Sentenza 22 dicembre 2017
Massime • 1
Si configura il delitto di omicidio volontario - e non quello di omicidio preterintenzionale, caratterizzato dalla totale assenza di volontà omicida - qualora la condotta dell'agente, alla stregua delle regole di comune esperienza, dimostri la consapevole accettazione da parte del medesimo anche solo dell'eventualità che dal suo comportamento potesse derivare la morte del soggetto passivo. (Fattispecie in cui i colpevoli, nel corso di una rapina commessa nell'abitazione di una persona anziana, le avevano oppresso ed occluso il naso e la bocca con un cuscino ed un canovaccio, impedendole di respirare e cagionandone la morte, intervenuta per soffocamento).
Commentario • 1
- 1. Omicidio doloso: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 9 dicembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/12/2017, n. 3619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3619 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2017 |
Testo completo
03619-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 22/12/2017 DOMENICO CARCANO Presidente- Sent. n. sez. 1428/2017 VINCENZO SIANI REGISTRO GENERALE DOMENICO FIORDALISI N.37019/2016 Rel. Consigliere - STEFANO APRILE - ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NI NC nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 22/03/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso per L'inammissibilità dei ricorsi Udito il difensore - avv. GALLIGANI ITALO, per la parte civile, che conclude chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi e deposita conclusioni e nota spese. - avv. CANTINI LUCA, per AR EN, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'assise d'appello di Firenze ha confermato la sentenza pronunciata in data 19 novembre 2014 dalla Corte d'assise di Lucca con la quale EN NI e SN SH sono stati ritenuti responsabili del concorso (con LO NI) nell'omicidio pluriaggravato di GO ZI (artt. 110, 575, 576, comma primo, n. 1, 61, comma primo, n. 5, cod. pen. Capo A)) e dei delitti di rapina pluriaggravata - (artt. 110, 628, comma terzo, n. 1 e n.
3-bis, 61, comma primo, n. 5, cod. pen. - Capo B)) e sequestro di persona aggravato in danno dello stesso (artt. 110, 605, 61, comma primo, n. 2, cod. pen. - Capo C)), previo riconoscimento a favore di SH dell'ipotesi di cui all'articolo 116 cod. pen.. 1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata riconosciuta la responsabilità degli imputati (in concorso con LO NI) per i delitti sopra indicati in forza di molteplici elementi probatori. In particolare, a fronte degli accertamenti effettuati sui tabulati telefonici degli apparecchi in uso agli imputati dai quali è emersa la loro presenza sul luogo e nell'ora del fatto, a carico degli stessi risultano le dichiarazioni confessorie rese dai medesimi che hanno ammesso di essersi portati, a bordo del veicolo condotto da SH, nell'isolata località ove dimorava la vittima allo scopo di commettere (come già in precedenza) un furto nell'abitazione di ZI, ex poliziotto in pensione (classe 1931) conosciuto per ragioni di vicinato da EN NI, sicché, approfittando del tempo di notte e dell'avanzata età della vittima, si introducevano nella sua abitazione e, dopo avere legato, imbavagliato e bendato ZI, svaligiavano l'abitazione e abbandonavano la vittima già morta o morente.
1.2. Le Corti di merito, a fronte delle risultanze degli accertamenti scientifici sul materiale rinvenuto (il cuscino e il canovaccio sono risultati intrisi di tracce salivari della vittima) e dell'accertamento autoptico che ha indicato le cause della morte senza sostanziale contrasto da parte del consulente della difesa - in un'asfissia determinata dal posizionamento di materiale di stoffa a ostruzione delle vie respiratorie non potendosi negare, come ammette il CT della difesa, che la presenza dei segni dell'enfisema acuto in entrambi i polmoni costituisca chiara indicazione della morte asfittica, al di là di possibili cause una concomitanti (shock emotivo) - tenuto presente che sono stati rilevati ulteriori elementi indicativi delle manovre reiteratamente compiute per imbavagliare e bendare la vittima (lesione al labbro con dislocazione della protesi dentaria;
escoriazione in zona zigomatica;
ecchimosi all'avambraccio), nonché della predisposizione di strumenti idonei a rendere inoffensiva la vittima (una sedia, legata al letto, sulla quale era stata installata una cintura in pelle idonea a + 2. bloccare la vittima) rinvenuta legata e imbavagliata sul letto, hanno concluso per qualificare come cosciente e volontaria la condotta materialmente posta in essere da EN e LO NI che, introdottisi nell'abitazione ed essendosi imbattuti nella vittima, la bloccavano, la bendavano, la imbavagliavano, cercando di neutralizzare le possibili richieste di aiuto mediante l'ostruzione, posta in essere mediante una serie di manovre violente a fronte della resistenza della vittima, delle vie aeree in modo da determinarne la morte per asfissia. Entrambe le Corti di merito qualificavano la partecipazione di SH alla stregua dell'articolo 116 cod. pen., in ragione della consapevole partecipazione e del materiale apporto fornito alla organizzazione e perpetrazione del furto, quale conducente del veicolo e «palo» dell'azione delittuosa, nella consapevolezza della presenza della persona offesa all'interno della abitazione presa di mira e dei contatti telefonici intercorsi durante le fasi esecutive del delitto.
1.3. Per quello che riguarda l'elemento psicologico del delitto di omicidio, la valutazione delle Corti di merito propendeva per l'ipotesi del dolo eventuale, pur non escludendosi, in ragione del rischio di essere scoperto derivante dal fatto che la vittima conosceva EN NI, il dolo alternativo o diretto in capo a quest'ultimo, ipotesi quest'ultima ritenuta più convincente dal giudice di secondo grado.
2. Ricorrono, con distinti atti, EN NI e SN SH, a mezzo dei rispettivi difensori avv. Francesco Lastrucci e avv. Maurizio Campo.
2.1. Osserva EN NI che la sentenza è nulla: - per vizio della motivazione, con riguardo all'elemento soggettivo del dolo diretto o alternativo per quello che riguarda l'omicidio (primo motivo), avendo la Corte di secondo grado ritenuto il dolo diretto o il dolo alternativo, così erroneamente discostandosi dalla pronuncia di primo grado che aveva qualificato il grado del dolo come eventuale;
-per violazione di legge, in relazione agli articoli 584, 586 cod. pen., e per vizio della motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica della condotta di omicidio (secondo motivo). Il secondo motivo del ricorso AR, comune al secondo motivo del ricorso HI (che pertanto sarà qui unitariamente illustrato), involge la qualificazione giuridica dei fatti, proponendo, + alternativamente, l'ipotesi dell'omicidio preterintenzionale (art. 584 cod. pen.) o quella della morte come conseguenza di un altro delitto (art. 586 cod. pen.). Esso, in una certa misura, propone una ricostruzione del fatto parzialmente diversa, essendo incentrato sulla negazione dell'efficienza causale rispetto all'evento morte delle azioni poste in essere in danno della vittima, ovvero delle stesse cause del decesso. Entrambi i motivi di ricorso di AR e HI evidenziano, a sostegno delle argomentazioni difensive in punto di qualificazione giuridica, la modesta entità delle lesioni causate alla vittima e la mancanza di una concreta capacità lesiva di esse in relazione all'evento morte che, pertanto, costituirebbe una conseguenza non voluta delle percosse o lesioni (artt. 581 e 582 cod. pen.) poste in essere per immobilizzare la vittima (art. 584 cod. pen.), ovvero della costrizione fisica alla medesima imposta (art. 610 cod. pen.) con l'immobilizzazione (art. 586 cod. pen.). Secondo l'argomentare difensivo, tenuto conto che la morte sarebbe derivata dallo shock emotivo subito a causa dell'aggressione e dell'imbavagliamento, si tratterebbe di una condizione patologica concomitante e autonomamente sufficiente a causare la morte, sicché la stessa dovrebbe essere qualificata alla stregua dell'art. 584 cod. pen., ovvero dell'art. 586 cod. pen., non essendo state poste in essere condotte di percosse o lesioni. La difesa richiama, in proposito, alcuni precedenti di legittimità concernenti fatti di rapina cui è seguita la morte della vittima a causa dello shock subito. Viene, inoltre, censurata la motivazione sotto l'angolo visuale dell'elemento psicologico, essendo emersi elementi (caldaia spenta;
assenza del veicolo della vittima) che hanno indotto i ricorrenti a escludere il rischio di imbattersi in qualcuno all'interno dell'abitazione individuata come obiettivo dell'attività predatoria. - per violazione di legge, in relazione alla circostanza aggravante di cui all'articolo 576, comma primo, n. 1, cod. pen. (terzo motivo), essendo incompatibile con il ritenuto dolo eventuale dell'omicidio; -per vizio della motivazione con riguardo all'eccessività della pena e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche (quarto motivo); -· per violazione di legge, in relazione all'articolo 605 cod. pen., e per vizio della motivazione con riguardo al reato di sequestro di persona (quinto motivo), non risultando che la limitazione della libertà sia durata per un apprezzabile periodo di tempo. 4 + 2.2. Osserva SN SH che la sentenza è nulla: · per violazione di legge, con riguardo al concorso anomalo nei delitti di - omicidio, rapina e sequestro di persona (primo motivo). In particolare, la difesa critica la motivazione della sentenza impugnata per quanto concerne: la consapevolezza e comunque la prevedibilità, in capo a SH, degli ulteriori eventi verificatisi a seguito della condotta degli altri imputati, essendo intercorso uno specifico accordo a commettere furti in abitazioni disabitate (come accaduto in una precedente occasione); la condotta di partecipazione posta in essere, avendo il ricorrente svolto soltanto la funzione di autista del veicolo e anzi avendo rifiutato di fornire il crick, e non venendo neppure informato dello sviluppo dell'azione (sono inconferenti i contatti telefonici perché non databili rispetto alla morte) e delle conseguenze (il ricorrente non ha avuto notizia della morte neppure in occasione della fuga); per violazione di legge, in relazione agli articoli 584, 586 cod. pen., con riguardo alla qualificazione giuridica della condotta di omicidio (secondo motivo), svolgendo argomentazioni sovrapponibili a quelle del ricorso di NI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Osserva il Collegio che i ricorsi appaiono nel complesso infondati. Non essendo contestata la materialità dei fatti, si procederà a esaminare unitariamente il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse di NI e il primo e il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse di SH, riservando al prosieguo della trattazione l'esame degli ulteriori motivi di ricorso di NI.
2. Il secondo motivo del ricorso di NI e il secondo motivo del ricorso di SH involgono la qualificazione giuridica dei fatti, proponendo, alternativamente, l'ipotesi dell'omicidio preterintenzionale (art. 584 cod. pen.) o quella della morte come conseguenza di un altro delitto (art. 586 cod. pen.). Essi, in una certa misura, propongono una ricostruzione del fatto parzialmente diversa, essendo incentrati sulla negazione dell'efficienza causale rispetto all'evento morte delle azioni poste in essere in danno della vittima, ovvero delle stesse cause del decesso. 5 + Nei paragrafi che seguono saranno analizzate tutte le questioni.
2.1. Entrambi i motivi di ricorso evidenziano, a sostegno delle argomentazioni difensive in punto di qualificazione giuridica, la modesta entità delle lesioni causate alla vittima e la mancanza di una concreta capacità lesiva di esse in relazione all'evento morte che, pertanto, costituirebbe una conseguenza non voluta delle percosse o lesioni (artt. 581 e 582 cod. pen.) poste in essere per immobilizzare la vittima (art. 584 cod. pen.), ovvero della costrizione fisica alla medesima imposta (art. 610 cod. pen.) con l'immobilizzazione (art. 586 cod. pen.). Secondo l'argomentare difensivo, tenuto conto che la morte sarebbe dallo shock emotivo subito a causa dell'aggressione e derivata dell'imbavagliamento, si tratterebbe di una condizione patologica concomitante e autonomamente sufficiente a causare la morte, sicché la stessa dovrebbe essere qualificata alla stregua dell'art. 584 cod. pen., ovvero dell'art. 586 cod. pen., non essendo state poste in essere condotte di percosse o lesioni.
2.1.1. La difesa richiama, in proposito, alcuni precedenti di legittimità concernenti fatti di rapina cui è seguita la morte della vittima a causa dello shock subito (Sez. 5, n. 4640 del 19/12/2003, Uccheddu, Rv. 227455, oscurata, ma pubblicata in Giurisprudenza italiana, 2005, 3, pag. 591). In proposito deve essere posto in evidenza che la richiamata decisione si fonda su una precisa ricostruzione causale della morte che, si anticipa, risulta diversa da quella oggetto del giudizio;
appare, perciò, utile analizzare in dettaglio la richiamata pronuncia allo scopo di enuclearne gli aspetti essenziali. Nel caso oggetto della sentenza Ucheddu, come correttamente riferisce l'odierno ricorso, la vittima era morta «non per un pestaggio, ma per il cedimento acuto della funzione cardio-respiratoria dovuto alla situazione d'intenso stress emotivo e al fatto che la funzione respiratoria era ostacolata dal bendaggio stretto del torace con il nastro adesivo, situazione che poteva essere stata scambiata dagli aggressori per uno svenimento». L'indicato precedente di legittimità è, in effetti, seguito da altri di analogo tenore i quali, però, attengono a situazioni identiche alla prima, ma diverse da quella oggetto dell'odierno giudizio. Nel caso Cutrufello (Sez. 1, n. 4425 del 05/12/2013 dep. 2014, Cutrufello), deciso con sentenza di annullamento con rinvio sulla qualificazione giuridica del 6 + delitto di omicidio, la vittima aveva subito una rapina all'interno della abitazione compiuta dai ladri che vi si erano introdotti con la forzatura della porta di ingresso;
era stata legata e imbavagliata al letto e ciò aveva provocato la morte. La massima estratta dalla citata sentenza (Rv. 259014: «il criterio distintivo tra l'omicidio preterintenzionale e l'omicidio volontario risiede nel fatto che, nel primo caso, la volontà dell'agente esclude ogni previsione dell'evento morte, mentre, nel secondo, la previsione dell'evento è necessaria e deve essere accertata in concreto, non essendo sufficiente la semplice prevedibilità dello stesso») non da', però, conto del caso oggetto del giudizio, sicché si rende necessario analizzare l'iter motivazionale. La sentenza di legittimità precisa che «il decesso è stato conseguenza di una serie di concause (tra patologiche preesistenti e quelle conseguenti all'azione delittuosa)» tanto che «il consulente aveva ritenuto molto verosimile che la A. fosse caduta in uno stato di incoscienza, verosimilmente a causa di un attacco ipertensivo conseguente all'emozione dell'evento delittuoso che stava subendo, con conseguente scompenso cardiaco». È importante evidenziare che, a seguito della citata decisione, il giudice di rinvio ha qualificato il fatto alla stregua dell'art. 584 cod. pen., con pronuncia che ha superato il vaglio di legittimità anche sotto il profilo della diversa qualificazione alla stregua dell'art. 586 cod. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 21002 del 20/04/2015, Cutrufello, Rv. 263712).
2.2. Tanto premesso, deve essere evidenziato che i motivi di ricorso, che muovono anche da una diversa ricostruzione dei fatti, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e con quella pronunciata dal giudice di primo grado. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito si è evidenziato il compimento di numerosi atti di aggressione e violenza caratterizzati in particolare per ciò che qui interessa in relazione all'asfissia meccanica - dalla violenta compressione delle vie aeree, posti in essere allo scopo di impedire una reazione e di richiamare l'attenzione dei soccorsi anche in considerazione del fatto che la vittima aveva certamente riconosciuto EN NI a causa della pregressa conoscenza. I motivi di ricorso, infatti, non si confrontano con l'accertata violenta compressione della bocca e del naso, a causa della quale la vittima ha subito una + 39 lesione al labbro e il distacco della protesi dentaria, e con la documentata presenza di fibre di tessuto all'interno del naso e della bocca, perdita di fibre derivante dalla violenta e prolungata compressione con il cuscino e il canovaccio che, sequestrati e sottoposti ad accertamenti tecnici, sono, infatti, risultati intrisi della saliva della vittima. Tale logica ricostruzione, che i ricorsi omettono di contrastare validamente, è stata ritenuta dimostrativa, come logicamente esposto dai giudici di merito, della univoca finalizzazione omicida della condotta, perché la semplice immobilizzazione della vittima, senza il rilevato soffocamento, sarebbe stata sufficiente, secondo la logica ricostruzione dei fatti compiuta da entrambi i giudici di merito, a portare a termine la rapina, sicché la specifica ulteriore azione non necessaria consistita nella compressione e occlusione delle vie aeree - è stata - giudicata come indicativa della volontà omicida. Peraltro, come logicamente evidenziato dal giudice di primo grado, la chiara idoneità causale e la palese finalità omicida dell'azione sono state percepite da LO NI che, sconvolto per avere partecipato unitamente al cugino EN NI all'assalto predatorio, ebbe a dichiarare a SN SH che - attendeva i correi all'esterno dell'abitazione che a ZI «erano venute meno le forze», sicché aveva avuto la consapevolezza che lo stesso non era sopravvissuto».
2.3. D'altra parte, le argomentazioni difensive, volte a incrinare la logica coerenza delle argomentazioni sviluppate dai giudici di merito con riguardo alla causa della morte, si scontrano con la natura meramente ipotetica dell'alternativa ricostruzione offerta (decesso determinato da uno shock emotivo), evenienza quest'ultima che, in forza degli elementi di fatto puntualmente indicati (segni di enfisema acuto a entrambi i polmoni, costituenti la diretta conseguenza degli sforzi respiratori eseguiti nelle fasi di dispnea;
assenza di un quadro patologico significativo dal punto di vista cardiaco), solo genericamente contestati dalla difesa e dal consulente di parte (che non riesce a spiegare la presenza dell'enfisema acuto a livello polmonare bilaterale come ipotetica conseguenza di una presunta fatale insufficienza miocardica acuta dell'evento stressante), è stata ragionevolmente esclusa dai giudici di merito in ragione della conclamata asfissia da soffocamento. 0 0 8 中 In quest'ottica, infatti, il venire meno dell'ipotesi ricostruttiva alternativa (shock emotivo) determina l'inconciliabilità con la qualificazione del fatto alla stregua degli artt. 584 e 586 cod. pen.. 2.4. Sono infondate le argomentazioni difensive di SH e NI che contestano la qualificazione giuridica del fatto perché si scontrano con una puntuale ricostruzione caratterizzata da coerenza logica e completezza argomentativa, sicché è sufficiente richiamare la distinzione tra omicidio volontario e omicidio preterintenzionale incentrata sull'elemento psicologico, tradizionalmente seguita dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 4690 del 10/02/1992, De Pasquale, Rv. 189871: «poiché l'omicidio preterintenzionale si differenzia da quello volontario essenzialmente sotto il profilo dell'elemento soggettivo, facendo difetto, nel primo, la volontà omicida non solo sotto la forma del dolo diretto, ma anche sotto quella del dolo indiretto, eventuale o alternativo, ne consegue che va necessariamente definito come omicidio volontario e non preterintenzionale quello nel quale la condotta dell'agente sia stata tale da dimostrare, alla stregua delle regole di comune esperienza, la consapevole accettazione anche della sola eventualità che da detta condotta potesse derivare la morte del soggetto passivo»), apparendo adeguatamente dimostrata, in forza della descritta condotta violenta, la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo. Nel caso deciso con la sentenza dianzi ricordata, come in quello oggetto del presente giudizio, il colpevole aveva a lungo premuto sulla bocca della vittima un cuscino nel corso di una rapina, impedendo così alla persona offesa di respirare e cagionandone la morte, intervenuta per soffocamento, oltre che per altre cause concorrenti. 2.5. È parimenti infondata la censura, sviluppata da SH e NI, che denuncia il difetto dell'elemento psicologico, evidenziando alcuni elementi (caldaia spenta;
assenza del veicolo della vittima) che avrebbero indotto i ricorrenti a escludere il rischio di imbattersi in qualcuno all'interno dell'abitazione (l'argomento sarà, poi, ripreso esaminando il primo motivo di ricorso di SH). In proposito i giudici di merito hanno evidenziato, con coerente e logica motivazione, che SH ha ammesso di avere appreso che i correi intendevano portare a termine l'attività predatoria nonostante fosse emerso che 9 + l'abitazione non era disabitata, come essi avevano potuto desumere dal rumore percepito nei pressi dell'abitazione, essendo stata ritenuta del tutto divergente rispetto alle risultanze probatorie l'argomentazione, già avanzata dalla difesa nel corso del giudizio di primo grado, secondo la quale la caldaia accesa era di pertinenza di una diversa abitazione rispetto a quella della vittima. I giudici di merito hanno coerentemente valorizzato la precisa affermazione in proposito fatta da SH che, avvedutosi dell'intenzione dei correi di procedere al furto nonostante fosse stato possibile percepire dei rumori provenienti dall'interno dell'abitazione di ZI, ha receduto dall'iniziale intenzione di non partecipare al furto in immobili abitati, acconsentendo a proseguire nella funzione di palo e autista e restando nei pressi dell'abitazione in attesa dei correi e mantenendosi in contatto telefonico con essi durante l'intrusione. A questo proposito deve essere evidenziato che i giudici di merito hanno logicamente ritenuto che i reiterati e prolungati contatti telefonici, intercorsi tra tutti e tre i protagonisti della vicenda proprio in concomitanza con le fasi salienti dell'intrusione, siano dimostrativi della piena partecipazione di SH al delitto, non potendosi in altro modo giustificare il mantenimento di tali contatti senza lo scambio delle più salienti informazioni sullo sviluppo dell'azione e, in primo luogo, sulla confermata presenza nell'abitazione della vittima ZI, elemento questo che, coerentemente, è stato valutato come ulteriormente rafforzativo del compendio indiziario dimostrativo della già ritenuta partecipazione di SH all'azione predatoria, a nulla valendo obiettare, come fa la difesa in modo assertivo e generico, che non è stata accertata la coincidenza dei ridetti contatti con la morte di ZI, mentre non risulta contestato neppure dai ricorrenti che i contatti in questione siano intercorsi proprio mentre l'azione illecita era in atto.
3. Il primo motivo del ricorso di NI, che involge l'elemento psicologico dell'omicidio, è inammissibile perché è irrilevante l'argomento relativo alla diversa qualificazione del grado del dolo operata dai giudici di merito. Secondo la ricostruzione dei giudici di secondo grado la condotta di AR deve essere qualificata alla stregua del dolo alternativo o, addirittura, del dolo diretto, in ragione di alcuni elementi circostanziali che, pur già considerati dal 10 giudice di primo grado, non erano stati ritenuti sufficienti a discostarsi dalla ritenuta qualificazione in termini di dolo eventuale. Quale che sia la più esatta qualificazione dell'elemento psicologico, non essendo derivate conseguenze, né dal punto di vista della qualificazione giuridica del fatto (l'ipotesi delittuosa è pur sempre quella di omicidio volontario), né per quello che riguarda il trattamento sanzionatorio (la sanzione inflitta in primo grado, sulla base del dolo eventuale, è stata confermata in appello pur essendosi ritenuto un più grave grado del dolo), la divergenza sul grado del dolo resta del tutto priva di conseguenze e perciò irrilevante in questa sede, pur dovendosi evidenziare che l'articolata e reiterata condotta violenta e costrittiva posta in essere dall'imputato, il quale doveva certamente temere di essere riconosciuto dalla vittima in ragione della pregressa conoscenza, induce a ritenere più aderente ai dati di fatto la ricostruzione operata dai giudici di secondo grado (come meglio si è visto sopra). Tenuto conto di quanto si è testé evidenziato e dato atto che il motivo di ricorso non denuncia vizi del provvedimento impugnato con riguardo alla sussistenza del dolo eventuale, il motivo di ricorso è inammissibile.
4. Il terzo motivo di ricorso nell'interesse di NI è inammissibile e comunque infondato.
4.1. L'aggravante del nesso teleologico è, in effetti, pienamente compatibile con il dolo eventuale, essendo quest'ultimo soltanto una diversa gradazione del dolo e non una figura di colpa, sicché l'omicidio volontario con dolo eventuale ben può essere consumato allo scopo di conseguire il profitto o l'impunità del delitto di rapina. La giurisprudenza di legittimità è tradizionalmente orientata ad affermare che «la circostanza aggravante comune del nesso teleologico ha natura soggettiva e trova fondamento nella consapevole accettazione della commissione di un altro reato, si che la stessa e pienamente compatibile col dolo indiretto nelle sue due forme del dolo alternativo e di quello eventuale» (Sez. 1, n. 9068 del 07/06/1979, La Neve, Rv. 143298).
4.2. Del tutto infondata è l'ulteriore questione concernente il concorso tra l'aggravante in discorso e la continuazione tra i reati di omicidio e rapina, essendo sufficiente richiamare sul punto il costante orientamento di legittimità 11 4 secondo il quale non sussiste incompatibilità logico-giuridica tra la continuazione e l'aggravante del nesso teleologico, agendo il primo sul piano della riconducibilità di più reati ad un comune programma criminoso ed essendo il secondo connotato dalla strumentalità di un reato rispetto ad un altro» (Sez. 2, n. 46638 del 09/11/2012, Romano Monachelli, Rv. 253901).
5. Il quarto motivo di ricorso nell'interesse di NI è inammissibile e comunque infondato. Non sussiste, in effetti, alcun vizio della motivazione con riguardo alla determinazione della pena e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La censura circa l'entità della pena è inammissibile perché manifestamente infondata, in quanto il giudice di merito non ha affatto omesso di motivare sul punto, avendo valorizzato, anche ai fini dell'art. 133 cod. pen., le caratteristiche del fatto e la personalità del soggetto. Il ricorso è, dunque, inammissibile anche perché propone censure confutative di merito, laddove nella determinazione della pena il giudice ha adeguatamente valorizzato la gravità della condotta e la personalità dell'imputato - elementi sicuramente rilevanti ai sensi dell'art. 133 cod. pen.. Il ricorso è inammissibile e comunque infondato anche per quello che riguarda la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto il giudice di merito non ha affatto omesso di motivare sul punto, avendo valorizzato, anche ai fini dell'art. 133 cod. pen., le caratteristiche del fatto e la personalità del soggetto. Dal complesso della motivazione, in ogni caso, emergono motivate valutazioni negative in ordine alla personalità dell'imputato.
6. Il quinto motivo di ricorso nell'interesse di NI è infondato. Non risulta controverso che ZI sia stato immobilizzato e legato al letto per un non breve periodo (circa 40 minuti), nell'arco del quale è stata svaligiata l'abitazione. Inoltre, terminata la spoliazione, gli imputati si sono allontanati lasciando la vittima legata. 12 Tali elementi, non confutati nel ricorso, consentono, come correttamente ritenuto da entrambi i giudici di merito, di ritenere perfezionato il delitto di sequestro di persona. La giurisprudenza di legittimità è, infatti, stabilmente orientata ad affermare che «integra il reato di sequestro di persona (art. 605 cod. pen.) la condotta di colui che, conseguito lo scopo della rapina, protrae lo stato di soggezione della persona offesa, impedendole la libertà di movimento, sia pure allo scopo di garantirsi la fuga» (Sez. 2, Sentenza n. 4986 del 24/11/2011 dep. 2012, Montalto, Rv. 251816).
7. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. I ricorrenti vanno, altresì, condannati a rifondere le spese di difesa della parte civile, spese che, in considerazione dello sforzo defensionale, vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ZI CA che liquida in euro 5.000 per onorari, oltre accessori di legge (spese generali, IVA e CPA). Così deciso il 22 dicembre 2017. Il Presidente gore Stefano Aprile Domenico Carcano DEPOSITATA IN CANCELLERIA 25 GEN 2018 IL CANCELLIERE V I O Plato Di Mao N E