Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00747/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00205/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 205 del 2026, proposto da
RT OL, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Ibba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, FO Pa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria in Cagliari, via Nuoro n. 50;
nei confronti
MA TU, rappresentato e difeso dall'avvocato RA RR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IA CA AL, RA NU, AN CA, AT UR, NO CO e HE LU, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del silenzio rigetto formatosi in relazione all’istanza di accesso del 27 dicembre 2025 presentata, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito e di FO PA – Direzione Concorsi;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque collegato;
nonché per l’accertamento
del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata in data 27 dicembre 2025, con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione e rilascio della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di MA TU e di FO Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. RT IX e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1. Con il ricorso in epigrafe, il sig. OL ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata in data 27 dicembre 2025, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito e di FO PA – Direzione Concorsi.
2. Espone il ricorrente di aver partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 161 unità di personale non dirigenziale – area funzionari, codice S.A.R., all’esito del quale si è collocato al 9° posto della graduatoria finale con un punteggio complessivo pari a 30/40, di cui 26 punti per la prova scritta e 4 punti per i titoli.
3. Il ricorrente evidenzia che l’Amministrazione avrebbe errato nell’attribuzione del punteggio relativo ai titoli, i quali, se correttamente valutati ai sensi dell’art. 7 del bando, avrebbero dovuto comportare l’assegnazione di almeno 7 punti, con conseguente punteggio complessivo pari a 33/40 e migliore collocazione in graduatoria, potenzialmente fino al primo posto.
4. Rappresenta, pertanto, di aver presentato in data 27 dicembre 2025 richiesta di riesame in autotutela della valutazione dei titoli, nonché contestuale istanza di accesso agli atti, al fine di ottenere la documentazione relativa alla fase valutativa, ivi inclusi la scheda analitica dei titoli, i criteri applicativi adottati, i verbali della Commissione e ogni ulteriore atto utile a ricostruire il percorso valutativo seguito.
5. Il ricorrente deduce che tale documentazione è necessaria per verificare la corretta applicazione dei criteri di valutazione previsti dal bando, nonché per accertare l’eventuale mancata o erronea considerazione di alcuni titoli dichiarati, tra cui un diploma di specializzazione e master universitari.
6. Espone, altresì, che, decorso inutilmente il termine di legge, l’Amministrazione non avrebbe fornito alcun riscontro all’istanza di accesso, nonostante i successivi solleciti inoltrati in data 27 e 30 gennaio 2026.
7. Assume, quindi, che tale inerzia integrerebbe gli estremi del silenzio-rigetto, lesivo del proprio diritto di accesso documentale, in quanto precluderebbe la piena conoscenza degli atti necessari alla tutela della propria posizione giuridica e alla verifica della legittimità dell’operato amministrativo nell’ambito della procedura concorsuale.
8. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’istruzione e del Merito e il FO PA.
8.1. Con nota del 18 febbraio 2026 l’amministrazione provvedeva a trasmettere al ricorrente alcuni verbali della Commissione esaminatrice, la graduatoria finale di merito relativa alla Regione Sardegna e taluni report concernenti le domande di partecipazione di alcuni candidati.
9. Parte ricorrente, con nota del 6 marzo 2026 rappresentava all’amministrazione come l’ostensione concessa risultasse incompleta e non fosse idonea a soddisfare integralmente le richieste formulate con l’istanza di accesso.
9.1. In particolare, lamentava la mancata trasmissione del proprio fascicolo concorsuale e della scheda analitica di valutazione, nonché dei prospetti, delle griglie e dei report utilizzati per l’attribuzione dei punteggi. Rappresentava, inoltre, che non sarebbero stati resi disponibili i verbali e gli atti istruttori della Commissione, né eventuali atti interni o istruzioni operative relative all’interpretazione dei criteri di valutazione previsti dal bando.
Evidenziava, infine, la mancata ostensione di prospetti riepilogativi o comparativi, degli atti relativi all’eventuale riconoscimento di titoli di preferenza o precedenza, nonché dei provvedimenti di approvazione e validazione della graduatoria finale.
10. Con memoria depositata in vista dell’udienza camerale, le amministrazioni evocate in giudizio instavano per la declaratoria di cessata materia del contendere, sia alla luce della documentazione trasmessa in data 18 febbraio 2026 che in ragione dell’intervenuta modifica del punteggio attribuito al ricorrente ad opera della Commissione e formalizzata nel verbale n° 26 del 27 febbraio 2026.
11. Parte ricorrente, per converso, ribadiva come la documentazione inoltrata non esaurisse il contenuto dell’istanza ostensiva che, anche alla luce della nota del 6 marzo 2026, recava l’espressa indicazione dei documenti non ancora esibiti che si rendevano necessari per ricostruire il procedimento e verificare la correttezza dell’operato amministrativo.
11.1. Alla luce di quanto sopra, parte ricorrente evidenziava come nel caso di specie non sussistessero i presupposti per la declaratoria di cessata materia del contendere.
12. All’udienza camerale del 29 aprile 2026 la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.
IR
1. Il Collegio evidenzia, in via preliminare, che, avuto riguardo alla complessiva richiesta ostensiva del ricorrente, non possono dirsi sorti i presupposti, con riguardo all’intero contenzioso, per la declaratoria di cessata materia del contendere avanzata dall’amministrazione.
1.1. Infatti, tale declaratoria presuppone che, nelle more del giudizio, l’interesse azionato dal ricorrente sia stato integralmente soddisfatto, così da determinare il venir meno della necessità di una pronuncia sul merito.
Nel caso di specie, tale condizione non ricorre.
L’ostensione documentale effettuata in data 18 febbraio 2026, infatti, si è limitata alla trasmissione di alcuni verbali della Commissione esaminatrice, della graduatoria finale e di taluni report relativi alle domande di partecipazione, senza tuttavia ricomprendere l’intero novero degli atti richiesti con l’istanza del 27 dicembre 2025.
Come puntualmente evidenziato dal ricorrente nella successiva nota del 6 marzo 2026, residua la mancata esibizione di documenti ritenuti essenziali ai fini della completa ricostruzione del procedimento valutativo, tra cui, in particolare, la scheda individuale di valutazione, le griglie e i criteri applicativi utilizzati, nonché gli atti interni e comparativi.
Ne consegue che l’attività ostensiva posta in essere dall’Amministrazione deve qualificarsi come solo parziale e, pertanto, non idonea a soddisfare integralmente l’interesse sostanziale sotteso alla domanda di accesso.
Sussiste, dunque, un interesse attuale alla decisione del ricorso, non potendo ritenersi venuta meno, nella sua interezza, la materia del contendere.
2. Nel merito, il ricorso è fondato.
2.1. Ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, il diritto di accesso è riconosciuto ai soggetti che siano titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, correlato ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti dei quali si chiede l’ostensione.
Nel caso in esame, tale requisito risulta pienamente integrato.
Il ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale de qua e si è collocato in posizione non utile in graduatoria, anche in ragione del punteggio attribuito ai titoli. Egli è, pertanto, titolare di una posizione differenziata e qualificata, direttamente incisa dall’attività valutativa dell’Amministrazione.
2.2. Parimenti sussistente è il necessario nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e l’interesse giuridico fatto valere, atteso che, per orientamento consolidato, tale nesso deve essere inteso in senso non restrittivo, essendo sufficiente che la documentazione richiesta si configuri quale mezzo utile, anche solo potenziale, per la tutela della posizione giuridica dell’istante.
Nel caso di specie, la documentazione oggetto dell’istanza di accesso appare chiaramente funzionale a consentire al ricorrente di verificare:
- le modalità di attribuzione del punteggio ai titoli dichiarati;
- la corretta applicazione dei criteri previsti dalla lex specialis di concorso;
- l’eventuale esistenza di prassi o interpretazioni interne incidenti sulla valutazione;
- l’uniformità dei criteri adottati nei confronti degli altri candidati.
Si tratta, dunque, di atti che si pongono in rapporto diretto con la possibilità per il ricorrente di accertare eventuali profili di illegittimità dell’operato amministrativo e, conseguentemente, di approntare adeguate forme di tutela, anche in sede giurisdizionale.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi fondata la pretesa ostensiva azionata dal ricorrente.
3.1. L’Amministrazione, infatti, pur a fronte di una istanza di accesso sorretta dai requisiti di legge, non ha provveduto nei termini, determinando la formazione del silenzio-rigetto, né ha successivamente assicurato un’integrale ostensione degli atti richiesti.
3.2. Nè può ritenersi sufficiente, ai fini del soddisfacimento dell’interesse azionato, una ostensione parziale e incompleta, laddove residuino atti essenziali per la comprensione del procedimento e per la verifica della legittimità dell’operato amministrativo.
In tale contesto, anche la successiva nota del Ministero, datata 2 aprile 2024, si limita a mettere a disposizione del ricorrente talune informazioni, tuttavia, inidonee a soddisfare la richiesta ostensiva.
Tale condotta si pone in contrasto con i principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, nonché con la funzione stessa dell’accesso documentale quale strumento di garanzia e di partecipazione procedimentale.
4. Per le ragioni esposte, ferma restando l’intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alla documentazione originariamente richiesta ed esibita, il ricorso deve essere accolto, con conseguente ordine alle Amministrazioni resistenti di provvedere all’integrale ostensione della documentazione richiesta.
4.1 In particolare, le Amministrazioni dovranno esibire:
- la scheda individuale di valutazione del ricorrente e il relativo fascicolo concorsuale;
- le griglie di valutazione, i prospetti e i report utilizzati per l’attribuzione dei punteggi;
- gli ulteriori verbali della Commissione esaminatrice relativi alla fase di valutazione dei titoli;
- eventuali atti di indirizzo, note interne o istruzioni operative concernenti l’interpretazione dei criteri di valutazione;
- i prospetti riepilogativi o comparativi utilizzati per la verifica dell’uniformità dei criteri applicati;
- gli atti relativi all’eventuale riconoscimento di titoli di preferenza o precedenza;
- gli atti di approvazione, validazione e trasmissione della graduatoria finale.
Resta fermo che, qualora taluni dei documenti richiesti non esistano o non siano nella disponibilità dell’Amministrazione, quest’ultima dovrà darne puntuale e formale attestazione.
5. La natura del giudizio induce il Collegio a disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara in parte cessata la materia del contendere e, per il resto, lo accoglie e, per l’effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere l’accesso alla documentazione richiesta con l’istanza del 27 dicembre 2025;
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito e a FO PA – Direzione Concorsi, ciascuno per quanto di competenza, di consentire l’integrale ostensione della documentazione richiesta, e in particolare: della scheda individuale di valutazione del ricorrente e del relativo fascicolo concorsuale; delle griglie di valutazione, dei prospetti e dei report utilizzati per l’attribuzione dei punteggi; degli ulteriori verbali della Commissione esaminatrice relativi alla fase di valutazione dei titoli; degli eventuali atti di indirizzo, note interne o istruzioni operative; dei prospetti riepilogativi o comparativi; degli atti relativi all’eventuale riconoscimento di titoli di preferenza o precedenza; degli atti di approvazione, validazione e trasmissione della graduatoria finale;
- assegna alle Amministrazioni il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza per provvedere;
- dispone che, in caso di inesistenza di taluni dei documenti richiesti, le Amministrazioni ne diano formale attestazione.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA RR, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
RT IX, Primo Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| RT IX | IA RR |
IL SEGRETARIO