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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 13/02/2026, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1489/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
AN ELIANA, RE
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4448/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 544/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 19
e pubblicata il 13/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 71 2023 00487636 61 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 138/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 7120230048763661 relativa ad IRPEF per il periodo di imposta 2017, notificata il 18/07/2023, avente ad oggetto il controllo - ai sensi dell'articolo 36 ter DPR
600/1973 - con cui si riconoscevano spese sanitarie in misura minore (da euro 2.755,00 ad euro 2.126,00)
e non si riconoscevano contributi e premi versati dal dichiarante alle forme pensionistiche complementari ed individuali in quanto non presenti nella banca dati in Amministrazione Tributaria, rettificato da euro 4.169,00
a 0,00.Il contribuente eccepiva la mancata notifica dell'atto prodromico (accertamento formale) al modello
730/2018 anno di imposta 2017, dal quale si evidenzia un omesso o carente versamento dell'addizionale
IRPEF.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli si costituiva in giudizio e chiariva che la cartella di pagamento risultava emessa per le iscrizioni a ruolo scaturenti dal controllo effettuato ai sensi ex art. 36 ter
DPR 600/73 relativamente al Modello 730/2018 – anno di imposta 2017 – per omessi e/o carenti e/o tardivi versamenti IRPEF con relative sanzioni ed interessi per un totale pari a 1977,54€.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Napoli con la sentenza impugnata, ritenendo irrituale la notifica dell'atto prodromico, accoglieva il ricorso con condanna alle spese.
Con il proposto appello l'Ufficio censura diffusamente la sentenza impugnata insistendo per la regolarità della notifica della cartella.
Il contribuente si costituisce con proprie controdeduzioni chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione devoluta alla Corte nel presente contenzioso ha per oggetto la cartella di pagamento n.
07120230048763661000 di cui il contribuente chiedeva l'annullamento della stessa eccependone la nullità in quanto non preceduta dalla comunicazione dell'esito del controllo formale ex art. 36 ter del DPR 600/73.
L'eccezione non è fondata, non condividendosi sul punto le argomentazioni della sentenza impugnata.
Va chiarito che la cartella di pagamento impugnata è stata emessa per le iscrizioni a ruolo scaturenti dal controllo effettuato ai sensi ex art. 36 ter DPR 600/73 relativamente al Modello 730/2018 – anno di imposta
2017 – per omessi e/o carenti e/o tardivi versamenti IRPEF con relative sanzioni ed interessi per un totale pari a 1977,54€.
La suddetta cartella di pagamento è stata notificata a seguito della comunicazione di rettifica relativa agli esiti del controllo formale delle dichiarazioni ex art.36 ter DPR n. 600/73.
L'atto prodromico alla cartella in questo caso è, quindi, rappresentato dalla comunicazione di irregolarità che, dall'esame degli atti già depositati nel giudizio di primo grado, è stata notificata il giorno 23/12/2021 a mezzo del servizio postale con raccomandata ordinaria consegnata a mani della zia del contribuente, dichiaratasi incaricata alla ricezione.
L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo
1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati trattati tutti gli aspetti rilevanti, per la definizione del procedimento.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque inidonei, a condurre ad una conclusione di segno diverso.
L'appello va quindi accolto.
Le spese del grado seguono la soccombenza, secondo quanto indicato in successivo dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna parte appellata al pagamento delle spese del grado che si liquidano in euro
650 oltre IVA, CPA e oneri se dovuti.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
AN ELIANA, RE
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4448/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 544/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 19
e pubblicata il 13/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 71 2023 00487636 61 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 138/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 7120230048763661 relativa ad IRPEF per il periodo di imposta 2017, notificata il 18/07/2023, avente ad oggetto il controllo - ai sensi dell'articolo 36 ter DPR
600/1973 - con cui si riconoscevano spese sanitarie in misura minore (da euro 2.755,00 ad euro 2.126,00)
e non si riconoscevano contributi e premi versati dal dichiarante alle forme pensionistiche complementari ed individuali in quanto non presenti nella banca dati in Amministrazione Tributaria, rettificato da euro 4.169,00
a 0,00.Il contribuente eccepiva la mancata notifica dell'atto prodromico (accertamento formale) al modello
730/2018 anno di imposta 2017, dal quale si evidenzia un omesso o carente versamento dell'addizionale
IRPEF.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli si costituiva in giudizio e chiariva che la cartella di pagamento risultava emessa per le iscrizioni a ruolo scaturenti dal controllo effettuato ai sensi ex art. 36 ter
DPR 600/73 relativamente al Modello 730/2018 – anno di imposta 2017 – per omessi e/o carenti e/o tardivi versamenti IRPEF con relative sanzioni ed interessi per un totale pari a 1977,54€.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Napoli con la sentenza impugnata, ritenendo irrituale la notifica dell'atto prodromico, accoglieva il ricorso con condanna alle spese.
Con il proposto appello l'Ufficio censura diffusamente la sentenza impugnata insistendo per la regolarità della notifica della cartella.
Il contribuente si costituisce con proprie controdeduzioni chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione devoluta alla Corte nel presente contenzioso ha per oggetto la cartella di pagamento n.
07120230048763661000 di cui il contribuente chiedeva l'annullamento della stessa eccependone la nullità in quanto non preceduta dalla comunicazione dell'esito del controllo formale ex art. 36 ter del DPR 600/73.
L'eccezione non è fondata, non condividendosi sul punto le argomentazioni della sentenza impugnata.
Va chiarito che la cartella di pagamento impugnata è stata emessa per le iscrizioni a ruolo scaturenti dal controllo effettuato ai sensi ex art. 36 ter DPR 600/73 relativamente al Modello 730/2018 – anno di imposta
2017 – per omessi e/o carenti e/o tardivi versamenti IRPEF con relative sanzioni ed interessi per un totale pari a 1977,54€.
La suddetta cartella di pagamento è stata notificata a seguito della comunicazione di rettifica relativa agli esiti del controllo formale delle dichiarazioni ex art.36 ter DPR n. 600/73.
L'atto prodromico alla cartella in questo caso è, quindi, rappresentato dalla comunicazione di irregolarità che, dall'esame degli atti già depositati nel giudizio di primo grado, è stata notificata il giorno 23/12/2021 a mezzo del servizio postale con raccomandata ordinaria consegnata a mani della zia del contribuente, dichiaratasi incaricata alla ricezione.
L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo
1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati trattati tutti gli aspetti rilevanti, per la definizione del procedimento.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque inidonei, a condurre ad una conclusione di segno diverso.
L'appello va quindi accolto.
Le spese del grado seguono la soccombenza, secondo quanto indicato in successivo dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna parte appellata al pagamento delle spese del grado che si liquidano in euro
650 oltre IVA, CPA e oneri se dovuti.