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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00085/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 16/02/2026
N. 00215 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00085/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 85 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Simini, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Solferino, 28;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Brescia, in persona rispettivamente del Ministro
e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento del Questore della Provincia di Brescia emesso in data 18 ottobre
2022, notificato al ricorrente in data 5 novembre 2022, pratica Cat.-OMISSIS-, di diniego dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro; N. 00085/2023 REG.RIC.
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Alessandro
DE;
FATTO e DIRITTO
La Questura di Brescia, con provvedimento del 21.1.2022 notificato il 2.3.2022, ha revocato al ricorrente il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
e il ricorrente – a quanto ha riferito in questo giudizio – lo ha impugnato davanti al
Tribunale ordinario di Brescia, sezione specializzata in materia di immigrazione.
Siccome il provvedimento suddetto fissava al ricorrente termine di otto giorni per chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, egli ha presentato la relativa istanza il 9.3.2022, ma la Questura l'ha respinta con provvedimento del
18.10.2022, notificato il 5.11.2022.
Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento davanti a questo Tribunale e la Questura si è costituita senza svolgere difese.
La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. -OMISSIS- del 17.2.2023.
Fissata l'udienza pubblica, in data 18.12.2025 il ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, avendo ottenuto il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, e ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile per tale ragione, a spese compensate. N. 00085/2023 REG.RIC.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato (più correttamente) improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma
9, c.p.a.
Le spese possono essere compensate in considerazione sia della richiesta in tal senso del ricorrente, sia dell'assenza di difese da parte dell'Amministrazione resistente, limitatasi a una costituzione formale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE BR, Presidente
Giovanni Giardino, Primo Referendario
Alessandro DE, Referendario, Estensore N. 00085/2023 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandro DE GE BR
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 16/02/2026
N. 00215 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00085/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 85 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Simini, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Solferino, 28;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Brescia, in persona rispettivamente del Ministro
e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento del Questore della Provincia di Brescia emesso in data 18 ottobre
2022, notificato al ricorrente in data 5 novembre 2022, pratica Cat.-OMISSIS-, di diniego dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro; N. 00085/2023 REG.RIC.
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Alessandro
DE;
FATTO e DIRITTO
La Questura di Brescia, con provvedimento del 21.1.2022 notificato il 2.3.2022, ha revocato al ricorrente il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
e il ricorrente – a quanto ha riferito in questo giudizio – lo ha impugnato davanti al
Tribunale ordinario di Brescia, sezione specializzata in materia di immigrazione.
Siccome il provvedimento suddetto fissava al ricorrente termine di otto giorni per chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, egli ha presentato la relativa istanza il 9.3.2022, ma la Questura l'ha respinta con provvedimento del
18.10.2022, notificato il 5.11.2022.
Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento davanti a questo Tribunale e la Questura si è costituita senza svolgere difese.
La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. -OMISSIS- del 17.2.2023.
Fissata l'udienza pubblica, in data 18.12.2025 il ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, avendo ottenuto il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, e ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile per tale ragione, a spese compensate. N. 00085/2023 REG.RIC.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato (più correttamente) improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma
9, c.p.a.
Le spese possono essere compensate in considerazione sia della richiesta in tal senso del ricorrente, sia dell'assenza di difese da parte dell'Amministrazione resistente, limitatasi a una costituzione formale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE BR, Presidente
Giovanni Giardino, Primo Referendario
Alessandro DE, Referendario, Estensore N. 00085/2023 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandro DE GE BR
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.