TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 10/04/2026, n. 6529
TAR
Sentenza 10 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992; eccesso di potere per difetto di istruttoria; motivazione carente, travisamento

    Il Tribunale ritiene che l'art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992 sia stato correttamente applicato dalla Regione. La precedente decisione del Consiglio di Stato che censurava un vizio di motivazione è stata emendata nel provvedimento impugnato. La ricorrente non ha provato l'insufficienza della remunerazione rispetto ai costi.

  • Rigettato
    Violazione di legge, eccesso di potere sulla definizione del livello massimo di finanziamento per il biennio 2017-2018

    Il provvedimento impugnato non prevede un'esclusione della ricorrente dal finanziamento delle funzioni assistenziali, ma una rideterminazione che non equivale a esclusione. La Regione ha posto rimedio al difetto istruttorio riscontrato in precedenti decisioni.

  • Rigettato
    Violazione di legge ed eccesso di potere sulla rideterminazione delle attività di finanziamento a funzione e il presunto rischio di disavanzo d’esercizio; eccesso di potere per errore di fatto e motivazione falsa o solo apparente, manifesta irragionevolezza e violazione degli artt. 32, 97 e 117 Cost., anche in relazione alla normativa sui L.E.A. (livelli essenziali di assistenza)

    La motivazione che individua un rischio di disavanzo in caso di accoglimento delle pretese della ricorrente non è illogica né irragionevole, in quanto l'accoglimento comporterebbe un aumento di spesa per la Regione.

  • Rigettato
    Violazione di legge e difetto di motivazione sull’allocazione delle risorse rispetto al finanziamento delle attività chiesto dalla Fondazione “-O”; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione

    La discontinuità nell'azione amministrativa è adeguatamente motivata dalle esigenze di riequilibrio finanziario. L'adeguatezza e congruità della motivazione del provvedimento impugnato sono conformi alla normativa eurounitaria.

  • Rigettato
    Violazione delle norme internazionali a tutela dei servizi di interesse economico generale del patrimonio delle persone

    Non è provato che la deliberazione impugnata precluda alla Fondazione una remunerazione che copra i costi necessari alla personalizzazione delle cure. Gli atti impugnati non contrastano con l'art. 14 TFUE, garantendo una remunerazione che non pregiudicherebbe l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 10/04/2026, n. 6529
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6529
    Data del deposito : 10 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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