Art. 4.
Per i contratti di cui all' art. 1 del regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607 , convertito nella legge 20 aprile 1933, n. 504 , sara' corrisposta la tassa stabilita nella tabella A annessa alla presente legge per i contratti conclusi direttamente tra le parti o fra i banchieri ed i privati.
Per i contratti di cui all' art. 1 del regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607 , convertito nella legge 20 aprile 1933, n. 504 , sara' corrisposta la tassa stabilita nella tabella A annessa alla presente legge per i contratti conclusi direttamente tra le parti o fra i banchieri ed i privati.