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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 09/02/2026, n. 2044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2044 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2044/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14348/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate RI - Napoli
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259020146309 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1412/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti sono assente alle ore 10.22
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la intimazione di pagamento n.07120259020146309, notificata in data 23.05.2025, per la riscossione del complessivo importo di €.526,82, relativamente a tassa automobilistica dovta per l'anno 2008 ed a quota provinciale rifiuti indifferenziati comma 5 bis art. 11 d.l. 195/2009 per l'anno 2011; ha eccepito che l'importo intimato di € .26,82 non è dovuto per la maturazione del termine di prescrizione, rispettivamente triennale e quinquennale, previsto per i tributi posti in riscossione, decorso dalla data di notifica della precedente cartella di pagamento, ricevuta il 30.04.2013, aggiunendo di non essere tenuto alla impugnazione di tale cartella (n. 07120130067649824000, asseritamente notificata il 30.04.2013), avendo eccepito la prescrizione successivamente maturata.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-RI, eccependo l'esistenza di sistenza di un giudicato, avendo contribuente Malatesta Salvatore proposto opposizione avverso la cartella esattoriale n.07120130067649824000, iscritta a ruolo presso la Corte di Giustizia al numero di R.G. 12955/2023 e definita con sentenza n. 5280/2024; ha altresì eccepito la inammissibilità della impugnazione della intimazione essendo stata notificata la cartella ed essendo stata accertata con sentenza la validità della notificazione e quindi la esistenza del debito tributario.
Anche il Comune di Napoli si è costituito eccependo l'esistenza del precedente giudicato e quindi l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va, pertanto, rigettato.
Ed invero, il ricorrente ha eccepito la prescrizione del tributo, che sostiene essere maturata anche successivamente alla notifica della pregressa cartella di pagamento: dalla documentazione depositata da parte resistente risulta viceversa che la cartella in questione è stata impugnata e che il relativo giudizio si è definito nell'anno 2024, per cui la prescrizione è rimasta sospesa durante tutto il corso del giudizio e non è quindi maturata successivamente alla decisione, intervenuta solo l'anno precedente rispetto alla notificazione della intimazione impugnata.
Non essendo maturata la prescrizione eccepita, stante la definizione nell'anno 2024 dell'impugnazione della prodromica cartella, l'impugnazione della intimazione, proposta per far valere l'estinzione della pretesa per prescrizione, non può che essere rigettata.
Stante la peculiarità della questione ed il possibile equivoco derivante dal mancato richiamo della sentenza nella intimazione impugnata, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14348/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate RI - Napoli
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259020146309 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1412/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti sono assente alle ore 10.22
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la intimazione di pagamento n.07120259020146309, notificata in data 23.05.2025, per la riscossione del complessivo importo di €.526,82, relativamente a tassa automobilistica dovta per l'anno 2008 ed a quota provinciale rifiuti indifferenziati comma 5 bis art. 11 d.l. 195/2009 per l'anno 2011; ha eccepito che l'importo intimato di € .26,82 non è dovuto per la maturazione del termine di prescrizione, rispettivamente triennale e quinquennale, previsto per i tributi posti in riscossione, decorso dalla data di notifica della precedente cartella di pagamento, ricevuta il 30.04.2013, aggiunendo di non essere tenuto alla impugnazione di tale cartella (n. 07120130067649824000, asseritamente notificata il 30.04.2013), avendo eccepito la prescrizione successivamente maturata.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-RI, eccependo l'esistenza di sistenza di un giudicato, avendo contribuente Malatesta Salvatore proposto opposizione avverso la cartella esattoriale n.07120130067649824000, iscritta a ruolo presso la Corte di Giustizia al numero di R.G. 12955/2023 e definita con sentenza n. 5280/2024; ha altresì eccepito la inammissibilità della impugnazione della intimazione essendo stata notificata la cartella ed essendo stata accertata con sentenza la validità della notificazione e quindi la esistenza del debito tributario.
Anche il Comune di Napoli si è costituito eccependo l'esistenza del precedente giudicato e quindi l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va, pertanto, rigettato.
Ed invero, il ricorrente ha eccepito la prescrizione del tributo, che sostiene essere maturata anche successivamente alla notifica della pregressa cartella di pagamento: dalla documentazione depositata da parte resistente risulta viceversa che la cartella in questione è stata impugnata e che il relativo giudizio si è definito nell'anno 2024, per cui la prescrizione è rimasta sospesa durante tutto il corso del giudizio e non è quindi maturata successivamente alla decisione, intervenuta solo l'anno precedente rispetto alla notificazione della intimazione impugnata.
Non essendo maturata la prescrizione eccepita, stante la definizione nell'anno 2024 dell'impugnazione della prodromica cartella, l'impugnazione della intimazione, proposta per far valere l'estinzione della pretesa per prescrizione, non può che essere rigettata.
Stante la peculiarità della questione ed il possibile equivoco derivante dal mancato richiamo della sentenza nella intimazione impugnata, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso. Spese compensate.