo, degli atti presupposti impedirebbe comunque di portare ad esecuzione la cartella di pagamento in questa sede impugnata.
Tale eccezione è infondata.
Al riguardo deve rilevarsi che secondo consolidata giurisprudenza le condizioni dell’azione, tra cui rientra anche l’interesse ad appellare, condizionano la decidibilità della controversia nel merito ed è pertanto sufficiente che sussistano al momento della decisione (v. Cons. Stato, ad pl., n. 15/2011 e giurisprudenza civile ivi richiamata).
Nel caso in esame, nel corso del presente grado di appello questo Consiglio, con sentenze n. 5880/2025 e n. 6446/2025, ha riformato due sentenze di annullamento di primo grado aventi ad oggetto atti presupposti concernenti, rispettivamente, le annualità 2007/2008 e 2001/2002, sopravvenienza che rende certamente attuale e concreto l’interesse dell’amministrazione ad ottenere la decisione di merito sull’impugnazione.
Per quanto riguarda specificamente l’annualità 2007/2008, attiene invece al merito dell’appello il rapporto tra il giudizio concluso con la sentenza n. 5880/2025, invocato dall’amministrazione a sostegno della propria impugnazione, e quello concluso con la sentenza n. 5694/2023, posto a fondamento della sentenza appellata, sul quale ci si soffermerà nel successivo par. 4.1.
4. L’appello è parzialmente fondato.
4.1. Per quanto attiene all’annata 2007/2008 l’appello è infondato.
Infatti, la sentenza del Tar Lazio n. 6451/2023, oggetto di successiva riforma da parte del Consiglio di Stato ed invocata dall’amministrazione nell’atto di appello, aveva ad oggetto gli atti destinati al primo acquirente e non al produttore oggi appellato.
Quest’ultimo ha invece beneficiato dell’annullamento, per contrasto con il diritto europeo, dell’atto presupposto di cui era direttamente destinatario, disposto con la sentenza n. 5694 del 4 aprile 2023, non impugnata e passata in giudicato al momento della pronuncia della sentenza in questa sede appellata, alla quale l’amministrazione è tenuta a dare esecuzione mediante rideterminazione delle somme dovute dal produttore.
4.2. L’appello è invece fondato con riguardo all’annata 2001/2002.
Il collegio ritiene che le censure dell’amministrazione meritino di essere accolte alla luce delle seguenti considerazioni:
- al momento dell’adozione della cartella di pagamento in questa sede impugnata, l’intimazione presupposta era pienamente valida ed efficace e costituiva pertanto un idoneo titolo su cui fondare la riscossione;
- la predetta intimazione è stata annullata con la sentenza del Tar Lazio n. 6646/2023, riformata tuttavia nelle more del presente appello con la sentenza n. 6446/2025 del Consiglio di Stato, che ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado;
- a seguito della riforma della sentenza di primo grado, l’atto presupposto deve ritenersi ad oggi valido ed efficace ed ancora idoneo a costituire titolo per l’emissione della cartella di pagamento, che non può quindi ritenersi viziata né ab origine né per invalidità sopravvenuta.
Tali considerazioni trovano conferma in un recente orientamento della Corte di Cassazione che ha ritenuto legittima l’iscrizione a ruolo nonostante nelle more fosse intervenuta una sentenza di annullamento degli atti impositivi a monte, tuttavia successivamente annullata dalla stessa Corte di Cassazione (v. in particolare, Cass. civ., sez. trib., 12 gennaio 2025, n. 772, richiamata anche da Cons. Stato, sez. VI, 17 aprile 2026, n. 3032, relativa ad una causa sovrapponibile alla presente).
5. Il parziale accoglimento dell’appello impone di esaminare i motivi del ricorso di primo grado, assorbiti dal Tar e ritualmente riproposti in appello, limitatamente all’annualità 2001/2002 (l’unica per la quale l’appello è accolto).
5.1. Con il primo ed il secondo motivo del ricorso di primo grado la società ha dedotto l’inesistenza della notifica della cartella di pagamento in quanto effettuata da soggetto (Equitalia) non abilitato e la nullità insanabile della notifica medesima per mancanza della relazione di notificazione e, comunque, per difetto della procedura di notificazione.
Tale motivo deve ritenersi infondato atteso che la notificazione ha certamente raggiunto il suo scopo, essendo stata la cartella di pagamento ricevuta dalla società destinataria e da quest’ultima tempestivamente impugnata.
5.2. Con il terzo motivo del ricorso di primo grado, la società ha dedotto la nullità/annullabilità della cartella per mancanza di indicazione dei responsabili del procedimento, per difetto di sottoscrizione, per mancata indicazione delle procedure di rateizzazione possibili e delle procedure per accedere alla sospensione dell’esecuzione e per errata indicazione degli interessi di mora.
Anche tale motivo è infondato.
Al riguardo deve rilevarsi che:
- la cartella indica il nome del responsabile del procedimento (Francesco Martinelli), soddisfacendo così l’esigenza del debitore di disporre di un riferimento personale diretto ad agevolare i contatti con l’amministrazione;
- secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità della stessa, dovendo solamente sussistere l’inequivocabile riconducibilità della cartella all’organo amministrativo titolare del potere di emettere l’atto (Cass. civ., sez. trib., 4 dicembre 2019, n. 31605);
- quanto alla mancata indicazione in cartella della possibilità di avvalersi di forme di definizione agevolata o di forme di rateizzazione, va rilevato che si tratta di facoltà attribuite al debitore direttamente dalla legge e la cui indicazione nella cartella non è specificamente richiesta ai fini della validità di quest’ultima; inoltre, la società interessata era già stata resa edotta della facoltà di rateizzazione prevista dal d.l. n. 5/2009, conv. dalla l. n. 33/2009, con il precedente atto del 2013 (circostanza che emerge chiaramente dal ricorso introduttivo con cui è stato impugnato l’atto presupposto; v. doc. 26 prodotto dalla società nel fascicolo di primo grado);
- quanto agli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme riportate in cartella, va rilevato che si tratta di una somma solo genericamente indicata come dovuta, ma non specificamente quantificata né richiesta dall’amministrazione con la cartella impugnata, alla cui contestazione non vi è pertanto un interesse attuale.
5.3. Con il quarto ed il quinto motivo del ricorso di primo grado la società ha dedotto la nullità e/o la annullabilità della cartella e del ruolo per mancanza degli elementi essenziali e per mancata indicazione degli atti presupposti e della data di notifica dei medesimi; in ogni caso, la nullità e/o annullabilità della cartella e/o dell’iscrizione a ruolo e del ruolo per mancata notifica degli atti di accertamento presupposti.
Anche tali motivi sono infondati.
Va al riguardo rilevato che la cartella di pagamento è adeguatamente motivata con lo specifico riferimento al titolo per cui le somme sono richieste (prelievo supplementare latte, relativa annualità e indicazione separata del capitale e degli interessi).
Per quanto attiene poi alla contestazione di mancata notifica dell’atto presupposto, va rilevato che l’intervenuta notifica degli atti presupposti, su cui la cartella è fondata, è comprovata dall’esistenza del giudizio conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 6446/2025.
5.4. Con il sesto motivo del ricorso di primo grado la società ha dedotto nullità e/o annullabilità della cartella, dell’iscrizione a ruolo e del ruolo per illegittima duplicazione.
In particolare, secondo la società, ai sensi dell’art. 8 ter , d.l. n. 5/2009, conv. dalla l. n. 33/2009, tutte le somme accertate come dovute dai produttori agricoli sono già state da tempo inserite nel registro nazionale dei debiti e l’iscrizione nel registro nazionale dei debiti equivale ad iscrizione a ruolo ai fini della procedura di recupero. Rispetto a tale iscrizione, il ruolo indicato da AGEA nella cartella di pagamento, datato 19 febbraio 2015, costituisce una duplicazione.
Tale motivo è infondato.
Al riguardo può richiamarsi quanto già sul punto affermato da questa sezione, secondo cui “Un’eventuale duplicazione del ruolo non costituisce un vizio di illegittimità posto che la disciplina di cui agli art. 8-ter e 8-quinquies, della L. n. 33/2009 non prevede testualmente che l’incaricato della riscossione possa procedere alla riscossione coattiva dei debiti in materia di prelievo supplementare unicamente ed in via esclusiva in forza del ruolo derivante dall’iscrizione nel registro debitori (Cons. stato, sez. VI, 9 luglio 2024, n. 6127). In questo senso va osservato che l’iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti di cui all’art. 8 ter, 1° comma, della legge n. 33 del 2009, istituito presso GE, è equiparata all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, ex art. 8 ter , comma 2, l. n. 33/2009, ma ciò non comporta che il debito venga riscosso due volte (in termini Cons. Stato, sez. III, n. 5281 del 2021)” (Cons. Stato, sez. VI, 13 marzo 2026, n. 2102).
5.5. Con il settimo motivo del ricorso di primo grado la società ha dedotto nullità e/o annullabilità della cartella, dell’iscrizione a ruolo e del ruolo per difetto di motivazione circa l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per procedere all’iscrizione a ruolo e per agire in esecuzione.
Anche tale motivo è infondato, atteso che dal giudizio instaurato davanti al Tar Lazio avverso l’atto presupposto emerge chiaramente che la società era già pienamente a conoscenza delle ragioni e dei presupposti dell’iscrizione a ruolo.
5.6. Con l’ottavo motivo di ricorso è stata dedotta la prescrizione della pretesa di GE.
Anche tale motivo è infondato.
Quanto al termine di prescrizione applicabile, va rilevato che il diritto di credito in esame si prescrive nell’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., mentre gli interessi si prescrivono nel termine di prescrizione breve di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (v. tra le tante Cons. di Stato, sez. VI, 26 marzo 2025, n. 2506).
Ancora, questa sezione ha precisato che, nel caso di impugnazione di un atto che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi e che non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, questo è sindacabile in giudizio soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione (Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2026, n. 1299). In senso analogo, con specifico riguardo all’eccezione di prescrizione, la giurisprudenza tributaria si è espressa nel senso che “qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (Corte Cass., n. 37259/2021).
Ciò premesso, tra la notifica dell’ultimo atto presupposto effettuata nell’anno 2013 (trattasi dell’atto impugnato nel giudizio conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 6446/2025) e la cartella in questa sede impugnata (notificata in data 16 marzo 2015) non è decorso né il termine di prescrizione decennale relativo al capitale né il termine di prescrizione quinquennale relativo agli interessi.
5.7. Con il nono motivo di ricorso è stata dedotta la decadenza di GE ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973.
Tale motivo è infondato per le ragioni già ampiamente esposte da questa sezione in numerosi precedenti. In particolare, il credito per cui si procede, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, non ha natura tributaria ed è sottoposto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari, con la conseguenza che il rinvio all’art. 25 citato non comporta l’introduzione di decadenze sostanziali o la rinuncia dello Stato a recuperate il prelievo supplementare dopo il decorso del termine ivi previsto (v. sempre, tra le altre, Cons. Stato, sez. VI, 4 novembre 2025, n. 8550 e i precedenti ivi citati; v. di recente anche Cons. Stato, sez. VI, 6 febbraio 2026, n. 972).
5.8. Con il decimo motivo di ricorso la società ha dedotto la nullità e/o l’annullabilità della cartella, dell’iscrizione a ruolo e del ruolo per difetto di motivazione circa i recuperi Pac effettuati nel corso degli anni da GE anche tramite gli organismi territorialmente competenti.
Va al riguardo rilevato che la cartella deve indicare la somma ancora dovuta non essendo necessario che la stessa specifichi la parte del debito eventualmente già estinta e quindi, nel caso in esame, i premi PAC recuperati.
5.9. Con l’undicesimo motivo di ricorso la società ha dedotto la nullità e/o l’annullabilità della cartella, dell’iscrizione a ruolo e del ruolo per difetto di motivazione in ordine alla quantificazione degli interessi, illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. n. 212/2000, dell’art. 3 l. n. 241/1990, degli artt. 8 ter e 8 quinquies l. n. 33/2009, dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 25 e 97 Cost., eccesso di potere e vizio di motivazione.
Anche tale motivo è infondato.
Va al riguardo rilevato che la cartella di pagamento in questa sede impugnata non costituisce il primo atto impositivo, come tale necessitante di un’autonoma motivazione, ma segue altri atti impositivi (tra cui quello del 2013, impugnato nel giudizio conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 6446/2025) oramai consolidatisi e che, come desumibile dal contenuto del ricorso introduttivo del giudizio n. 10387/2013 (doc. n. 26 del fascicolo di primo grado), avevano già indicato sia la quota capitale sia le modalità di computo degli interessi applicabili, di cui la società interessata era pertanto a conoscenza.
5.10. Il dodicesimo ed il quattordicesimo motivo possono essere esaminati congiuntamente.
Con il dodicesimo motivo la società ha contestato il quantum della pretesa sia in ordine al capitale sia in ordine agli interessi.
Con il quattordicesimo motivo la società ha contestato l’ammontare delle somme dovute: in particolare, in mancanza di controlli circa la produzione nazionale, non sarebbe possibile ritenere certo né il prelievo supplementare imputato allo Stato membro né i prelievi supplementari imputati ai produttori.
Entrambi i motivi sono inammissibili.
Al riguardo, deve rilevarsi che la pretesa dell’amministrazione al pagamento del capitale e degli interessi non può essere contestata in questa sede essendosi oramai consolidato, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, l’atto presupposto contenente la pretesa riportata dalla cartella di pagamento in questa sede impugnata.
Per quanto attiene poi alla compensazione dei premi Pac, che costituisce causa estintiva dell’obbligazione, deve rilevarsi che la società ricorrente, a fronte delle diverse posizioni debitorie relative a differenti annualità e comprensive di capitale ed interessi, non ha fornito la prova che il recupero avrebbe dovuto essere imputato all’annualità in esame e che tale imputazione non vi è stata.
5.11. Con il tredicesimo motivo la società ha dedotto l’illegittimo avvio delle procedure di recupero per errata procedura di rateizzazione ex artt. 8 quater e 8 quinquies l. n. 33/2009 posta in essere da GE e per mancanza di esigibilità del debito. La società valorizza, in particolare, una sentenza del Tar ES (n. 273/2015), che ha riconosciuto illegittimo il fatto che GE pretendesse che i produttori, per accedere al beneficio della rateizzazione, fossero costretti a sottoscrivere un apposito contratto con il quale veniva loro imposto l’espresso riconoscimento del debito.
Tale motivo è infondato.
Va al riguardo rilevato che, ai sensi dell’art. 8 quinquies , comma 3, d.l. n. 5/2009, conv. dalla l. n. 33/2009, “In caso di accettazione della domanda di rateizzazione di cui all'articolo 8 quater da parte del Commissario straordinario, i produttori devono esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari”.
Come evidenziato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1253/2016, con cui è stata riformata la sentenza del Tar ES citata dall’appellata, “La legge prevede espressamente che il beneficio della rateizzazione, in un’ottica lato sensu transattiva, implichi la rinuncia espressa ad ogni azione, nessuna esclusa, da parte dei produttori, con la conseguenza che non sono ammesse contestazioni finalizzate a rimettere in discussione, ancora una volta, l’ an e il quantum della pretesa creditoria”.
6. In conclusione, quindi, l’appello va accolto in parte e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, il ricorso introduttivo di primo grado va accolto in parte, con conseguente annullamento della cartella di pagamento per tutte le annualità ad eccezione di quella 2001/2002 (sull’annullamento parziale v. da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 13 gennaio 2026, n. 271).
7. La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte il ricorso di primo grado e annulla la cartella di pagamento per tutte le annualità ad eccezione di quella 2001/2002.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR LP, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
DA LO, Consigliere, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| DA LO | AR LP |
IL SEGRETARIO