Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00311/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00401/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 401 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Gabriele Colasanti, Andrea Colasanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Flavia Incletolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento e la declaratoria
- del diritto dei ricorrenti alla rideterminazione del trattamento di fine servizio (T.F.S.) con l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, convertito dalla legge 472/1987, e come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, e, pertanto, dell’obbligo dell’Ente previdenziale di applicare i menzionati benefici di legge alla posizione di ciascuno degli istanti;
e per la conseguente condanna
- dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita corrisposta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa EL AI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 17 giugno 2024 gli esponenti affermano di essere tutti cittadini italiani, appartenenti a forze di polizia ad ordinamento militare, in particolare all’Arma dei Carabinieri, e di essere stati collocati in quiescenza, a domanda, dopo aver compiuto i 55 anni di età ed aver maturato trentacinque anni di servizio.
1.1. In particolare:
I) -OMISSIS- si è arruolato il 19 dicembre 1983, ha prestato l'ultimo giorno di servizio nell’Arma dei Carabinieri il 31 marzo 2021, e dal 1° aprile 2021 è stato collocato in congedo; al momento della cessazione dal servizio attivo aveva un’età anagrafica di anni 57 compiuti nonché 42 anni di servizio effettivo utile ai fini del diritto;
II) -OMISSIS- si è arruolato il 5 agosto 1984, ha prestato l'ultimo giorno di servizio nell’Arma dei Carabinieri il 31 dicembre 2021, e dal 1° gennaio 2022 è stato collocato in congedo; al momento della cessazione dal servizio attivo, con un’età anagrafica di anni 55 compiuti nonché 43 anni di servizio effettivo utile ai fini del diritto;
III) -OMISSIS- si è arruolato il 31 gennaio 1987, ha prestato l'ultimo giorno di servizio nell’Arma dei Carabinieri il 30 aprile 2023, e dal 1° maggio 2023 è stato collocato in congedo; al momento della cessazione dal servizio attivo aveva un’età anagrafica di anni 56 compiuti nonché 39 anni di servizio effettivo utile ai fini del diritto;
1.2. Allegano, inoltre, che, sebbene fossero in possesso dei requisiti di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, il calcolo e la liquidazione della loro indennità di buonuscita (T.F.S.) sarebbero stati effettuati dall’I.N.P.S. senza l’attribuzione, ai fini del calcolo della base pensionabile, dei sei scatti - ciascuno del 2,50 per cento - da calcolarsi sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità ed i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del decreto-legge n. 387/1987.
2. Ritenendo tale liquidazione illegittima, in data 12 ottobre 2023 e 23 novembre 2023 i ricorrenti -OMISSIS- e -OMISSIS-, tramite PEC, contestavano all’Ente previdenziale l’errato calcolo del T.F.S. in conseguenza della mancata inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali ai sensi della norma citata, intimando allo stesso di provvedere al relativo ricalcolo con l’inclusione del predetto beneficio; lo stesso, tuttavia, non adottava alcun provvedimento in proposito.
3. Hanno, pertanto, proposto l’odierno ricorso avanti a questa sede staccata del TAR Lazio, facendo presente che la stessa sarebbe territorialmente competente in relazione alla posizione del ricorrente -OMISSIS- siccome residente nella relativa circoscrizione nonché, con riferimento ai ricorrenti -OMISSIS- e -OMISSIS-, per connessione oggettiva, formulando le domande riportate in epigrafe e affermando il proprio diritto alla determinazione dell’indennità di buonuscita con l’applicazione dei sei scatti di cui all’art. 6-bis del d.l. 387/1987, come sancito da plurime pronunce della giurisprudenza.
4. Nel giudizio così introdotto si è costituito l’I.N.P.S., opponendosi all’accoglimento della domanda e formulando le seguenti eccezioni:
- incompetenza territoriale della sede di Latina del TAR Lazio, non essendo l’ultima sede di servizio compresa nella relativa circoscrizione nonché in ragione del fatto che gli atti di liquidazione sono stati emessi dalla sede di Chieti;
- infondatezza delle domande proposte, invitando la Sezione a riconsiderare la giurisprudenza formatasi sulla res controversa , in quanto la disciplina applicabile alla fattispecie non sarebbe quella invocata da parte ricorrente, bensì l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che avrebbe stabilito una maggiorazione della base previdenziale con l’attribuzione di sei aumenti periodici di stipendio in caso di cessazione dal servizio per qualsiasi causa, ad esclusione della ipotesi di collocamento in congedo a domanda; in ogni caso non sarebbe condivisibile la tesi «estensiva» che conduce alla applicazione della disposizione a favore di tutti i dipendenti del comparto sicurezza si riferirebbe esclusivamente al trattamento economico, e non anche a diversi e ulteriori benefici, tra cui quello per cui è causa;
- in via subordinata l’illegittimità costituzionale dell’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987 per contrasto con i principi di cui agli articoli 3 ed 81 Cost.
- la decadenza dal diritto, per non essere stata la domanda di ricalcolo inoltrata entro i termini previsti dall’art. 6 bis d.l. n. 387/1987;
- in via subordinata, il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente riconosciute.
5. Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Deve, in via preliminare, essere affermata la competenza territoriale di questa sezione staccata del TAR Lazio.
5.1. Rileva, in proposito, il Collegio che la stessa sussiste indubitabilmente in relazione alla posizione del ricorrente -OMISSIS-, residente a [...], in provincia di Latina, avendo la giurisprudenza in più occasioni affermato che nella materia per cui è causa la competenza territoriale deve essere individuata in ragione della residenza dell’ex dipendente pubblico ricorrente (TAR Latina, sez. I, 28 maggio 2025 n. 486, che sul punto richiama Cons. Stato, sez. II, ord. 1° giugno 2023 n. 5414);
5.2. Quanto, invece, agli altri due ricorrenti, pacificamente non residenti nell’ambito della circoscrizione di questa sezione, la competenza può comunque essere individuata in base al criterio affermato nella sentenza del TAR Lazio, Roma, sez. V, 11 luglio 2023 n. 11621, che ha ravvisato, in un caso analogo e del tutto sovrapponibile a quello in esame, un’ipotesi di connessione oggettiva tra le domande, anche in ragione dell’unicità della determinazione provvedimentale dell’Istituto Previdenziale, ancorché i provvedimenti di liquidazione siano diversi, condivisibilmente affermando che « (….) ai sensi degli artt. 13-16 c.p.a., la connessione oggettiva tra le domande, che consente la proposizione del ricorso collettivo, radica la competenza dell'unico giudice tutte le volte in cui l'identità del presupposto logico-giuridico, fa sì che il simultaneus processus sia coerente con una logica di concentrazione del giudizio effettivamente rispondente ad una tutela giurisdizionale piena ed effettiva, evitando la parcellizzazione dei giudizi avanti a tanti giudici quanti sono i ricorrenti interessati dalla medesima questione ed egualmente lesi, sul piano sostanziale, dal medesimo episodio di esercizio, in concreto, del potere amministrativo ».
6. Ciò posto il ricorso è fondato e deve essere accolto, potendosi richiamare, anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a., i principi reiteratamente affermati dalla giurisprudenza, anche di questa sezione (da ultimo, con la sentenza n. 78 del 31 gennaio 2026) sulla materia controversa, quali:
- al personale in quiescenza delle forze di polizia ad ordinamento militare spetta il beneficio consistente nell’attribuzione dei sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio;
- l’art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987, conv. nella l. n. 472 del 1987, dispone che « 1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefìci stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del 8 6 presente decreto. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 ». L’art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, dispone inoltre che al personale delle forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’art. 6-bis d.l. n. 387 cit., conv. nella l. n. 472 cit.;
- la lettura combinata delle disposizioni in parola permette di ritenere che l’articolo 6-bis d.l. n. 387 cit., conv. nella l. n. 472 cit., oltre che nei confronti del personale della Polizia di Stato, sia applicabile anche in favore del personale delle altre forze di polizia ad ordinamento militare, quale certamente è l’Arma dei Carabinieri (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 24 aprile 2025 n. 1441; TAR Lazio, Latina, sez. I, 4 aprile 2025 n. 273; sez. I, 13 febbraio 2025 n. 112; sez. I, 5 febbraio 2025 n. 112);
- la pretesa di parte ricorrente non potrebbe, peraltro, essere astrattamente disconosciuta in ragione del fatto che la domanda di collocamento in quiescenza « deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità », non essendo il termine in discorso qualificato come perentorio dalla legge e non essendo prevista, per il caso in cui esso venga superato, alcuna decadenza (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 24 aprile 2025 n. 1441; TAR Lazio, Latina, sez. I, 4 aprile 2025 n. 273; sez. I, 13 febbraio 2025 n. 112; sez. I, 5 febbraio 2025 n. 112; Roma, sez. V, 13 gennaio 2025 n. 488; in termini v. Cons. Stato, sez. II, 23 marzo 2023 n. 2982; sez. III, 22 febbraio 2019 n. 1231; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 10 gennaio 2025 n. 222; sez. VI, 16 ottobre 2024 n. 5470).
6.1. L’applicazione di tali consolidati principi al caso di specie conduce a ravvisare la fondatezza delle domande formulate da tutti e tre i ricorrenti, considerato che essi hanno pacificamente prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri e, alla data del collocamento in quiescenza, avevano maturato ai fini pensionistici, come sopra accennato:
- -OMISSIS- un’età anagrafica di anni 57 compiuti, nonché 42 anni di servizio effettivo utile;
- -OMISSIS- un’età anagrafica di anni 55 compiuti, nonché 43 anni di servizio effettivo utile;
- -OMISSIS- un’età anagrafica di anni 56 compiuti, nonché 39 anni di servizio effettivo utile.
6.2. Né, in senso contrario, possono valere le controdeduzioni formulate dall’Istituto nella propria memoria difensiva, atteso che, come precisato nei precedenti richiamati:
- l'art. 4 del d.lgs. 165/1997 ha ad oggetto la «base pensionabile» (art. 13 del d.lgs. 30/1992) mentre l'art. 6-bis del d.l. 387 del 1987 riguarda sia il calcolo della «base pensionabile» che della «liquidazione dell'indennità della buonuscita» e non può, quindi, ritenersi applicabile al caso in esame che ha ad oggetto quest’ultima attribuzione, avente funzione e natura giuridica non omogenea rispetto alla base pensionabile;
- l’accoglimento della domanda proposta non si fonda su una interpretazione estensiva della norma invocata da parte ricorrente atteso che, come già evidenziato dalla giurisprudenza, « è lo stesso contenuto dell’art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987 ad essere applicabile al caso di specie » (Consiglio di Stato, Sez. II, 14 dicembre 2023 n. 10839);
- non vengono dedotti validi e fondati elementi a supporto della dedotta illegittimità costituzionale della norma, già in diverse occasioni ritenuta manifestamente infondata dalla giurisprudenza, secondo cui « a fronte di una espressa previsione di legge non può̀ infatti essere utilizzata l'attività interpretativa, anche se costituzionalmente orientata, al fine di attribuire alla medesima un contenuto opposto. E ciò̀ neppure se la Corte costituzionale abbia ribadito la legittimità degli interventi normativi finalizzati a modificare in senso peggiorativo i trattamenti pensionistici, in nome del principio del bilanciamento complessivo degli interessi costituzionali nel quadro delle compatibilità economiche e finanziarie, o abbia modificato l'orientamento precedente volto ad adeguare, a livello interpretativo, le disposizioni meno favorevoli a quelle più̀ favorevoli. D'altronde, atteso che è lo stesso contenuto dell'art. 6 bis d. l. 387/1987 ad essere applicabile al caso di specie, non può̀ affermarsi che sia l'interpretazione estensiva del medesimo a violare l'art. 81 Cost. e ciò̀ anche considerando il principio di discrezionalità del legislatore nella determinazione dell'ammontare delle prestazioni sociali » (TAR Lazio, Roma, sez. V, 18 marzo 2026 n. 5153, che sul punto richiama Cons. di Stato, Sez. II, n. 2831 del 20 marzo 2023).
7. In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente dichiarazione del diritto dei ricorrenti ai benefici economici contemplati dall’art. 6-bis, d.l. n. 387 cit., conv. nella l. n. 472 cit., e con il correlativo obbligo da parte dell’I.N.P.S. di provvedere alla rideterminazione delle indennità di buonuscita agli stessi rispettivamente erogate mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.
7.1. Sulle relative somme vanno corrisposti soltanto gli interessi legali, come chiesto in via subordinata dall’Ente previdenziale, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi degli artt. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991 n. 412 e 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724 (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 24 aprile 2025 n. 1441; TAR Lazio, Latina, sez. I, 4 aprile 2025 n. 273; sez. I, 13 febbraio 2025 n. 112; sez. I, 5 febbraio 2025 n. 112; Roma, sez. V, 13 gennaio 2025 n. 488; in termini v. Cass. civ., sez. lav., 2 luglio 2020 n. 13624).
8. Le spese di giudizio, infine, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo; esse sono distratte in favore degli avvocati Gabriele Colasanti, Andrea Colasanti, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accerta il diritto dei ricorrenti al beneficio di cui all’art. 6-bis, d.l. n. 387 del 1987, conv. nella l. n. 472 del 1987, nei termini di cui in motivazione;
- condanna l’I.N.P.S. al pagamento delle somme conseguentemente dovute, maggiorate degli interessi legali.
Condanna inoltre l’I.N.P.S. al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese legali, che liquida nella somma di euro 2.000,00 oltre accessori di legge, nonché alla restituzione del contributo unificato, se versato, con distrazione in favore degli avvocati Gabriele Colasanti, Andrea Colasanti, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA SC, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
EL AI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL AI | LA SC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.