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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/06/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3035/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3035/2024, avente per oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”, promossa
DA
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Chirigoni, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
RICORRENTE;
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Pierluigi Carta, presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
RESISTENTE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.12.2024 premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale con , nel corso della quale sono nate due figlie: , nata a Controparte_1 Persona_1
Ozieri il 19.1.2007 (studentessa, maggiorenne non economicamente autosufficiente) e , Persona_2 nata a [...] il [...] (studentessa), e di aver interrotto la predetta relazione (durata circa 21 anni), ha chiesto a questo Tribunale la regolamentazione della responsabilità genitoriale.
pagina 1 di 3 A tal proposito, la ricorrente ha rappresentato che: A) il sig. era dedito all'abuso di sostanze alcoliche CP_1
(fino al febbraio 2023, poiché a seguito di un aneurisma cerebrale ha dovuto giocoforza astenersi dal consumo di alcolici) e si è sempre disinteressato delle figlie e della loro crescita e formazione, ed in generale di tutto il nucleo familiare, di cui lei si è sempre fatta carico, pur svolgendo lavori saltuari ed occasionali;
B) il resistente tiene nei confronti della compagna un atteggiamento ostile e che a seguito di alcuni litigi, lei ha dovuto sporgere querela nei suoi confronti (in data 5.11.2024), essendo stata gravemente minacciata, insultata ed aggredita dal sig. C) la casa familiare è sita in Pattada ed è di proprietà esclusiva del resistente;
D) il sig. CP_1 CP_1 gode di un trattamento pensionistico, mentre lei lavora presso una casa di riposo a Pattada, ma in regime del tutto precario.
Sulla base di queste premesse, il ricorrente ha, perciò, rassegnato le seguenti conclusioni:
«1)-Affidare le figlie in via esclusiva alla madre, per tutti i motivi di cui sopra;
-in subordine in caso di affido congiunto attribuire alla madre poteri esclusivi in materia di istruzione e sanità; 2)-Il padre potrà vedere e tenere con se le figlie quando lo vorrà, compatibilmente con le esigenze scolastiche e non delle stesse ponendosi direttamente in contatto con la stesse;
3) il verserà a titolo di mantenimento a favore delle figlie la CP_1 somma mensile di euro 600,00 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, somma da rivalutarsi solo in aumento secondo gli indici Istat;
le spese straordinarie verranno ripartite nella misura del 50 % secondo il protocollo del CNF adottato dal Tribunale di Sassari, che si intende ivi integralmente trascritto e riportato. 4)
L'assegno Unico verrà percepito interamente dalla madre;
5)- Con vittoria di compensi di lite in caso di opposizione».
In data 11.4.2025 si è costituito in giudizio il resistente, contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
In particolare, parte resistente ha dedotto che: a) la casa familiare è di sua proprietà esclusiva e che attualmente vive nel garage adibito ad abitazione, mentre la compagna e le figlie vivono al primo piano;
b) si è sempre occupato delle figlie, corrispondendo regolarmente fin dalla separazione di fatto € 400,00 mensili per il mantenimento delle figlie e provvedendo al pagamento delle bollette;
c) effettivamente nel febbraio 2023 è stato colpito da un aneurisma cerebrale e che successivamente sarebbe stata la ricorrente a cambiare atteggiamento, diventando scostante e aggressiva;
d) in merito al diverbio occorso il 5.11.2024 anche lui ha sporto querela nei confronti della compagna, in quanto anche lei lo aveva minacciato e colpito;
e) percepisce € 1749,11 mensili a titolo di pensione e che la ricorrente svolge svariati lavori e tra gli altri presta servizio presso una casa di riposo in Pattada.
Sulla base di queste affermazioni, ha, quindi, concluso, chiedendo: «1. Affidare le figlie congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso la madre e presso l'abitazione che la stessa assumerà in locazione presso la quale si obbliga a trasferirsi entro il mese di giugno liberando la casa di famiglia, e se ritenuto assolutamente necessario, attribuendo alla stessa poteri esclusivi in materia di sanità ed istruzione;
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie quando lo vorrà, compatibilmente con le esigenze delle stesse pagina 2 di 3 ponendosi direttamente in contatto con esse;
3. Il preso atto della volontà del rilascio della casa CP_1 familiare entro giugno, verserà dal momento dell'effettiva attuazione dello stesso, a titolo di mantenimento delle figlie, la somma mensili di euro 600,00 entro e non oltre il 5 di ogni mese;
le spese straordinarie verranno ripartite nella misura del 50% secondo il protocollo del CNF adottato dal Tribunale di Sassari che si intende ivi integralmente trascritto e riportato;
In caso di mancato rilascio si conferma la richiesta di versamento a titolo di mantenimento dell'importo di euro 400,00. 4. l'assegno Unico verrà percepito interamente dalla madre;
5. Con vittoria di compensi di lite in caso di opposizione e/o di mancato accordo».
All'udienza dell'11.6.2025 le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice relatore ed hanno affermato di aver raggiunto un accordo per la definizione della vertenza nei seguenti termini: «1. Affidamento della figlia congiuntamente ad entrambi i genitori con poteri autonomi della madre con riferimento ai rapporti Per_2 con i sanitari e la scuola, con collocamento preferenziale presso la madre e presso l'abitazione che la stessa ha già trovato in locazione a Pattada presso la quale si obbliga a trasferirsi entro al massimo dicembre 2025; 2. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando lo vorrà, compatibilmente con le esigenze della stessa ponendosi direttamente in contatto con essa, 3. Il preso atto della volontà del rilascio della casa CP_1 familiare a titolo di mantenimento della figlia verserà euro 400,00 fino al momento dell'effettiva attuazione del trasferimento e la somma mensile di euro 600,00 a trasferimento effettuato;
le spese straordinarie verranno ripartite nella misura del 50% secondo il protocollo del CNF;
4. L'assegno unico INPS viene percepito al 100% dalla madre;
5. Spese legali compensate».
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nell'accordo raggiunto in udienza in data
11.6.2025, come sopra riportate, in quanto conformi all'interesse preminente della prole.
Le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza dell'11.6.2025 come indicate in parte motiva.
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari, in data 26.06.2025
Il Presidente Il Giudice rel.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3035/2024, avente per oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”, promossa
DA
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Chirigoni, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
RICORRENTE;
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Pierluigi Carta, presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
RESISTENTE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.12.2024 premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale con , nel corso della quale sono nate due figlie: , nata a Controparte_1 Persona_1
Ozieri il 19.1.2007 (studentessa, maggiorenne non economicamente autosufficiente) e , Persona_2 nata a [...] il [...] (studentessa), e di aver interrotto la predetta relazione (durata circa 21 anni), ha chiesto a questo Tribunale la regolamentazione della responsabilità genitoriale.
pagina 1 di 3 A tal proposito, la ricorrente ha rappresentato che: A) il sig. era dedito all'abuso di sostanze alcoliche CP_1
(fino al febbraio 2023, poiché a seguito di un aneurisma cerebrale ha dovuto giocoforza astenersi dal consumo di alcolici) e si è sempre disinteressato delle figlie e della loro crescita e formazione, ed in generale di tutto il nucleo familiare, di cui lei si è sempre fatta carico, pur svolgendo lavori saltuari ed occasionali;
B) il resistente tiene nei confronti della compagna un atteggiamento ostile e che a seguito di alcuni litigi, lei ha dovuto sporgere querela nei suoi confronti (in data 5.11.2024), essendo stata gravemente minacciata, insultata ed aggredita dal sig. C) la casa familiare è sita in Pattada ed è di proprietà esclusiva del resistente;
D) il sig. CP_1 CP_1 gode di un trattamento pensionistico, mentre lei lavora presso una casa di riposo a Pattada, ma in regime del tutto precario.
Sulla base di queste premesse, il ricorrente ha, perciò, rassegnato le seguenti conclusioni:
«1)-Affidare le figlie in via esclusiva alla madre, per tutti i motivi di cui sopra;
-in subordine in caso di affido congiunto attribuire alla madre poteri esclusivi in materia di istruzione e sanità; 2)-Il padre potrà vedere e tenere con se le figlie quando lo vorrà, compatibilmente con le esigenze scolastiche e non delle stesse ponendosi direttamente in contatto con la stesse;
3) il verserà a titolo di mantenimento a favore delle figlie la CP_1 somma mensile di euro 600,00 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, somma da rivalutarsi solo in aumento secondo gli indici Istat;
le spese straordinarie verranno ripartite nella misura del 50 % secondo il protocollo del CNF adottato dal Tribunale di Sassari, che si intende ivi integralmente trascritto e riportato. 4)
L'assegno Unico verrà percepito interamente dalla madre;
5)- Con vittoria di compensi di lite in caso di opposizione».
In data 11.4.2025 si è costituito in giudizio il resistente, contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
In particolare, parte resistente ha dedotto che: a) la casa familiare è di sua proprietà esclusiva e che attualmente vive nel garage adibito ad abitazione, mentre la compagna e le figlie vivono al primo piano;
b) si è sempre occupato delle figlie, corrispondendo regolarmente fin dalla separazione di fatto € 400,00 mensili per il mantenimento delle figlie e provvedendo al pagamento delle bollette;
c) effettivamente nel febbraio 2023 è stato colpito da un aneurisma cerebrale e che successivamente sarebbe stata la ricorrente a cambiare atteggiamento, diventando scostante e aggressiva;
d) in merito al diverbio occorso il 5.11.2024 anche lui ha sporto querela nei confronti della compagna, in quanto anche lei lo aveva minacciato e colpito;
e) percepisce € 1749,11 mensili a titolo di pensione e che la ricorrente svolge svariati lavori e tra gli altri presta servizio presso una casa di riposo in Pattada.
Sulla base di queste affermazioni, ha, quindi, concluso, chiedendo: «1. Affidare le figlie congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso la madre e presso l'abitazione che la stessa assumerà in locazione presso la quale si obbliga a trasferirsi entro il mese di giugno liberando la casa di famiglia, e se ritenuto assolutamente necessario, attribuendo alla stessa poteri esclusivi in materia di sanità ed istruzione;
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie quando lo vorrà, compatibilmente con le esigenze delle stesse pagina 2 di 3 ponendosi direttamente in contatto con esse;
3. Il preso atto della volontà del rilascio della casa CP_1 familiare entro giugno, verserà dal momento dell'effettiva attuazione dello stesso, a titolo di mantenimento delle figlie, la somma mensili di euro 600,00 entro e non oltre il 5 di ogni mese;
le spese straordinarie verranno ripartite nella misura del 50% secondo il protocollo del CNF adottato dal Tribunale di Sassari che si intende ivi integralmente trascritto e riportato;
In caso di mancato rilascio si conferma la richiesta di versamento a titolo di mantenimento dell'importo di euro 400,00. 4. l'assegno Unico verrà percepito interamente dalla madre;
5. Con vittoria di compensi di lite in caso di opposizione e/o di mancato accordo».
All'udienza dell'11.6.2025 le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice relatore ed hanno affermato di aver raggiunto un accordo per la definizione della vertenza nei seguenti termini: «1. Affidamento della figlia congiuntamente ad entrambi i genitori con poteri autonomi della madre con riferimento ai rapporti Per_2 con i sanitari e la scuola, con collocamento preferenziale presso la madre e presso l'abitazione che la stessa ha già trovato in locazione a Pattada presso la quale si obbliga a trasferirsi entro al massimo dicembre 2025; 2. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando lo vorrà, compatibilmente con le esigenze della stessa ponendosi direttamente in contatto con essa, 3. Il preso atto della volontà del rilascio della casa CP_1 familiare a titolo di mantenimento della figlia verserà euro 400,00 fino al momento dell'effettiva attuazione del trasferimento e la somma mensile di euro 600,00 a trasferimento effettuato;
le spese straordinarie verranno ripartite nella misura del 50% secondo il protocollo del CNF;
4. L'assegno unico INPS viene percepito al 100% dalla madre;
5. Spese legali compensate».
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nell'accordo raggiunto in udienza in data
11.6.2025, come sopra riportate, in quanto conformi all'interesse preminente della prole.
Le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza dell'11.6.2025 come indicate in parte motiva.
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari, in data 26.06.2025
Il Presidente Il Giudice rel.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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