Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00174/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00397/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 397 del 2025, proposto da
SE RE, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniela Rizzuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pizzo, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al decreto ingiuntivo n. 649/2021del 10.6.2021, depositato in pari data, emesso dal Giudice di Pace di Catanzaro nel giudizio n. 2088/2021 RG, divenuto cosa giudicata per mancata opposizione giusta attestazione della cancelleria civile del giudice di Pace di Catanzaro del 22.3.2023, notificato con formula esecutiva in data 25.1.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il dott. VO RE e uditi per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con rituale ricorso ex art. 112 e ss. c.p.a. a questo Tribunale, la sig.ra SE RE lamentava la mancata ottemperanza, da parte del Comune di Pizzo, al decreto ingiuntivo in epigrafe. In particolare, il Comune di Pizzo era stato condannato a pagare in suo favore la somma di euro € 1.296,55, oltre interessi dalla domanda, nonché spese e competenze della procedura monitoria, liquidati in € 76,00 per spese ed € 180,00 per compensi oltre accessori di legge.
La ricorrente evidenziava che, pur essendo il Comune di Pizzo in stato di “dissesto”, il suo credito nasceva dall’incarico di C.T.U. che le era stato conferito dal Giudice con provvedimento del 31 ottobre 2017, successivo alla dichiarazione di dissesto risalente al 6 luglio 2017.
Essa, quindi, insisteva anche per la nomina di un Commissario ad acta e per la liquidazione di una somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il Comune di Pizzo, pur ritualmente intimato, non si è costituito.
Alla camera di consiglio del 21 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Considerato che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato e notificata con formula esecutiva, con superamento del termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, come convertito;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione integrale al provvedimento giurisdizionale;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
Ritenuto, pertanto, che:
- in accoglimento del ricorso in esame, si dichiara l’obbligo del Comune di Pizzo di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata, detratto quanto eventualmente già pagato;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di comunicazione, o notificazione a cura di parte ricorrente, della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il segretario generale del Comune di Vibo Valentia, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il detto termine di 60 giorni, a seguito di istanza diretta della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza, nel termine dei successivi 60 giorni;
- in caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- non sussistendo iniquità o altre cause ostative, può essere riconosciuta, e determinata nella misura degli interessi legali, la somma che l’amministrazione dovrà corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora, per ogni mese (o frazione di mese) del prolungarsi dell’inadempimento, e ciò in aggiunta – stante il carattere sanzionatorio dell’istituto - agli interessi legali dovuti “ex lege” o disposti nella medesima condanna;
- tale ulteriore importo va corrisposto a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza (cfr. art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.), e sino all’adempimento spontaneo da parte dell’amministrazione o, in mancanza, sino alla data dell’insediamento del Commissario ad acta;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza del Comune e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo del Comune di Pizzo di provvedere, entro 60 giorni dalla comunicazione, o notificazione a cura della parte ricorrente, della presente sentenza, all’esecuzione integrale del giudicato nascente dal titolo giudiziario di cui in epigrafe mediante pagamento delle somme indicate in narrativa, al netto delle somme già corrisposte;
b) nomina Commissario ad acta il segretario generale del Comune di Vibo Valentia, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, affinché provveda a quanto previsto sub a), scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 60 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
c) accoglie la domanda di liquidazione di una somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e determina nella misura degli interessi legali l’ulteriore somma che l’amministrazione dovrà corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora, per ogni mese (o frazione di mese) di ritardo nel pagamento, con le decorrenze indicate in motivazione;
d) condanna il Comune di Pizzo a corrispondere a parte ricorrente – e per essa al suo difensore dichiaratosi antistatario - le spese di lite, che liquida in euro 828,00, oltre accessori di legge e quanto versato a titolo di c.u.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO RE, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| VO RE |
IL SEGRETARIO