Art. 398.
(Cessione del diritto al trasporto).
Il diritto al trasporto non puo' essere ceduto senza espresso consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o se, mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio.
(Cessione del diritto al trasporto).
Il diritto al trasporto non puo' essere ceduto senza espresso consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o se, mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio.