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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/11/2025, n. 1815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1815 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 91/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 91/2025 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 21/10/2025; promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1 delle Petunie n. 92 A, elettivamente domiciliata in Avola, Via Marconi n. 6, presso lo studio dell'Avv.
IL AM, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...], il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente a [...], elettivamente domiciliato in Siracusa,
Viale Santa Panagia n. 136/O presso lo studio dell'avv. Carmelo Gentile, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente con l'intervento del pubblico ministero (visto del 4/2/2025);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14/1/2025, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente in Siracusa, in data 6/8/2005,
(Anno 2005, parte 2, Serie A, n. 7).
Esponeva in premessa:
- di avere contratto matrimonio con , in data 6/8/2005, in Siracusa;
Controparte_1
- che dalla loro unione sono nati due figli, (a Noto, il 02/04/2005) e Persona_1
(a Noto, il 09/12/2006), entrambi maggiorenni ma non ancora autosufficienti Persona_2
economicamente;
- di essersi separata consensualmente dal marito con verbale dell'1/2/2021, omologato con decreto n.
235/2021 del 15/4/2021;
- che i coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata confermando l'assegnazione della casa familiare sita in Siracusa, Via Ernesto
Campo n. 17 a , in quanto genitore collocatario della prole disponendo che entrambi i genitori CP_1
provvedano in via diretta al mantenimento dei due figli oltre al 50% delle spese straordinarie. In ordine ai rapporti patrimoniali tra le parti, chiedeva che venisse confermata la rinuncia delle parti a Pt_1
qualsivoglia reciproco assegno di mantenimento.
Con decreto del 23/1/2025, il Presidente delegato ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 21/10/2025, fissando il termine fino al 30/4/2025 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 45 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
Con comparsa del 19/5/2025 si costituiva in giudizio il resistente, il quale non si opponeva alla declaratoria ex adverso formulata ma precisava che nelle more del giudizio, le parti avevano raggiunto un accordo sulle condizioni del loro divorzio, così come depositate congiuntamente in data 29/5/2025.
Con successiva istanza depositata il 29/5/2025, le parti chiedevano congiuntamente che l'udienza già fissata in data 21/10/2025 venisse sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con provvedimento del 7/10/2025, il Giudice autorizzava la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. e con successivo provvedimento del 30/10/2025, il Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti - poneva quindi la causa in decisione. Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 4/2/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre
1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 06 agosto
2005 fra la sig.ra ed il sig. e iscritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 Controparte_1 del Comune di Siracusa dell'anno 2005, Parte 2 Serie A n.7;
- stabilire che le parti potranno fissare la loro residenza ove vorranno, con impegno reciproco a non recarsi molestia e autorizzandosi, sin d'ora, con la sottoscrizione del presente atto, al rilascio del passaporto per l'espatrio, senza ulteriori formalità;
- stabilire che le parti potranno vedere e tenere con sé i suddetti figli maggiorenni secondo liberi accordi con gli stessi.
- confermare l'assegnazione della casa familiare sita a Siracusa, Via Ernesto Campo n. 17, in via esclusiva al sig. , che continuerà ad abitarla con entrambi i figli. Controparte_1
- confermare che le parti rinunciano a qualsivoglia reciproco assegno di mantenimento;
- onerare la sig.ra a versare direttamente al figlio , maggiorenne ma non ancora Pt_1 Persona_2 economicamente indipendente, la somma mensile di €.150,00 a titolo di concorso mantenimento dello stesso;
- stabilire che le parti contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie, mediche
e scolastiche occorrenti ai figli, spese straordinarie sempre preventivamente comunicate, concordate, assentite e poi documentate da entrambe le parti e comunque secondo le “linee guida” adottate dal
Tribunale di Siracusa, che devono intendersi espressamente richiamate e riportate nel presente atto per costituirne parte integrante.
- onerare il sig. a provvedere entro 30 giorni dall'emissione della sentenza di divorzio, a CP_1 rinegoziare il mutuo contratto dallo stesso e dai di lui genitori, con la banca Monte dei Paschi di Siena per l'acquisto della casa familiare di via Ernesto Campo n. 17 in Siracusa, di cui risulta tutt'ora garante la sig.ra al fine di manlevare da tale onere la sig.ra . Parte_1 Pt_1
I coniugi dichiarano, altresì, con la sottoscrizione delle presenti condizioni, di non aver più nulla a pretendere reciprocamente, avendo con ciò definito integralmente ogni loro rapporto di natura patrimoniale, dichiarandosi entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
Le spese processuali si intendono compensate e i difensori sottoscrivono per rinuncia al vincolo della solidarietà professionale.”
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, nonché ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P. Q. M.
il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , Parte_1 Controparte_1
in Siracusa, in data 6/8/2005, (Anno 2005, Parte 2, Serie A, N. 7), alle condizioni sopra indicate.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 7/11/2025.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 91/2025 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 21/10/2025; promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1 delle Petunie n. 92 A, elettivamente domiciliata in Avola, Via Marconi n. 6, presso lo studio dell'Avv.
IL AM, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...], il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente a [...], elettivamente domiciliato in Siracusa,
Viale Santa Panagia n. 136/O presso lo studio dell'avv. Carmelo Gentile, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente con l'intervento del pubblico ministero (visto del 4/2/2025);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14/1/2025, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente in Siracusa, in data 6/8/2005,
(Anno 2005, parte 2, Serie A, n. 7).
Esponeva in premessa:
- di avere contratto matrimonio con , in data 6/8/2005, in Siracusa;
Controparte_1
- che dalla loro unione sono nati due figli, (a Noto, il 02/04/2005) e Persona_1
(a Noto, il 09/12/2006), entrambi maggiorenni ma non ancora autosufficienti Persona_2
economicamente;
- di essersi separata consensualmente dal marito con verbale dell'1/2/2021, omologato con decreto n.
235/2021 del 15/4/2021;
- che i coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata confermando l'assegnazione della casa familiare sita in Siracusa, Via Ernesto
Campo n. 17 a , in quanto genitore collocatario della prole disponendo che entrambi i genitori CP_1
provvedano in via diretta al mantenimento dei due figli oltre al 50% delle spese straordinarie. In ordine ai rapporti patrimoniali tra le parti, chiedeva che venisse confermata la rinuncia delle parti a Pt_1
qualsivoglia reciproco assegno di mantenimento.
Con decreto del 23/1/2025, il Presidente delegato ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 21/10/2025, fissando il termine fino al 30/4/2025 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 45 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
Con comparsa del 19/5/2025 si costituiva in giudizio il resistente, il quale non si opponeva alla declaratoria ex adverso formulata ma precisava che nelle more del giudizio, le parti avevano raggiunto un accordo sulle condizioni del loro divorzio, così come depositate congiuntamente in data 29/5/2025.
Con successiva istanza depositata il 29/5/2025, le parti chiedevano congiuntamente che l'udienza già fissata in data 21/10/2025 venisse sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con provvedimento del 7/10/2025, il Giudice autorizzava la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. e con successivo provvedimento del 30/10/2025, il Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti - poneva quindi la causa in decisione. Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 4/2/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre
1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 06 agosto
2005 fra la sig.ra ed il sig. e iscritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 Controparte_1 del Comune di Siracusa dell'anno 2005, Parte 2 Serie A n.7;
- stabilire che le parti potranno fissare la loro residenza ove vorranno, con impegno reciproco a non recarsi molestia e autorizzandosi, sin d'ora, con la sottoscrizione del presente atto, al rilascio del passaporto per l'espatrio, senza ulteriori formalità;
- stabilire che le parti potranno vedere e tenere con sé i suddetti figli maggiorenni secondo liberi accordi con gli stessi.
- confermare l'assegnazione della casa familiare sita a Siracusa, Via Ernesto Campo n. 17, in via esclusiva al sig. , che continuerà ad abitarla con entrambi i figli. Controparte_1
- confermare che le parti rinunciano a qualsivoglia reciproco assegno di mantenimento;
- onerare la sig.ra a versare direttamente al figlio , maggiorenne ma non ancora Pt_1 Persona_2 economicamente indipendente, la somma mensile di €.150,00 a titolo di concorso mantenimento dello stesso;
- stabilire che le parti contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie, mediche
e scolastiche occorrenti ai figli, spese straordinarie sempre preventivamente comunicate, concordate, assentite e poi documentate da entrambe le parti e comunque secondo le “linee guida” adottate dal
Tribunale di Siracusa, che devono intendersi espressamente richiamate e riportate nel presente atto per costituirne parte integrante.
- onerare il sig. a provvedere entro 30 giorni dall'emissione della sentenza di divorzio, a CP_1 rinegoziare il mutuo contratto dallo stesso e dai di lui genitori, con la banca Monte dei Paschi di Siena per l'acquisto della casa familiare di via Ernesto Campo n. 17 in Siracusa, di cui risulta tutt'ora garante la sig.ra al fine di manlevare da tale onere la sig.ra . Parte_1 Pt_1
I coniugi dichiarano, altresì, con la sottoscrizione delle presenti condizioni, di non aver più nulla a pretendere reciprocamente, avendo con ciò definito integralmente ogni loro rapporto di natura patrimoniale, dichiarandosi entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
Le spese processuali si intendono compensate e i difensori sottoscrivono per rinuncia al vincolo della solidarietà professionale.”
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, nonché ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P. Q. M.
il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , Parte_1 Controparte_1
in Siracusa, in data 6/8/2005, (Anno 2005, Parte 2, Serie A, N. 7), alle condizioni sopra indicate.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 7/11/2025.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone