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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/12/2025, n. 4506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4506 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
R.g.n°4202 /2021 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4202 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: Morte vertente
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F.: ), in proprio e nella C.F._2 Parte_3 C.F._3 qualità di eredi di e di elettivamente domiciliate in Santa Maria Persona_1 Persona_2
Capua Vetere (CE) alla Via Mazzocchi n.109, presso lo studio dell'avv. SC BU (C.F.:
[...]
e dall'avv. Vincenzo Maria BU (C.F.: , che le C.F._4 CodiceFiscale_5 rappresentano e difendono in virtù della procura allegata all'atto di citazione
Attrici
CONTRO
con Socio Unico soggetto all'attività di direzione Controparte_1
e coordinamento di e concessionario ai sensi del D.L. 138/2002 Controparte_2
(C.F. , P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente P.IVA_1 P.IVA_2 domiciliata in Napoli alla via Giosué Carducci n. 6, presso lo studio dell'avv. Luca Fabrizio (C.F.
) che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._6
Convenuta
1 R.g.n°4202 /2021 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
NONCHE'
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Giuseppe Martucci n. 47, presso lo studio dell'Avv.
ED NI (c.f. ) e dell'Avv. Giovanni NI (c.f. C.F._7
) che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti C.F._8
Terzo chiamato
E
(C.F. ), in proprio e nella qualità di erede della Controparte_4 C.F._9 madre nata a [...] il [...] (C.F. ) e deceduta Persona_2 C.F._10 in Frignano in data 18.9.2024, elettivamente domiciliato in alla Via G. Alois n. 15, presso lo CP_3 studio dell'avv. Giacomo Nobis, (C.F. ), che li rappresenta e difende in virtù C.F._11 di procura in atti
Interventore volontario
E
(C.F.: e (C.F.: Parte_2 C.F._2 Parte_3
), in qualità di eredi della nonna, sig.ra nata a [...] C.F._3 Persona_2 il 17.03.1941 (C.F. ) e deceduta in Frignano in data 18.9.2024, rappresentate C.F._10
e difese, giusta procura in calce al presente atto, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv.
SC BU (C.F.: e dall'avv. Vincenzo Maria BU (C.F.: CodiceFiscale_4 [...]
), presso lo studio dei quali elettivamente domiciliano in Santa Maria Capua Vetere (CE) C.F._5 alla Via Mazzocchi n.109 (p.e.c.: - Email_1
ove dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni Email_2 relative al presente procedimento).
Interventore volontario
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti di causa che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in proprio e nella qualità di eredi di convenivano in giudizio la
[...] Persona_1 CP_1 innanzi al Tribunale di Napoli Nord al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 04.07.2015, alle ore 14.30-15.00 circa, al de cuius Persona_1
Nelle predette circostanze, , alla guida del motociclo Piaggio Vespa PX125, Persona_1 targato CE077413, di proprietà della madre, mentre stava percorrendo la Strada Provinciale 335 (ex
S.S. 265) proveniente da Aversa in direzione Marcianise, giunto al Km 41+400 all'altezza della rampa
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di svincolo “SS 7BIS NOLAVILLA LITERNO”, a causa della insidiosità della sede stradale, caratterizzata da un manto stradale avallato e sconnesso nonché da una sporgente e fitta distesa di vegetazione spontanea, aveva sbandato improvvisamente, perdendo l'equilibrio e il controllo del mezzo, collidendo violentemente con il lato sinistro anteriore del motociclo contro il guardrail posto sul lato sinistro della curva, rovinando violentemente al suolo, così causando l'immediato decesso di
Sul luogo del sinistro era intervenuta la polizia stradale di , la quale aveva Persona_1 CP_3 effettuato i rilievi e gli accertamenti del caso, redigendo apposito verbale di incidente stradale.
Ad avviso di parte attrice, la causa del sinistro era da attribuirsi alla scarsa manutenzione del manto stradale e del guardrail, nonché alla presenza di vegetazione e sterpaglie sulle banchine laterali: condizioni tali da costituire un'insidia per l'utente della strada, quale il de cuius. In conseguenza ed in dipendenza dell'evento de quo le attrici riferivano di aver subito notevoli sofferenze morali ed un consistente mutamento in peius delle proprie condizioni di vita, quantificate come segue:
€.304.007,70 ; €.294.201,00 ; €.294.201,00 . Il tutto, Parte_1 Parte_2 Parte_3 oltre un danno patrimoniale quantificato in complessivi euro 240.000,00
Tanto premesso, chiedevano all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:“• accertare che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva dell' CP_1 quale ente proprietario e custode della strada cui l'accaduto è addebitabile ex artt. 2051 e/o 2043
c.c., per tutti i motivi meglio innanzi esposti;
• per l'effetto, condannare in persona del CP_1 legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in proprio e quali eredi del compianto fu , della complessiva somma
[...] Persona_1 di denaro che emergerà dalle risultanze istruttorie e sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi iure proprio, determinabili e quantificabili secondo quanto meglio specificato ai punti 1 e 2 che precedono, tutti danni subiti a seguito del decesso di;
• in ogni caso, condannare il convenuto al pagamento delle spese Persona_1
e compensi di giudizio come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 21 luglio 2021, si costituiva in giudizio la la quale preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_1 affermando di avere competenza esclusivamente in relazione al tratto di strada SS 7 bis al Km 16+600
e del relativo svincolo in rotatoria, ma non anche della S.P. 335 ove si sarebbe verificato il sinistro.
Nel merito, in primo luogo, contestava la dinamica dei fatti, evidenziando che la stessa risultava smentita da precedente richiesta stragiudiziale di risarcimento danni inviata dagli odierni attori alla
– FGVS. In via subordinata contestava la sussistenza dei presupposti di cui Controparte_5 all'art. 2051 c.c., asserendo che con il proprio comportamento imprudente il avesse Per_1
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interrotto il nesso eziologico tra la cosa ed il danno andando ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode.
Concludeva: “in linea preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva della - CP_1 in linea gradata: accertare e dichiarare che la domanda proposta dalle signore , Parte_1
e in proprio e nella qualità di eredi del sig. è radicalmente Pt_2 Parte_3 Persona_1 infondata per le ragioni variamente illustrate nella parte narrativa nei confronti di e, CP_1 per l'effetto, rigettarla nei confronti della medesima;
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
Sulla scorta dell'eccepito difetto di legittimazione passiva della convenuta, parte attrice chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della . Controparte_3
Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
30 marzo 2022, si costituiva in giudizio la la quale eccepiva il proprio difetto di Controparte_3 legittimazione passiva e, nel merito, contestava la dinamica sulla scorta di precedente richiesta risarcitoria. In ogni caso eccepiva la carenza dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c., configurandosi una condotta di guida imprudente da parte del danneggiato tale da recidere nesso di causalità in applicazione dell'art. 1227 c.c..
Pertanto rassegnava le seguenti conclusioni “preliminarmente, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva (rectius, difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso) della relativamente al presente giudizio, disponendone Controparte_3 immediatamente l'estromissione; • in subordine, rigettare ogni avversa pretesa in quanto del tutto infondata, temeraria nonché sfornita di idoneo supporto probatorio, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Spiegavano intervento volontario e , rispettivamente Persona_2 Controparte_4 madre e fratello del defunto al fine di ottenere il risarcimento del danno ex art. Persona_1
2059 c.c. per la perdita del rapporto parentale ed ogni altro danno sofferto per la prematura scomparsa del loro congiunto.
A seguito dell'avvenuto decesso in corso di causa di (il 18.09.2024), con Persona_2 comparsa del 03.12.2024 si costituiva nella qualità di erede legittimo della Controparte_4 madre.
In data 04.12.2024 spiegavano intervento volontario e , in Parte_2 Parte_3 qualità di eredi della nonna, chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale Persona_2 nei limiti della quota di legittima.
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Esaminati gli atti ed espletata la prova orale, all'udienza del 04.07.2025 la causa veniva assegnata a sentenza con termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 per le successive repliche.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato conto che l'esame delle questioni prospettate dalle parti del presente giudizio è stato condotto secondo il principio della c.d. “ragione più liquida” il quale, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. tra le tante, Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass., Sez. U, Sentenza n. 9936 del
08/05/2014).
Quanto precede consente così di valutare le ragioni di merito prima delle eccezioni preliminari riguardanti la legittimazione delle parti, necessarie o intervenute.
Pertanto, in primo luogo, pare opportuno richiamare la “vexata quaestio” del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso di sinistro derivante da cose e della possibilità di configurare al riguardo una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero dell'art. 2051 cod. civ.. Con riferimento a tale questione la giurisprudenza (cfr. Cass. Civile n. 12329/2004) ha chiarito che l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito. Ne discende che trattasi di domande diverse e che è inammissibile per la parte una mutatio libelli in corso di giudizio, con la conseguente impossibilità per il giudice di applicare l'art. 2051 cod. civ., laddove la parte non abbia allegato e provato, a sostegno della sua domanda, le circostanze idonee a giustificare il richiamo a detta norma.
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Tanto premesso, essendo evidente che a fronte di un determinato evento di danno, diversa è la “causa petendi” dell'azione risarcitoria a seconda che in domanda l'attore adduca la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero la diversa responsabilità ex art. 2051 cod. civ., il problema relativo alla qualificazione dell'azione, e dunque alla disciplina applicabile, va risolto di volta in volta alla luce della prospettazione effettuata dal danneggiato, indipendentemente dalla norma in concreto invocata (cosiddetto principio dello iura novit curia), sempre che egli non abbia inteso proporre entrambe le azioni, ancorché la seconda subordinatamente al mancato accoglimento della prima. Né, del resto, la distinzione sopra tracciata rileva esclusivamente sotto l'aspetto puramente teorico: l'adesione all'uno piuttosto che all'altro orientamento, infatti, implica conseguenze rilevanti, come sopra accennato, sotto il profilo dell'onere della prova. Precisamente, nel primo caso, la giurisprudenza richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla controparte, dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato (pericolo che il responsabile sarebbe tenuto a prevenire in applicazione del più generale principio del “neminem laedere”); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando - una volta che ciò sia asseverato - una vera e propria presunzione di responsabilità a carico del custode, il quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando,
a propria volta, che il danno cagionato deriva da caso fortuito.
Orbene, deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ..
Invero, sul punto, giova premettere che, secondo la giurisprudenza della S.C., in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questi della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia (cfr. Cass. civ. n. 15096/13).
Le peculiarità vanno individuate, pertanto, nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori
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di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode, o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione.
Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, con la conseguenza che la prova liberatoria consiste nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte del custode, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta -
e, cioè, per presunzione - giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato. Nel secondo caso, l'emergenza dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. In altri termini si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità
e della inevitabilità, con la conseguenza che la dimostrazione della ricorrenza della prova liberatoria si sposta tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia.
I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione. Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei rischi va compiuta - più che delimitando in astratto l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., in relazione ad esempio al carattere demaniale del bene - tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito.
La giurisprudenza ha altresì affermato che l'art. 2051 c.c. non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di provocare danni per sua natura (Cassazione n. 25214/2014), cioè per suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio, sussiste il dovere di controllo e di custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento
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dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa idoneità al nocumento (Cassazione nn. 4480/2001, 6616/2000). In sostanza si ritiene che tutte le cose possano costituire causa di danno, quale che sia la loro struttura e qualità, siano, cioè inerti o in movimento, pericolose o meno: il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti, infatti, deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante, da intendersi con riferimento non esclusivo a comportamenti sempre assolutamente rispettosi della prescrizione di legge ma anche a quelli in qualche modo incauti (cfr. cassazione Sez.
3, Sentenza n. 20602 del 04/10/2010).
Il fondamento della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendono dal fortuito (Cassazione n. 295/2015). Ai fini della responsabilità il danneggiato dovrà provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno
(Cassazione n. 3875/2016) mentre sul convenuto graverà l'onere di provare il caso fortuito ossia lo specifico fatto capace di determinare autonomamente il danno. Si ritiene che, quando il danno non derivi da un dinamismo interno alla res in relazione alla sua struttura e al suo funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo di essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi tale da rendere probabile se non inevitabile il danno stesso (Cassazione n. 56/2016). Tale concetto viene inteso dalla giurisprudenza in senso assai ampio, ricomprendente anche il fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno e della colpa del danneggiato (Cassazione n. 6407/2016). Con riferimento a quest'ultimo aspetto si ritiene che il fatto del terzo o la colpa del danneggiato escludono la responsabilità del custode in quanto intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità, i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono (Cassazione n. 1655/2005). Le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate all'ordinaria avvedutezza di una persona e non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali e comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell'utente del bene in altrui custodia, ancorché colpose (cfr. Cassazione n. 10703/1999) e spetta al giudice di merito valutare l'idoneità e sufficienza del danneggiato a costituire la causa esclusiva dell'evento dannoso e tale giudizio, se congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Cassazione n. 2284/2006).
Se il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso
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eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso potrà tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cassazione nn.
3389/2015 e 11227/2008). Inoltre, l'accettazione consapevole da parte del danneggiato (cd. rischio elettivo) il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti con propria scelta di utilizzarla ugualmente, esclude la responsabilità del custode della cosa stessa
(Cassazione n. 13681/2013).
Nella specie la parte convenuta risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni subiti dall'utente della struttura, con la conseguenza che, ai fini della configurabilità di tale responsabilità, è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova della sussistenza del nesso causale tra la cosa che ha provocato l'incidente e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale degli oggetti e della condotta del custode;
su quest'ultimo a sua volta incombe, ai fini dell'esclusione di detta responsabilità, l'onere di provare il caso fortuito. Dunque, il gestore della struttura, per sottrarsi alla responsabilità per danni da cose in custodia, dovrà provare che l'evento si sia verificato esclusivamente per un evento imprevedibile ed inevitabile, che può consistere anche nella condotta colpevole di un terzo o dello stesso danneggiato. (Corte appello Potenza, Sentenza del 20/07/2020,
n.429)
In fattispecie analoga a quella di cui è causa, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “In tema di responsabilità da negligente manutenzione delle strade, allorquando sia constatato il carattere insidioso del pericolo stradale, non segnalato dall'Amministrazione proprietaria, in violazione delle norme del codice della strada, il giudice, nell'accertare la responsabilità nella verificazione dell'evento dannoso, non può limitarsi a valutare la condotta del conducente sotto il profilo della prevedibilità del pericolo, ma deve al contempo valutare l'eventuale efficacia causale, anche concorrente, che abbia assunto la condotta omissiva colposa dell'Amministrazione nella produzione del sinistro. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ricondotto all'errata manovra del conducente la causa esclusiva della fuoriuscita di un veicolo dalla sede stradale, senza valutare l'incidenza causale della presenza di uno scalino, situato fra carreggiata e ciglio erboso ed occultato dalla folta vegetazione presente su di esso, ritenendo che allo stesso si estendano - indipendentemente dal regime giuridico della sua appartenenza - gli obblighi di manutenzione della P.A.)” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 260 del 10/01/2017).
Tanto considerato in diritto, occorre verificare nel merito la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della pretesa risarcitoria, in relazione alla norma di cui all'art. 2051 c.c..
Orbene, il materiale probatorio acquisito alla decisione non consente di ritenere che il decesso di sia da considerarsi come conseguenza immediata e diretta della Persona_1
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prospettazione fattuale descritta in atti, ovvero che il sinistro occorso allo stesso, nelle circostanze di tempo e di luogo riferite, era causato della cattiva manutenzione del manto stradale.
Si ritiene, infatti, che parte attrice non abbia fornito la prova richiesta ai sensi dell'art. 2051
c.c., non avendo essa dimostrato il fatto storico dal quale è derivato il decesso del Persona_1 ed il nesso eziologico tra il dedotto evento e la cosa in custodia.
Invero, la testimonianza resa all'udienza del 06.12.2024 dal teste , l'unico Testimone_1 che ha assistito all'evento, non è idonea a corroborare la veridicità del sinistro per cui è processo: egli rende una testimonianza del tutto generica, inidonea a confermare la dinamica del sinistro come prospettata da parte attrice. Egli ha riferito, infatti, di aver sentito: “ (…) solo un botto e poi non mi ricordo più niente perché svenni e mi svegliai in ospedale dopo due giorni” (cfr. verbale del
06.12.2024). In tal modo non ha fornito alcun elemento circa lo stato di manutenzione della strada né alcun dettaglio utile ad identificare la causa del sinistro. Limitandosi a riferire di aver sentito un
“botto”, non ha confermato la prospettazione attorea ossia che il perse il controllo del Per_1 motoveicolo a causa dell'irregolarità del manto stradale, e che quindi il suo decesso derivò dalla paventata cattiva manutenzione.
Orbene, la lacunosità di quanto riportato dal teste, con riferimento alla dinamica del sinistro per cui è causa, basterebbe di per sé ad affermare l'inverosimiglianza del racconto e l'inattendibilità del narrato.
A ciò si aggiunga che in epoca antecedente all'introduzione del presente giudizio la stessa parte attrice aveva offerto una diversa ricostruzione dei fatti. Invero, in sede di richiesta di risarcimento danni stragiudiziale, mediante lettera di messa in mora inviata alla Controparte_5
– FGVS (dep. in atti), le odierne attrici e gli interventori avevano prospettato che il sinistro fosse stato causato da un veicolo non identificato che aveva tamponato da tergo il motociclo condotto da così causandone la perdita di controllo del mezzo e conseguentemente la caduta Persona_1 al suolo, in tal guisa contraddicendo la dinamica prospettata nel presente giudizio.
La domanda attorea non trova conforto neanche nella documentazione versata in atti quale, in particolare, il rapporto di polizia depositato in atti.
Ai fini della ricostruzione della vicenda per cui è causa, giova evidenziare che il giudice civile ha il potere di utilizzare le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari, inclusa la relazione di consulenza tecnica d'ufficio disposta dal magistrato del Pubblico Ministero, idonei a procurare utili e concorrenti elementi di giudizio (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, 20 dicembre 2001, n. 16069) e, in particolare, i verbali di polizia giudiziaria dotati di efficacia probatoria privilegiata per quanto concerne i fatti materiali che gli autori attestano di avere personalmente constatato e liberamente valutabili per la rimanente parte (cfr. Cass. civ., sez. III, 25 luglio 2002, n. 10898). I verbali annessi
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
al rapporto sono egualmente utilizzabili nel processo civile e soggetti alla libera valutazione del giudice, così come le informazioni di polizia e l'assunzione di testi senza giuramento (cfr. Cass. civ., sez. III, 16 giugno 2003, n. 9620; Cass. civ., sez. III, 14 dicembre 2002, n. 17949). Invero, i verbali della polizia giudiziaria annessi al "rapporto", assolvendo ad una funzione (diversa da quella propria dell'atto pubblico) di informativa all'autorità giudiziaria di una notizia di reato, sono soggetti - ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ. - alla libera valutazione del giudice del merito in relazione alla intrinseca veridicità delle dichiarazioni dei soggetti verbalizzanti, specie quando esse abbiano la natura di una testimonianza ed esprimano valutazioni, percezioni, sensazioni in ordine alla rappresentazione di un fatto dal quale possano sorgere responsabilità penali. Ne consegue che non è - di per sé - preclusa la prova testimoniale contro le attestazioni recepite nel verbale della polizia giudiziaria, ma ogni valutazione del giudice del merito in ordine alla rilevanza - o meno - della prova in concreto, è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata. (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 17949 del 14/12/2002).
Ciò detto, risulta versato in atti il Prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali dal quale emerge che nelle indagini effettuate nell'immediatezza dei fatti, sul luogo del sinistro non furono rivenute tracce di frenata né di scarrocciamento: tutti elementi che lasciano ipotizzare che il sinistro da cui conseguì il decesso di derivò dalla condotta alla Persona_1 guida di quest'ultimo e della velocità tenuta, che ragionevolmente causò la perdita di controllo del mezzo nell'affrontare la curva della rampa di svincolo.
Risulta, inoltre, documentalmente provato dalle fotografie del luogo del sinistro versate in atti (cfr. fascicolo fotografico Polizia Stradale) che la vegetazione, pur presente ai lati della carreggiata, non lo fosse sulla sede stradale che, invece, si presentava libera da ostacoli.
Dal verbale di sommarie informazioni (dep. in atti) si trae che aveva Testimone_1 dichiarato di ricordare di “aver sentito un urto dietro”: siffatta circostanza è stata parzialmente confermata in sede di escussione testimoniale nel presente giudizio (laddove il teste ha riferito di aver sentito “un botto”) ma, in ogni caso essa contraddice la prospettazione attorea ad avviso della quale il sinistro era da imputare alla cattiva manutenzione del manto stradale.
Non emerge, pertanto, alcun elemento di prova che possa dimostrare l'incidenza causale che abbia assunto la presenza della vegetazione ai lati della carreggiata e dunque la condotta omissiva colposa del soggetto gestore della strada nella produzione del sinistro.
Parte attrice, pertanto, non risulta avere adeguatamente assolto al proprio onere probatorio relativo alla dimostrazione della dinamica del sinistro e dell'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia (sede stradale) ed il danno subito (decesso conseguente al sinistro).
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
In ragione dell'estrema genericità delle risultanze istruttorie non può allora ritenersi dimostrato che l'evento dannoso lamentato si sia realmente prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa in custodia.
Deve, al riguardo, rimarcarsi che la domanda di risarcimento del danno costituisce un cd. diritto eterodeterminato in quanto essa richiede, non solo l'espressa indicazione in citazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti ragione della domanda ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c. ma anche l'espressa indicazione di quelli, tra i fatti storici oggetto della pregressa narrazione, sui quali
è fondata la "causa petendi", non essendo sufficiente la mera attività narrativa senza alcuna esplicitazione in merito all'essere quei fatti "ragione della domanda" (Sez. 3 - , Sentenza n. 10577 del
04/05/2018), di cui ne costituiscono, quindi, l'elemento permeante e fondante e, in quanto tali, vanno dimostrati e provati dalla parte che li adduce. La domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ.. (Sez. 3, Sentenza n. 17408 del 12/10/2012) e poi, nella successiva fase istruttoria, dimostri l'effettivo verificarsi dei fatti addotti a fondamento della domanda.
Ne consegue che, non trovando riscontro e corrispondenza nell'esame testimoniale le circostanze di fatto prospettate in citazione sulla dinamica del sinistro, la domanda non può considerarsi provata e va, quindi, rigettata.
La carenza di idonea prova circa la dinamica stessa del sinistro e la sussistenza del nesso di causalità tra cosa in custodia e lamentato danno rende irrilevante la necessità di fornire prova liberatoria da parte del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Alla luce di quanto sinora esposto, la domanda va rigettata per difetto di prova.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese e considerando il valore della causa, secondo i criteri ed i valori medi di cui al D.M. 10.03.2014 n.55 come novellato dal D.M.n.147 del 2022 (nel cd. scaglione indeterminabile, complessità media), recante la determinazione dei parametri per la liquidazione i compensi per la professione forense ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.
247 tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione
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quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
Al rigetto della domanda principale consegue il rigetto della domanda proposta dagli interventori.
Ed infatti, gli stessi intervenivano volontariamente nel giudizio al fine di vedere riconosciuto il risarcimento dei danni subiti a seguito del decesso del de cuius Trattandosi di Persona_1 intervento volontario, ai sensi dell'art. 105, primo comma, cod. proc. civ., il diritto che il terzo fa valere nel giudizio pendente tra altre parti, è relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuarsi con riferimento al "petitum" ed alla "causa petendi", ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale, di cui segue la medesima sorte (cfr. Cass. civ. n. 22233/2014).
Sul piano delle spese processuali, gli interventori vanno condannati alla refusione delle stesse in solido con la parte attrice.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione “qualunque sia il titolo o la ragione per cui taluno e parte in un processo, ove nel corso dello stesso, anzichè rimettersi ai provvedimenti del giudice, faccia propria la causa di alcuna delle parti, assumendo attiva posizione di contrasto verso altre parti, opera anche nei suoi confronti il principio della soccombenza ai fini della statuizione sulle spese del giudizio, per le quali quindi può essere ammessa condanna anche a suo carico” (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1841 del 26/06/1973). L'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 27846 del
30 ottobre 2019).
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II civile, in persona del giudice dott.ssa Cristina Capone, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) RIGETTA la domanda proposta dagli attori;
2) RIGETTA la domanda proposta dagli interventori;
3) CO , , e al Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_4 pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente CP_1
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giudizio che si liquidano in euro 10.860,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA;
4) CO , , e al Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_4 pagamento, in favore della , in persona del legale rappresentante p.t., delle spese Controparte_3 del presente giudizio che si liquidano in euro 10.860,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Aversa il 21/12/2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4202 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: Morte vertente
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F.: ), in proprio e nella C.F._2 Parte_3 C.F._3 qualità di eredi di e di elettivamente domiciliate in Santa Maria Persona_1 Persona_2
Capua Vetere (CE) alla Via Mazzocchi n.109, presso lo studio dell'avv. SC BU (C.F.:
[...]
e dall'avv. Vincenzo Maria BU (C.F.: , che le C.F._4 CodiceFiscale_5 rappresentano e difendono in virtù della procura allegata all'atto di citazione
Attrici
CONTRO
con Socio Unico soggetto all'attività di direzione Controparte_1
e coordinamento di e concessionario ai sensi del D.L. 138/2002 Controparte_2
(C.F. , P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente P.IVA_1 P.IVA_2 domiciliata in Napoli alla via Giosué Carducci n. 6, presso lo studio dell'avv. Luca Fabrizio (C.F.
) che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._6
Convenuta
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
NONCHE'
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Giuseppe Martucci n. 47, presso lo studio dell'Avv.
ED NI (c.f. ) e dell'Avv. Giovanni NI (c.f. C.F._7
) che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti C.F._8
Terzo chiamato
E
(C.F. ), in proprio e nella qualità di erede della Controparte_4 C.F._9 madre nata a [...] il [...] (C.F. ) e deceduta Persona_2 C.F._10 in Frignano in data 18.9.2024, elettivamente domiciliato in alla Via G. Alois n. 15, presso lo CP_3 studio dell'avv. Giacomo Nobis, (C.F. ), che li rappresenta e difende in virtù C.F._11 di procura in atti
Interventore volontario
E
(C.F.: e (C.F.: Parte_2 C.F._2 Parte_3
), in qualità di eredi della nonna, sig.ra nata a [...] C.F._3 Persona_2 il 17.03.1941 (C.F. ) e deceduta in Frignano in data 18.9.2024, rappresentate C.F._10
e difese, giusta procura in calce al presente atto, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv.
SC BU (C.F.: e dall'avv. Vincenzo Maria BU (C.F.: CodiceFiscale_4 [...]
), presso lo studio dei quali elettivamente domiciliano in Santa Maria Capua Vetere (CE) C.F._5 alla Via Mazzocchi n.109 (p.e.c.: - Email_1
ove dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni Email_2 relative al presente procedimento).
Interventore volontario
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti di causa che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in proprio e nella qualità di eredi di convenivano in giudizio la
[...] Persona_1 CP_1 innanzi al Tribunale di Napoli Nord al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 04.07.2015, alle ore 14.30-15.00 circa, al de cuius Persona_1
Nelle predette circostanze, , alla guida del motociclo Piaggio Vespa PX125, Persona_1 targato CE077413, di proprietà della madre, mentre stava percorrendo la Strada Provinciale 335 (ex
S.S. 265) proveniente da Aversa in direzione Marcianise, giunto al Km 41+400 all'altezza della rampa
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di svincolo “SS 7BIS NOLAVILLA LITERNO”, a causa della insidiosità della sede stradale, caratterizzata da un manto stradale avallato e sconnesso nonché da una sporgente e fitta distesa di vegetazione spontanea, aveva sbandato improvvisamente, perdendo l'equilibrio e il controllo del mezzo, collidendo violentemente con il lato sinistro anteriore del motociclo contro il guardrail posto sul lato sinistro della curva, rovinando violentemente al suolo, così causando l'immediato decesso di
Sul luogo del sinistro era intervenuta la polizia stradale di , la quale aveva Persona_1 CP_3 effettuato i rilievi e gli accertamenti del caso, redigendo apposito verbale di incidente stradale.
Ad avviso di parte attrice, la causa del sinistro era da attribuirsi alla scarsa manutenzione del manto stradale e del guardrail, nonché alla presenza di vegetazione e sterpaglie sulle banchine laterali: condizioni tali da costituire un'insidia per l'utente della strada, quale il de cuius. In conseguenza ed in dipendenza dell'evento de quo le attrici riferivano di aver subito notevoli sofferenze morali ed un consistente mutamento in peius delle proprie condizioni di vita, quantificate come segue:
€.304.007,70 ; €.294.201,00 ; €.294.201,00 . Il tutto, Parte_1 Parte_2 Parte_3 oltre un danno patrimoniale quantificato in complessivi euro 240.000,00
Tanto premesso, chiedevano all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:“• accertare che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva dell' CP_1 quale ente proprietario e custode della strada cui l'accaduto è addebitabile ex artt. 2051 e/o 2043
c.c., per tutti i motivi meglio innanzi esposti;
• per l'effetto, condannare in persona del CP_1 legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in proprio e quali eredi del compianto fu , della complessiva somma
[...] Persona_1 di denaro che emergerà dalle risultanze istruttorie e sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi iure proprio, determinabili e quantificabili secondo quanto meglio specificato ai punti 1 e 2 che precedono, tutti danni subiti a seguito del decesso di;
• in ogni caso, condannare il convenuto al pagamento delle spese Persona_1
e compensi di giudizio come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 21 luglio 2021, si costituiva in giudizio la la quale preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_1 affermando di avere competenza esclusivamente in relazione al tratto di strada SS 7 bis al Km 16+600
e del relativo svincolo in rotatoria, ma non anche della S.P. 335 ove si sarebbe verificato il sinistro.
Nel merito, in primo luogo, contestava la dinamica dei fatti, evidenziando che la stessa risultava smentita da precedente richiesta stragiudiziale di risarcimento danni inviata dagli odierni attori alla
– FGVS. In via subordinata contestava la sussistenza dei presupposti di cui Controparte_5 all'art. 2051 c.c., asserendo che con il proprio comportamento imprudente il avesse Per_1
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interrotto il nesso eziologico tra la cosa ed il danno andando ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode.
Concludeva: “in linea preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva della - CP_1 in linea gradata: accertare e dichiarare che la domanda proposta dalle signore , Parte_1
e in proprio e nella qualità di eredi del sig. è radicalmente Pt_2 Parte_3 Persona_1 infondata per le ragioni variamente illustrate nella parte narrativa nei confronti di e, CP_1 per l'effetto, rigettarla nei confronti della medesima;
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
Sulla scorta dell'eccepito difetto di legittimazione passiva della convenuta, parte attrice chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della . Controparte_3
Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
30 marzo 2022, si costituiva in giudizio la la quale eccepiva il proprio difetto di Controparte_3 legittimazione passiva e, nel merito, contestava la dinamica sulla scorta di precedente richiesta risarcitoria. In ogni caso eccepiva la carenza dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c., configurandosi una condotta di guida imprudente da parte del danneggiato tale da recidere nesso di causalità in applicazione dell'art. 1227 c.c..
Pertanto rassegnava le seguenti conclusioni “preliminarmente, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva (rectius, difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso) della relativamente al presente giudizio, disponendone Controparte_3 immediatamente l'estromissione; • in subordine, rigettare ogni avversa pretesa in quanto del tutto infondata, temeraria nonché sfornita di idoneo supporto probatorio, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Spiegavano intervento volontario e , rispettivamente Persona_2 Controparte_4 madre e fratello del defunto al fine di ottenere il risarcimento del danno ex art. Persona_1
2059 c.c. per la perdita del rapporto parentale ed ogni altro danno sofferto per la prematura scomparsa del loro congiunto.
A seguito dell'avvenuto decesso in corso di causa di (il 18.09.2024), con Persona_2 comparsa del 03.12.2024 si costituiva nella qualità di erede legittimo della Controparte_4 madre.
In data 04.12.2024 spiegavano intervento volontario e , in Parte_2 Parte_3 qualità di eredi della nonna, chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale Persona_2 nei limiti della quota di legittima.
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Esaminati gli atti ed espletata la prova orale, all'udienza del 04.07.2025 la causa veniva assegnata a sentenza con termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 per le successive repliche.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato conto che l'esame delle questioni prospettate dalle parti del presente giudizio è stato condotto secondo il principio della c.d. “ragione più liquida” il quale, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. tra le tante, Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass., Sez. U, Sentenza n. 9936 del
08/05/2014).
Quanto precede consente così di valutare le ragioni di merito prima delle eccezioni preliminari riguardanti la legittimazione delle parti, necessarie o intervenute.
Pertanto, in primo luogo, pare opportuno richiamare la “vexata quaestio” del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso di sinistro derivante da cose e della possibilità di configurare al riguardo una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero dell'art. 2051 cod. civ.. Con riferimento a tale questione la giurisprudenza (cfr. Cass. Civile n. 12329/2004) ha chiarito che l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito. Ne discende che trattasi di domande diverse e che è inammissibile per la parte una mutatio libelli in corso di giudizio, con la conseguente impossibilità per il giudice di applicare l'art. 2051 cod. civ., laddove la parte non abbia allegato e provato, a sostegno della sua domanda, le circostanze idonee a giustificare il richiamo a detta norma.
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Tanto premesso, essendo evidente che a fronte di un determinato evento di danno, diversa è la “causa petendi” dell'azione risarcitoria a seconda che in domanda l'attore adduca la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero la diversa responsabilità ex art. 2051 cod. civ., il problema relativo alla qualificazione dell'azione, e dunque alla disciplina applicabile, va risolto di volta in volta alla luce della prospettazione effettuata dal danneggiato, indipendentemente dalla norma in concreto invocata (cosiddetto principio dello iura novit curia), sempre che egli non abbia inteso proporre entrambe le azioni, ancorché la seconda subordinatamente al mancato accoglimento della prima. Né, del resto, la distinzione sopra tracciata rileva esclusivamente sotto l'aspetto puramente teorico: l'adesione all'uno piuttosto che all'altro orientamento, infatti, implica conseguenze rilevanti, come sopra accennato, sotto il profilo dell'onere della prova. Precisamente, nel primo caso, la giurisprudenza richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla controparte, dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato (pericolo che il responsabile sarebbe tenuto a prevenire in applicazione del più generale principio del “neminem laedere”); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando - una volta che ciò sia asseverato - una vera e propria presunzione di responsabilità a carico del custode, il quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando,
a propria volta, che il danno cagionato deriva da caso fortuito.
Orbene, deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ..
Invero, sul punto, giova premettere che, secondo la giurisprudenza della S.C., in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questi della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia (cfr. Cass. civ. n. 15096/13).
Le peculiarità vanno individuate, pertanto, nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode, o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione.
Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, con la conseguenza che la prova liberatoria consiste nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte del custode, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta -
e, cioè, per presunzione - giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato. Nel secondo caso, l'emergenza dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. In altri termini si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità
e della inevitabilità, con la conseguenza che la dimostrazione della ricorrenza della prova liberatoria si sposta tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia.
I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione. Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei rischi va compiuta - più che delimitando in astratto l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., in relazione ad esempio al carattere demaniale del bene - tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito.
La giurisprudenza ha altresì affermato che l'art. 2051 c.c. non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di provocare danni per sua natura (Cassazione n. 25214/2014), cioè per suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio, sussiste il dovere di controllo e di custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa idoneità al nocumento (Cassazione nn. 4480/2001, 6616/2000). In sostanza si ritiene che tutte le cose possano costituire causa di danno, quale che sia la loro struttura e qualità, siano, cioè inerti o in movimento, pericolose o meno: il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti, infatti, deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante, da intendersi con riferimento non esclusivo a comportamenti sempre assolutamente rispettosi della prescrizione di legge ma anche a quelli in qualche modo incauti (cfr. cassazione Sez.
3, Sentenza n. 20602 del 04/10/2010).
Il fondamento della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendono dal fortuito (Cassazione n. 295/2015). Ai fini della responsabilità il danneggiato dovrà provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno
(Cassazione n. 3875/2016) mentre sul convenuto graverà l'onere di provare il caso fortuito ossia lo specifico fatto capace di determinare autonomamente il danno. Si ritiene che, quando il danno non derivi da un dinamismo interno alla res in relazione alla sua struttura e al suo funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo di essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi tale da rendere probabile se non inevitabile il danno stesso (Cassazione n. 56/2016). Tale concetto viene inteso dalla giurisprudenza in senso assai ampio, ricomprendente anche il fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno e della colpa del danneggiato (Cassazione n. 6407/2016). Con riferimento a quest'ultimo aspetto si ritiene che il fatto del terzo o la colpa del danneggiato escludono la responsabilità del custode in quanto intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità, i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono (Cassazione n. 1655/2005). Le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate all'ordinaria avvedutezza di una persona e non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali e comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell'utente del bene in altrui custodia, ancorché colpose (cfr. Cassazione n. 10703/1999) e spetta al giudice di merito valutare l'idoneità e sufficienza del danneggiato a costituire la causa esclusiva dell'evento dannoso e tale giudizio, se congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Cassazione n. 2284/2006).
Se il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso
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eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso potrà tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cassazione nn.
3389/2015 e 11227/2008). Inoltre, l'accettazione consapevole da parte del danneggiato (cd. rischio elettivo) il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti con propria scelta di utilizzarla ugualmente, esclude la responsabilità del custode della cosa stessa
(Cassazione n. 13681/2013).
Nella specie la parte convenuta risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni subiti dall'utente della struttura, con la conseguenza che, ai fini della configurabilità di tale responsabilità, è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova della sussistenza del nesso causale tra la cosa che ha provocato l'incidente e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale degli oggetti e della condotta del custode;
su quest'ultimo a sua volta incombe, ai fini dell'esclusione di detta responsabilità, l'onere di provare il caso fortuito. Dunque, il gestore della struttura, per sottrarsi alla responsabilità per danni da cose in custodia, dovrà provare che l'evento si sia verificato esclusivamente per un evento imprevedibile ed inevitabile, che può consistere anche nella condotta colpevole di un terzo o dello stesso danneggiato. (Corte appello Potenza, Sentenza del 20/07/2020,
n.429)
In fattispecie analoga a quella di cui è causa, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “In tema di responsabilità da negligente manutenzione delle strade, allorquando sia constatato il carattere insidioso del pericolo stradale, non segnalato dall'Amministrazione proprietaria, in violazione delle norme del codice della strada, il giudice, nell'accertare la responsabilità nella verificazione dell'evento dannoso, non può limitarsi a valutare la condotta del conducente sotto il profilo della prevedibilità del pericolo, ma deve al contempo valutare l'eventuale efficacia causale, anche concorrente, che abbia assunto la condotta omissiva colposa dell'Amministrazione nella produzione del sinistro. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ricondotto all'errata manovra del conducente la causa esclusiva della fuoriuscita di un veicolo dalla sede stradale, senza valutare l'incidenza causale della presenza di uno scalino, situato fra carreggiata e ciglio erboso ed occultato dalla folta vegetazione presente su di esso, ritenendo che allo stesso si estendano - indipendentemente dal regime giuridico della sua appartenenza - gli obblighi di manutenzione della P.A.)” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 260 del 10/01/2017).
Tanto considerato in diritto, occorre verificare nel merito la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della pretesa risarcitoria, in relazione alla norma di cui all'art. 2051 c.c..
Orbene, il materiale probatorio acquisito alla decisione non consente di ritenere che il decesso di sia da considerarsi come conseguenza immediata e diretta della Persona_1
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prospettazione fattuale descritta in atti, ovvero che il sinistro occorso allo stesso, nelle circostanze di tempo e di luogo riferite, era causato della cattiva manutenzione del manto stradale.
Si ritiene, infatti, che parte attrice non abbia fornito la prova richiesta ai sensi dell'art. 2051
c.c., non avendo essa dimostrato il fatto storico dal quale è derivato il decesso del Persona_1 ed il nesso eziologico tra il dedotto evento e la cosa in custodia.
Invero, la testimonianza resa all'udienza del 06.12.2024 dal teste , l'unico Testimone_1 che ha assistito all'evento, non è idonea a corroborare la veridicità del sinistro per cui è processo: egli rende una testimonianza del tutto generica, inidonea a confermare la dinamica del sinistro come prospettata da parte attrice. Egli ha riferito, infatti, di aver sentito: “ (…) solo un botto e poi non mi ricordo più niente perché svenni e mi svegliai in ospedale dopo due giorni” (cfr. verbale del
06.12.2024). In tal modo non ha fornito alcun elemento circa lo stato di manutenzione della strada né alcun dettaglio utile ad identificare la causa del sinistro. Limitandosi a riferire di aver sentito un
“botto”, non ha confermato la prospettazione attorea ossia che il perse il controllo del Per_1 motoveicolo a causa dell'irregolarità del manto stradale, e che quindi il suo decesso derivò dalla paventata cattiva manutenzione.
Orbene, la lacunosità di quanto riportato dal teste, con riferimento alla dinamica del sinistro per cui è causa, basterebbe di per sé ad affermare l'inverosimiglianza del racconto e l'inattendibilità del narrato.
A ciò si aggiunga che in epoca antecedente all'introduzione del presente giudizio la stessa parte attrice aveva offerto una diversa ricostruzione dei fatti. Invero, in sede di richiesta di risarcimento danni stragiudiziale, mediante lettera di messa in mora inviata alla Controparte_5
– FGVS (dep. in atti), le odierne attrici e gli interventori avevano prospettato che il sinistro fosse stato causato da un veicolo non identificato che aveva tamponato da tergo il motociclo condotto da così causandone la perdita di controllo del mezzo e conseguentemente la caduta Persona_1 al suolo, in tal guisa contraddicendo la dinamica prospettata nel presente giudizio.
La domanda attorea non trova conforto neanche nella documentazione versata in atti quale, in particolare, il rapporto di polizia depositato in atti.
Ai fini della ricostruzione della vicenda per cui è causa, giova evidenziare che il giudice civile ha il potere di utilizzare le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari, inclusa la relazione di consulenza tecnica d'ufficio disposta dal magistrato del Pubblico Ministero, idonei a procurare utili e concorrenti elementi di giudizio (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, 20 dicembre 2001, n. 16069) e, in particolare, i verbali di polizia giudiziaria dotati di efficacia probatoria privilegiata per quanto concerne i fatti materiali che gli autori attestano di avere personalmente constatato e liberamente valutabili per la rimanente parte (cfr. Cass. civ., sez. III, 25 luglio 2002, n. 10898). I verbali annessi
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al rapporto sono egualmente utilizzabili nel processo civile e soggetti alla libera valutazione del giudice, così come le informazioni di polizia e l'assunzione di testi senza giuramento (cfr. Cass. civ., sez. III, 16 giugno 2003, n. 9620; Cass. civ., sez. III, 14 dicembre 2002, n. 17949). Invero, i verbali della polizia giudiziaria annessi al "rapporto", assolvendo ad una funzione (diversa da quella propria dell'atto pubblico) di informativa all'autorità giudiziaria di una notizia di reato, sono soggetti - ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ. - alla libera valutazione del giudice del merito in relazione alla intrinseca veridicità delle dichiarazioni dei soggetti verbalizzanti, specie quando esse abbiano la natura di una testimonianza ed esprimano valutazioni, percezioni, sensazioni in ordine alla rappresentazione di un fatto dal quale possano sorgere responsabilità penali. Ne consegue che non è - di per sé - preclusa la prova testimoniale contro le attestazioni recepite nel verbale della polizia giudiziaria, ma ogni valutazione del giudice del merito in ordine alla rilevanza - o meno - della prova in concreto, è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata. (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 17949 del 14/12/2002).
Ciò detto, risulta versato in atti il Prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali dal quale emerge che nelle indagini effettuate nell'immediatezza dei fatti, sul luogo del sinistro non furono rivenute tracce di frenata né di scarrocciamento: tutti elementi che lasciano ipotizzare che il sinistro da cui conseguì il decesso di derivò dalla condotta alla Persona_1 guida di quest'ultimo e della velocità tenuta, che ragionevolmente causò la perdita di controllo del mezzo nell'affrontare la curva della rampa di svincolo.
Risulta, inoltre, documentalmente provato dalle fotografie del luogo del sinistro versate in atti (cfr. fascicolo fotografico Polizia Stradale) che la vegetazione, pur presente ai lati della carreggiata, non lo fosse sulla sede stradale che, invece, si presentava libera da ostacoli.
Dal verbale di sommarie informazioni (dep. in atti) si trae che aveva Testimone_1 dichiarato di ricordare di “aver sentito un urto dietro”: siffatta circostanza è stata parzialmente confermata in sede di escussione testimoniale nel presente giudizio (laddove il teste ha riferito di aver sentito “un botto”) ma, in ogni caso essa contraddice la prospettazione attorea ad avviso della quale il sinistro era da imputare alla cattiva manutenzione del manto stradale.
Non emerge, pertanto, alcun elemento di prova che possa dimostrare l'incidenza causale che abbia assunto la presenza della vegetazione ai lati della carreggiata e dunque la condotta omissiva colposa del soggetto gestore della strada nella produzione del sinistro.
Parte attrice, pertanto, non risulta avere adeguatamente assolto al proprio onere probatorio relativo alla dimostrazione della dinamica del sinistro e dell'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia (sede stradale) ed il danno subito (decesso conseguente al sinistro).
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In ragione dell'estrema genericità delle risultanze istruttorie non può allora ritenersi dimostrato che l'evento dannoso lamentato si sia realmente prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa in custodia.
Deve, al riguardo, rimarcarsi che la domanda di risarcimento del danno costituisce un cd. diritto eterodeterminato in quanto essa richiede, non solo l'espressa indicazione in citazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti ragione della domanda ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c. ma anche l'espressa indicazione di quelli, tra i fatti storici oggetto della pregressa narrazione, sui quali
è fondata la "causa petendi", non essendo sufficiente la mera attività narrativa senza alcuna esplicitazione in merito all'essere quei fatti "ragione della domanda" (Sez. 3 - , Sentenza n. 10577 del
04/05/2018), di cui ne costituiscono, quindi, l'elemento permeante e fondante e, in quanto tali, vanno dimostrati e provati dalla parte che li adduce. La domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ.. (Sez. 3, Sentenza n. 17408 del 12/10/2012) e poi, nella successiva fase istruttoria, dimostri l'effettivo verificarsi dei fatti addotti a fondamento della domanda.
Ne consegue che, non trovando riscontro e corrispondenza nell'esame testimoniale le circostanze di fatto prospettate in citazione sulla dinamica del sinistro, la domanda non può considerarsi provata e va, quindi, rigettata.
La carenza di idonea prova circa la dinamica stessa del sinistro e la sussistenza del nesso di causalità tra cosa in custodia e lamentato danno rende irrilevante la necessità di fornire prova liberatoria da parte del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Alla luce di quanto sinora esposto, la domanda va rigettata per difetto di prova.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese e considerando il valore della causa, secondo i criteri ed i valori medi di cui al D.M. 10.03.2014 n.55 come novellato dal D.M.n.147 del 2022 (nel cd. scaglione indeterminabile, complessità media), recante la determinazione dei parametri per la liquidazione i compensi per la professione forense ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.
247 tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione
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quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
Al rigetto della domanda principale consegue il rigetto della domanda proposta dagli interventori.
Ed infatti, gli stessi intervenivano volontariamente nel giudizio al fine di vedere riconosciuto il risarcimento dei danni subiti a seguito del decesso del de cuius Trattandosi di Persona_1 intervento volontario, ai sensi dell'art. 105, primo comma, cod. proc. civ., il diritto che il terzo fa valere nel giudizio pendente tra altre parti, è relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuarsi con riferimento al "petitum" ed alla "causa petendi", ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale, di cui segue la medesima sorte (cfr. Cass. civ. n. 22233/2014).
Sul piano delle spese processuali, gli interventori vanno condannati alla refusione delle stesse in solido con la parte attrice.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione “qualunque sia il titolo o la ragione per cui taluno e parte in un processo, ove nel corso dello stesso, anzichè rimettersi ai provvedimenti del giudice, faccia propria la causa di alcuna delle parti, assumendo attiva posizione di contrasto verso altre parti, opera anche nei suoi confronti il principio della soccombenza ai fini della statuizione sulle spese del giudizio, per le quali quindi può essere ammessa condanna anche a suo carico” (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1841 del 26/06/1973). L'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 27846 del
30 ottobre 2019).
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II civile, in persona del giudice dott.ssa Cristina Capone, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) RIGETTA la domanda proposta dagli attori;
2) RIGETTA la domanda proposta dagli interventori;
3) CO , , e al Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_4 pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente CP_1
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giudizio che si liquidano in euro 10.860,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA;
4) CO , , e al Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_4 pagamento, in favore della , in persona del legale rappresentante p.t., delle spese Controparte_3 del presente giudizio che si liquidano in euro 10.860,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Aversa il 21/12/2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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