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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 04/02/2026, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 987/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2421/2024 depositato il 20/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2023-5696 AP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 21.11.2023, depositato in data 20.3.2024 presso la Corte di
Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, la sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata e difesa in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento 2023/5696, notificata il
14.10.2023, AP, comune di Paternò, anno imposta 2016, importo €. 2.003,02, eccependo la carenza di potere del concessionario, la violazione dell'art 7, comma 1, della legge 212/2000, l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione. Ha chiesto, pertanto, che venga dichiarata la nullità dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione prov.le di Catania, costituita in giudizio, ha contestato tutte le eccezioni di parte ricorrente precisando che la cartella è stata regolarmente notificata, notifica perfezionata per compiuta giacenza il 19.7.2018 e, quanto alla prescrizione del credito, ha precisato che l'attività di riscossione è stata tempestiva considerata la sospensione COVID.
La SO.GE.R.T. S.p.A. – Concessionario del servizio riscossione tributi ed entrate patrimoniali del Comune di Paternò, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto non vi è prova della tempestività del ricorso, ovvero del rispetto del termine di cui all'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n.546/92, posto che la data di notifica dell'atto impugnato viene solo enunciata nel ricorso ma non documentata. Ha, poi, contestato tutte le eccezioni di parte ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel processo tributario, ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso (Cass. sez. 5 n. 10209/2018, n.
6862/2023 e n. 24518/2024).
Ora, la resistente, a pag. 2 delle controdeduzioni ha dedotto al punto 1) l'inammissibilità della domanda – violazione art. 21 d.lgs. 546/92 in quanto la data di notifica dell'atto impugnato viene solo enunciata nel ricorso ma non documentata. Ebbene, a fronte di tale eccezione, la parte ricorrente nel successivo atto difensivo ha, sostanzialmente, ribadito quanto eccepito in ricorso, richiamando copiosa giurisprudenza, e nulla ha detto e soprattutto nulla ha provato, pur avendone l'onere, in merito alla data di notifica dell'atto impugnato. Ne consegue che, certo che la parte ricorrente non ha prodotto la documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato, il ricorso è inammissibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza è vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, sezione ottava, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore della SO.GE.R.T. S.p.A., liquidate in complessivi €. 500,00, oltre oneri come per legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catania il 27 gennaio 2026
Giudice
ZI AC
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2421/2024 depositato il 20/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2023-5696 AP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 21.11.2023, depositato in data 20.3.2024 presso la Corte di
Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, la sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata e difesa in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento 2023/5696, notificata il
14.10.2023, AP, comune di Paternò, anno imposta 2016, importo €. 2.003,02, eccependo la carenza di potere del concessionario, la violazione dell'art 7, comma 1, della legge 212/2000, l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione. Ha chiesto, pertanto, che venga dichiarata la nullità dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione prov.le di Catania, costituita in giudizio, ha contestato tutte le eccezioni di parte ricorrente precisando che la cartella è stata regolarmente notificata, notifica perfezionata per compiuta giacenza il 19.7.2018 e, quanto alla prescrizione del credito, ha precisato che l'attività di riscossione è stata tempestiva considerata la sospensione COVID.
La SO.GE.R.T. S.p.A. – Concessionario del servizio riscossione tributi ed entrate patrimoniali del Comune di Paternò, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto non vi è prova della tempestività del ricorso, ovvero del rispetto del termine di cui all'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n.546/92, posto che la data di notifica dell'atto impugnato viene solo enunciata nel ricorso ma non documentata. Ha, poi, contestato tutte le eccezioni di parte ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel processo tributario, ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso (Cass. sez. 5 n. 10209/2018, n.
6862/2023 e n. 24518/2024).
Ora, la resistente, a pag. 2 delle controdeduzioni ha dedotto al punto 1) l'inammissibilità della domanda – violazione art. 21 d.lgs. 546/92 in quanto la data di notifica dell'atto impugnato viene solo enunciata nel ricorso ma non documentata. Ebbene, a fronte di tale eccezione, la parte ricorrente nel successivo atto difensivo ha, sostanzialmente, ribadito quanto eccepito in ricorso, richiamando copiosa giurisprudenza, e nulla ha detto e soprattutto nulla ha provato, pur avendone l'onere, in merito alla data di notifica dell'atto impugnato. Ne consegue che, certo che la parte ricorrente non ha prodotto la documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato, il ricorso è inammissibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza è vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, sezione ottava, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore della SO.GE.R.T. S.p.A., liquidate in complessivi €. 500,00, oltre oneri come per legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catania il 27 gennaio 2026
Giudice
ZI AC