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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. VI, sentenza 22/01/2026, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 208/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 6, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
GLENDI GRAZIELLA, Presidente
AT AN, Relatore
GATTI LAURA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 466/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Daniele Manin 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3467/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
17 e pubblicata il 22/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00520230002740509000 ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00520230002740509000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00520230002740509000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00520230002740509000 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai propri atti di causa.
La Corte riserva la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato al sig. Resistente_1 la cartella di pagamento per l'anno 2019, derivante dal controllo formale della dichiarazione ex art. 36 ter del dpr n. 600/73, con cui l'Agenzia delle Entrate ha rettificato l'ammontare delle ritenute in quanto non sono risultate corrispondenti con le certificazioni ed oltre alla dichiarazione del contribiuente, non è stata esibita alcuna idonea documentazione, proveniente da banche o altri intermediari. Inoltre, è stato rettificato anche l'ammontare dei contributi, come da comunicazione trasmessa al sistema dell'Anagrafe Tributaria dalla Cassa Nazionale del Notariato, considerato che gli stessi non sono stati dedotti dal reddito professionale.
Il contribuente ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO che, con sentenza n. 3467/2024, lo ha accolto, compensando le spese.
L'ufficio ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma, mentre il contribuente ne ha chiesto la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ufficio ha contestato al contribuente due riprese erariali
- Contributi previdenziali ed assistenziali–da euro 469.941,00 a euro 447.115,00 come da comunicazione trasmessa al sistema dell'Anagrafe Tributaria dalla Cassa Nazionale del Notariato, considerato che gli stessi non sono stati dedotti dal reddito professionale;
. Ritenute da 76.322,00 a euro 73.530,00 per mancanza di documentazione giustificativa.
Al riguardo, i primi giudici hanno ritenuto che “i contributi versati dai notai alla cassa nazionale del notariato sono costi inerenti all'attività esercitata e come tali deducibili nella determinazione del reddito professionale ai sensi dell'art. 54 del tuir e tale principio trova conferma nella norma di cui all'art. 10 dello stesso tuir.”
A conferma di tale assunto, i primi giudici hanno citato l'ordinanza della Suprema Corte, sez. n. 5, n.
18395/2020.
Questa Corte condivide e conferma la motivazione della sentenza impugnata in quanto i contributi previdenziali ed assistenziali versati al Consiglio Nazionale del Notariato, tasse d'archivio ed altro, possono rientrare nel novero dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori da indicare nel quadro RP del modello Unico, e - comunque- gli importi in esame contestati, sono pur sempre oneri sostenuti dal professionista nell'esercizio della propria attività professionale.
È nella ordinanza 18395/2020 la Suprema Corte ha confermato l'indirizzo giurisprudenziale affermato nelle precedenti ordinanze n. 1939/2009 e 321/2018, in quanto “la deducibilità prevista dall'art. 10 non può essere valutata, come voluto dall'Ag. E., quale limite alla possibilità di dedurre i contributi versati dal reddito di lavoro autonomo, ma deve considerarsi previsione residuale finalizzata ad ammettere la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali e assistenziali nel caso in cui i contributi stessi non abbiano già formato oggetto di deduzione nella determinazione del reddito professionale”.
Inoltre, nel caso di specie, tali oneri proprio perché sono stati indicati nel quadro RP, non sono stati contabilizzati tra le spese e gli oneri di cui al quadro E, per cui non hanno concorso, quale componente negativa, alla determinazione del reddito professionale. Per la Suprema Corte, “in presenza di erronea deduzione da parte di un professionista dei contributi previdenziali obbligatori dal reddito complessivo anziché in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo, l'amministrazione finanziaria non può limitarsi ad escludere la deduzione effettuata, ma deve procedere alle opportune correzioni…” (vedasi ordinanza n.
3238/2023).
Per quanto riguarda le ritenute non ammesse, risulta agli atti che il contribuente ha prodotto le copie delle fatture emesse in cui sono evidenziate le ritenute subite, nonché i partitari relativi agli importi effettivamente riscossi.
Il presupposto che determina il diritto di scomputare le ritenute è dato dalla circostanza che queste siano state effettivamente operate dal sostituto e nel caso in specie, come risulta dalle fatture, risultano gli importi effettivamente percepiti ed il mancato incasso del corrispondente importo trattenuto dal sostituto d'imposta.
A tale proposito, la Suprema Corte ha precisato (vedasi Ord. Sez. 5 N. 23666/2023) che :” Con riferimento al quadro normativo successivo alle modifiche di cui all'art. 1 d.l. n. 300 del 1994, che ha attenuato la rilevanza formale della certificazione, ha affermato che, ai fini dello scomputo della ritenuta d'acconto, l'omessa esibizione del certificato del sostituto d'imposta attestante la ritenuta operata non preclude al contribuente sostituito di provare la ritenuta stessa con mezzi equipollenti, onde evitare un duplice prelievo. Si è evidenziato, in proposito, che l'attestato del sostituto è prova tipica, ma non esclusiva, la cui assenza non
è in grado di esporre il sostituito a preclusioni difensive (Cass. 07/6/2017, n. 14138 e, tra le più recenti, Cass.
07/06/2022, n. 18179).”
Nel caso in specie, pertanto, la produzione delle fatture, con l'indicazione delle ritenute subite, unite alle dichiarazioni del contribuente di averle subite, sono idonee a documentare l'entità delle stesse.
Per quanto sopra, si respinge l'appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €. 2.500, oltre
15% per spese generali;
oneri ed accessori, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sez. VI, rigetta l'appello e condanna l'appellante Agenzia a rifondere all'appellato le spese del presente grado liquidate in € 2.500,00, oltre accessori come di legge. Milano 13 gennaio 2026.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 6, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
GLENDI GRAZIELLA, Presidente
AT AN, Relatore
GATTI LAURA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 466/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Daniele Manin 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3467/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
17 e pubblicata il 22/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00520230002740509000 ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00520230002740509000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00520230002740509000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00520230002740509000 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai propri atti di causa.
La Corte riserva la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato al sig. Resistente_1 la cartella di pagamento per l'anno 2019, derivante dal controllo formale della dichiarazione ex art. 36 ter del dpr n. 600/73, con cui l'Agenzia delle Entrate ha rettificato l'ammontare delle ritenute in quanto non sono risultate corrispondenti con le certificazioni ed oltre alla dichiarazione del contribiuente, non è stata esibita alcuna idonea documentazione, proveniente da banche o altri intermediari. Inoltre, è stato rettificato anche l'ammontare dei contributi, come da comunicazione trasmessa al sistema dell'Anagrafe Tributaria dalla Cassa Nazionale del Notariato, considerato che gli stessi non sono stati dedotti dal reddito professionale.
Il contribuente ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO che, con sentenza n. 3467/2024, lo ha accolto, compensando le spese.
L'ufficio ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma, mentre il contribuente ne ha chiesto la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ufficio ha contestato al contribuente due riprese erariali
- Contributi previdenziali ed assistenziali–da euro 469.941,00 a euro 447.115,00 come da comunicazione trasmessa al sistema dell'Anagrafe Tributaria dalla Cassa Nazionale del Notariato, considerato che gli stessi non sono stati dedotti dal reddito professionale;
. Ritenute da 76.322,00 a euro 73.530,00 per mancanza di documentazione giustificativa.
Al riguardo, i primi giudici hanno ritenuto che “i contributi versati dai notai alla cassa nazionale del notariato sono costi inerenti all'attività esercitata e come tali deducibili nella determinazione del reddito professionale ai sensi dell'art. 54 del tuir e tale principio trova conferma nella norma di cui all'art. 10 dello stesso tuir.”
A conferma di tale assunto, i primi giudici hanno citato l'ordinanza della Suprema Corte, sez. n. 5, n.
18395/2020.
Questa Corte condivide e conferma la motivazione della sentenza impugnata in quanto i contributi previdenziali ed assistenziali versati al Consiglio Nazionale del Notariato, tasse d'archivio ed altro, possono rientrare nel novero dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori da indicare nel quadro RP del modello Unico, e - comunque- gli importi in esame contestati, sono pur sempre oneri sostenuti dal professionista nell'esercizio della propria attività professionale.
È nella ordinanza 18395/2020 la Suprema Corte ha confermato l'indirizzo giurisprudenziale affermato nelle precedenti ordinanze n. 1939/2009 e 321/2018, in quanto “la deducibilità prevista dall'art. 10 non può essere valutata, come voluto dall'Ag. E., quale limite alla possibilità di dedurre i contributi versati dal reddito di lavoro autonomo, ma deve considerarsi previsione residuale finalizzata ad ammettere la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali e assistenziali nel caso in cui i contributi stessi non abbiano già formato oggetto di deduzione nella determinazione del reddito professionale”.
Inoltre, nel caso di specie, tali oneri proprio perché sono stati indicati nel quadro RP, non sono stati contabilizzati tra le spese e gli oneri di cui al quadro E, per cui non hanno concorso, quale componente negativa, alla determinazione del reddito professionale. Per la Suprema Corte, “in presenza di erronea deduzione da parte di un professionista dei contributi previdenziali obbligatori dal reddito complessivo anziché in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo, l'amministrazione finanziaria non può limitarsi ad escludere la deduzione effettuata, ma deve procedere alle opportune correzioni…” (vedasi ordinanza n.
3238/2023).
Per quanto riguarda le ritenute non ammesse, risulta agli atti che il contribuente ha prodotto le copie delle fatture emesse in cui sono evidenziate le ritenute subite, nonché i partitari relativi agli importi effettivamente riscossi.
Il presupposto che determina il diritto di scomputare le ritenute è dato dalla circostanza che queste siano state effettivamente operate dal sostituto e nel caso in specie, come risulta dalle fatture, risultano gli importi effettivamente percepiti ed il mancato incasso del corrispondente importo trattenuto dal sostituto d'imposta.
A tale proposito, la Suprema Corte ha precisato (vedasi Ord. Sez. 5 N. 23666/2023) che :” Con riferimento al quadro normativo successivo alle modifiche di cui all'art. 1 d.l. n. 300 del 1994, che ha attenuato la rilevanza formale della certificazione, ha affermato che, ai fini dello scomputo della ritenuta d'acconto, l'omessa esibizione del certificato del sostituto d'imposta attestante la ritenuta operata non preclude al contribuente sostituito di provare la ritenuta stessa con mezzi equipollenti, onde evitare un duplice prelievo. Si è evidenziato, in proposito, che l'attestato del sostituto è prova tipica, ma non esclusiva, la cui assenza non
è in grado di esporre il sostituito a preclusioni difensive (Cass. 07/6/2017, n. 14138 e, tra le più recenti, Cass.
07/06/2022, n. 18179).”
Nel caso in specie, pertanto, la produzione delle fatture, con l'indicazione delle ritenute subite, unite alle dichiarazioni del contribuente di averle subite, sono idonee a documentare l'entità delle stesse.
Per quanto sopra, si respinge l'appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €. 2.500, oltre
15% per spese generali;
oneri ed accessori, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sez. VI, rigetta l'appello e condanna l'appellante Agenzia a rifondere all'appellato le spese del presente grado liquidate in € 2.500,00, oltre accessori come di legge. Milano 13 gennaio 2026.