Articolo 398 del Codice della navigazione
Articolo 397Articolo 399
Versione
21 aprile 1942
Art. 398.
(Cessione del diritto al trasporto).

Il diritto al trasporto non puo' essere ceduto senza espresso consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o se, mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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