Art. 3.
All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1972, si provvedera' mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
All'onere di lire 1.000.000.000 derivante dall'applicazione della legge stessa nell'anno 1973 si provvedera' con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1972, si provvedera' mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
All'onere di lire 1.000.000.000 derivante dall'applicazione della legge stessa nell'anno 1973 si provvedera' con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.