Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00288/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00277/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 277 del 2025, proposto dal sig. PE CA, rappresentato e difeso dall'avv. PE Macrì, con domicilio digitale come da Registri Pec di Giustizia;
contro
Asp di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza:
- del giudicato di cui alla sentenza Corte d'Appello di Reggio Calabria - Sez. Lavoro, nel procedimento R.G. 178/2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa BE ZU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
PREMESSO che:
- con ricorso notificato il data 9.06.2025 e depositato il successivo 10.06.2025, il ricorrente ha agito per l’ottemperanza del giudicato, attestato in atti, di cui alla sentenza n. 675/2024 del 5.12.2024 con cui la Corte d'Appello di Reggio Calabria - Sez. Lavoro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Locri n. 69/2022 del 8.2.2022, ne ha confermato il capo relativo alla condanna dell’ASP al pagamento, in suo favore, della somma di € 1.055,54, per differenze tabellare e fasce economiche;
- l’ASP di Reggio Calabria non si è costituita;
RILEVATO che, in data 25.02.2026, parte ricorrente ha dichiarato che nel mese di Agosto del 2025, l'ASP di Reggio Calabria ha effettuato il pagamento delle somme dovute, insistendo per la liquidazione delle spese in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale;
RITENUTO che l’odierno ricorso, chiamato alla camera di consiglio dell’11.03.2026, debba essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, stante la mancata dimostrazione, in atti, dell’effettiva ottemperanza al giudicato;
RITENUTA la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite, fatto salvo l’obbligo del rimborso del contributo unificato, ex art. 13, comma 6-bis. 1, D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate, fatto salvo il rimborso, a cura dell’amministrazione resistente, del contributo unificato, ex art. 13, comma 6-bis. 1, D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA EN, Presidente
BE ZU, Consigliere, Estensore
PE Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE ZU | CA EN |
IL SEGRETARIO