Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. VI, sentenza 22/01/2026, n. 208
CGT2
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Deduzione contributi previdenziali

    La Corte ritiene che i contributi versati dai notai alla cassa nazionale del notariato siano costi inerenti all'attività esercitata e come tali deducibili ai sensi dell'art. 54 del TUIR. Inoltre, anche se indicati nel quadro RP, non sono stati contabilizzati tra le spese e gli oneri di cui al quadro E, per cui non hanno concorso alla determinazione del reddito professionale. L'amministrazione finanziaria, in presenza di erronea deduzione, deve procedere alle opportune correzioni.

  • Rigettato
    Scomputo delle ritenute d'acconto

    La Corte ritiene che la produzione delle copie delle fatture emesse, con l'indicazione delle ritenute subite, unitamente alle dichiarazioni del contribuente di averle subite, siano idonee a documentare l'entità delle stesse, anche in assenza del certificato del sostituto d'imposta. L'attestato del sostituto è prova tipica, ma non esclusiva.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. VI, sentenza 22/01/2026, n. 208
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 208
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo