TAR Milano, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 851
TAR
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del principio del full cost recovery e del principio di proporzionalità

    Il Tribunale richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria n. 16/2025) secondo cui il principio del full cost recovery non implica il riconoscimento di ogni singolo costo sostenuto, ma il riconoscimento dei costi efficienti, garantendo l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza

    Il Tribunale ritiene che la regolazione tariffaria non implichi la sterilizzazione di qualsivoglia rischio in capo al gestore, né garantisca sempre e comunque il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per sviamento e violazione dei principi di regolazione tariffaria

    Il Tribunale afferma che la regolazione tariffaria mira a riconoscere i costi efficienti e non tutti i costi sostenuti, bilanciando interessi diversi.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità nella procedura di superamento del limite tariffario

    Il Tribunale non entra nel merito di questa censura in quanto la ricorrente ha rinunciato ai motivi relativi agli articoli 3.4 e 3.5 della Delibera 664/15.

  • Inammissibile
    Violazione del principio di legalità, tipicità dell'azione amministrativa e obbligo di motivazione

    Il Tribunale non entra nel merito di questa censura in quanto la ricorrente ha rinunciato ai motivi relativi agli articoli 3.4 e 3.5 della Delibera 664/15.

  • Inammissibile
    Violazione del principio del full cost recovery e illogicità nel riconoscimento dei conguagli

    Il Tribunale dichiara la censura inammissibile per mancata contestazione della norma che prevede il riconoscimento dei conguagli e perplessa in quanto la violazione dei principi deriva da scelte ipotetiche della ricorrente. Nel merito, si afferma che il riconoscimento dei conguagli è previsto e che il mancato riconoscimento degli oneri finanziari per il differimento biennale non pregiudica l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

  • Rigettato
    Violazione del principio del full cost recovery e illogicità nell'applicazione del fattore di sharing (X)

    Il Tribunale ritiene che le scelte dell'Autorità nella definizione dei parametri di sharing e OPM siano conformi alle finalità legislative di favorire la produttività e l'efficienza delle gestioni idriche e che la definizione di un costo operativo medio non si ponga in antitesi con le regole di formazione della tariffa.

  • Inammissibile
    Violazione del principio del full cost recovery nel riconoscimento degli oneri finanziari per investimenti

    Il Tribunale non entra nel merito di questa censura in quanto la ricorrente ha rinunciato ai motivi relativi all'articolo 17.1 dell'Allegato A.

  • Inammissibile
    Violazione del principio del full cost recovery nel calcolo del tasso di interesse (Kd)

    Il Tribunale non entra nel merito di questa censura in quanto la ricorrente ha rinunciato ai motivi relativi all'articolo 17.2 dell'Allegato A.

  • Inammissibile
    Violazione del principio del full cost recovery nella determinazione del coefficiente beta (β)

    Il Tribunale non entra nel merito di questa censura in quanto la ricorrente ha rinunciato ai motivi relativi all'articolo 17.4 dell'Allegato A.

  • Inammissibile
    Violazione del principio di legalità e obbligo di motivazione nell'applicazione del time lag

    Il Tribunale non entra nel merito di questa censura in quanto la ricorrente ha rinunciato ai motivi relativi all'articolo 17.5 dell'Allegato A.

  • Inammissibile
    Violazione del principio del full cost recovery nel riconoscimento del time lag

    Il Tribunale non entra nel merito di questa censura in quanto la ricorrente ha rinunciato ai motivi relativi all'articolo 17.5 dell'Allegato A.

  • Inammissibile
    Violazione del principio del full cost recovery nell'estensione dei servizi e riconoscimento dei maggiori oneri

    Il Tribunale non entra nel merito di questa censura in quanto la ricorrente ha rinunciato ai motivi relativi all'articolo 23.5 dell'Allegato A.

  • Inammissibile
    Violazione del principio del full cost recovery nel meccanismo di 'rolling cap' per l'acquisto dell'acqua

    Il Tribunale non entra nel merito di questa censura in quanto la ricorrente ha rinunciato ai motivi relativi all'articolo 26.2 dell'Allegato A.

  • Rigettato
    Violazione del principio del full cost recovery nell'esclusione degli oneri finanziari dai conguagli

    Il Tribunale ritiene che la scelta di considerare, nel riconoscimento dei conguagli, solo l'inflazione e non anche gli oneri finanziari sia coerente con la direttrice normativa che impone di incentivare i comportamenti virtuosi degli operatori economici e il risparmio idrico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 851
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 851
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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