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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 28/01/2026, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 724/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTA OM, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6030/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Catania Ragusa E Siracusa Della Sicilia Orientale
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250023321916000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2022
a seguito di discussione
Richieste delle parti: Ricorrente: come da ricorso e da memoria difensiva
Resistente: come da controdeduzioni
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con il presente giudizio Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320250023321916000, dell'importo complessivo di Euro 237,33, riportante il ruolo n. 2025/004553 emesso dalla Camera Di
Commercio Del Sud Est Sicilia, reso esecutivo in data 19.06.2025, in ragione del presunto mancato pagamento del diritto annuale per l'anno 2022 da parte della società Società_1 s.r.l.s.: a fondamento del ricorso la contribuente ha rilevato il grossolano errore in cui era incorsa la Camera di Commercio del Sud
Est Sicilia “nel momento in cui ha ritenuto che la ricorrente fosse il soggetto obbligato a rispondere del presunto mancato pagamento del diritto annuale per l'anno 2022 da parte della società Società_1 S.r.l. s.. Infatti, giusto atto ai rogiti del Notaio in Catania, Dott. Nominativo_1, Rep. n. 45.209 e Racc. n. 8.334, la ricorrente costituiva la società a responsabilità limitata semplificata Società_1 S.r.l.s.. In ragione della specifica tipologia di società, la Dott.ssa Ricorrente_1 era socio unico della società Società_1, nonché amministratore unico della stessa società. In data 09.04.2015, la Dott.ssa Ricorrente_1 veniva sostituita dal Sig. Nominativo_2 nel ruolo di Amministratore Unico. Successivamente, in data 06 maggio 2016, giusto atto ai rogiti del Notaio in Catania, Dott. Nominativo_3, Rep. n. 10775 e Racc. n. 8047, la Dott.ssa Ricorrente_1 cedeva sua quota (totalitaria) della società Società_1 al Sig. Nominativo_2”; la contribuente ha ritenuto che, non avendo più avuto alcun ruolo nella compagine societaria a decorrere dal mese di maggio
2016, né di amministratore né di socio, non poteva più essere ritenuta soggetto passiva del tributo a far data dal maggio 2016.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva nonché la correttezza del proprio operato, mentre non si è costituita la Camera di Commercio ente impositore del tributo.
La Corte in funzione di giudice monocratico reputa di dovere accogliere il ricorso azionato da Ricorrente_1 e di dovere annullare la cartella di pagamento n. 29320250023321916000 atteso che la contribuente ha dato prova del proprio difetto di titolarità passiva nel rapporto dedotto in giudizio.
La vendita delle quote della società a responsabilità limitata semplificata Società_1, posta in essere dalla ricorrente in favore di terzi nel maggio del 2016, risulta dalla visura camerale storica della società
Società_1 S.r.l.s. versata in atti nella quale emerge con evidenza sia la avvenuta sostituzione dell'organo amministrativo che la cessione di quote, con la conseguenza che l'emissione della cartella esattoriale per il presunto omesso pagamento del diritto annuale per l'anno 2022 nei confronti di Ricorrente_1 non può che essere infondata, afferendo ad un'annualità di gran lunga successiva alla cessione delle quote.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno addossate unicamente alla Camera Di Commercio Del
Sud Est Sicilia nella misura di cui al dispositivo, stante la carenza di legittimazione ad interloquire del
Concessionario convenuto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in funzione di Giudice Monocratico, Sezione Ottava, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso azionato da Ricorrente_1, annulla la cartella di pagamento n. 29320250023321916000; 2) Condanna la Camera Di Commercio Del Sud Est Sicilia al pagamento, in favore di Ricorrente_1, delle spese di lite liquidate in Euro 300,00 oltre accessori di legge, spese da distrarre in favore dell'avv. Difensore_1 dichiaratosi anticipatario.
Catania, 27 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
Dott. Giacomo Rota
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTA OM, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6030/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Catania Ragusa E Siracusa Della Sicilia Orientale
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250023321916000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2022
a seguito di discussione
Richieste delle parti: Ricorrente: come da ricorso e da memoria difensiva
Resistente: come da controdeduzioni
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con il presente giudizio Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320250023321916000, dell'importo complessivo di Euro 237,33, riportante il ruolo n. 2025/004553 emesso dalla Camera Di
Commercio Del Sud Est Sicilia, reso esecutivo in data 19.06.2025, in ragione del presunto mancato pagamento del diritto annuale per l'anno 2022 da parte della società Società_1 s.r.l.s.: a fondamento del ricorso la contribuente ha rilevato il grossolano errore in cui era incorsa la Camera di Commercio del Sud
Est Sicilia “nel momento in cui ha ritenuto che la ricorrente fosse il soggetto obbligato a rispondere del presunto mancato pagamento del diritto annuale per l'anno 2022 da parte della società Società_1 S.r.l. s.. Infatti, giusto atto ai rogiti del Notaio in Catania, Dott. Nominativo_1, Rep. n. 45.209 e Racc. n. 8.334, la ricorrente costituiva la società a responsabilità limitata semplificata Società_1 S.r.l.s.. In ragione della specifica tipologia di società, la Dott.ssa Ricorrente_1 era socio unico della società Società_1, nonché amministratore unico della stessa società. In data 09.04.2015, la Dott.ssa Ricorrente_1 veniva sostituita dal Sig. Nominativo_2 nel ruolo di Amministratore Unico. Successivamente, in data 06 maggio 2016, giusto atto ai rogiti del Notaio in Catania, Dott. Nominativo_3, Rep. n. 10775 e Racc. n. 8047, la Dott.ssa Ricorrente_1 cedeva sua quota (totalitaria) della società Società_1 al Sig. Nominativo_2”; la contribuente ha ritenuto che, non avendo più avuto alcun ruolo nella compagine societaria a decorrere dal mese di maggio
2016, né di amministratore né di socio, non poteva più essere ritenuta soggetto passiva del tributo a far data dal maggio 2016.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva nonché la correttezza del proprio operato, mentre non si è costituita la Camera di Commercio ente impositore del tributo.
La Corte in funzione di giudice monocratico reputa di dovere accogliere il ricorso azionato da Ricorrente_1 e di dovere annullare la cartella di pagamento n. 29320250023321916000 atteso che la contribuente ha dato prova del proprio difetto di titolarità passiva nel rapporto dedotto in giudizio.
La vendita delle quote della società a responsabilità limitata semplificata Società_1, posta in essere dalla ricorrente in favore di terzi nel maggio del 2016, risulta dalla visura camerale storica della società
Società_1 S.r.l.s. versata in atti nella quale emerge con evidenza sia la avvenuta sostituzione dell'organo amministrativo che la cessione di quote, con la conseguenza che l'emissione della cartella esattoriale per il presunto omesso pagamento del diritto annuale per l'anno 2022 nei confronti di Ricorrente_1 non può che essere infondata, afferendo ad un'annualità di gran lunga successiva alla cessione delle quote.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno addossate unicamente alla Camera Di Commercio Del
Sud Est Sicilia nella misura di cui al dispositivo, stante la carenza di legittimazione ad interloquire del
Concessionario convenuto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in funzione di Giudice Monocratico, Sezione Ottava, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso azionato da Ricorrente_1, annulla la cartella di pagamento n. 29320250023321916000; 2) Condanna la Camera Di Commercio Del Sud Est Sicilia al pagamento, in favore di Ricorrente_1, delle spese di lite liquidate in Euro 300,00 oltre accessori di legge, spese da distrarre in favore dell'avv. Difensore_1 dichiaratosi anticipatario.
Catania, 27 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
Dott. Giacomo Rota