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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 215/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7006/2019 depositato il 14/11/2019
proposto da
Ricorrente 1 Di Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 997/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 25/03/2019
Atti impositivi:
-FERMO AMMINISTRATIVO n. 298802015000000791000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2004
-FERMO AMMINISTRATIVO n. 298802015000000791000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 298802015000000791000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 298802015000000791000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 298802015000000791000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
· CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100028455512000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110025064732000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120015310126000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130008562450000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140018073404000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa il Preavviso di fermo n. 298802201500000791 limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento:
n. 298 2010 0002845512000 (Tassa auto anno 2004, importo € 239,67);
n. 298 2011 0025064732000, Tassa auto, anno 2005, importo € 220,97;
n. 2982012001531010126000, Tassa auto anno 2007, importo € 685,73;
n. 298 20130008562450000, Tassa auto anno 2008, importo di € 655,24;
n. 29820140018073404000, Tassa auto anno 2009, importo di € 633,15 - importo complessivo: € 2.434,76 (cfr. provvedimenti e ricorso in atti).
Deduceva di avere ricevuto, in data 6.11.2015, il preavviso di pagamento ed eccepiva l'intervenuta decadenza
- prescrizione (cfr. ricorso introduttivo).
Il primo Giudice ha dichiarato il proprio parziale difetto di giurisdizione ed ha rigettato per il resto (cfr. sentenza di I grado in atti).
che laLa sentenza di primo grado è stata impugnata dalla Contribuente la quale ha dedotto - tra l'altro propria impugnazione era riferita esclusivamente alle cartelle portanti debiti tributari e ne ha chiesto la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto: deve ritenersi “assorbente” il motivo riferito all'intervenuta prescrizione.
Per ragioni di sintesi e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Dal riscontro della documentazione versata nel fascicolo processuale emerge che l'originaria ricorrente non aveva impugnato le cartelle riferite alle sanzioni amministrative, non aveva contestava il procedimento di notificazione degli atti opposti. Bensì, aveva dedotto l'intervenuta "prescrizione triennale” delle somme di cui alle cartelle sottese al preavviso di fermo (cfr. ricorso introduttivo in atti).
2. Ed infatti:
la cartella n. 29820100028455512000, Tasse auto anno 2004 è stata notificata in data 16.05.2011;
la cartella di pagamento n.29820110025064732000, Tassa auto anno 2005, è stata notificata in data
23.04.2012;
la cartella di pagamento n.29820120015310126000, Tassa auto anno 2007, è stata notificata il 20.10.2012;
la cartella n.29820130008562450000, Tassa auto anno 2008, è stata notificata in data 19.09.2013;
la cartella di pagamento n. 29820140018073404000, Tassa auto anno 2009, è stata notificata in data
11.03.2015 (cfr. documentazione in atti).
La superiore scansione cronologica e documentale è rimasta incontestata.
Non è stata prodotta la prova di atti interruttivi (cfr. controdeduzioni Agenzia delle entrate riscossione)
3.- L'assorbimento di una domanda in senso "proprio" ricorre quando la decisione sulla "domanda assorbita" diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in senso “improprio” è ravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre n. 12193 del questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (Cassazione, sentenza
22/06/2020).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite del doppio grado deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2 c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella molteplicità e complessità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza gravata.
Spese del doppio grado compensate.
Siracusa, 1 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO GE
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7006/2019 depositato il 14/11/2019
proposto da
Ricorrente 1 Di Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 997/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 25/03/2019
Atti impositivi:
-FERMO AMMINISTRATIVO n. 298802015000000791000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2004
-FERMO AMMINISTRATIVO n. 298802015000000791000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 298802015000000791000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 298802015000000791000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 298802015000000791000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
· CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100028455512000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110025064732000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120015310126000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130008562450000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140018073404000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa il Preavviso di fermo n. 298802201500000791 limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento:
n. 298 2010 0002845512000 (Tassa auto anno 2004, importo € 239,67);
n. 298 2011 0025064732000, Tassa auto, anno 2005, importo € 220,97;
n. 2982012001531010126000, Tassa auto anno 2007, importo € 685,73;
n. 298 20130008562450000, Tassa auto anno 2008, importo di € 655,24;
n. 29820140018073404000, Tassa auto anno 2009, importo di € 633,15 - importo complessivo: € 2.434,76 (cfr. provvedimenti e ricorso in atti).
Deduceva di avere ricevuto, in data 6.11.2015, il preavviso di pagamento ed eccepiva l'intervenuta decadenza
- prescrizione (cfr. ricorso introduttivo).
Il primo Giudice ha dichiarato il proprio parziale difetto di giurisdizione ed ha rigettato per il resto (cfr. sentenza di I grado in atti).
che laLa sentenza di primo grado è stata impugnata dalla Contribuente la quale ha dedotto - tra l'altro propria impugnazione era riferita esclusivamente alle cartelle portanti debiti tributari e ne ha chiesto la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto: deve ritenersi “assorbente” il motivo riferito all'intervenuta prescrizione.
Per ragioni di sintesi e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Dal riscontro della documentazione versata nel fascicolo processuale emerge che l'originaria ricorrente non aveva impugnato le cartelle riferite alle sanzioni amministrative, non aveva contestava il procedimento di notificazione degli atti opposti. Bensì, aveva dedotto l'intervenuta "prescrizione triennale” delle somme di cui alle cartelle sottese al preavviso di fermo (cfr. ricorso introduttivo in atti).
2. Ed infatti:
la cartella n. 29820100028455512000, Tasse auto anno 2004 è stata notificata in data 16.05.2011;
la cartella di pagamento n.29820110025064732000, Tassa auto anno 2005, è stata notificata in data
23.04.2012;
la cartella di pagamento n.29820120015310126000, Tassa auto anno 2007, è stata notificata il 20.10.2012;
la cartella n.29820130008562450000, Tassa auto anno 2008, è stata notificata in data 19.09.2013;
la cartella di pagamento n. 29820140018073404000, Tassa auto anno 2009, è stata notificata in data
11.03.2015 (cfr. documentazione in atti).
La superiore scansione cronologica e documentale è rimasta incontestata.
Non è stata prodotta la prova di atti interruttivi (cfr. controdeduzioni Agenzia delle entrate riscossione)
3.- L'assorbimento di una domanda in senso "proprio" ricorre quando la decisione sulla "domanda assorbita" diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in senso “improprio” è ravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre n. 12193 del questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (Cassazione, sentenza
22/06/2020).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite del doppio grado deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2 c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella molteplicità e complessità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza gravata.
Spese del doppio grado compensate.
Siracusa, 1 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO GE